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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 7896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7896 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.4258 /2024 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,via indirizzo tenematico presso lo studio dell'Avv. MAIORINO FRANCESCO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma,via C. Beccaria 29
presso lo studio dell'Avv. ATTANASIO MARIA CARLA che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell'udienza del 3.7.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.2.2024 Parte_2 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020230002716345000 del 24.11.2023 e notificato il 3.01.2024 per
€ 4.559,14 con il quale gli veniva richiesto il pagamento dei contributi per il periodo 10/2021 – 12/2022 per la gestione Commercianti per € 4.559,14. A sostegno del ricorso lamentava l'erroneità dell'iscrizione di esso ricorrente nella gestione commercianti per il ruolo da lui ricoperto nella società e per essere dipendente della società Parte_3 nel 2021 e della nel 2022.
[...] Parte_4
In punto di diritto richiamava l'art. 1 comma 203 e 208 della L.n.662/1996, nonché l'art. 2 della L.n. 335/1995 relativa all'obbligo di iscrizione presso la Gestione Separata. Nel merito rilevava che nel periodo in esame era già iscritto all' CP_1 quale dipendente di altra società e non svolgeva alcuna attività in favore del soggetto giuridico nel quale rivestiva la doppia carica di socio e di legale rappresentante. Concludeva chiedendo:
“1. Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 40020230002716345000 del 24.11.2023 e notificato il 3.01.2024 per € 4.559,14 emesso dall sede di Nocera Inferiore CP_1
e fino all'esito del presente giudizio, ricorrendo il fumus boni iuris e del periculum in mora;
2. Ancora in via preliminare, accertare che il sig. Parte_2
non ha espletato alcuna attività lavorativa in favore della
[...] società Kairos Service S.r.l. per gli anni di contribuzione oggetto del presente ricorso, essendo lo stesso dipendente di altre società e, per l'effetto, dichiarare che il sig. non dev'essere iscritto Parte_2 alla gestione separata annullando, di conseguenza, l'avviso di CP_1 addebito n. 40020230004011570000 del 24.11.2023 e notificato il 3.01.2024 per € 4.559,14; 3. Nel merito, accertare l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 1, co. 203, della L. n. 662/1996 in capo all'iscrizione del sig. Parte_2
nella gestione Commercianti per il periodo 1/2021-12/2022
[...]
e, per l'effetto, annullare l'avviso di addebito n. 40020230002716345000 del 24.11.2023 e notificato il 3.01.2024 per
€ 4.559,14”. L' si costituiva eccependo, preliminarmente, la tardività CP_1 dell'opposizione e rilevando, nel merito, che la decisione di iscrizione nella Gestione Separata era stata motivata dalla circostanza che il ricorrente risultava amministratore unico e socio unico della KAIROS SERVICES e che questa non si avvalesse né di dipendenti, né di collaboratori. Rilevava che solo in data 2.5.2022 erano stati assunti due lavoratori nella categoria di quadro e che si era provveduto alla cessazione della posizione previdenziale alla data del 2.5.2022 ed allo sgravio dal 6/2022. Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve trovare accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono. L'art. 29 della L. 160/1975 (che ha sostituito l'art. 1, L. n. 1397/1960), come modificato dall'art. 1, comma 203, L. 662/1996, dispone che sono tenuti all'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario (cd. “Gestione Commercianti”) i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
“a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
“In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. (Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti)”.( Cass. 19273/2018) La S.C. ( SS.UU. 3240/2010) ha affermato che l'attività di amministratore di s.r.l. non comporta di per sé l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti che richiede elementi diversi. In particolare “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo- sia ess commerciante, coltivatore diretto o artigiano – ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotando detto impegno personale come elemento prevalente”. Ancora, Cass. 10566/2015 chiarisce che ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti “è necessario l'accertamento della partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di abitualità e in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento della attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa”. Vd. di recente Cass. n. 2665 del 2021. La S.C. ha poi ribadito che l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei fatti costituivi dell'obbligo contributivo, è a carico dell (cfr. Cass.,n. 23600 del 2009). CP_1
Dunque, il semplice fatto di essere amministratore di una s.r.l. è insufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commerciante, che presuppone quale requisito indefettibile la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (cfr. art. 3, comma 1, della Legge n. 45/1986 che rinvia ad entrambe le lettere b) e c) dell'art. 1 della L. 1397/1960). Nel caso in esame risulta che il ricorrente svolgeva, negli anni 2021 e 2022 attività di lavoro dipendente part time e tale circostanza, unitamente all'assenza di qualsiasi prova in ordine ad un suo effettivo e prevalente coinvolgimento nella società di cui era socio ed amministratore, induce all'accoglimento del ricorso, considerato anche il successivo parziale sgravio intervenuto. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che la parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle somme richieste con l'opposto avviso di addebito. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 2.000 da distrarsi
IL GIUDICE IA MA