Art. 18. 1. Per assicurare la continuita' dei servizi contabli delle intendenze di finanza, di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 , con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 1989, sono stabiliti i criteri e le modalita' per attuare, a partire dal 1 luglio 1989, la graduale cessazione dello svolgimento dei predetti servizi da parte delle ragionerie provinciali dello Stato e la loro contestuale assunzione da parte del personale dell'Amministrazione finanziaria.
2. Resta comunque fissato al 1 gennaio 1989 il trasferimento dei servizi relativi alle spese delegate.
Nota all'art. 18:
Il testo dell' art. 13 del D.P.R. n. 1544/1955 (Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro) e' il seguente:
"Art. 13. - Le ragionerie presso le intendenze di finanza di cui alla legge 26 luglio 1939, n. 1037 , assumono la denominazione di "Ragionerie provinciali dello Stato".
Esse ed il relativo personale sono alle dipendenze dirette del Ministero del tesoro, seguitano a trattare i servizi contabili delle Intendenze e rispondono, per tali servizi, all'intendente di finanza".
2. Resta comunque fissato al 1 gennaio 1989 il trasferimento dei servizi relativi alle spese delegate.
Nota all'art. 18:
Il testo dell' art. 13 del D.P.R. n. 1544/1955 (Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro) e' il seguente:
"Art. 13. - Le ragionerie presso le intendenze di finanza di cui alla legge 26 luglio 1939, n. 1037 , assumono la denominazione di "Ragionerie provinciali dello Stato".
Esse ed il relativo personale sono alle dipendenze dirette del Ministero del tesoro, seguitano a trattare i servizi contabili delle Intendenze e rispondono, per tali servizi, all'intendente di finanza".