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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4276 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 30.10.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 03.12.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive dell' e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle CP_1
parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 17.54.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6402 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Daniele Vecchio) Parte_1
attore
E
in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Carla Marsala Fanara) Controparte_2
convenuto
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Santo Spagnolo) Controparte_3
terza chiamata in causa
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contradditorio delle parti,
- In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
06.05.2022, condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento Controparte_2 in favore dell'attore della complessiva € 10.210,89, oltre rivalutazione monetaria (ove non calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Rigetta le domande proposte dal nei confronti dell' in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Condanna il in persona del pro-tempore, alla rifusione nei Controparte_2 CP_4
confronti dell'attore delle spese sostenute in questo giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi €
3.818,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., secondo domanda, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre a quelle relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attore stesso;
- Condanna il alla rifusione in favore dell' delle spese di lite, Controparte_2 Controparte_3
liquidate d'ufficio in complessivi € 2.080,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza Parte_1
di un sinistro asseritamente verificatosi in data 27.09.2021, alle ore 19.30 circa, allorquando, mentre percorreva sul proprio monopattino modello XIAOMI Elctic Scooter 1S, la pista ciclabile sita in via
Leopardi, direzione da via Emanuele Notarbartolo a Via Mario Rapisardi/Viale Campania, giunto all'altezza del civico 7, rovinava al suolo a causa della presenza di un tombino sottoquotato.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della propria diligenza.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi. Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_2
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_2
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta da Parte_1
[...]
In tal senso informano, infatti, le lineari e convincenti dichiarazioni, non smentite da alcun valido elemento di segno contrario, rese dai testi e che hanno Testimone_1 Testimone_2
premesso di avere assistito al fatto, in quanto al momento dello stesso, “stavo percorrendo via
Leopardi a piedi sul marciapiedi accanto alla pista ciclabile… dietro di lui sulla parte del marciapiede riservata ai pedoni” (teste , e di non conoscere l'attore – salvo in seguito Tes_2
scoprire che si trattava del figlio di una loro collega di lavoro.
Entrambi i testimoni hanno confermato di avere “visto che l'attore, a bordo del suo monopattino percorreva la pista ciclabile e a un certo punto cadeva a terra” (teste ) e che “ho visto il Tes_1
momento in cui è caduto proprio sul dissesto e preciso che è caduto in avanti. Ho visto che il monopattino ha perso l'equilibrio proprio sul dissesto” (teste . Tes_2
A detta di entrambi i testimoni, “il dissesto era costituito da un tombino che si trovava sulle strisce pedonali, che si trovavano sulla pista ciclabile”, che “era sottoquotato rispetto al manto stradale”
(teste , e “il dissesto consisteva in un tombino sottoquotato rispetto al manto della pista Tes_2
ciclabile. Infatti, l'asfalto era stato rifatto e il tombino era al di sotto del piano stradale” (teste
). Tes_1 Molto significativamente, dalla prova è emerso che “non vi erano segnalazioni della presenza del tombino sottoquotato e la pista ciclabile era aperta al transito” (teste ). Tes_1
Le fotografie in atti, nelle quali entrambi i testimoni oculari hanno riconosciuto lo stato dei luoghi, rappresentano, invero, la presenza di un tombino sottoquotato rispetto al manto stradale circostante, situato proprio sulle strisce pedonali a loro volta apposte sulla pista ciclabile, tale da rappresentarsi quale fattore di interferenza suscettibile di influire sull'incedere del monopattino condotto dal
[...]
a due ruote e difficile da governare. Pt_1
I dati acquisiti consentono, dunque, di reputare fondata la convinzione che la perdita di equilibrio fu, in concreto, provocata dalla suddetta condizione del manufatto.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e, quindi, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.:
e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel , proprietario e custode delle Controparte_2
strade cittadine, che avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, offerta dall'Ente Civico.
D'altra parte, pur valutandosi il comportamento dell'attore, non si ritiene di dovergli muovere addebiti, se solo si consideri che – come emerso dalla prova orale – non furono apposte segnalazioni dello stato di pericolo e che il tratto non era precluso ai fruitori della strada.
Non vi è prova, dunque, che lasci intendere che l'attore, deviando da un modello di condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posto in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla e non potendoglisi richiedere un contributo di attenzione esclusivamente e costantemente polarizzato sulle condizioni della strada, che, in una civiltà mediamente civilizzata, devono presumersi e pretendersi ottimali.
Non vi è prova, peraltro, che l'attore tenesse una velocità non adeguata ai luoghi (sul punto, il Tes_1
ha riferito che “il monopattino aveva una velocità normale non eccessiva”) né è stato dimostrato, ancora, che l'insidia de qua si trovasse sulla strada da tempo non sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza, di guisa che nessun elemento è emerso che liberasse dalla responsabilità l'ente proprietario, custode delle strade cittadine, per avere rimosso o tempestivamente segnalato la presenza dell'anomalia.
Si aggiunga a tanto che, al momento del fatto, le condizioni di illuminazione non erano ottimali: sia il che il hanno raccontato, infatti, che “la zona non era molto illuminata” (teste Tes_1 Tes_2
) e “c'era poca luce” (teste – siffatta circostanza non fa che corroborare il Tes_1 Tes_2
convincimento che il dissesto fosse scarsamente percepibile per l'attore.
Il fatto, poi, che il tombino sottoquotato si trovasse sulle strisce pedonali in un tratto destinato alla pista ciclabile non può che aggravare la posizione del che non ha provveduto a garantire CP_2
l'attraversamento in sicurezza né dei pedoni né dei ciclisti, a cui è chiaramente destinato il tratto di strada, in cui il manufatto si trovava.
In buona sostanza, la rovinosa caduta è avvenuta a causa di un dissesto in un tratto riservato ai pedoni e a ridosso di un percorso per le biciclette o altri veicoli a due ruote (quali il monopattino, ad esempio): la responsabilità non può che gravare in capo al che non ha rimosso né ha CP_2
segnalato un ostacolo così pericoloso sia per i pedoni che per i ciclisti, sol considerato che non è imprevedibile che chi viaggia in sella a un velocipede o – come in concreto – a un monopattino possa finirci dentro.
Tutto ciò posto, spetta all'attore il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno integralmente accolte e senz'altro condivise le conclusioni – neppure contestate – cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche - è bene precisarlo - in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto residuati – a carico dell'attore e in connessione eziologica con le lesioni a suo tempo provocate dall'incidente – postumi di lieve entità, quantificati con la percentuale del 4%.
Il Ctu ha, infatti, accertato che, in esito al sinistro, l'attore ha riportato “esiti di trauma al gomito destro con frattura del capitello radiale, trattata conservativamente con applicazione di valva gessata” e ha concluso nel senso di ritenere che “la dinamica del sinistro, così come descritta agli atti e riferita nel corso dell'attuale accertamento, può ritenersi compatibile con il meccanismo di determinazione del politrauma sopra riportato”.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attore da quelle lesioni (2 di I.T.T., 40 giorni di I.T.P. al 50 e 40 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Ed allora, alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n.
12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U., n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (4%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (26 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano tempestivamente allegate né provate peculiari sofferenze morali né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico, essendo rimasta del tutto indimostrata (e, ancor prima, dedotta) la sofferenza soggettiva interiore che sarebbe derivata all'attore in connessione causale con il sinistro, si liquida all'attore la somma, riconosciuta all'attualità, di € 5.791,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi – contenuti nei limiti delle micro-invalidità –, oltre che della durata complessiva del periodo di inabilità temporanea, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetta, dunque, all'attore a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 3.680,00 (di cui €
230,00 per I.T.T., € 2.300,00 per I.T.P. al 50% ed € 1.150,00 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità. Spetta all'attore anche il ristoro degli esborsi sostenuti in seguito e a causa del sinistro pari a complessivi € 739,89 – di cui il perito ha acclarato la congruità –, somma che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data media degli esborsi.
Conclusivamente, l'importo dovuto all'attore ascende ad € 10.210,89 (tenendo presente che la somma di € 9.471,00 - riconosciuta a titolo di danno biologico da invalidità permanente e temporanea - è già comprensiva di rivalutazione monetaria, mentre sul restante importo - riconosciuto a ristoro degli esborsi affrontati - essa dovrà essere calcolata in ragione degli indici
Istat), su cui vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(27.09.2021), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
Passando alla domanda di manleva spiegata dal nei confronti dell' deve anzitutto CP_2 CP_1
rilevarsi che, chiamando in giudizio quest'ultima, l' non ha mosso alcun preciso CP_5
addebito né ha assunto alcuna specifica violazione contrattuale.
A ben vedere, il si è limitato a richiamare il Contratto di Servizio del 30.10.2001, CP_2
disciplinante il rapporto tra le due parti contrattuali, reputando per ciò stesso l' il soggetto CP_1
legittimato passivo rispetto alle richieste risarcitorie dell'attore.
Ciò detto, non può che acclararsi il difetto di legittimazione passiva dell' CP_6
, dalle riproduzioni fotografiche allegate dall'attore emerge in modo inconfutabile che il
[...]
manufatto sottoquotato, che ha cagionato la caduta del monopattino condotto dall'attore, non è di proprietà né è in custodia della società terza chiamata.
Come ben si rileva dalle fotografie, nelle quali i due testimoni hanno riconosciuto il tombino, quest'ultimo reca la stampigliatura “siptel”: siffatta circostanza non può che escludere che il manufatto sia riconducibile all' CP_7
posto che le fotografie sono state depositate dall'attore già con l'atto di citazione, non si
[...]
comprende la determinazione del di chiamare in causa l' assumendone la CP_2 CP_1
legittimazione passiva per il sol fatto che, secondo la rappresentazione attorea, la caduta sia stata cagionata da un tombino, dando praticamente per scontato che il manufatto fosse di pertinenza della società affidataria del servizio idrico, piuttosto che – come nella fattispecie – di una società fornitrice di altri servizi.
Tanto basta ad escludere la legittimazione passiva della terza chiamata.
Peraltro – e detta circostanza non appare di poco conto –, nessuna contestazione ha mai mosso il a seguito delle precise difese dell' non avendo l'Ente Civico coltivato il giudizio, CP_2 CP_1
dopo la sua costituzione e la chiamata in causa della società partecipata.
Conclusivamente, in ossequio al principio della soccombenza, il va condannato a rifondere CP_2
all'attore le spese sostenute in giudizio, che vanno liquidate, in difetto di notula, in proporzione alla condanna e non alla somma domandata, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13,
VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.818,00, di cui € 264,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, e che vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda.
Vanno poste a carico del anche le spese di lite sostenute dall' per resistere ad una CP_2 CP_1
domanda rivelatasi del tutto infondata, liquidate, d'ufficio, nella somma di € 2.080,00, oltre Iva e
Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e anticipate dall'attore, vanno poste a carico del
CP_2
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 30 ottobre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive dell' e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle CP_1
parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 17.54.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6402 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Daniele Vecchio) Parte_1
attore
E
in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Carla Marsala Fanara) Controparte_2
convenuto
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Santo Spagnolo) Controparte_3
terza chiamata in causa
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contradditorio delle parti,
- In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
06.05.2022, condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento Controparte_2 in favore dell'attore della complessiva € 10.210,89, oltre rivalutazione monetaria (ove non calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Rigetta le domande proposte dal nei confronti dell' in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Condanna il in persona del pro-tempore, alla rifusione nei Controparte_2 CP_4
confronti dell'attore delle spese sostenute in questo giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi €
3.818,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., secondo domanda, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre a quelle relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attore stesso;
- Condanna il alla rifusione in favore dell' delle spese di lite, Controparte_2 Controparte_3
liquidate d'ufficio in complessivi € 2.080,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza Parte_1
di un sinistro asseritamente verificatosi in data 27.09.2021, alle ore 19.30 circa, allorquando, mentre percorreva sul proprio monopattino modello XIAOMI Elctic Scooter 1S, la pista ciclabile sita in via
Leopardi, direzione da via Emanuele Notarbartolo a Via Mario Rapisardi/Viale Campania, giunto all'altezza del civico 7, rovinava al suolo a causa della presenza di un tombino sottoquotato.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della propria diligenza.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi. Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_2
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_2
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta da Parte_1
[...]
In tal senso informano, infatti, le lineari e convincenti dichiarazioni, non smentite da alcun valido elemento di segno contrario, rese dai testi e che hanno Testimone_1 Testimone_2
premesso di avere assistito al fatto, in quanto al momento dello stesso, “stavo percorrendo via
Leopardi a piedi sul marciapiedi accanto alla pista ciclabile… dietro di lui sulla parte del marciapiede riservata ai pedoni” (teste , e di non conoscere l'attore – salvo in seguito Tes_2
scoprire che si trattava del figlio di una loro collega di lavoro.
Entrambi i testimoni hanno confermato di avere “visto che l'attore, a bordo del suo monopattino percorreva la pista ciclabile e a un certo punto cadeva a terra” (teste ) e che “ho visto il Tes_1
momento in cui è caduto proprio sul dissesto e preciso che è caduto in avanti. Ho visto che il monopattino ha perso l'equilibrio proprio sul dissesto” (teste . Tes_2
A detta di entrambi i testimoni, “il dissesto era costituito da un tombino che si trovava sulle strisce pedonali, che si trovavano sulla pista ciclabile”, che “era sottoquotato rispetto al manto stradale”
(teste , e “il dissesto consisteva in un tombino sottoquotato rispetto al manto della pista Tes_2
ciclabile. Infatti, l'asfalto era stato rifatto e il tombino era al di sotto del piano stradale” (teste
). Tes_1 Molto significativamente, dalla prova è emerso che “non vi erano segnalazioni della presenza del tombino sottoquotato e la pista ciclabile era aperta al transito” (teste ). Tes_1
Le fotografie in atti, nelle quali entrambi i testimoni oculari hanno riconosciuto lo stato dei luoghi, rappresentano, invero, la presenza di un tombino sottoquotato rispetto al manto stradale circostante, situato proprio sulle strisce pedonali a loro volta apposte sulla pista ciclabile, tale da rappresentarsi quale fattore di interferenza suscettibile di influire sull'incedere del monopattino condotto dal
[...]
a due ruote e difficile da governare. Pt_1
I dati acquisiti consentono, dunque, di reputare fondata la convinzione che la perdita di equilibrio fu, in concreto, provocata dalla suddetta condizione del manufatto.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e, quindi, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.:
e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel , proprietario e custode delle Controparte_2
strade cittadine, che avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, offerta dall'Ente Civico.
D'altra parte, pur valutandosi il comportamento dell'attore, non si ritiene di dovergli muovere addebiti, se solo si consideri che – come emerso dalla prova orale – non furono apposte segnalazioni dello stato di pericolo e che il tratto non era precluso ai fruitori della strada.
Non vi è prova, dunque, che lasci intendere che l'attore, deviando da un modello di condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posto in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla e non potendoglisi richiedere un contributo di attenzione esclusivamente e costantemente polarizzato sulle condizioni della strada, che, in una civiltà mediamente civilizzata, devono presumersi e pretendersi ottimali.
Non vi è prova, peraltro, che l'attore tenesse una velocità non adeguata ai luoghi (sul punto, il Tes_1
ha riferito che “il monopattino aveva una velocità normale non eccessiva”) né è stato dimostrato, ancora, che l'insidia de qua si trovasse sulla strada da tempo non sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza, di guisa che nessun elemento è emerso che liberasse dalla responsabilità l'ente proprietario, custode delle strade cittadine, per avere rimosso o tempestivamente segnalato la presenza dell'anomalia.
Si aggiunga a tanto che, al momento del fatto, le condizioni di illuminazione non erano ottimali: sia il che il hanno raccontato, infatti, che “la zona non era molto illuminata” (teste Tes_1 Tes_2
) e “c'era poca luce” (teste – siffatta circostanza non fa che corroborare il Tes_1 Tes_2
convincimento che il dissesto fosse scarsamente percepibile per l'attore.
Il fatto, poi, che il tombino sottoquotato si trovasse sulle strisce pedonali in un tratto destinato alla pista ciclabile non può che aggravare la posizione del che non ha provveduto a garantire CP_2
l'attraversamento in sicurezza né dei pedoni né dei ciclisti, a cui è chiaramente destinato il tratto di strada, in cui il manufatto si trovava.
In buona sostanza, la rovinosa caduta è avvenuta a causa di un dissesto in un tratto riservato ai pedoni e a ridosso di un percorso per le biciclette o altri veicoli a due ruote (quali il monopattino, ad esempio): la responsabilità non può che gravare in capo al che non ha rimosso né ha CP_2
segnalato un ostacolo così pericoloso sia per i pedoni che per i ciclisti, sol considerato che non è imprevedibile che chi viaggia in sella a un velocipede o – come in concreto – a un monopattino possa finirci dentro.
Tutto ciò posto, spetta all'attore il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno integralmente accolte e senz'altro condivise le conclusioni – neppure contestate – cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche - è bene precisarlo - in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto residuati – a carico dell'attore e in connessione eziologica con le lesioni a suo tempo provocate dall'incidente – postumi di lieve entità, quantificati con la percentuale del 4%.
Il Ctu ha, infatti, accertato che, in esito al sinistro, l'attore ha riportato “esiti di trauma al gomito destro con frattura del capitello radiale, trattata conservativamente con applicazione di valva gessata” e ha concluso nel senso di ritenere che “la dinamica del sinistro, così come descritta agli atti e riferita nel corso dell'attuale accertamento, può ritenersi compatibile con il meccanismo di determinazione del politrauma sopra riportato”.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attore da quelle lesioni (2 di I.T.T., 40 giorni di I.T.P. al 50 e 40 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Ed allora, alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n.
12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U., n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (4%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (26 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano tempestivamente allegate né provate peculiari sofferenze morali né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico, essendo rimasta del tutto indimostrata (e, ancor prima, dedotta) la sofferenza soggettiva interiore che sarebbe derivata all'attore in connessione causale con il sinistro, si liquida all'attore la somma, riconosciuta all'attualità, di € 5.791,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi – contenuti nei limiti delle micro-invalidità –, oltre che della durata complessiva del periodo di inabilità temporanea, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetta, dunque, all'attore a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 3.680,00 (di cui €
230,00 per I.T.T., € 2.300,00 per I.T.P. al 50% ed € 1.150,00 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità. Spetta all'attore anche il ristoro degli esborsi sostenuti in seguito e a causa del sinistro pari a complessivi € 739,89 – di cui il perito ha acclarato la congruità –, somma che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data media degli esborsi.
Conclusivamente, l'importo dovuto all'attore ascende ad € 10.210,89 (tenendo presente che la somma di € 9.471,00 - riconosciuta a titolo di danno biologico da invalidità permanente e temporanea - è già comprensiva di rivalutazione monetaria, mentre sul restante importo - riconosciuto a ristoro degli esborsi affrontati - essa dovrà essere calcolata in ragione degli indici
Istat), su cui vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(27.09.2021), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
Passando alla domanda di manleva spiegata dal nei confronti dell' deve anzitutto CP_2 CP_1
rilevarsi che, chiamando in giudizio quest'ultima, l' non ha mosso alcun preciso CP_5
addebito né ha assunto alcuna specifica violazione contrattuale.
A ben vedere, il si è limitato a richiamare il Contratto di Servizio del 30.10.2001, CP_2
disciplinante il rapporto tra le due parti contrattuali, reputando per ciò stesso l' il soggetto CP_1
legittimato passivo rispetto alle richieste risarcitorie dell'attore.
Ciò detto, non può che acclararsi il difetto di legittimazione passiva dell' CP_6
, dalle riproduzioni fotografiche allegate dall'attore emerge in modo inconfutabile che il
[...]
manufatto sottoquotato, che ha cagionato la caduta del monopattino condotto dall'attore, non è di proprietà né è in custodia della società terza chiamata.
Come ben si rileva dalle fotografie, nelle quali i due testimoni hanno riconosciuto il tombino, quest'ultimo reca la stampigliatura “siptel”: siffatta circostanza non può che escludere che il manufatto sia riconducibile all' CP_7
posto che le fotografie sono state depositate dall'attore già con l'atto di citazione, non si
[...]
comprende la determinazione del di chiamare in causa l' assumendone la CP_2 CP_1
legittimazione passiva per il sol fatto che, secondo la rappresentazione attorea, la caduta sia stata cagionata da un tombino, dando praticamente per scontato che il manufatto fosse di pertinenza della società affidataria del servizio idrico, piuttosto che – come nella fattispecie – di una società fornitrice di altri servizi.
Tanto basta ad escludere la legittimazione passiva della terza chiamata.
Peraltro – e detta circostanza non appare di poco conto –, nessuna contestazione ha mai mosso il a seguito delle precise difese dell' non avendo l'Ente Civico coltivato il giudizio, CP_2 CP_1
dopo la sua costituzione e la chiamata in causa della società partecipata.
Conclusivamente, in ossequio al principio della soccombenza, il va condannato a rifondere CP_2
all'attore le spese sostenute in giudizio, che vanno liquidate, in difetto di notula, in proporzione alla condanna e non alla somma domandata, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13,
VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.818,00, di cui € 264,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, e che vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda.
Vanno poste a carico del anche le spese di lite sostenute dall' per resistere ad una CP_2 CP_1
domanda rivelatasi del tutto infondata, liquidate, d'ufficio, nella somma di € 2.080,00, oltre Iva e
Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e anticipate dall'attore, vanno poste a carico del
CP_2
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 30 ottobre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina