Articolo 18 della Legge 10 febbraio 1989, n. 48
Articolo 17Articolo 19
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14 febbraio 1989
Art. 18. 1. Per assicurare la continuita' dei servizi contabli delle intendenze di finanza, di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 , con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 1989, sono stabiliti i criteri e le modalita' per attuare, a partire dal 1› luglio 1989, la graduale cessazione dello svolgimento dei predetti servizi da parte delle ragionerie provinciali dello Stato e la loro contestuale assunzione da parte del personale dell'Amministrazione finanziaria.
2. Resta comunque fissato al 1› gennaio 1989 il trasferimento dei servizi relativi alle spese delegate.
Nota all'art. 18:
Il testo dell' art. 13 del D.P.R. n. 1544/1955 (Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro) e' il seguente:
"Art. 13. - Le ragionerie presso le intendenze di finanza di cui alla legge 26 luglio 1939, n. 1037 , assumono la denominazione di "Ragionerie provinciali dello Stato".
Esse ed il relativo personale sono alle dipendenze dirette del Ministero del tesoro, seguitano a trattare i servizi contabili delle Intendenze e rispondono, per tali servizi, all'intendente di finanza".
Entrata in vigore il 14 febbraio 1989
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