Articolo 2 della Legge 2 febbraio 1955, n. 494
Articolo 1
Versione
9 luglio 1955
Art. 2.
Il maggiore onere annuo di L. 6.345.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sara' fronteggiato, per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 156 dello stato di previsione della Spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 9 luglio 1955