Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Caterina Molfino Presidente rel. est. dott. Paolo Celentano Consigliere dott. Caterina Di Martino Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 976 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2024 , avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione mobiliare (art. 615, 2' comma c.p.c.)
TRA
( c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Ambrosio in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di appello
APPELLANTI
CONTRO
( c.f. ) , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avvocato Giovanni Castellano ( c.f. in virtù di procura C.F._2 in calce
Appellato
NONCHE' in persona del sindaco in carica rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avvocato dell'Ente Raffaele Squeglia
APPELLATO
NONCHÉ
Controparte_3
[...]
Controparte_4
[...]
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n. 7460/2023, il Tribunale di Napoli, definendo il giudizio n. 17877/2019 R.G. introdotto dagli odierni appellanti quale giudizio di merito seguente alla sospensione della esecuzione del pignoramento preso terzi disposta dal G.E. del Tribunale di Napoli, così pronunciava “ disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere in relazione a tutte le cartelle poste a base dell'atto di pignoramento presso terzi (ad eccezione della cartella n. 07120169032371526000); - dichiara che l'esecuzione può proseguire solo in relazione alla cartella 07120169032371526000; - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”.
Avverso tale sentenza, pubblicata il 18.7.2023, non notificata, hanno proposto appello e rassegnando le seguenti conclusioni “ riformare Parte_1 Parte_2
l'impugnata sentenza e per l'effetto
a) dichiarare improcedibile l'esecuzione avviata per tutte le cartelle, espungendo il riferimento alla “cartella n. 071201669032371526000”;
b) condannare plrpt, al pagamento della somma ritenuta Controparte_5 di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
c) condannare plrpt, al pagamento delle spese di giudizio Controparte_5 del primo grado, in via subordinata anche in parte, con attribuzione;
d) Con vittoria di spese, competenze e onorari del grado di appello con attribuzione.”.
Si è costituito il eccependo preliminarmente la tardività Controparte_2 dell'appello, nel merito la sua infondatezza.
L si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 30.5.2024 resistendo CP_6 alla domanda.
Alla prima udienza dinanzi al Collegio, la Corte ha rilevato che l'avvocato Giuseppe Ambrosio non aveva depositato la procura rilasciata dagli assistiti.
Alla successiva udienza fissata del 4.3.2025 gli appellanti non sono comparsi;
il ha precisato le conclusioni discutendo oralmente la causa ed ha Controparte_2 chiesto che l'appello fosse deciso.
La Corte ha trattenuto l'appello in decisione.
Va premessa la declaratoria di contumacia del , del Controparte_4 [...]
dell' e della Agenzia delle Entrate di CP_3 Controparte_7
Napoli. L'esame del fascicolo telematico rivela che gli appellanti hanno effettuato in data 3.3.2025 un deposito fuori udienza ed, in particolare, hanno richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed hanno depositato una procura rilasciata all'avvocato Giuseppe Ambrosio “anche” per l'appello avverso la sentenza n. 7460/2023 del Tribunale di Napoli. Di tale deposito non può tenersi conto – indipendentemente dalla idoneità della procura – stante la perentorietà del termine assegnato per il suo deposito ex art. 182 comma 2 c.p.c., spirato il 31.7.2024.
Ne consegue che l'appello è inammissibile per difetto dello ius postulandi dell'avvocato Giuseppe Ambrosio.
L'appello è inoltre tardivo, quindi inammissibile per inosservanza del termine lungo dettato dall'art. 327 c.p.c..
Come correttamente eccepito dal l'appello avrebbe dovuto essere Controparte_2 proposto nei sei mesi successivi alla pubblicazione della sentenza ( termine spirato al 18.1.2024), periodo cui pacificamente non si applica – ratione materiae - la sospensione feriale, di cui alla legge 742/69, in quanto i giudizi di opposizione all'esecuzione sfuggono all'applicazione della suddetta sospensione per effetto del combinato disposto degli artt. 3 leg. cit. e dell'art. 92 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ( Ordinamento Giudiziario) .[ cfr. anche Cass. n. 10252 del 20.5.2015, Cass. n. 30289 del 15.12.2017]. Nel caso in esame l'appello è stato notificato il 19.2.2024 .
Il governo delle spese processuali del grado è ispirato al principio di cui all'art. 91 cpc;
la liquidazione è operata d' ufficio in dispositivo mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Tenuto conto dello scaglione di valore indicato dagli appellanti ( da 5200,00 a 26.000,00 euro), spettano per ciascuna parte appellata le seguenti somme: in favore dell' che non ha diritto ad alcun importo per la fase di trattazione CP_6 avendo disertato le udienze, si liquidano i minimi tariffari previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, in totale € 1.983,00 per compensi ed € 297,00 per le spese generali;
in favore del Comune si liquidano € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per l'atto introduttivo, € 950,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisoria, in totale € 3.050,00 per compensi ed € 457,50 per le spese generali.
Infine, considerato l'esito dell'appello, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
nei confronti del dell'
[...] Controparte_2 Controparte_5 ed altri avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7460/2023 del 18/07/2023, dichiara inammissibile l'appello e condanna gli appellanti in solido al rimborso delle spese del grado sostenute dal liquidate in € 3.050,00 per compensi Controparte_2 ed € 457,50 per le spese generali, e dalla , liquidate Controparte_5 in € 1.983,00 per compensi ed € 297,00 per spese generali;
secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dott. Caterina Molfino