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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/06/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 886/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 886/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. SERINO ROBERTO
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
assistito e difeso dall'avv. SERINO ROBERTO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/04/2025, e Parte_1 Pt_2
esponevano che in data 06/06/1999 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 20/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 20/05/2025:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'abitazione adibita a casa coniugale di ES (Pe) di proprietà esclusiva della ricorrente, verrà assegnata alla IG.ra che ivi abiterà Parte_1
unitamente ai due figli maggiorenni, ad oggi, economicamente indipendenti, e con la figlia minore mentre il IG. andrà a in PO (Pe) alla via Per_1 Parte_2
Pescarina s.n.c. presso l'abitazione della di lui madre, fino a nuova autonoma sistemazione;
3) i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza o domicilio entro il temine di 30 giorni finché la figlia non raggiungerà la maggiore età;
4) il mobilio e tutto l'arredamento della casa coniugale resteranno nella disponibilità della IG.ra ; Parte_1
5) il IG. preleverà tutti i propri effetti personali ancora giacenti Pt_2 nell'abitazione coniugale e nel garage entro la data di comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale ovvero alla data che le parti concorderanno;
6) il IG. ha già riconsegnato alla IG.ra , che le ha acquisite, tutte le Pt_2 Pt_1 chiavi in suo possesso dell'abitazione coniugale (cancelletto di ingresso, portone principale, chiave del garage/taverna, telecomando cancello automatico di ingresso, chiavi dei due portoni interni, chiave cassetta postale);
7) la figlia minore, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di ES (Pe) alla via A. Vespucci nr. 41;
8) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a) durante la settimana, Per_1
almeno due pomeriggi, compatibilmente con i turni lavorativi del padre e gli impegni della ragazza;
b) a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle ore 21:00 della pagina 3 di 5 domenica;
c) nel periodo estivo (luglio ed agosto) due settimane, anche non consecutive, in concomitanza con le ferie del padre, da comunicare alla madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
d) durante le festività natalizie i minori alterneranno con ciascun genitore anno per anno i seguenti giorni: 8 dicembre, 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
e) durante le festività pasquali, i minori alterneranno con ciascun genitore, anno per anno, il giorno di
Pasqua ed il lunedì in albis. I genitori potranno concordemente accordarsi per eventuali variazioni del presente calendario;
9) il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di Pt_2 Pt_1
contributo di mantenimento per la figlia minore la complessiva somma di € Per_1
250,00 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT 82C 36 77 22 23 00 0M 00 01 48 695, alla quale si aggiunge la somma relativa al c. d. “Assegno Unico” dell'importo di circa €.
231,00 mensili con espresso assenso del IG. ; Pt_2
10) il IG. rimborserà alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie Pt_2 Pt_1
necessarie per la figlia relative a spese medico-specialistiche non rimborsabili Per_1
dal S.S.N., spese scolastiche e spese sportive, purché previamente concordate ed adeguatamente documentate e, in ogni caso, come da “Protocollo Famiglia” del
Tribunale di Pescara.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/05/2025).
pagina 4 di 5 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 886/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. SERINO ROBERTO
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
assistito e difeso dall'avv. SERINO ROBERTO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/04/2025, e Parte_1 Pt_2
esponevano che in data 06/06/1999 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 20/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 20/05/2025:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'abitazione adibita a casa coniugale di ES (Pe) di proprietà esclusiva della ricorrente, verrà assegnata alla IG.ra che ivi abiterà Parte_1
unitamente ai due figli maggiorenni, ad oggi, economicamente indipendenti, e con la figlia minore mentre il IG. andrà a in PO (Pe) alla via Per_1 Parte_2
Pescarina s.n.c. presso l'abitazione della di lui madre, fino a nuova autonoma sistemazione;
3) i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza o domicilio entro il temine di 30 giorni finché la figlia non raggiungerà la maggiore età;
4) il mobilio e tutto l'arredamento della casa coniugale resteranno nella disponibilità della IG.ra ; Parte_1
5) il IG. preleverà tutti i propri effetti personali ancora giacenti Pt_2 nell'abitazione coniugale e nel garage entro la data di comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale ovvero alla data che le parti concorderanno;
6) il IG. ha già riconsegnato alla IG.ra , che le ha acquisite, tutte le Pt_2 Pt_1 chiavi in suo possesso dell'abitazione coniugale (cancelletto di ingresso, portone principale, chiave del garage/taverna, telecomando cancello automatico di ingresso, chiavi dei due portoni interni, chiave cassetta postale);
7) la figlia minore, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di ES (Pe) alla via A. Vespucci nr. 41;
8) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a) durante la settimana, Per_1
almeno due pomeriggi, compatibilmente con i turni lavorativi del padre e gli impegni della ragazza;
b) a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle ore 21:00 della pagina 3 di 5 domenica;
c) nel periodo estivo (luglio ed agosto) due settimane, anche non consecutive, in concomitanza con le ferie del padre, da comunicare alla madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
d) durante le festività natalizie i minori alterneranno con ciascun genitore anno per anno i seguenti giorni: 8 dicembre, 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
e) durante le festività pasquali, i minori alterneranno con ciascun genitore, anno per anno, il giorno di
Pasqua ed il lunedì in albis. I genitori potranno concordemente accordarsi per eventuali variazioni del presente calendario;
9) il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di Pt_2 Pt_1
contributo di mantenimento per la figlia minore la complessiva somma di € Per_1
250,00 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT 82C 36 77 22 23 00 0M 00 01 48 695, alla quale si aggiunge la somma relativa al c. d. “Assegno Unico” dell'importo di circa €.
231,00 mensili con espresso assenso del IG. ; Pt_2
10) il IG. rimborserà alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie Pt_2 Pt_1
necessarie per la figlia relative a spese medico-specialistiche non rimborsabili Per_1
dal S.S.N., spese scolastiche e spese sportive, purché previamente concordate ed adeguatamente documentate e, in ogni caso, come da “Protocollo Famiglia” del
Tribunale di Pescara.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/05/2025).
pagina 4 di 5 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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