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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/02/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 13 febbraio 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5586/2023 R.G. avente ad oggetto: “crediti di lavoro”
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Oreste Puglisi;
- RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
- CONVENUTA CONTUMACE -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 27.10.2023, la ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
[...]
Esponeva: di essere dipendente turnista dell' Controparte_1 presso il p.o. di Messina (Hospice), con articolazione dell'orario di lavoro su 36 ore settimanali e con turni espletati di mattina, pomeriggio e notte;
che, per disposizione dell' e per la particolare articolazione dell'orario di lavoro, non potendosi CP_1
assolutamente allontanare dal posto di lavoro, per i turni eccedenti le sei ore lavorative,
1 non aveva potuto usufruire del servizio mensa né le era stato corrisposto, sebbene più volte reclamato, il buono pasto;
che la normativa vigente riconosceva il diritto al servizio mensa o, in alternativa, alla fruizione con modalità sostitutive, come l'erogazione dei buoni pasto per tutti i dipendenti del comparto sanità; che ad oggi, tale diritto non era stato garantito a tutti i dipendenti in quanto negatogli dall'Azienda di appartenenza in violazione dell'art. 29 CCNL 20/09/2001, modificato dall'art. 4 CCNL 31/07/2009; che non era stata stipulata alcuna contrattazione collettiva aziendale tra le parti, ma l' con deliberazione CP_1
n.2814/DG del 4/8/2021, aveva aderito alla convenzione CONSIP Buoni Pasto 9 - Lotto 12 per la Sicilia per la fornitura di buoni pasto con modalità elettronica per una durata contrattuale di 24 mesi (da aprile 2021 a Marzo 2023) per un importo complessivo giornaliero di € 7,00; che tuttavia, per i turnisti che disimpegnano le proprie mansioni per oltre sei ore e che per disposizione aziendale non possono interrompere l'attività lavorativa
(pausa), il buono pasto non veniva riconosciuto;
che anche a seguito di formale diffida l' non aveva inteso riconoscere tali diritti, né intendeva riconoscerli. CP_1
Invocando l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 7.4.1999 nonché l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, di attuazione della direttiva n. 93/104/CE, chiedeva di ritenere e dichiarare il suo diritto alla mensa o alle garanzie ed esplicazioni delle modalità sostitutive del diritto di mensa ovvero l'erogazione di buoni pasto ovvero il pagamento di un controvalore in denaro nella misura di € 4,13 per ogni turno lavorato che eccedeva le 6 ore da giugno 2019 al marzo 2021 e nella misura di € 7,00 da aprile 2021 a giugno 2023, con conseguente condanna dell' convenuta al pagamento in suo favore della somma di CP_1
€ 3.717,35, derivante dal mancato riconoscimento dei diritti richiesti, o di altra somma da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, instando per la rifusione delle spese di lite.
2.- L di benché ritualmente citata, non si è Controparte_1 CP_1
costituita in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
3.- All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
-----------------------
4.- Al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree, giova premettere sul piano generale che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. 28/11/2019 n. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto
2 è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono
(v., da ultimo, Cass. 1/3/2021 n. 5547; id., 21/10/2020 n. 22985).
Ciò premesso, si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009, il quale afferma che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto
è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”. Si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità
è regolato adesso dal CCNL Comparto Sanità 2016-2018, parimenti invocato dal ricorrente, secondo cui: “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del
CCNL del 31/7/2009 (Mensa).
La disciplina contrattuale, dunque, delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
3 Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 29 intitolato “ Per_1 la prima notazione attiene all'utilizzo, nel primo comma, del verbo “possono” che crea non pochi problemi interpretativi. Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole Aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive. L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole Aziende. Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle , Controparte_2
non si spiegherebbe il secondo comma della norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008 (In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del
CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori, individuando una competenza esclusiva del CCNL.
Il secondo comma dell'art. 29 precisa che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
L'articolazione dell'orario di lavoro è disciplinata dall'art. 26 del CCNL 7/4/1999 comparto Sanità che prevede, per quel che qui interessa: “1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. I criteri delle politiche dell'orario di lavoro, nell'ambito di quanto previsto dal presente articolo, sono definiti con le procedure previste dall'art. 4, comma 2 punto VIII.
2. L'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri: - ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
- ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
- erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere: a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta
4 una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali.
In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a tre mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza; e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico - fisico;
una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore. f) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266. g) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello contrattuale […]”.
Si individuano, all'interno del comparto Sanità, orari di lavoro flessibili che possono consistere in turni eccedenti il normale orario di lavoro laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore. E
l'esclusione del personale in turno, operata dal comma quarto dell'art. 27 del CCNL 2016-
2018 attiene solo alla circostanza della fruibilità di una pausa di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro per la consumazione del pasto ma non toglie che vi sia il diritto del lavoratore alle modalità sostitutive della pausa non fruita, qualora l'articolazione dell'orario di lavoro sia incompatibile. Appare, quindi, necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico. In altri comparti (come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri) i CC.CC.NN.LL. contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa.
5 Nel caso del comparto Sanità gli unici riferimenti contenuti nel CCNL sono le espressioni
“Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti […] in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro”.
Non sembra potersi richiamare a supporto una contrattazione collettiva integrativa aziendale (che, peraltro, nel caso di specie si presuppone assente in mancanza di produzione documentale dalle parti processuali).
Non è, ulteriormente, possibile richiamare la circolare dell'Assessorato Sanità della
Regione Siciliana del 20 aprile 1995 sulle mense aziendali perché facente riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 33 D.P.R. n. 270/1987 che, per quanto simile all'art. 29
CCNL Integrativo del 2001, è dallo stesso esplicitamente disapplicato. Inoltre, essendo per l'appunto il CCNL in oggetto successivo alla circolare in questione oltre che alla norma da tale circolare analizzata, risulta più opportuno interpretare l'art. 29 alla luce di principi più attuali derivanti dall'analisi del panorama legislativo in materia di pause e buoni pasto.
In riferimento al più generale diritto alla pausa, l'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 (richiamato anche dalla ricorrente) attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto
10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto
10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Il diritto alla pausa è, dunque, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
Dalla disposizione dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa.
6 Quindi tale disposizione appare l'unica utilizzabile per l'interpretazione dell'art. 29 CCNL
2001 Integrativo del CCNL 1999. Non risulta possibile, quindi, limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative, il diritto alla mensa richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari, come arbitrariamente sostenuto dall' poiché, non essendo tali limiti CP_1
specificatamente richiamati nel CCNL di categoria, non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa. Questo diritto sembra, pertanto, da riconoscere a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro talmente gravoso e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore) oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto. Fatte tali premesse di ordine generale, occorre focalizzare l'attenzione sulla specifica categoria dei turnisti. L'aggettivo “eventuale” contenuto nell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 pare fare riferimento alle possibilità che l'articolazione dell'orario di lavoro non consenta un'interruzione adeguata per la consumazione del pasto per esigenze dell'azienda che non permettono uno stacco di almeno mezz'ora durante il quale l'eventuale posizione lavorativa occupata dal lavoratore risulterebbe scoperta.
In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in relazione all'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa
è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”. Un'interpretazione simile è possibile anche per l'espressione “in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro” presente nello stesso art. 29 CCNL 2001, individuando così le medesime ipotesi per le quali non sarebbe possibile interrompere la prestazione lavorativa per consumare il pasto: circostanza che comunque non esclude il diritto alla mensa del singolo lavoratore ma che presuppone la necessità per il datore di lavoro di attivarsi per garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
Rimane fermo il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore, secondo i principi sopra esaminati.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.
7 Ancor meno problematica è la circostanza in cui la prestazione del personale turnista si inserisca all'interno di quelle fasce in cui comunemente avviene la consumazione del pasto e vi è, nelle medesime fasce orarie, l'apertura di un servizio aziendale di mensa.
L'art. 29 CCNL integrativo del 2001 specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive sono subordinate all'effettiva presenza al lavoro.
Con riferimento alla posizione dell'odierna istante, si osserva che la predetta afferma di lavorare su tre turni ( ), nei quali supera sempre le 6 ore Email_1
lavorative.
L'espletamento effettivo dei turni allegati è provato documentalmente, sulla base dei fogli di presenza prodotti.
In virtù di quanto sopra approfondito, è impossibile riconoscere un diritto alla mensa nei giorni in cui la ricorrente ha svolto attività lavorativa esclusivamente antimeridiana, dalle ore 07,00 alle ore 13,00: manca, in questa circostanza il presupposto di un'attività lavorativa eccedente le 6 ore. Tale presupposto è, tuttavia, presente negli altri due turni di lavoro della ricorrente. Nel turno pomeridiano la ricorrente lavora dalle 13,00 alle 20,00 con una prestazione lavorativa di 7 ore. Nel turno notturno la ricorrente lavora dalle 20,00 alle 07,00 con una prestazione di 11 ore. Ulteriormente, entrambe le prestazioni interessano quelle fasce orarie per il consumo dei pasti (il turno lavorativo pomeridiano interessa la fascia oraria del pranzo - addirittura, la mensa dell'azienda è aperta dalle ore
13,30 alle ore 14,30 - mentre il turno notturno interessa la fascia oraria della cena, superate le 20,00). Sembrano, così, rispettati i presupposti sopra individuati per la fruizione del diritto alla mensa nei due turni (pomeridiano e notturno) della ricorrente.
Tenuto conto però delle esigenze dell' e della peculiarità della prestazione CP_1
lavorativa della ricorrenti, la stessa non potrebbe usufruire del servizio mensa data la durata dei turni di lavoro e la necessità che i pazienti non rimangano senza assistenza o, addirittura, nel turno notturno, data la mancanza dell'erogazione di un servizio mensa serale. In tal caso, sembra possibile riconoscere il diritto ai buoni pasto, proprio in relazione all'impossibilità per la ricorrente di usufruire del servizio mensa poiché, con i buoni pasto, la ricorrente non potrebbe recarsi nei ristoranti della zona per utilizzare gli stessi durante il servizio, ma vi si potrebbero recare al termine dell'orario di lavoro o potrebbe acquistare un cestino - pasto da consumare nei momenti di attesa.
Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento della domanda attorea.
5.- Il numero dei turni eccedenti le sei ore effettuati dalla ricorrente risulta provato dalle timbrature mensili prodotte in atti.
8 In ordine al quantum debeatur, va precisato che il costo del pasto dal 07/19 al 03/21 era quello stabilito dal CCNL, ossia € 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 carico del datore di lavoro, che sono i corrispettivi in euro di quanto stabilito in lire dal DPR n. 270/1987 e dal
DPR n. 384/1990 (2000 lire il dipendente e 8000 lire l'Azienda); mentre dal mese di aprile
2021, in virtù della convenzione Consip, è pari a € 7,00. Ne consegue che, tenuto conto della semplicità del conteggio e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito.
Compete dunque alla ricorrente la somma di € 2.700,60 (la cui somma deriva dalla moltiplicazione del valore del singolo buono pasto, a carico del lavoratore, di euro 4,13 per
220 turni eccedenti le sei ore effettuati nel periodo dal 07/19 al 03/21 e di € 7,00 per 256 turni eccedenti le sei ore effettuati nel periodo 4/2021- 6/2023).
6.- L' va, dunque, condannata al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma di € 2.700,60 a titolo di risarcimento del danno alla stessa derivato per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore. Su tale somma decorreranno gli interessi di legge.
7.- L'Azienda convenuta va inoltre condannata al riconoscimento in favore della ricorrente del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore.
8.- Le spese del giudizio, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda, vanno compensate per un terzo e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché della limitata attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità delle questioni affrontate
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
- in parziale accoglimento delle domande, condanna l' resistente al pagamento in CP_1 favore della ricorrente la somma complessiva di € 2.700,60, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al riconoscimento in favore della predetta del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda;
9 - condanna l' alla rifusione di due terzi delle Controparte_1
spese di lite in favore della ricorrente, che liquida – già ridotti- in euro 875,33 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario, compensando la restante quota;
- rigetta per il resto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 13 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Aurora La Face
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 13 febbraio 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5586/2023 R.G. avente ad oggetto: “crediti di lavoro”
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Oreste Puglisi;
- RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
- CONVENUTA CONTUMACE -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 27.10.2023, la ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
[...]
Esponeva: di essere dipendente turnista dell' Controparte_1 presso il p.o. di Messina (Hospice), con articolazione dell'orario di lavoro su 36 ore settimanali e con turni espletati di mattina, pomeriggio e notte;
che, per disposizione dell' e per la particolare articolazione dell'orario di lavoro, non potendosi CP_1
assolutamente allontanare dal posto di lavoro, per i turni eccedenti le sei ore lavorative,
1 non aveva potuto usufruire del servizio mensa né le era stato corrisposto, sebbene più volte reclamato, il buono pasto;
che la normativa vigente riconosceva il diritto al servizio mensa o, in alternativa, alla fruizione con modalità sostitutive, come l'erogazione dei buoni pasto per tutti i dipendenti del comparto sanità; che ad oggi, tale diritto non era stato garantito a tutti i dipendenti in quanto negatogli dall'Azienda di appartenenza in violazione dell'art. 29 CCNL 20/09/2001, modificato dall'art. 4 CCNL 31/07/2009; che non era stata stipulata alcuna contrattazione collettiva aziendale tra le parti, ma l' con deliberazione CP_1
n.2814/DG del 4/8/2021, aveva aderito alla convenzione CONSIP Buoni Pasto 9 - Lotto 12 per la Sicilia per la fornitura di buoni pasto con modalità elettronica per una durata contrattuale di 24 mesi (da aprile 2021 a Marzo 2023) per un importo complessivo giornaliero di € 7,00; che tuttavia, per i turnisti che disimpegnano le proprie mansioni per oltre sei ore e che per disposizione aziendale non possono interrompere l'attività lavorativa
(pausa), il buono pasto non veniva riconosciuto;
che anche a seguito di formale diffida l' non aveva inteso riconoscere tali diritti, né intendeva riconoscerli. CP_1
Invocando l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 7.4.1999 nonché l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, di attuazione della direttiva n. 93/104/CE, chiedeva di ritenere e dichiarare il suo diritto alla mensa o alle garanzie ed esplicazioni delle modalità sostitutive del diritto di mensa ovvero l'erogazione di buoni pasto ovvero il pagamento di un controvalore in denaro nella misura di € 4,13 per ogni turno lavorato che eccedeva le 6 ore da giugno 2019 al marzo 2021 e nella misura di € 7,00 da aprile 2021 a giugno 2023, con conseguente condanna dell' convenuta al pagamento in suo favore della somma di CP_1
€ 3.717,35, derivante dal mancato riconoscimento dei diritti richiesti, o di altra somma da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, instando per la rifusione delle spese di lite.
2.- L di benché ritualmente citata, non si è Controparte_1 CP_1
costituita in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
3.- All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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4.- Al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree, giova premettere sul piano generale che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. 28/11/2019 n. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto
2 è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono
(v., da ultimo, Cass. 1/3/2021 n. 5547; id., 21/10/2020 n. 22985).
Ciò premesso, si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009, il quale afferma che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto
è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”. Si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità
è regolato adesso dal CCNL Comparto Sanità 2016-2018, parimenti invocato dal ricorrente, secondo cui: “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del
CCNL del 31/7/2009 (Mensa).
La disciplina contrattuale, dunque, delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
3 Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 29 intitolato “ Per_1 la prima notazione attiene all'utilizzo, nel primo comma, del verbo “possono” che crea non pochi problemi interpretativi. Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole Aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive. L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole Aziende. Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle , Controparte_2
non si spiegherebbe il secondo comma della norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008 (In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del
CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori, individuando una competenza esclusiva del CCNL.
Il secondo comma dell'art. 29 precisa che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
L'articolazione dell'orario di lavoro è disciplinata dall'art. 26 del CCNL 7/4/1999 comparto Sanità che prevede, per quel che qui interessa: “1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. I criteri delle politiche dell'orario di lavoro, nell'ambito di quanto previsto dal presente articolo, sono definiti con le procedure previste dall'art. 4, comma 2 punto VIII.
2. L'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri: - ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
- ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
- erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere: a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta
4 una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali.
In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a tre mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza; e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico - fisico;
una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore. f) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266. g) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello contrattuale […]”.
Si individuano, all'interno del comparto Sanità, orari di lavoro flessibili che possono consistere in turni eccedenti il normale orario di lavoro laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore. E
l'esclusione del personale in turno, operata dal comma quarto dell'art. 27 del CCNL 2016-
2018 attiene solo alla circostanza della fruibilità di una pausa di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro per la consumazione del pasto ma non toglie che vi sia il diritto del lavoratore alle modalità sostitutive della pausa non fruita, qualora l'articolazione dell'orario di lavoro sia incompatibile. Appare, quindi, necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico. In altri comparti (come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri) i CC.CC.NN.LL. contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa.
5 Nel caso del comparto Sanità gli unici riferimenti contenuti nel CCNL sono le espressioni
“Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti […] in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro”.
Non sembra potersi richiamare a supporto una contrattazione collettiva integrativa aziendale (che, peraltro, nel caso di specie si presuppone assente in mancanza di produzione documentale dalle parti processuali).
Non è, ulteriormente, possibile richiamare la circolare dell'Assessorato Sanità della
Regione Siciliana del 20 aprile 1995 sulle mense aziendali perché facente riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 33 D.P.R. n. 270/1987 che, per quanto simile all'art. 29
CCNL Integrativo del 2001, è dallo stesso esplicitamente disapplicato. Inoltre, essendo per l'appunto il CCNL in oggetto successivo alla circolare in questione oltre che alla norma da tale circolare analizzata, risulta più opportuno interpretare l'art. 29 alla luce di principi più attuali derivanti dall'analisi del panorama legislativo in materia di pause e buoni pasto.
In riferimento al più generale diritto alla pausa, l'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 (richiamato anche dalla ricorrente) attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto
10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto
10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Il diritto alla pausa è, dunque, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
Dalla disposizione dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa.
6 Quindi tale disposizione appare l'unica utilizzabile per l'interpretazione dell'art. 29 CCNL
2001 Integrativo del CCNL 1999. Non risulta possibile, quindi, limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative, il diritto alla mensa richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari, come arbitrariamente sostenuto dall' poiché, non essendo tali limiti CP_1
specificatamente richiamati nel CCNL di categoria, non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa. Questo diritto sembra, pertanto, da riconoscere a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro talmente gravoso e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore) oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto. Fatte tali premesse di ordine generale, occorre focalizzare l'attenzione sulla specifica categoria dei turnisti. L'aggettivo “eventuale” contenuto nell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 pare fare riferimento alle possibilità che l'articolazione dell'orario di lavoro non consenta un'interruzione adeguata per la consumazione del pasto per esigenze dell'azienda che non permettono uno stacco di almeno mezz'ora durante il quale l'eventuale posizione lavorativa occupata dal lavoratore risulterebbe scoperta.
In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in relazione all'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa
è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”. Un'interpretazione simile è possibile anche per l'espressione “in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro” presente nello stesso art. 29 CCNL 2001, individuando così le medesime ipotesi per le quali non sarebbe possibile interrompere la prestazione lavorativa per consumare il pasto: circostanza che comunque non esclude il diritto alla mensa del singolo lavoratore ma che presuppone la necessità per il datore di lavoro di attivarsi per garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
Rimane fermo il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore, secondo i principi sopra esaminati.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.
7 Ancor meno problematica è la circostanza in cui la prestazione del personale turnista si inserisca all'interno di quelle fasce in cui comunemente avviene la consumazione del pasto e vi è, nelle medesime fasce orarie, l'apertura di un servizio aziendale di mensa.
L'art. 29 CCNL integrativo del 2001 specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive sono subordinate all'effettiva presenza al lavoro.
Con riferimento alla posizione dell'odierna istante, si osserva che la predetta afferma di lavorare su tre turni ( ), nei quali supera sempre le 6 ore Email_1
lavorative.
L'espletamento effettivo dei turni allegati è provato documentalmente, sulla base dei fogli di presenza prodotti.
In virtù di quanto sopra approfondito, è impossibile riconoscere un diritto alla mensa nei giorni in cui la ricorrente ha svolto attività lavorativa esclusivamente antimeridiana, dalle ore 07,00 alle ore 13,00: manca, in questa circostanza il presupposto di un'attività lavorativa eccedente le 6 ore. Tale presupposto è, tuttavia, presente negli altri due turni di lavoro della ricorrente. Nel turno pomeridiano la ricorrente lavora dalle 13,00 alle 20,00 con una prestazione lavorativa di 7 ore. Nel turno notturno la ricorrente lavora dalle 20,00 alle 07,00 con una prestazione di 11 ore. Ulteriormente, entrambe le prestazioni interessano quelle fasce orarie per il consumo dei pasti (il turno lavorativo pomeridiano interessa la fascia oraria del pranzo - addirittura, la mensa dell'azienda è aperta dalle ore
13,30 alle ore 14,30 - mentre il turno notturno interessa la fascia oraria della cena, superate le 20,00). Sembrano, così, rispettati i presupposti sopra individuati per la fruizione del diritto alla mensa nei due turni (pomeridiano e notturno) della ricorrente.
Tenuto conto però delle esigenze dell' e della peculiarità della prestazione CP_1
lavorativa della ricorrenti, la stessa non potrebbe usufruire del servizio mensa data la durata dei turni di lavoro e la necessità che i pazienti non rimangano senza assistenza o, addirittura, nel turno notturno, data la mancanza dell'erogazione di un servizio mensa serale. In tal caso, sembra possibile riconoscere il diritto ai buoni pasto, proprio in relazione all'impossibilità per la ricorrente di usufruire del servizio mensa poiché, con i buoni pasto, la ricorrente non potrebbe recarsi nei ristoranti della zona per utilizzare gli stessi durante il servizio, ma vi si potrebbero recare al termine dell'orario di lavoro o potrebbe acquistare un cestino - pasto da consumare nei momenti di attesa.
Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento della domanda attorea.
5.- Il numero dei turni eccedenti le sei ore effettuati dalla ricorrente risulta provato dalle timbrature mensili prodotte in atti.
8 In ordine al quantum debeatur, va precisato che il costo del pasto dal 07/19 al 03/21 era quello stabilito dal CCNL, ossia € 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 carico del datore di lavoro, che sono i corrispettivi in euro di quanto stabilito in lire dal DPR n. 270/1987 e dal
DPR n. 384/1990 (2000 lire il dipendente e 8000 lire l'Azienda); mentre dal mese di aprile
2021, in virtù della convenzione Consip, è pari a € 7,00. Ne consegue che, tenuto conto della semplicità del conteggio e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito.
Compete dunque alla ricorrente la somma di € 2.700,60 (la cui somma deriva dalla moltiplicazione del valore del singolo buono pasto, a carico del lavoratore, di euro 4,13 per
220 turni eccedenti le sei ore effettuati nel periodo dal 07/19 al 03/21 e di € 7,00 per 256 turni eccedenti le sei ore effettuati nel periodo 4/2021- 6/2023).
6.- L' va, dunque, condannata al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma di € 2.700,60 a titolo di risarcimento del danno alla stessa derivato per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore. Su tale somma decorreranno gli interessi di legge.
7.- L'Azienda convenuta va inoltre condannata al riconoscimento in favore della ricorrente del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore.
8.- Le spese del giudizio, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda, vanno compensate per un terzo e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché della limitata attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità delle questioni affrontate
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
- in parziale accoglimento delle domande, condanna l' resistente al pagamento in CP_1 favore della ricorrente la somma complessiva di € 2.700,60, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al riconoscimento in favore della predetta del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda;
9 - condanna l' alla rifusione di due terzi delle Controparte_1
spese di lite in favore della ricorrente, che liquida – già ridotti- in euro 875,33 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario, compensando la restante quota;
- rigetta per il resto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 13 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Aurora La Face
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