Articolo 1 della Legge 11 dicembre 1952, n. 2466
Articolo 2
Versione
18 gennaio 1953
Art. 1.
L' art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , e' sostituito dal seguente:
"Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 200 a lire 600 per ogni persona occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce.
"L'ammenda non puo' mai essere complessivamente superiore a lire 100.000 ne' inferiore a lire 800.
"Le contravvenzioni all'art. 4 sono punite con ammenda sino a lire 3000 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire 300.000".
Entrata in vigore il 18 gennaio 1953