TRIB
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/08/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 893/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei dottori:
1) dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
2) dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
3) dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 893/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili, avente ad oggetto
Separazione personale giudiziale tra coniugi promossa dalla ricorrente
(C.F. ), nata a [...], in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente a Rivarolo Canavese (TO) in Corso Torino n. 77 ed agli effetti elettivamente domiciliata in Aosta via Conseil Des Commis 32, presso l'avv. Roberta Francorsi per procura in atti.
Ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ivrea n. 1639 del 8.10.2024
(prot. n.4105 del 2.10.2024) nei confronti del resistente
(C.F ), nato a Vibo Valentia (CZ), in [...] Controparte_1 C.F._2
05.01.1973 e residente a [...], effettivamente domiciliato in via
Lamarmora 41, presso lo studio dall' avv. Tiziana Delfanti che lo rappresenta e lo difende per procura in atti. con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
-----------------------------------
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“1) Separarsi consensualmente senza interferire l'uno nella vita dell'altra mantenendo rapporti civili, avuto particolare riguardo a quelli inerenti i figli.
Per_ 2) Affidamento e gestione della figlia minore .
Per_
- La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali convengono che per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera disgiunta, mentre le questioni di straordinaria amministrazione (a mero titolo esemplificativo questioni afferenti alle scelte di particolare rilevanza quali mediche, scolastiche, religiose, ecc.) verranno assunte congiuntamente da entrambi;
Per_
- la figlia minore , manterrà la residenza presso la madre, in Rivarolo Canavese (TO), Corso
Torino 77, considerata collocazione principale e prevalente ove vivrà unitamente alla signora ed al figlio maggiorenne ma non ancora completamente Parte_1 Per_2
indipendente dal punto di vista economico;
Per_
- il padre terrà con sé con ogni più ampia libertà compatibilmente con le esigenze scolastiche, di svago e di tutela del benessere psicofisico della minore;
- in ogni caso, salvo diverso accordo tra i genitori, il signor avrà la facoltà di CP_1
trascorrere con la figlia un pomeriggio alla settimana e fine settimana alternati;
Per_
- salvo diverso accordo durante le vacanze natalizie, ad anni alterni trascorrerà la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con
l'altro;
- salvo diverso accordo, la minore trascorrerà con ciascun genitore alternandosi di anno in anno
Pasqua e Pasquetta;
Per_
- durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con due settimane, anche consecutive, in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- le festività infrasettimanali (25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12) ed eventuali ponti verranno ripartiti tra i genitori secondo il principio dell'alternanza, senza che questo alteri il calendario ordinario;
- Le parti autorizzano reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o altro documento per l'espatrio della figlia.
3) Assegnazione casa coniugale
- L'abitazione coniugale, con annesse dipendenze e/o pertinenze, sita in Rivarolo Canavese (TO),
Corso Torino 77, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla signora Parte_1
Per_ che la occuperà con i due figli e;
Per_2
pagina 2 di 9 - il signor si è già trasferito unitamente alla terza figlia , Controparte_1 Per_3 maggiorenne ed economicamente indipendente, in un'altra sistemazione abitativa sita in San
Benigno Canavese (TO), Via Italia 24, portando con sé tutti i propri effetti personali.
4) Contributo al Mantenimento a favore dei figli
Per_
- Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto ordinario e quotidiano dei figli e
quando li avrà con sé; Per_2
- Il padre si impegna a corrispondere alla signora il contributo al mantenimento per la Pt_1
Per_ figlia minore di € 600,00 mensili;
il padre corrisponderà altresì per il figlio , Per_2
maggiorenne ma non ancora completamente indipendente economicamente e convivente con la madre, la somma di € 150,00 mensili che, in accordo tra i genitori, verrà corrisposta direttamente al figlio a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato al medesimo. Entrambi i contributi di mantenimento verranno corrisposti entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate iban che verranno fornite al signor sia relative al conto corrente della signora CP_1 Pt_1
che del figlio .; il contributo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT come per legge Per_2
(prima rivalutazione maggio 2026);
- Il padre si impegna assieme alla madre a ripartire al 50% le spese extra assegno per i due figli secondo il protocollo del Tribunale di Ivrea in vigore, già consegnato alle parti e che qui si richiama integralmente.
- Relativamente al figlio maggiorenne , il padre corrisponderà la somma di € 150,00 Per_2
mensili e contribuirà al 50% delle spese straordinarie sino alla data del 31.12.2025. Ove
in tale data non abbia trovato un'occupazione che gli consenta di guadagnare almeno Per_2
€ 800,00 netti in busta paga, il signor si impegna ad assumerlo in un proprio negozio a CP_1 far data dal 01.01.2026 con un orario ordinario full time e con uno stipendio netto di almeno €
800,00 mensili. Ove il padre non potesse assumerlo ovvero non volesse lavorare alle Per_2 dipendenze del padre, quest'ultimo si impegna a trovargli un'altra collocazione lavorativa
(sempre come parrucchiere) presso un altro esercizio commerciale della medesima natura ed alle medesime condizioni. Qualora rifiutasse senza giustificato motivo le opportunità sovra Per_2
menzionate, entrambi i genitori non saranno più tenuti, ciascuno per la propria quota, a corrispondergli il contributo per il suo mantenimento;
- le parti concordano che l'assegno unico universale verrà richiesto dalla signora e sarà Pt_1
da lei incassato per intero così come gli eventuali ulteriori bonus.
5) Definizione di ogni questione economica patrimoniale tra le parti:
pagina 3 di 9 - A regolamentazione di ogni altra questione economico patrimoniale ancora pendente tra le parti, ed a definizione dei loro rapporti economici maturati nel corso del matrimonio, i signori
e convengono quanto segue: Parte_1 Controparte_1
a) Il signor si obbliga a cedere alla signora che accetta, la quota parte allo CP_1 Pt_1
stesso intestata e di sua proprietà del 50% della casa coniugale e relative pertinenze sita in
Rivarolo Canavese (TO), Corso Torino 77, già casa famigliare (censita al C.F. 13 mapp. 227 subb. 142 e 143 del Comune di Rivarolo Canavese) che le parti indicheranno ancor più specificamente all'atto del trasferimento. Il prezzo della compravendita immobiliare sarà saldato dalla signora a mezzo dell'accollo del pagamento dell'intera somma residua del mutuo Pt_1 contratto con la Banca D'Alba a rogito Notaio in data 7.08.2020 Persona_4
(Rep.58454/Racc.28591) (mutuo scadente al 20.08.2051) comprensiva della quota di spettanza del signor ancora in essere alla data del trasferimento degli immobili in oggetto. CP_1
Sino alla data del trasferimento immobiliare di cui sopra, le parti salderanno, come sino ad ora, al 50% le rate mensili del mutuo in essere. Le spese notarili del rogito definitivo saranno suddivise al 50% tra le parti, operando peraltro l'esenzione ed i benefici fiscali di cui all'art. 19 della L. 74 del 1987, di cui si chiede sin da ora l'applicazione.
b) Sempre a regolamentazione e definizione delle questioni economiche pendenti tra i coniugi il signor si impegna a saldare direttamente il professionista incaricato della CP_1 regolarizzazione degli immobili suindicati la cui parcella risulta essere pari ad € 1.045,00 ed a corrispondere ancora quanto dovuto dai due genitori a favore della scuola, già frequentata da
, “ La risposta scs per la somma di € 5.500,00 comprensiva anche della quota Per_3 Pt_2
della signora;
il signor riconosce alla signora a definizione di Pt_1 CP_1 Pt_1
qualsivoglia rapporto economico patrimoniale se del caso esistente ancora tra le parti, una somma mensile di € 391,00 per la durata di 30 mesi che verrà versata alla moglie entro il 20 di ogni mese a far data dal mese coincidente con il rogito definitivo di trasferimento immobiliare.
Ove il signor dovesse omettere il pagamento anche solo di una rata, ovvero ritardarne CP_1
il saldo di oltre 15 gg, la signora potrà agire immediatamente per il pagamento Pt_1 dell'intera somma ancora a scadere, ivi comprese le mensilità scadute e non saldate.
c) Il trasferimento immobiliare di cui al punto a) avverrà entro il termine di un mese dall'emissione del provvedimento di separazione che recepisce l'impegno suindicato.
Con il corretto adempimento di quanto stabilito in ogni punto del suindicato paragrafo 5) le parti saranno integralmente soddisfatte di ogni e qualsivoglia reciproca pretesa attinente eventuali questioni e vertenze di carattere lavorativo, societario, economico e patrimoniale esistenti tra le
pagina 4 di 9 medesime. Il signor si impegna a versare la somma di € 420,00 alla moglie quale CP_1
importo arretrato del contributo dovuto per i mesi di marzo e maggio 2025.
d) Le parti non avanzano pretese reciproche di mantenimento personale essendo indipendenti economicamente.
6) Con rinuncia ai termini di impugnazione.
7) Spese di lite: Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”
°°°°°
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio, con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario ed in regime di separazione dei beni, in San Benigno Canavese (TO) 28.07.2001, trascritto nello stesso Comune, anno 2001, parte II, Serie A, atto n. 13.
I coniugi sono comparsi dinanzi al Tribunale di Ivrea e sono stati autorizzati a vivere separati il
22.06.2023.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale (formulata da entrambe le parti) è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti in ordine all'intolleranza della vita in comune (riferendo i coniugi di una situazione di forti contrasti tra loro), nonché l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione e l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
Dall'unione coniugale sono nati:
nata a [...], in data [...], anche economicamente Persona_5
autosufficiente;
, nato a [...] in data [...]; Persona_6
, nata a [...] in data [...]. Persona_7
pagina 5 di 9 Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto l'accordo e hanno rassegnato conclusioni congiunte;
il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine procedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della ricorrente (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al N. 893/2023 sentito il
Pubblico Ministero, disattesa, rinunciata od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio con rito concordatario in regime di separazione dei beni, in San
Benigno Canavese (TO) 28.07.2001, trascritto nello stesso Comune, anno 2001, parte II, Serie A, atto n. 13.
Devono eseguirsi le formalità di legge;
2) La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali convengono Per_1
che per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera disgiunta, mentre le questioni di straordinaria amministrazione (a mero titolo esemplificativo questioni afferenti alle scelte di particolare rilevanza quali mediche, scolastiche, religiose, ecc.) verranno assunte congiuntamente da entrambi;
- la figlia minore , manterrà la residenza presso la madre, in Rivarolo Canavese (TO), Corso Per_1
Torino 77, considerata collocazione principale e prevalente ove vivrà unitamente alla signora ed al figlio maggiorenne ma non ancora completamente indipendente Parte_1 Per_2
dal punto di vista economico;
- il padre terrà con sé con ogni più ampia libertà compatibilmente con le esigenze Per_1
scolastiche, di svago e di tutela del benessere psicofisico della minore;
pagina 6 di 9 - in ogni caso, salvo diverso accordo tra i genitori, il signor avrà la facoltà di trascorrere CP_1
con la figlia un pomeriggio alla settimana e fine settimana alternati;
- salvo diverso accordo durante le vacanze natalizie, ad anni alterni trascorrerà la settimana Per_1 dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
- salvo diverso accordo, la minore trascorrerà con ciascun genitore alternandosi di anno in anno
Pasqua e Pasquetta;
- durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con due settimane, anche Per_1
consecutive, in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- le festività infrasettimanali (25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12) ed eventuali ponti verranno ripartiti tra i genitori secondo il principio dell'alternanza, senza che questo alteri il calendario ordinario;
- Le parti autorizzano reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o altro documento per l'espatrio della figlia.
3) L'abitazione coniugale, con annesse dipendenze e/o pertinenze, sita in Rivarolo Canavese (TO),
Corso Torino 77, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla signora che Parte_1
la occuperà con i due figli e;
Per_1 Per_2
- il signor si è già trasferito unitamente alla terza figlia maggiorenne Controparte_1 Per_3 ed economicamente indipendente, in un'altra sistemazione abitativa sita in San Benigno Canavese
(TO), Via Italia 24, portando con sé tutti i propri effetti personali.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto ordinario e quotidiano dei figli e Per_1
quando li avrà con sé; Per_2
- Il padre si impegna a corrispondere alla signora il contributo al mantenimento per la Pt_1 figlia minore di € 600,00 mensili;
il padre corrisponderà altresì per il figlio , Per_1 Per_2
maggiorenne ma non ancora completamente indipendente economicamente e convivente con la madre, la somma di € 150,00 mensili che, in accordo tra i genitori, verrà corrisposta direttamente al figlio a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato al medesimo. Entrambi i contributi di mantenimento verranno corrisposti entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate iban che verranno fornite al signor sia relative al conto corrente della signora che CP_1 Pt_1
del figlio .; il contributo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT come per legge (prima Per_2
rivalutazione maggio 2026);
- Il padre si impegna assieme alla madre a ripartire al 50% le spese extra assegno per i due figli secondo il protocollo del Tribunale di Ivrea in vigore, già consegnato alle parti e che qui si richiama integralmente.
pagina 7 di 9 - I genitori hanno concordato e dichiarato, relativamente al figlio maggiorenne , il padre Per_2 corrisponderà la somma di € 150,00 mensili e contribuirà al 50% delle spese straordinarie sino alla data del 31.12.2025. Ove in tale data non abbia trovato un'occupazione che gli consenta Per_2 di guadagnare almeno € 800,00 netti in busta paga, il signor si impegna ad assumerlo in CP_1
un proprio negozio a far data dal 01.01.2026 con un orario ordinario full time e con uno stipendio netto di almeno € 800,00 mensili. Ove il padre non potesse assumerlo ovvero non Per_2 volesse lavorare alle dipendenze del padre, quest'ultimo si impegna a trovargli un'altra collocazione lavorativa (sempre come parrucchiere) presso un altro esercizio commerciale della medesima natura ed alle medesime condizioni. Qualora rifiutasse senza giustificato Per_2
motivo le opportunità sovra menzionate, entrambi i genitori non saranno più tenuti, ciascuno per la propria quota, a corrispondergli il contributo per il suo mantenimento;
- i genitori hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico universale verrà richiesto dalla signora e sarà da lei incassato per intero così come gli eventuali ulteriori bonus. Pt_1
5) Da atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato per la definizione di ogni questione economica patrimoniale tra le parti, quanto segue:
- A regolamentazione di ogni altra questione economico patrimoniale ancora pendente tra le parti, ed a definizione dei loro rapporti economici maturati nel corso del matrimonio, i signori Pt_1
e convengono quanto segue:
[...] Controparte_1
a) Il signor si obbliga a cedere alla signora che accetta, la quota parte allo CP_1 Pt_1
stesso intestata e di sua proprietà del 50% della casa coniugale e relative pertinenze sita in
Rivarolo Canavese (TO), Corso Torino 77, già casa famigliare (censita al C.F. 13 mapp. 227 subb.
142 e 143 del Comune di Rivarolo Canavese) che le parti indicheranno ancor più specificamente all'atto del trasferimento. Il prezzo della compravendita immobiliare sarà saldato dalla signora a mezzo dell'accollo del pagamento dell'intera somma residua del mutuo contratto con la Pt_1
Banca D'Alba a rogito Notaio in data 7.08.2020 (Rep.58454/Racc.28591) (mutuo Persona_4
scadente al 20.08.2051) comprensiva della quota di spettanza del signor ancora in CP_1
essere alla data del trasferimento degli immobili in oggetto.
Sino alla data del trasferimento immobiliare di cui sopra, le parti salderanno, come sino ad ora, al
50% le rate mensili del mutuo in essere. Le spese notarili del rogito definitivo saranno suddivise al
50% tra le parti, operando peraltro l'esenzione ed i benefici fiscali di cui all'art. 19 della L. 74 del
1987, di cui si chiede sin da ora l'applicazione.
b) Sempre a regolamentazione e definizione delle questioni economiche pendenti tra i coniugi il signor si impegna a saldare direttamente il professionista incaricato della CP_1
pagina 8 di 9 regolarizzazione degli immobili suindicati la cui parcella risulta essere pari ad € 1.045,00 ed a corrispondere ancora quanto dovuto dai due genitori a favore della scuola, già frequentata da
“ La risposta ” per la somma di € 5.500,00 comprensiva anche della quota Per_3 Parte_3
della signora il signor riconosce alla signora a definizione di Pt_1 CP_1 Pt_1
qualsivoglia rapporto economico patrimoniale se del caso esistente ancora tra le parti, una somma mensile di € 391,00 per la durata di 30 mesi che verrà versata alla moglie entro il 20 di ogni mese a far data dal mese coincidente con il rogito definitivo di trasferimento immobiliare.
Ove il signor dovesse omettere il pagamento anche solo di una rata, ovvero ritardarne il CP_1 saldo di oltre 15 gg, la signora potrà agire immediatamente per il pagamento dell'intera Pt_1
somma ancora a scadere, ivi comprese le mensilità scadute e non saldate.
c) Il trasferimento immobiliare di cui al punto a) avverrà entro il termine di un mese dall'emissione del provvedimento di separazione che recepisce l'impegno suindicato.
Con il corretto adempimento di quanto stabilito in ogni punto del suindicato paragrafo 5) le parti saranno integralmente soddisfatte di ogni e qualsivoglia reciproca pretesa attinente eventuali questioni e vertenze di carattere lavorativo, societario, economico e patrimoniale esistenti tra le medesime. Il signor si impegna a versare la somma di € 420,00 alla moglie quale CP_1
importo arretrato del contributo dovuto per i mesi di marzo e maggio 2025.
d) Le parti non avanzano pretese reciproche di mantenimento personale essendo indipendenti economicamente. Con rinuncia ai termini di impugnazione.
6) COMPENSA le spese di lite integralmente tra le parti.
Così deciso in Ivrea, in data 1 agosto 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei dottori:
1) dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
2) dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
3) dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 893/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili, avente ad oggetto
Separazione personale giudiziale tra coniugi promossa dalla ricorrente
(C.F. ), nata a [...], in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente a Rivarolo Canavese (TO) in Corso Torino n. 77 ed agli effetti elettivamente domiciliata in Aosta via Conseil Des Commis 32, presso l'avv. Roberta Francorsi per procura in atti.
Ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ivrea n. 1639 del 8.10.2024
(prot. n.4105 del 2.10.2024) nei confronti del resistente
(C.F ), nato a Vibo Valentia (CZ), in [...] Controparte_1 C.F._2
05.01.1973 e residente a [...], effettivamente domiciliato in via
Lamarmora 41, presso lo studio dall' avv. Tiziana Delfanti che lo rappresenta e lo difende per procura in atti. con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
-----------------------------------
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“1) Separarsi consensualmente senza interferire l'uno nella vita dell'altra mantenendo rapporti civili, avuto particolare riguardo a quelli inerenti i figli.
Per_ 2) Affidamento e gestione della figlia minore .
Per_
- La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali convengono che per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera disgiunta, mentre le questioni di straordinaria amministrazione (a mero titolo esemplificativo questioni afferenti alle scelte di particolare rilevanza quali mediche, scolastiche, religiose, ecc.) verranno assunte congiuntamente da entrambi;
Per_
- la figlia minore , manterrà la residenza presso la madre, in Rivarolo Canavese (TO), Corso
Torino 77, considerata collocazione principale e prevalente ove vivrà unitamente alla signora ed al figlio maggiorenne ma non ancora completamente Parte_1 Per_2
indipendente dal punto di vista economico;
Per_
- il padre terrà con sé con ogni più ampia libertà compatibilmente con le esigenze scolastiche, di svago e di tutela del benessere psicofisico della minore;
- in ogni caso, salvo diverso accordo tra i genitori, il signor avrà la facoltà di CP_1
trascorrere con la figlia un pomeriggio alla settimana e fine settimana alternati;
Per_
- salvo diverso accordo durante le vacanze natalizie, ad anni alterni trascorrerà la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con
l'altro;
- salvo diverso accordo, la minore trascorrerà con ciascun genitore alternandosi di anno in anno
Pasqua e Pasquetta;
Per_
- durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con due settimane, anche consecutive, in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- le festività infrasettimanali (25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12) ed eventuali ponti verranno ripartiti tra i genitori secondo il principio dell'alternanza, senza che questo alteri il calendario ordinario;
- Le parti autorizzano reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o altro documento per l'espatrio della figlia.
3) Assegnazione casa coniugale
- L'abitazione coniugale, con annesse dipendenze e/o pertinenze, sita in Rivarolo Canavese (TO),
Corso Torino 77, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla signora Parte_1
Per_ che la occuperà con i due figli e;
Per_2
pagina 2 di 9 - il signor si è già trasferito unitamente alla terza figlia , Controparte_1 Per_3 maggiorenne ed economicamente indipendente, in un'altra sistemazione abitativa sita in San
Benigno Canavese (TO), Via Italia 24, portando con sé tutti i propri effetti personali.
4) Contributo al Mantenimento a favore dei figli
Per_
- Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto ordinario e quotidiano dei figli e
quando li avrà con sé; Per_2
- Il padre si impegna a corrispondere alla signora il contributo al mantenimento per la Pt_1
Per_ figlia minore di € 600,00 mensili;
il padre corrisponderà altresì per il figlio , Per_2
maggiorenne ma non ancora completamente indipendente economicamente e convivente con la madre, la somma di € 150,00 mensili che, in accordo tra i genitori, verrà corrisposta direttamente al figlio a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato al medesimo. Entrambi i contributi di mantenimento verranno corrisposti entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate iban che verranno fornite al signor sia relative al conto corrente della signora CP_1 Pt_1
che del figlio .; il contributo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT come per legge Per_2
(prima rivalutazione maggio 2026);
- Il padre si impegna assieme alla madre a ripartire al 50% le spese extra assegno per i due figli secondo il protocollo del Tribunale di Ivrea in vigore, già consegnato alle parti e che qui si richiama integralmente.
- Relativamente al figlio maggiorenne , il padre corrisponderà la somma di € 150,00 Per_2
mensili e contribuirà al 50% delle spese straordinarie sino alla data del 31.12.2025. Ove
in tale data non abbia trovato un'occupazione che gli consenta di guadagnare almeno Per_2
€ 800,00 netti in busta paga, il signor si impegna ad assumerlo in un proprio negozio a CP_1 far data dal 01.01.2026 con un orario ordinario full time e con uno stipendio netto di almeno €
800,00 mensili. Ove il padre non potesse assumerlo ovvero non volesse lavorare alle Per_2 dipendenze del padre, quest'ultimo si impegna a trovargli un'altra collocazione lavorativa
(sempre come parrucchiere) presso un altro esercizio commerciale della medesima natura ed alle medesime condizioni. Qualora rifiutasse senza giustificato motivo le opportunità sovra Per_2
menzionate, entrambi i genitori non saranno più tenuti, ciascuno per la propria quota, a corrispondergli il contributo per il suo mantenimento;
- le parti concordano che l'assegno unico universale verrà richiesto dalla signora e sarà Pt_1
da lei incassato per intero così come gli eventuali ulteriori bonus.
5) Definizione di ogni questione economica patrimoniale tra le parti:
pagina 3 di 9 - A regolamentazione di ogni altra questione economico patrimoniale ancora pendente tra le parti, ed a definizione dei loro rapporti economici maturati nel corso del matrimonio, i signori
e convengono quanto segue: Parte_1 Controparte_1
a) Il signor si obbliga a cedere alla signora che accetta, la quota parte allo CP_1 Pt_1
stesso intestata e di sua proprietà del 50% della casa coniugale e relative pertinenze sita in
Rivarolo Canavese (TO), Corso Torino 77, già casa famigliare (censita al C.F. 13 mapp. 227 subb. 142 e 143 del Comune di Rivarolo Canavese) che le parti indicheranno ancor più specificamente all'atto del trasferimento. Il prezzo della compravendita immobiliare sarà saldato dalla signora a mezzo dell'accollo del pagamento dell'intera somma residua del mutuo Pt_1 contratto con la Banca D'Alba a rogito Notaio in data 7.08.2020 Persona_4
(Rep.58454/Racc.28591) (mutuo scadente al 20.08.2051) comprensiva della quota di spettanza del signor ancora in essere alla data del trasferimento degli immobili in oggetto. CP_1
Sino alla data del trasferimento immobiliare di cui sopra, le parti salderanno, come sino ad ora, al 50% le rate mensili del mutuo in essere. Le spese notarili del rogito definitivo saranno suddivise al 50% tra le parti, operando peraltro l'esenzione ed i benefici fiscali di cui all'art. 19 della L. 74 del 1987, di cui si chiede sin da ora l'applicazione.
b) Sempre a regolamentazione e definizione delle questioni economiche pendenti tra i coniugi il signor si impegna a saldare direttamente il professionista incaricato della CP_1 regolarizzazione degli immobili suindicati la cui parcella risulta essere pari ad € 1.045,00 ed a corrispondere ancora quanto dovuto dai due genitori a favore della scuola, già frequentata da
, “ La risposta scs per la somma di € 5.500,00 comprensiva anche della quota Per_3 Pt_2
della signora;
il signor riconosce alla signora a definizione di Pt_1 CP_1 Pt_1
qualsivoglia rapporto economico patrimoniale se del caso esistente ancora tra le parti, una somma mensile di € 391,00 per la durata di 30 mesi che verrà versata alla moglie entro il 20 di ogni mese a far data dal mese coincidente con il rogito definitivo di trasferimento immobiliare.
Ove il signor dovesse omettere il pagamento anche solo di una rata, ovvero ritardarne CP_1
il saldo di oltre 15 gg, la signora potrà agire immediatamente per il pagamento Pt_1 dell'intera somma ancora a scadere, ivi comprese le mensilità scadute e non saldate.
c) Il trasferimento immobiliare di cui al punto a) avverrà entro il termine di un mese dall'emissione del provvedimento di separazione che recepisce l'impegno suindicato.
Con il corretto adempimento di quanto stabilito in ogni punto del suindicato paragrafo 5) le parti saranno integralmente soddisfatte di ogni e qualsivoglia reciproca pretesa attinente eventuali questioni e vertenze di carattere lavorativo, societario, economico e patrimoniale esistenti tra le
pagina 4 di 9 medesime. Il signor si impegna a versare la somma di € 420,00 alla moglie quale CP_1
importo arretrato del contributo dovuto per i mesi di marzo e maggio 2025.
d) Le parti non avanzano pretese reciproche di mantenimento personale essendo indipendenti economicamente.
6) Con rinuncia ai termini di impugnazione.
7) Spese di lite: Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”
°°°°°
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio, con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario ed in regime di separazione dei beni, in San Benigno Canavese (TO) 28.07.2001, trascritto nello stesso Comune, anno 2001, parte II, Serie A, atto n. 13.
I coniugi sono comparsi dinanzi al Tribunale di Ivrea e sono stati autorizzati a vivere separati il
22.06.2023.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale (formulata da entrambe le parti) è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti in ordine all'intolleranza della vita in comune (riferendo i coniugi di una situazione di forti contrasti tra loro), nonché l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione e l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
Dall'unione coniugale sono nati:
nata a [...], in data [...], anche economicamente Persona_5
autosufficiente;
, nato a [...] in data [...]; Persona_6
, nata a [...] in data [...]. Persona_7
pagina 5 di 9 Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto l'accordo e hanno rassegnato conclusioni congiunte;
il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine procedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della ricorrente (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al N. 893/2023 sentito il
Pubblico Ministero, disattesa, rinunciata od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio con rito concordatario in regime di separazione dei beni, in San
Benigno Canavese (TO) 28.07.2001, trascritto nello stesso Comune, anno 2001, parte II, Serie A, atto n. 13.
Devono eseguirsi le formalità di legge;
2) La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali convengono Per_1
che per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera disgiunta, mentre le questioni di straordinaria amministrazione (a mero titolo esemplificativo questioni afferenti alle scelte di particolare rilevanza quali mediche, scolastiche, religiose, ecc.) verranno assunte congiuntamente da entrambi;
- la figlia minore , manterrà la residenza presso la madre, in Rivarolo Canavese (TO), Corso Per_1
Torino 77, considerata collocazione principale e prevalente ove vivrà unitamente alla signora ed al figlio maggiorenne ma non ancora completamente indipendente Parte_1 Per_2
dal punto di vista economico;
- il padre terrà con sé con ogni più ampia libertà compatibilmente con le esigenze Per_1
scolastiche, di svago e di tutela del benessere psicofisico della minore;
pagina 6 di 9 - in ogni caso, salvo diverso accordo tra i genitori, il signor avrà la facoltà di trascorrere CP_1
con la figlia un pomeriggio alla settimana e fine settimana alternati;
- salvo diverso accordo durante le vacanze natalizie, ad anni alterni trascorrerà la settimana Per_1 dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
- salvo diverso accordo, la minore trascorrerà con ciascun genitore alternandosi di anno in anno
Pasqua e Pasquetta;
- durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con due settimane, anche Per_1
consecutive, in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- le festività infrasettimanali (25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12) ed eventuali ponti verranno ripartiti tra i genitori secondo il principio dell'alternanza, senza che questo alteri il calendario ordinario;
- Le parti autorizzano reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o altro documento per l'espatrio della figlia.
3) L'abitazione coniugale, con annesse dipendenze e/o pertinenze, sita in Rivarolo Canavese (TO),
Corso Torino 77, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla signora che Parte_1
la occuperà con i due figli e;
Per_1 Per_2
- il signor si è già trasferito unitamente alla terza figlia maggiorenne Controparte_1 Per_3 ed economicamente indipendente, in un'altra sistemazione abitativa sita in San Benigno Canavese
(TO), Via Italia 24, portando con sé tutti i propri effetti personali.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto ordinario e quotidiano dei figli e Per_1
quando li avrà con sé; Per_2
- Il padre si impegna a corrispondere alla signora il contributo al mantenimento per la Pt_1 figlia minore di € 600,00 mensili;
il padre corrisponderà altresì per il figlio , Per_1 Per_2
maggiorenne ma non ancora completamente indipendente economicamente e convivente con la madre, la somma di € 150,00 mensili che, in accordo tra i genitori, verrà corrisposta direttamente al figlio a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato al medesimo. Entrambi i contributi di mantenimento verranno corrisposti entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate iban che verranno fornite al signor sia relative al conto corrente della signora che CP_1 Pt_1
del figlio .; il contributo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT come per legge (prima Per_2
rivalutazione maggio 2026);
- Il padre si impegna assieme alla madre a ripartire al 50% le spese extra assegno per i due figli secondo il protocollo del Tribunale di Ivrea in vigore, già consegnato alle parti e che qui si richiama integralmente.
pagina 7 di 9 - I genitori hanno concordato e dichiarato, relativamente al figlio maggiorenne , il padre Per_2 corrisponderà la somma di € 150,00 mensili e contribuirà al 50% delle spese straordinarie sino alla data del 31.12.2025. Ove in tale data non abbia trovato un'occupazione che gli consenta Per_2 di guadagnare almeno € 800,00 netti in busta paga, il signor si impegna ad assumerlo in CP_1
un proprio negozio a far data dal 01.01.2026 con un orario ordinario full time e con uno stipendio netto di almeno € 800,00 mensili. Ove il padre non potesse assumerlo ovvero non Per_2 volesse lavorare alle dipendenze del padre, quest'ultimo si impegna a trovargli un'altra collocazione lavorativa (sempre come parrucchiere) presso un altro esercizio commerciale della medesima natura ed alle medesime condizioni. Qualora rifiutasse senza giustificato Per_2
motivo le opportunità sovra menzionate, entrambi i genitori non saranno più tenuti, ciascuno per la propria quota, a corrispondergli il contributo per il suo mantenimento;
- i genitori hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico universale verrà richiesto dalla signora e sarà da lei incassato per intero così come gli eventuali ulteriori bonus. Pt_1
5) Da atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato per la definizione di ogni questione economica patrimoniale tra le parti, quanto segue:
- A regolamentazione di ogni altra questione economico patrimoniale ancora pendente tra le parti, ed a definizione dei loro rapporti economici maturati nel corso del matrimonio, i signori Pt_1
e convengono quanto segue:
[...] Controparte_1
a) Il signor si obbliga a cedere alla signora che accetta, la quota parte allo CP_1 Pt_1
stesso intestata e di sua proprietà del 50% della casa coniugale e relative pertinenze sita in
Rivarolo Canavese (TO), Corso Torino 77, già casa famigliare (censita al C.F. 13 mapp. 227 subb.
142 e 143 del Comune di Rivarolo Canavese) che le parti indicheranno ancor più specificamente all'atto del trasferimento. Il prezzo della compravendita immobiliare sarà saldato dalla signora a mezzo dell'accollo del pagamento dell'intera somma residua del mutuo contratto con la Pt_1
Banca D'Alba a rogito Notaio in data 7.08.2020 (Rep.58454/Racc.28591) (mutuo Persona_4
scadente al 20.08.2051) comprensiva della quota di spettanza del signor ancora in CP_1
essere alla data del trasferimento degli immobili in oggetto.
Sino alla data del trasferimento immobiliare di cui sopra, le parti salderanno, come sino ad ora, al
50% le rate mensili del mutuo in essere. Le spese notarili del rogito definitivo saranno suddivise al
50% tra le parti, operando peraltro l'esenzione ed i benefici fiscali di cui all'art. 19 della L. 74 del
1987, di cui si chiede sin da ora l'applicazione.
b) Sempre a regolamentazione e definizione delle questioni economiche pendenti tra i coniugi il signor si impegna a saldare direttamente il professionista incaricato della CP_1
pagina 8 di 9 regolarizzazione degli immobili suindicati la cui parcella risulta essere pari ad € 1.045,00 ed a corrispondere ancora quanto dovuto dai due genitori a favore della scuola, già frequentata da
“ La risposta ” per la somma di € 5.500,00 comprensiva anche della quota Per_3 Parte_3
della signora il signor riconosce alla signora a definizione di Pt_1 CP_1 Pt_1
qualsivoglia rapporto economico patrimoniale se del caso esistente ancora tra le parti, una somma mensile di € 391,00 per la durata di 30 mesi che verrà versata alla moglie entro il 20 di ogni mese a far data dal mese coincidente con il rogito definitivo di trasferimento immobiliare.
Ove il signor dovesse omettere il pagamento anche solo di una rata, ovvero ritardarne il CP_1 saldo di oltre 15 gg, la signora potrà agire immediatamente per il pagamento dell'intera Pt_1
somma ancora a scadere, ivi comprese le mensilità scadute e non saldate.
c) Il trasferimento immobiliare di cui al punto a) avverrà entro il termine di un mese dall'emissione del provvedimento di separazione che recepisce l'impegno suindicato.
Con il corretto adempimento di quanto stabilito in ogni punto del suindicato paragrafo 5) le parti saranno integralmente soddisfatte di ogni e qualsivoglia reciproca pretesa attinente eventuali questioni e vertenze di carattere lavorativo, societario, economico e patrimoniale esistenti tra le medesime. Il signor si impegna a versare la somma di € 420,00 alla moglie quale CP_1
importo arretrato del contributo dovuto per i mesi di marzo e maggio 2025.
d) Le parti non avanzano pretese reciproche di mantenimento personale essendo indipendenti economicamente. Con rinuncia ai termini di impugnazione.
6) COMPENSA le spese di lite integralmente tra le parti.
Così deciso in Ivrea, in data 1 agosto 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 9 di 9