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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
3501/2018
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice designato dott.ssa Rossella Pezzella
Udienza del 05/03/2025
All'udienza odierna è presente per parte appellato l'avv. Damiani
Ianniello per delega dell'avv. ATTILIO DI NARDO, il quale procede alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione.
È presente la dott.ssa ai fini della pratica forense. Persona_1
Il G.D.
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3501 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, decisa all'udienza del 5.3.2025, vertente tra
(P.I. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio
Valente
-appellante-
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti dall'avv. Attilio Di Nardo
- appellato-
e
[...]
[...]
[...]
Controparte_2
-appellati non costituiti-
OGGETTO: appello
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti all'udienza del 5.3.2025 precisavano le conclusioni come da verbale di pari data
Dando lettura all'odierna udienza del dispositivo e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. CP_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento
[...] emessa ora Controparte_3 [...]
, n. 057 2016 9007673086 000, notificata in data Controparte_4
30.3.2017, chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del credito relativo ai verbali di accertamento della violazione al codice della strada, oggetto delle seguenti cartelle di pagamento: -057200200096377573000 del
; -057200300052425846000 della Provincia di CP_2 CP_5
Latina; -05720040023670027000 del;
- Controparte_2
05720060024709464000 della - CP_2 CP_6
05720110039844923000 del - Controparte_2
05720120045768089000 del comune di;
- Controparte_2
05720140006600503000 della - Controparte_2
05720130025211234000 di -05720130032688131000 CP_2 di In particolare, eccepiva l'omessa CP_2 Controparte_1 notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada e delle relative cartelle di pagamento, la decadenza dell'ente a procedere alla riscossione, la prescrizione del diritto azionato e l'erroneità dei calcoli degli interessi.
Si costituivano in giudizio l' il Parte_1
e la Provincia di Latina chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, mentre il la Controparte_7 CP_8
la non si costituivano
[...] Controparte_9 in giudizio.
3 Con Sentenza n. 2193/2018 del 11.6.2018, il Giudice di Pace di
Cassino accoglieva parzialmente l'opposizione proposta rideterminando la somma intimata nell'importo di euro 362,81.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello la
[...]
impugnando il capo della sentenza che dichiarava Parte_1 prescritti i crediti di cui alle cartelle n. 05720110039844923000;
05720120045768089000;057201400066005030000;572013002521123
4000; 05720130032688131000, relative ai crediti per sanzioni amministrative elevate dal dal Controparte_2 [...]
, dalla e da per Controparte_2 Controparte_2 CP_2 violazione dell'art. 116 c.p.c., erronea applicazione dell'art. 615 c.p.c. ed erronea applicazione dell'art. 209 c.d.s., in combinato disposto con l'art. 28 del d.lgs. n. 689/81.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
il il CP_2 Controparte_2 CP_2
e la Provincia di Latina non si costituivano in giudizio.
[...]
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento primo grado, la causa, istruita con prova documentale, è stata decisa alla udienza del
5.3.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, occorre premettere che nel caso che ci occupa la sentenza impugnata ha parzialmente accolto il motivo di opposizione fondato da sulla prescrizione dei Controparte_1 crediti oggetto dell'intimazione di pagamento notificata dall'ente riscossore. Invero, il giudice di primo grado ha ritenuto prescritto il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, in relazione ai “carichi elevati dal 2000 al 2010, ad eccezione di quello (dovuto alla Provincia di Latina per euro 362,81”.
4 A fronte di ciò, l' ha proposto appello censurando Controparte_4 la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha considerato che tra la data di notificazione dell'intimazione impugnata (30 marzo 2017) e la data di notificazione delle cartelle di pagamento meglio indicate nell'atto di citazione, il termine quinquennale non era ancora decorso (v. pag. 5).
Tale motivo è infondato per l'assorbente ragione che il giudice di primo grado nulla ha statuito in ordine alla prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali, né tale fatto ha formato oggetto di specifica contestazione da parte di CP_1 con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
[...]
Invero, dall'esame degli atti di causa emerge che esula dal thema decidendum la questione relativa alla prescrizione del credito dovuta all'eventuale inerzia, dopo la notifica della cartella medesima, dell'agente della riscossione. In particolare, ha Controparte_1 fondato l'eccezione di prescrizione del credito sul fatto che, rispetto alla data della violazione (anni 2000, 2002, 2007, 2009, 2010), le cartelle di pagamento sono state notificate oltre il termine di prescrizione quinquennale (Cass. n. 18152/2024, secondo cui “Costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo”). Dal canto suo, il Giudice di Pace ha parzialmente accolto detta eccezione rilevando che i crediti relativi alle sanzioni amministrative elevate dal 2000 al
2010 sono prescritti in quanto risulta notificato a Controparte_1 solo l'atto di intimazione nel 2017.
La contestazione in esame, avendo ad oggetto, non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito, può
5 essere proposta senza limiti temporali. Ne consegue che, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il
Tribunale avanti al quale è stata proposta opposizione era tenuto a verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore (in arg. cfr. Cass. n. 18152/2024, la quale si è pronunciata su un caso analogo a quello in esame).
Pertanto, è priva di fondamento la deduzione dell'appellante secondo cui l'opponente, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., avrebbe potuto far solo la prescrizione sopravvenuta rispetto alla notificazione delle cartelle.
Né può trascurarsi che non risulta comunque acquisita la documentazione comprovante la dedotta notificazione delle cartelle di pagamento oggetto dell'impugnazione in esame.
Ad ogni modo, risulta dirimente il fatto che tale eccezione non è stata proposta da . Controparte_1
Neppure decisiva appare la deduzione secondo cui non può ritenersi maturata la prescrizione quinquennale nel periodo intercorrente tra la data di accertamento dell'infrazione e quella di notificazione delle cartelle, stante la mancata indicazione di eventuali atti interruttivi posti in essere dall'ente impositore con specifico riferimento a ciascuna sanzione amministrativa dedotta in lite.
Dalle argomentazioni sopra svolte discende il rigetto dell'appello con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti, in omaggio al noto principio della ragione più liquida.
3. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n.
55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività in virtù dello scaglione di riferimento (1.1001-
5.200,01) e dell'effettiva attività processuale espletata, con
6 l'applicazione del valore medio (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale) sono poste a carico di parte appellante.
La mancata costituzione in giudizio del del Controparte_2
, di e della Controparte_2 CP_2 CP_2
e il rigetto dell'appello giustificano l'irripetibilità delle spese
[...] anticipate dall'appellante.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n.
2193/2018 emessa dal Giudice di Pace di Gaeta;
2)condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, in favore dell'appellato che liquida in euro 2.552,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
3) nulla sulle spese in ordine ai rapporti tra appellante e CP_2
, e
[...] CP_2 Controparte_2 CP_2
;
[...]
4) dà atto delle condizioni di cui all'art. 1 comma 17 l. 24.12.2012 n.
228 per il versamento di un importo pari al contributo unificato a carico dell'appellante.
Cassino, 5 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
7
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice designato dott.ssa Rossella Pezzella
Udienza del 05/03/2025
All'udienza odierna è presente per parte appellato l'avv. Damiani
Ianniello per delega dell'avv. ATTILIO DI NARDO, il quale procede alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione.
È presente la dott.ssa ai fini della pratica forense. Persona_1
Il G.D.
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3501 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, decisa all'udienza del 5.3.2025, vertente tra
(P.I. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio
Valente
-appellante-
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti dall'avv. Attilio Di Nardo
- appellato-
e
[...]
[...]
[...]
Controparte_2
-appellati non costituiti-
OGGETTO: appello
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti all'udienza del 5.3.2025 precisavano le conclusioni come da verbale di pari data
Dando lettura all'odierna udienza del dispositivo e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. CP_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento
[...] emessa ora Controparte_3 [...]
, n. 057 2016 9007673086 000, notificata in data Controparte_4
30.3.2017, chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del credito relativo ai verbali di accertamento della violazione al codice della strada, oggetto delle seguenti cartelle di pagamento: -057200200096377573000 del
; -057200300052425846000 della Provincia di CP_2 CP_5
Latina; -05720040023670027000 del;
- Controparte_2
05720060024709464000 della - CP_2 CP_6
05720110039844923000 del - Controparte_2
05720120045768089000 del comune di;
- Controparte_2
05720140006600503000 della - Controparte_2
05720130025211234000 di -05720130032688131000 CP_2 di In particolare, eccepiva l'omessa CP_2 Controparte_1 notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada e delle relative cartelle di pagamento, la decadenza dell'ente a procedere alla riscossione, la prescrizione del diritto azionato e l'erroneità dei calcoli degli interessi.
Si costituivano in giudizio l' il Parte_1
e la Provincia di Latina chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, mentre il la Controparte_7 CP_8
la non si costituivano
[...] Controparte_9 in giudizio.
3 Con Sentenza n. 2193/2018 del 11.6.2018, il Giudice di Pace di
Cassino accoglieva parzialmente l'opposizione proposta rideterminando la somma intimata nell'importo di euro 362,81.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello la
[...]
impugnando il capo della sentenza che dichiarava Parte_1 prescritti i crediti di cui alle cartelle n. 05720110039844923000;
05720120045768089000;057201400066005030000;572013002521123
4000; 05720130032688131000, relative ai crediti per sanzioni amministrative elevate dal dal Controparte_2 [...]
, dalla e da per Controparte_2 Controparte_2 CP_2 violazione dell'art. 116 c.p.c., erronea applicazione dell'art. 615 c.p.c. ed erronea applicazione dell'art. 209 c.d.s., in combinato disposto con l'art. 28 del d.lgs. n. 689/81.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
il il CP_2 Controparte_2 CP_2
e la Provincia di Latina non si costituivano in giudizio.
[...]
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento primo grado, la causa, istruita con prova documentale, è stata decisa alla udienza del
5.3.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, occorre premettere che nel caso che ci occupa la sentenza impugnata ha parzialmente accolto il motivo di opposizione fondato da sulla prescrizione dei Controparte_1 crediti oggetto dell'intimazione di pagamento notificata dall'ente riscossore. Invero, il giudice di primo grado ha ritenuto prescritto il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, in relazione ai “carichi elevati dal 2000 al 2010, ad eccezione di quello (dovuto alla Provincia di Latina per euro 362,81”.
4 A fronte di ciò, l' ha proposto appello censurando Controparte_4 la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha considerato che tra la data di notificazione dell'intimazione impugnata (30 marzo 2017) e la data di notificazione delle cartelle di pagamento meglio indicate nell'atto di citazione, il termine quinquennale non era ancora decorso (v. pag. 5).
Tale motivo è infondato per l'assorbente ragione che il giudice di primo grado nulla ha statuito in ordine alla prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali, né tale fatto ha formato oggetto di specifica contestazione da parte di CP_1 con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
[...]
Invero, dall'esame degli atti di causa emerge che esula dal thema decidendum la questione relativa alla prescrizione del credito dovuta all'eventuale inerzia, dopo la notifica della cartella medesima, dell'agente della riscossione. In particolare, ha Controparte_1 fondato l'eccezione di prescrizione del credito sul fatto che, rispetto alla data della violazione (anni 2000, 2002, 2007, 2009, 2010), le cartelle di pagamento sono state notificate oltre il termine di prescrizione quinquennale (Cass. n. 18152/2024, secondo cui “Costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo”). Dal canto suo, il Giudice di Pace ha parzialmente accolto detta eccezione rilevando che i crediti relativi alle sanzioni amministrative elevate dal 2000 al
2010 sono prescritti in quanto risulta notificato a Controparte_1 solo l'atto di intimazione nel 2017.
La contestazione in esame, avendo ad oggetto, non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito, può
5 essere proposta senza limiti temporali. Ne consegue che, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il
Tribunale avanti al quale è stata proposta opposizione era tenuto a verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore (in arg. cfr. Cass. n. 18152/2024, la quale si è pronunciata su un caso analogo a quello in esame).
Pertanto, è priva di fondamento la deduzione dell'appellante secondo cui l'opponente, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., avrebbe potuto far solo la prescrizione sopravvenuta rispetto alla notificazione delle cartelle.
Né può trascurarsi che non risulta comunque acquisita la documentazione comprovante la dedotta notificazione delle cartelle di pagamento oggetto dell'impugnazione in esame.
Ad ogni modo, risulta dirimente il fatto che tale eccezione non è stata proposta da . Controparte_1
Neppure decisiva appare la deduzione secondo cui non può ritenersi maturata la prescrizione quinquennale nel periodo intercorrente tra la data di accertamento dell'infrazione e quella di notificazione delle cartelle, stante la mancata indicazione di eventuali atti interruttivi posti in essere dall'ente impositore con specifico riferimento a ciascuna sanzione amministrativa dedotta in lite.
Dalle argomentazioni sopra svolte discende il rigetto dell'appello con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti, in omaggio al noto principio della ragione più liquida.
3. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n.
55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività in virtù dello scaglione di riferimento (1.1001-
5.200,01) e dell'effettiva attività processuale espletata, con
6 l'applicazione del valore medio (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale) sono poste a carico di parte appellante.
La mancata costituzione in giudizio del del Controparte_2
, di e della Controparte_2 CP_2 CP_2
e il rigetto dell'appello giustificano l'irripetibilità delle spese
[...] anticipate dall'appellante.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n.
2193/2018 emessa dal Giudice di Pace di Gaeta;
2)condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, in favore dell'appellato che liquida in euro 2.552,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
3) nulla sulle spese in ordine ai rapporti tra appellante e CP_2
, e
[...] CP_2 Controparte_2 CP_2
;
[...]
4) dà atto delle condizioni di cui all'art. 1 comma 17 l. 24.12.2012 n.
228 per il versamento di un importo pari al contributo unificato a carico dell'appellante.
Cassino, 5 marzo 2025
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Dott.ssa Rossella Pezzella
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