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Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 10/04/2026, n. 6487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6487 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06487/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09621/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9621 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
“ Ristorante Nino ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Miraglia e Giacinto Miraglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di “ Annullamento in Autotutela ex L. 241/90 e ss.mm.ii. ” prot. n. 135308 dell’8.8.2024, emesso da Roma Capitale, Municipio Roma I Centro, Direzione Tecnica U.O. Edilizia Privata, Ambito 2, comunicato con PEC in pari data al tecnico incaricato dall’odierna ricorrente;
- della “ Comunicazione di avvio ex art.10 bis L 241/1990 del procedimento di annullamento in autotutela ” inviata in data 22.07.2024 e prot. n. CA/124869, entrambi nei confronti della SCIA prot. CA/2023/123726 del 22.06.2023 per l’unità immobiliare sita in Via Borgognona, n.10, piano terra;
- nonché di tutti gli altri atti relativi alla procedura in autotutela de quo, antecedenti, preliminari, presupposti, conseguenziali e/o successivi o comunque connessi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “ Ristorante Nino ” s.r.l. il 15.10.2024
- dell’atto dell’U.O. Amministrativa e Affari Generali, Ambito Centro Storico Ufficio Somministrazioni e Pubblici Esercizi, del Municipio I di Roma Capitale da cui risulta “ chiusa negativamente per mancato riscontro da parte della Ristorante Nino S.r.l. ” la “ richiesta di conformità prot. n. CA/136653 predisposta in data 12.8.24 ”
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “ Ristorante Nino ” s.r.l. l’11.11.2024
- dell’atto dell’UO Tecnica resistente, prot. CA|159245 del 12.9.2024, denominato “ Recepimento Osservazioni a seguito di Annullamento in autotutela ex L. 241/90 e ss.mm.ii. prot. CA/2024/135308 della S.C.I.A. prot. CA/2023/123726 del 22/06/2023 ”
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “ Ristorante Nino ” s.r.l. il 19.2.2025:
- della determinazione dirigenziale del 7.2.2025 di inibizione degli effetti della SCIA prot. n. CA/110193 del 26.6.2024 e divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a carico del locale gestito dalla società ricorrente sito in Roma, via Borgognona nn. 9/10/11;
- degli atti presupposti tra cui la nota prot. n. CA/2025/20299 del 5.2.2025 della Direzione Tecnica del Municipio I di Roma in riscontro alla nota prot. n. CA/9869 del 21.1.2025 della U.O. SUAP del medesimo Municipio
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. PP ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la documentazione prodotta in giudizio da Roma Capitale in vista dell’udienza di discussione nel merito del gravame;
ET la memoria conclusionale depositata in atti dalla ricorrente il 21 febbraio 2026;
Ritenuto , conformemente al contenuto dei suddetti scritti, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento al terzo atto di motivi aggiunti del 19 febbraio 2025, atteso che il provvedimento ivi impugnato (la d.d. rep. n. 289/2025 del SUAP municipale recante il divieto di somministrazione di alimenti e bevande presso il locale sito in via Borgognona n. 11) è stato dapprima sospeso da questo Collegio in sede cautelare e, infine, revocato per effetto della d.d. rep. n. CA/915/2025;
Ritenuto , quanto alle restanti impugnazioni, di doverne dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della parte ad una definizione nel merito delle medesime;
Ritenuto , infine, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte cessata la materia del contendere – nei sensi di cui in motivazione – e, per il resto, dichiara improcedibili i gravami proposti per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH IL, Presidente
PP ER, Primo Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP ER | CH IL |
IL SEGRETARIO