Art. 2.
Il maggiore onere annuo di L. 6.345.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sara' fronteggiato, per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 156 dello stato di previsione della Spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il maggiore onere annuo di L. 6.345.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sara' fronteggiato, per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 156 dello stato di previsione della Spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.