Sentenza 21 novembre 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2018, n. 52461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52461 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA GI ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2016 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 16/11/2016, in sede di giudizio di rinvio (per effetto dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione, con sentenza del 2 marzo 2016, della precedente decisione della Corte d'appello del 21/9/2015), in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Cuneo, in data 7/11/2012, nei confronti di CC IA PI, rideterminava la pena inflitta, in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen.
2.1. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, deducendo con il primo motivo di ricorso, violazione della legge penale, violazione della legge processuale e carenza di motivazione, in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., per aver omesso di valutare la sussistenza dei fatti di reato contestati come commessi dal 2004 sino al 6/9/2006, alla stregua delle stesse indicazioni contenute nella sentenza di annullamento.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione, perché del tutto mancante, in riferimento agli artt. 531 e 648 cod. proc. pen.; non sussistendo i presupposti per la formazione del giudicato parziale, la sentenza aveva omesso di dichiarare l'estinzione per prescrizione per tutti i reati commessi sino al 2/3/2004 e ciò anche nel dubbio circa la ricorrenza della causa estintiva.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e violazione di norme processuali, censurando l'omessa individuazione in concreto del reato più grave, la sua collocazione temporale e l'accertamento di fatti che potevano dimostrare l'insussistenza del fatto di reato;
si censura altresì l'omesso esercizio del potere di rinnovazione dell'istruttoria assumendo i testi indicati dalla difesa, rilevanti ai fini della decisione.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione della legge penale e di quella processuale, in riferimento agli artt. 624, comma 1, e 648 cod. proc. pen., 3, 27 e 111 Cost., sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 624 cod. proc. pen. nella parte in cui tale norma non consente la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, in sede di giudizio di rinvio che abbia ad oggetto questioni diverse dalla responsabilità dell'imputato.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge in riferimento all'art. 627 cod. proc. pen., risultando un evidente contrasto tra il contenuto del dispositivo della sentenza impugnata, che indica quale pena da irrogare quella di mesi undici e giorni 10 dieci di reclusione, e la parte della motivazione con cui la Corte d'appello aveva determinato la pena, fissandola nella misura di mesi dieci e giorni 10 di reclusione e aggiungendo l'aumento per la continuazione di giorni 20 di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. L'imputato CC era stato condannato per più episodi di peculato e concussione, così riqualificate le originarie imputazioni;
in sede di giudizio di appello, pronunciate le assoluzioni da alcuni reati e dichiarata la prescrizione per alcuni fatti di peculato e per l'originaria imputazione di abuso d'ufficio, residuava la condanna per i restanti episodi di peculato d'uso. Proposto ricorso per cassazione, la Corte di legittimità con la sentenza su indicata aveva dichiarato la prescrizione dei reati commessi sino al 17 giugno 2003, con rinvio al giudice d'appello per la rideterminazione della misura della pena, rigettando nel resto i motivi di ricorso proposti.A fronte di tale statuizione, il giudizio di rinvio era delimitato espressamente alla nuova determinazione della pena da irrogare, in considerazione della declaratoria di prescrizione pronunciata dalla sentenza della Corte di Cassazione;
pertanto, il profilo della contestazione della responsabilità dell'imputato per alcuni episodi, come adombrata dal ricorrente, è del tutto inconferente, poiché nel giudizio di rinvio è precluso qualsivoglia accertamento che si ponga in contrasto con il decisum della corte di legittimità utilizzando i medesimi presupposti fattuali («In tema di giudizio di rinvio, è preclusa l'adozione di una sentenza assolutoria dell'imputato sulla base degli stessi presupposti di fatto già esaminati dalla Corte di cassazione, atteso che se questa non ha proceduto al proscioglimento in base a tali elementi ed ha disposto un nuovo giudizio, ogni questione al riguardo è coperta dal giudicato»: Sez. 6, n. 17770 del 11/01/2018, Tronchetti Provera, Rv. 272972; Sez. 2, n. 1210 del 23/10/1996, dep. 1997, Perruzza, Rv. 207119).
2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato: per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce, in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792; Sez. 1, n. 43710 del 24/09/2015, Catanese, Rv. 264815; Sez. 4, n. 24732 del 27/01/2010, La Serra, Rv. 248117).
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile al pari dei precedenti, in diretto collegamento con le statuizioni adottate in relazione al primo motivo di ricorso;
la dedotta mancata individuazione del delitto più grave, funzionale nella prospettiva del ricorrente ad una nuova valutazione della sussistenza del fatto, è evidentemente irrilevante quale circostanza posta a base del ricorso, poiché il giudicato che discendeva dalla sentenza di annullamento parziale, aveva reso definitivo l'accertamento della responsabilità dell'imputato, per i fatti commessi a partire dal 17 giugno 2003. Pertanto, è del tutto inammissibile il motivo nella parte in cui si duole di una mancata rinnovazione dell'istruttoria, attività non consentita nel giudizio di rinvio che doveva aver ad oggetto unicamente la nuova determinazione della misura della pena.
4. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato;
questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 27, comma 2, e 111 Cost., degli artt. 624 e 627 comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono di dichiarare estinto il reato, per la maturazione del termine di prescrizione decorso, nel giudizio di rinvio disposto soltanto per la rideterminazione della pena, rilevando che da un lato non si può ritenere la punibilità elemento costitutivo del reato, come tale in grado di condizionarne il perfezionamento, e dall'altro che vige il principio della formazione progressiva del giudicato, che si forma, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento dei capi della sentenza e dei punti della decisione impugnati, su quelle statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, quale quella relativa all'accertamento della responsabilità in merito al reato ascritto, che diventano non più suscettibili di ulteriore riesame (Sez. 2, n. 44949 del 17/10/2013, Abenavoli, Rv. 257314).
5. Infine, per ciò che attiene il quinto motivo di ricorso, occorre procedere alla rettifica della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. poiché dalla lettura della motivazione della sentenza, ove sono indicate le misure sia della pena base per il più grave delitto, sia l'aumento per la continuazione per gli ulteriori reati, risulta agevole individuare l'errore di calcolo che ha portato il Giudice d'appello a determinare la pena finale in mesi undici e giorni dieci di reclusione, anziché in quella corretta di mesi undici di reclusione.
P.Q.M.
Rettifica la sentenza impugnata relativamente alla misura della pena, che determina nella misura di mesi undici di reclusione. Dichiara nel resto inammissibile il ricorso. Così deciso il 5/10/2018 Il Consi