Art. 8.
L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817 , e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, e' elevata di lire 40 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.
L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817 , e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, e' elevata di lire 40 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.