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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18388/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Nicastro Gian Maria presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 in TORINO il 21/05/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 344 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 22.11.2008. Per_1
Con ricorso depositato il 25/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino (TO), Corso Bramante n. 76/A, alla SI
, completo di arredi che restano nella disponibilità della medesima. La stessa vi abiterà Pt_1 insieme al figlio minore che, su accordo tra le Parti, il GN Persona_2 Parte_2 lascerà la casa coniugale non appena avrà reperito altra idonea abitazione e che, pertanto, a partire da tale periodo le spese di locazione e per le utenze saranno di competenza della sola SI . Non Pt_1 appena possibile, la SI provvederà a stipulare un nuovo contratto di locazione intestato Pt_1 solo a sé stessa.
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle sole questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il GN possa vedere e tenere con sé il figlio in ogni occasione Parte_2 Per_1 concordata tra le Parti.
DISPONE che il signor corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, alla SI Parte_2
un assegno, rivalutabile annualmente secondo i criteri I.S.T.A.T., a titolo di concorso al Pt_1 mantenimento del figlio pari ad € 450,00, sino al raggiungimento dell'autonomia economica Per_1 dello stesso, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., nonché delle spese scolastiche e sportive, concordate o necessitate e debitamente documentate (facendo a tal proposito espresso riferimento a quanto disposto dal Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati), a far data dal mese di luglio 2024. Il versamento verrà effettuato con bonifico su conto corrente intestato alla SI;
Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che gli assegni unici per il figlio siano erogati esclusivamente Per_1 alla SI e che costei possa beneficiare integralmente delle detrazioni fiscali per il figlio Pt_1
a carico;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio di documento d'identità valido per l'espatrio ai fini turistici per sé e per il figlio Per_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di voler regolare gli altri rapporti economico-patrimoniali nei seguenti termini:
1. dichiarano che è loro intenzione mettere in vendita l'autoveicolo marca DR modello Evo6, avente un valore di mercato approssimativo parti ad € 14.000,00; il ricavato di tale vendita verrà così suddiviso:
- € 3.500,00 verranno utilizzati per provvedere ad estinguere il finanziamento;
- € 6.000,00 verranno destinati al pagamento del debito contratto con Soris S.p.A.;
- il residuo, fino ad un massimo di € 4.000,00 varrà assegnato al GN;
Parte_2
2. dichiarano che è loro intenzione mettere in vendita la piazzola attrezzata, dotata di roulotte e bungalow, sita in un campeggio nel comune di Caselette (TO), avente un valore di mercato approssimativo pari ad
€ 4.000,00; il ricavato di tale vendita verrà assegnato alla SI;
Pt_1
SPESE di lite a carico della SI . Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18388/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Nicastro Gian Maria presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 in TORINO il 21/05/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 344 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 22.11.2008. Per_1
Con ricorso depositato il 25/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino (TO), Corso Bramante n. 76/A, alla SI
, completo di arredi che restano nella disponibilità della medesima. La stessa vi abiterà Pt_1 insieme al figlio minore che, su accordo tra le Parti, il GN Persona_2 Parte_2 lascerà la casa coniugale non appena avrà reperito altra idonea abitazione e che, pertanto, a partire da tale periodo le spese di locazione e per le utenze saranno di competenza della sola SI . Non Pt_1 appena possibile, la SI provvederà a stipulare un nuovo contratto di locazione intestato Pt_1 solo a sé stessa.
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle sole questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il GN possa vedere e tenere con sé il figlio in ogni occasione Parte_2 Per_1 concordata tra le Parti.
DISPONE che il signor corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, alla SI Parte_2
un assegno, rivalutabile annualmente secondo i criteri I.S.T.A.T., a titolo di concorso al Pt_1 mantenimento del figlio pari ad € 450,00, sino al raggiungimento dell'autonomia economica Per_1 dello stesso, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., nonché delle spese scolastiche e sportive, concordate o necessitate e debitamente documentate (facendo a tal proposito espresso riferimento a quanto disposto dal Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati), a far data dal mese di luglio 2024. Il versamento verrà effettuato con bonifico su conto corrente intestato alla SI;
Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che gli assegni unici per il figlio siano erogati esclusivamente Per_1 alla SI e che costei possa beneficiare integralmente delle detrazioni fiscali per il figlio Pt_1
a carico;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio di documento d'identità valido per l'espatrio ai fini turistici per sé e per il figlio Per_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di voler regolare gli altri rapporti economico-patrimoniali nei seguenti termini:
1. dichiarano che è loro intenzione mettere in vendita l'autoveicolo marca DR modello Evo6, avente un valore di mercato approssimativo parti ad € 14.000,00; il ricavato di tale vendita verrà così suddiviso:
- € 3.500,00 verranno utilizzati per provvedere ad estinguere il finanziamento;
- € 6.000,00 verranno destinati al pagamento del debito contratto con Soris S.p.A.;
- il residuo, fino ad un massimo di € 4.000,00 varrà assegnato al GN;
Parte_2
2. dichiarano che è loro intenzione mettere in vendita la piazzola attrezzata, dotata di roulotte e bungalow, sita in un campeggio nel comune di Caselette (TO), avente un valore di mercato approssimativo pari ad
€ 4.000,00; il ricavato di tale vendita verrà assegnato alla SI;
Pt_1
SPESE di lite a carico della SI . Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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