TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11097 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
In persona del Giudice Onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 73774 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
Tra
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. Gaetano Giordano, sito in Roma, Via Acqui n. 7, che li rappresenta e difende in forza delle procure alle liti allegate telematicamente all'atto di opposizione;
- Opponenti -
Contro
figlia ed unica erede legittima di nato a [...] Controparte_1 Persona_1
(FR) il 29/07/1973 e deceduto in Roma (RM) in data 29/03/2019, elettivamente domiciliata ta presso lo studio dell'avv. Giuseppe Franchitti e dell'avv. Giuseppe De Santis, in Roma, via
Magnagrecia n. 39, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposta -
OGGETTO: restituzione somme-mutuo tra privati.
CONCLUSIONI: come da verbale del 16.4.2025.
In decisione all'udienza del 16/04/2025, con la concessione dei termini di legge previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
6120/2019 del 26/03/2019, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento monitorio R.G. n. 12191/2019, con il quale si è ingiunto a e il Parte_1 Parte_2
pagamento, in solido, in favore di dell'importo di euro € 40.000,00, oltre gli Persona_1 interessi come da domanda, oltre le spese del procedimento monitorio.
Detto importo è stato richiesto dal ricorrente a titolo di restituzione di un prestito di €
42.000,00 concesso il 25/06/2005 a sua convivente e madre di e CP_2 Pt_2 Pt_1
a mezzo assegno circolare n. 6500205791, tratto su Banca Poste Italiane S.p.a.,
[...]
impiegato da quest'ultima quale quota pari al 50% per l'acquisto dell'immobile, ubicato in
Roma Largo S. Romano n. 21.
In particolare, ha dedotto che in data 10/04/2007 mediante Persona_1 CP_2 un atto di riconoscimento di debito, si è impegnata a restituirgli la somma di € 40.000,00 a semplice sua richiesta.
In data 14/01/2013 è venuta a mancare pertanto il 23/06/2016, CP_2 [...] ha inviato formale richiesta di restituzione della predetta somma di denaro ai figli Per_1
ed eredi legittimi e i quali sono divenuti proprietari dell'immobile sopra Pt_1 Parte_2 richiamato.
Successivamente, ovvero il 29/03/2019 è venuto a mancare anche ed a Persona_1 questi è succeduto la figlia Controparte_1
e hanno proposto opposizione chiedendo, in via preliminare, la Pt_1 Parte_2 sospensione della provvisoria esecuzione nonché la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, la dichiarazione di infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta a titolo di restituzione di somme mutuate e in ogni caso il rigetto della condanna di pagamento di euro 40.000,00; in via subordinata, la dichiarazione di prescrizione del credito e, in via ulteriormente subordinata, la dichiarazione di prescrizione degli interessi maturati oltre il quinquennio decorrente dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso, la condanna della parte opposta al pagamento in favore degli opponenti di tutte le spese e competenze di giudizio.
Nella specie gli opponenti hanno eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo poiché notificato oltre i sessanta giorni, hanno disconosciuto la firma apposta presumibilmente dalla propria madre sull'atto di riconoscimento di debito, hanno evidenziato che tra la madre e il
2 ricorrente intercorreva una relazione sentimentale e che comunque non vi è Persona_1
la prova del titolo da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione.
In ogni caso, a parere degli opponenti il credito sarebbe prescritto per decorrenza del termine ordinario decennale posto che non era stato fissato un termine per la restituzione.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto, in via preliminare, di disporre ex art. Controparte_1
216 c.p.c. la verificazione della firma apposta sulla scrittura di riconoscimento del debito del
10/04/2007; in via pregiudiziale, il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo, l'accertamento del diritto della stessa ad ottenere la restituzione della somma di € 40.000,00 oltre interessi dalla richiesta di ripetizione e la conseguente condanna di e al relativo pagamento. Il tutto con vittoria di Pt_1 Parte_2
spese e competenze di giudizio.
Durante il procedimento è stata acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte e, con ordinanza del 12/04/2023, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente, con ordinanza del 25/10/2023 è stata disposta CTU grafologica volta a stabilire l'autenticità della firma apposta da sul documento n. 3 del fascicolo CP_2 monitorio denominato atto di riconoscimento di debito datato 10/4/2007.
Il CTU nominato dr.ssa , sulla base della documentazione esaminata, delle Persona_2 descrizioni ispettive, dei confronti e delle valutazioni eseguite, in relazione al quesito formulato ha concluso il suo elaborato peritale affermando che la firma apposta sul menzionato documento “è certamente apocrifa, frutto dell'imitazione di modelli autografi del grafismo della Sig.ra . CP_2
All'udienza del 16/04/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo perché notificato oltre il termine di sessanta giorni.
Tuttavia, poiché la notificazione del decreto, oltre la scadenza del termine, pur comportando l'inefficacia del provvedimento, è qualificabile come notifica di una domanda giudiziale, il giudice è tenuto a decidere anche sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
3 Appare condivisibile il principio secondo cui chiunque agisca in giudizio per ottenere la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo la consegna, ma anche e soprattutto il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Non trascurabile è il fatto che l'attribuzione patrimoniale è stata elargita durante il corso di una relazione stabile e durante il periodo di convivenza (circostanze non contestate) che, in assenza di prova contraria, sarebbe da ritenersi sorretta da una componente di affetto e solidarietà, incompatibile con la ricostruzione in termini di mutuo e con la pretesa restitutoria azionata.
Come noto, infatti, le elargizioni di denaro che le persone legate da una relazione affettiva eseguono l'una in favore dell'altra vengono considerate alla stregua di obbligazioni naturali, effettuate in adempimento di un obbligo morale e sociale e, in quanto tale, insuscettibili di restituzione.
Pertanto, ciò che è stato corrisposto al compagno o alla compagna, durante il rapporto affettivo in adempimento di quei doveri di natura morale e sociale, non è ripetibile ex art. 2034 c.c. in quanto obbligazione naturale (ex plurimis: Cass. Civ. n. 9864/2014; Cass. Civ. n.
22576/2016).
Ebbene, applicando i principi che precedono al caso concreto, non può non riconoscersi che la finalità solidaristica che si presume accompagni le elargizioni tra persone legate da vincoli di affetto, impone all'erede di che di quella elargizione pretende la Persona_1 restituzione, dimostrare che la stessa sia stata erogata a titolo di mutuo.
Di quanto precede, nel caso di specie, la parte opposta non ha fornito la prova, avendo solo offerto come titolo di restituzione un atto di ricognizione la cui sottoscrizione è risultata apocrifa, con valutazione di certezza in merito alla predetta falsità, giustificata da esami approfonditi e convincenti all'interno della relazione peritale.
Ritenuta fondata l'opposizione, devono ritenersi assorbite le ulteriori questioni.
Pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e respinta la domanda di restituzione delle somme.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
4
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 6120/2019 del 26/03/2019, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento monitorio R.G. n.
12191/2019;
- Respinge la domanda di restituzione della somma di € 40.000,00 oltre interessi avanzata da in qualità di erede di Controparte_1 Persona_1
- Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di e Controparte_1 Pt_2
che si liquidano complessivamente in € 5.237,70, di cui € 286,00 per esborsi Parte_1
ed € 4.951,70 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 22.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Erminio Colazingari
5