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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/07/2025, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 7.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza e previdenza in primo grado iscritta al n.14270 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023,all'esito della camera di consiglio, vertente
TRA vv. GIGLIO R Parte_1
- ricorrente –
E
, avv. M DE PASQUALE CP_1
-resistente– conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 l'istante conveniva in giudizio l' chiedendone la CP_1 condanna al pagamento delle provvidenze connesse alla malattia professionale denunciata. L' si CP_1 costituiva ritualmente in giudizio. Istruita con prove orali ed espletata ctu medico legale, all'odierna udienza, si discuteva la causa ed il giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
1. Oggetto del giudizio è l'accertamento del nesso eziologico tra la malattia denunciata (ernie discali del tratto cervicale) e l'attività lavorativa svolta dall'istante quale operaio edile. Orbene, il CTU nominato, è pervenuto alla conclusione che l'istante è affetto da patologie (discopatie cervicali con ernie discali), non qualificabili in termini di malattia professionale. Tali conclusioni sono pienamente condivisibili in quanto si fondano su rilievi che, in quanto non inficiati da vizi logico - giuridici, devono intendersi integralmente richiamati nella odierna sede per relationem. La domanda è, pertanto, infondata e deve essere disattesa.
2. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016). CP_
3. Nulla sulle spese ex art. 152 disp.att. cpc. Rimangono definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, rigettata ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Bari 7.7.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Minervini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 7.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza e previdenza in primo grado iscritta al n.14270 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023,all'esito della camera di consiglio, vertente
TRA vv. GIGLIO R Parte_1
- ricorrente –
E
, avv. M DE PASQUALE CP_1
-resistente– conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 l'istante conveniva in giudizio l' chiedendone la CP_1 condanna al pagamento delle provvidenze connesse alla malattia professionale denunciata. L' si CP_1 costituiva ritualmente in giudizio. Istruita con prove orali ed espletata ctu medico legale, all'odierna udienza, si discuteva la causa ed il giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
1. Oggetto del giudizio è l'accertamento del nesso eziologico tra la malattia denunciata (ernie discali del tratto cervicale) e l'attività lavorativa svolta dall'istante quale operaio edile. Orbene, il CTU nominato, è pervenuto alla conclusione che l'istante è affetto da patologie (discopatie cervicali con ernie discali), non qualificabili in termini di malattia professionale. Tali conclusioni sono pienamente condivisibili in quanto si fondano su rilievi che, in quanto non inficiati da vizi logico - giuridici, devono intendersi integralmente richiamati nella odierna sede per relationem. La domanda è, pertanto, infondata e deve essere disattesa.
2. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016). CP_
3. Nulla sulle spese ex art. 152 disp.att. cpc. Rimangono definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, rigettata ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Bari 7.7.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Minervini
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