TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/11/2025, n. 3504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3504 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
858 dell'anno 2018
TRA avv. Angelo D'ELIA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
EL RE per mandato in calce all'atto di citazione,
- ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Controparte_1 C.F._2
Pulli per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,
- CONVENUTO
*****
All'udienza del 14/07/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, rassegnate nelle note di trattazione scritta, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è volta all'accertamento del diritto dell'attore al conseguimento del compenso professionale maturato per l'opera stragiudiziale svolta quale avvocato del sig. per il recupero dei contributi maturati e non corrisposti per Controparte_1 CP_2
l'annata agraria 2014-2015.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità della domanda sia perché iscritta a ruolo tardivamente, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c., sia per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
1 con il deposito della seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ha, altresì, eccepito la improcedibilità della domanda per errata scelta del rito ordinario, ritenendo doverosa la procedura prevista dal D.Lgs. n. 150/2011. Nel merito, ha dedotto l'inesistenza del rapporto professionale con l'attore in assenza di conferimento di mandato.
La causa è stata istruita con l'assunzione degli interrogatori formali deferiti e con l'espletamento della prova testimoniale.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo: il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. è soggetto alle modalità di calcolo ricavabili dall'art. 155 c.p.c., il quale precisa che “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali” e che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”. Nel caso di specie la notifica dell'atto di citazione è datata 18/1/2018 e i dieci giorni previsti dall'art. 165 c.p.c. scadevano sabato 28/1/2018; dovendosi considerare il sabato giorno festivo (ex multis, Cass. Civ. sez. II, n. 14041/2025), per effetto delle modalità di computo innanzi richiamate la scadenza era prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, vale a dire lunedì 29/01/2018, giorno in cui l'attore si è effettivamente costituito in giudizio.
In ogni caso, anche qualora l'iscrizione a ruolo fosse avvenuta tardivamente, secondo l'unanime orientamento della Corte di Cassazione, meritevole di essere condiviso, le disposizioni degli artt. 171 e 307, commi 1 e 2 c.p.c. sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti non si applicano se le stesse, costituendosi anche tardivamente, dimostrino la volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (Cass. VI n. 3626/2014, Cass. III, n.
9730/2000 e Cass. II, n. 7855/1994): la tempestiva costituzione in giudizio di parte convenuta e la minuziosa difesa approntata nel merito in ordine ai fatti di causa non impediscono, pertanto, la trattazione della controversia con conseguente procedibilità della domanda.
Del pari superata è l'eccezione preliminare relativa al mancato esperimento della negoziazione assistita, atteso che risulta dagli atti che parte attrice si sia attivata in tal senso su disposizione del Tribunale con l'ordinanza del 17/05/2018.
2 Con la seconda memoria istruttoria parte convenuta ha sollevato un'altra eccezione di improcedibilità della domanda derivante dall'errata scelta del rito ordinario, ritenendo doverosa la procedura prevista dal D.Lgs. n. 150/2011.
L'eccezione è infondata.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la recente ordinanza sez. II, n. 22151 del
2025 ha, infatti, chiarito che i principi introdotti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 sulla ripartizione di competenza per i giudizi aventi ad oggetto i compensi derivanti dall'esercizio di una prestazione professionale “valgono, però, per i soli giudizi concernenti la liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile, ma non anche per quelli volti al conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e non inscindibilmente collegate alla difesa in giudizio (Cass. Sez. II, n. 19228 del 12/07/2024): per questi giudizi, sia nel regime precedente all'introduzione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, che in quello in vigore, è applicabile non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione ex art- 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale in composizione monocratica”.
La domanda risulta, pertanto, proposta correttamente.
Nel merito, la domanda è fondata ed andrà accolta per le seguenti ragioni.
In punto di fatto vi è contestazione tra le parti in ordine al rapporto intercorso, che l'attore sostiene essersi incardinato per effetto di un incarico professionale conferito per iscritto e che, invece, il convenuto disconosce;
occorre, quindi, esaminare le risultanze documentali ed istruttorie al fine di verificare se vi siano elementi indicativi della volontà del convenuto di farsi rappresentare dall'avv. D'Elia nella fase stragiudiziale.
Partendo dalla documentazione prodotta da parte attrice, in mancanza di un formale atto scritto di conferimento del mandato, particolare rilievo va dato alla copia della domanda unica di pagamento presentata in data 15/5/2014 dal convenuto nei confronti di per i contributi agrari relativi all'annualità 2014/2015 – non disconosciuta dal CP_2 sig. – e alla corrispondenza intercorsa tra l'avv. D'Elia e l' stessa CP_1 CP_2 finalizzata a sollecitare lo sblocco dei pagamenti (rispettivamente alla diffida del
02/05/2015 e alle e-mail del 13/4/2016 e dell'11/4/2016), così come altrettanto significativo è l'originale della missiva spedita dal locatore, , al CP_3 conduttore, , con invito al pagamento dei canoni arretrati. Controparte_1
3 Il fatto che tali documenti siano in possesso del professionista costituisce elemento utile a ritenere ragionevolmente plausibile che tra le parti vi sia stato un rapporto avvocato- cliente, poiché, al contrario, qualora si fosse trattato di una semplice relazione non professionale, non si spiegherebbe il motivo per cui l'avv. d'Elia sia stato messo nelle condizioni di avere ogni elemento e documentazione utili per richiedere ad in CP_2 modo particolarmente dettagliato, il pagamento di ciò che era di spettanza del
CP_1
In punto di diritto il rapporto va inquadrato nell'ambito del contratto avente per oggetto una prestazione d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2230 c.c. e ss., la cui forma scritta non è richiesta né ad substantiam né ad probationem: l'incarico professionale, infatti, può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, fatto salvo l'onere probatorio incombente sul professionista nell'ipotesi in cui sia contestato il diritto al compenso, dovendo provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto.
Sul punto la giurisprudenza anche di questo Tribunale (Tribunale di Lecce, sentenza n.
163/2025 del 19/01/2025) ha chiarito che “in mancanza di indicazioni legislative contrarie, il contratto di mandato è sottoposto al principio di libertà delle forme e dunque può essere concluso anche a mezzo di fatti concludenti (cfr, tra le altre, Cass. civ., sez. II, n. 1792 del 24 gennaio 2017)".
Posto che, nel caso di specie, la documentazione offerta da parte attrice sia da ritenersi esaustiva ai fini della prova del conferimento del mandato stragiudiziale, per ciò che concerne il compenso va richiamato il dettato previsto dall'art. 2233 c.c. “il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi,
è determinato dal giudice […]. In ogni caso la misura del compensi deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”; benché non sia specificato nella norma, l'onerosità del contratto professionale non ne costituisce un elemento essenziale, potendo il professionista esercitare la sua opera in modo gratuito per i motivi più vari, tuttavia, a parte tale ultima ipotesi che non è emersa nel corso dell'istruttoria ed anzi, al contrario, è contestata dall'attore, in linea di principio non si può derogare ai minimi tariffari pena la nullità del patto.
Ai fini della liquidazione va tenuto presente innanzitutto che per l'attività stragiudiziale svolta sotto la vigenza dell'art. 18 del d.m. n. 55/2014 “il compenso professionale
4 spettante all'avvocato è improntato al principio di onnicomprensività, potendosi procedere a una liquidazione separata per fasi o parti del medesimo affare solo se, in ragione della materia trattata, la fase o la parte dell'affare per cui è stata prestata l'attività stragiudiziale sia individuabile come autonoma” (Cass. Civ. sez. II, n.
28327/2023). Considerato, altresì, che il valore del credito vantato dal convenuto nei confronti di per il quale era stato conferito mandato all'attore deve ritenersi CP_2 compreso nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, applicando i valori medi può riconoscersi in favore dell'avv. D'Elia un compenso pari ad € 4.536,99, oltre interessi moratori decorrenti dalla notifica del primo atto di costituzione in mora (Cass.
Civ. sez. II, n. 17705/2023) ed accessori come per legge.
Tutto quanto innanzi esposto, parte convenuta è tenuta, per la regola della soccombenza, al pagamento delle spese di lite, per come liquidate in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in conformità ai criteri di cui al D.M.
n. 55/2014, in relazione alla complessità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul giudizio n. 858/2018 R.G., così provvede:
- riconosce in favore dell'avv. Angelo D'Elia il diritto al compenso per l'attività professionale prestata nella fase stragiudiziale in favore del sig. , che Controparte_1 liquida in € 4.536,99, oltre interessi moratori decorrenti dalla notifica del primo atto di costituzione in mora ed accessori come per legge;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €
4.536,99, oltre interessi moratori decorrenti dalla notifica del primo atto di costituzione in mora ed accessori come per legge;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale ed € 237,00 per esborsi, oltre i.v.a. e accessori come per legge, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Lecce, 29 novembre 2025
Il Giudice
LU IO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
858 dell'anno 2018
TRA avv. Angelo D'ELIA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
EL RE per mandato in calce all'atto di citazione,
- ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Controparte_1 C.F._2
Pulli per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,
- CONVENUTO
*****
All'udienza del 14/07/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, rassegnate nelle note di trattazione scritta, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è volta all'accertamento del diritto dell'attore al conseguimento del compenso professionale maturato per l'opera stragiudiziale svolta quale avvocato del sig. per il recupero dei contributi maturati e non corrisposti per Controparte_1 CP_2
l'annata agraria 2014-2015.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità della domanda sia perché iscritta a ruolo tardivamente, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c., sia per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
1 con il deposito della seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ha, altresì, eccepito la improcedibilità della domanda per errata scelta del rito ordinario, ritenendo doverosa la procedura prevista dal D.Lgs. n. 150/2011. Nel merito, ha dedotto l'inesistenza del rapporto professionale con l'attore in assenza di conferimento di mandato.
La causa è stata istruita con l'assunzione degli interrogatori formali deferiti e con l'espletamento della prova testimoniale.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo: il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. è soggetto alle modalità di calcolo ricavabili dall'art. 155 c.p.c., il quale precisa che “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali” e che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”. Nel caso di specie la notifica dell'atto di citazione è datata 18/1/2018 e i dieci giorni previsti dall'art. 165 c.p.c. scadevano sabato 28/1/2018; dovendosi considerare il sabato giorno festivo (ex multis, Cass. Civ. sez. II, n. 14041/2025), per effetto delle modalità di computo innanzi richiamate la scadenza era prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, vale a dire lunedì 29/01/2018, giorno in cui l'attore si è effettivamente costituito in giudizio.
In ogni caso, anche qualora l'iscrizione a ruolo fosse avvenuta tardivamente, secondo l'unanime orientamento della Corte di Cassazione, meritevole di essere condiviso, le disposizioni degli artt. 171 e 307, commi 1 e 2 c.p.c. sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti non si applicano se le stesse, costituendosi anche tardivamente, dimostrino la volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (Cass. VI n. 3626/2014, Cass. III, n.
9730/2000 e Cass. II, n. 7855/1994): la tempestiva costituzione in giudizio di parte convenuta e la minuziosa difesa approntata nel merito in ordine ai fatti di causa non impediscono, pertanto, la trattazione della controversia con conseguente procedibilità della domanda.
Del pari superata è l'eccezione preliminare relativa al mancato esperimento della negoziazione assistita, atteso che risulta dagli atti che parte attrice si sia attivata in tal senso su disposizione del Tribunale con l'ordinanza del 17/05/2018.
2 Con la seconda memoria istruttoria parte convenuta ha sollevato un'altra eccezione di improcedibilità della domanda derivante dall'errata scelta del rito ordinario, ritenendo doverosa la procedura prevista dal D.Lgs. n. 150/2011.
L'eccezione è infondata.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la recente ordinanza sez. II, n. 22151 del
2025 ha, infatti, chiarito che i principi introdotti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 sulla ripartizione di competenza per i giudizi aventi ad oggetto i compensi derivanti dall'esercizio di una prestazione professionale “valgono, però, per i soli giudizi concernenti la liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile, ma non anche per quelli volti al conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e non inscindibilmente collegate alla difesa in giudizio (Cass. Sez. II, n. 19228 del 12/07/2024): per questi giudizi, sia nel regime precedente all'introduzione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, che in quello in vigore, è applicabile non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione ex art- 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale in composizione monocratica”.
La domanda risulta, pertanto, proposta correttamente.
Nel merito, la domanda è fondata ed andrà accolta per le seguenti ragioni.
In punto di fatto vi è contestazione tra le parti in ordine al rapporto intercorso, che l'attore sostiene essersi incardinato per effetto di un incarico professionale conferito per iscritto e che, invece, il convenuto disconosce;
occorre, quindi, esaminare le risultanze documentali ed istruttorie al fine di verificare se vi siano elementi indicativi della volontà del convenuto di farsi rappresentare dall'avv. D'Elia nella fase stragiudiziale.
Partendo dalla documentazione prodotta da parte attrice, in mancanza di un formale atto scritto di conferimento del mandato, particolare rilievo va dato alla copia della domanda unica di pagamento presentata in data 15/5/2014 dal convenuto nei confronti di per i contributi agrari relativi all'annualità 2014/2015 – non disconosciuta dal CP_2 sig. – e alla corrispondenza intercorsa tra l'avv. D'Elia e l' stessa CP_1 CP_2 finalizzata a sollecitare lo sblocco dei pagamenti (rispettivamente alla diffida del
02/05/2015 e alle e-mail del 13/4/2016 e dell'11/4/2016), così come altrettanto significativo è l'originale della missiva spedita dal locatore, , al CP_3 conduttore, , con invito al pagamento dei canoni arretrati. Controparte_1
3 Il fatto che tali documenti siano in possesso del professionista costituisce elemento utile a ritenere ragionevolmente plausibile che tra le parti vi sia stato un rapporto avvocato- cliente, poiché, al contrario, qualora si fosse trattato di una semplice relazione non professionale, non si spiegherebbe il motivo per cui l'avv. d'Elia sia stato messo nelle condizioni di avere ogni elemento e documentazione utili per richiedere ad in CP_2 modo particolarmente dettagliato, il pagamento di ciò che era di spettanza del
CP_1
In punto di diritto il rapporto va inquadrato nell'ambito del contratto avente per oggetto una prestazione d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2230 c.c. e ss., la cui forma scritta non è richiesta né ad substantiam né ad probationem: l'incarico professionale, infatti, può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, fatto salvo l'onere probatorio incombente sul professionista nell'ipotesi in cui sia contestato il diritto al compenso, dovendo provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto.
Sul punto la giurisprudenza anche di questo Tribunale (Tribunale di Lecce, sentenza n.
163/2025 del 19/01/2025) ha chiarito che “in mancanza di indicazioni legislative contrarie, il contratto di mandato è sottoposto al principio di libertà delle forme e dunque può essere concluso anche a mezzo di fatti concludenti (cfr, tra le altre, Cass. civ., sez. II, n. 1792 del 24 gennaio 2017)".
Posto che, nel caso di specie, la documentazione offerta da parte attrice sia da ritenersi esaustiva ai fini della prova del conferimento del mandato stragiudiziale, per ciò che concerne il compenso va richiamato il dettato previsto dall'art. 2233 c.c. “il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi,
è determinato dal giudice […]. In ogni caso la misura del compensi deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”; benché non sia specificato nella norma, l'onerosità del contratto professionale non ne costituisce un elemento essenziale, potendo il professionista esercitare la sua opera in modo gratuito per i motivi più vari, tuttavia, a parte tale ultima ipotesi che non è emersa nel corso dell'istruttoria ed anzi, al contrario, è contestata dall'attore, in linea di principio non si può derogare ai minimi tariffari pena la nullità del patto.
Ai fini della liquidazione va tenuto presente innanzitutto che per l'attività stragiudiziale svolta sotto la vigenza dell'art. 18 del d.m. n. 55/2014 “il compenso professionale
4 spettante all'avvocato è improntato al principio di onnicomprensività, potendosi procedere a una liquidazione separata per fasi o parti del medesimo affare solo se, in ragione della materia trattata, la fase o la parte dell'affare per cui è stata prestata l'attività stragiudiziale sia individuabile come autonoma” (Cass. Civ. sez. II, n.
28327/2023). Considerato, altresì, che il valore del credito vantato dal convenuto nei confronti di per il quale era stato conferito mandato all'attore deve ritenersi CP_2 compreso nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, applicando i valori medi può riconoscersi in favore dell'avv. D'Elia un compenso pari ad € 4.536,99, oltre interessi moratori decorrenti dalla notifica del primo atto di costituzione in mora (Cass.
Civ. sez. II, n. 17705/2023) ed accessori come per legge.
Tutto quanto innanzi esposto, parte convenuta è tenuta, per la regola della soccombenza, al pagamento delle spese di lite, per come liquidate in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in conformità ai criteri di cui al D.M.
n. 55/2014, in relazione alla complessità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul giudizio n. 858/2018 R.G., così provvede:
- riconosce in favore dell'avv. Angelo D'Elia il diritto al compenso per l'attività professionale prestata nella fase stragiudiziale in favore del sig. , che Controparte_1 liquida in € 4.536,99, oltre interessi moratori decorrenti dalla notifica del primo atto di costituzione in mora ed accessori come per legge;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €
4.536,99, oltre interessi moratori decorrenti dalla notifica del primo atto di costituzione in mora ed accessori come per legge;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale ed € 237,00 per esborsi, oltre i.v.a. e accessori come per legge, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Lecce, 29 novembre 2025
Il Giudice
LU IO
5