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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 06/06/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TT, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Calogero D. Cammarata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2088/2022 RGAC del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Giuliano n. 36/C, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro C.F._1
Bottiglieri del Foro di Bologna, presso il cui studio, in Bologna, Via Barberia n. 14, è elettivamente domiciliato.
Attore
CONTRO
ente pubblico economico con sede in Controparte_1
Roma in Via G. Grezer 14, C.F. e P. Iva in persona del Procuratore Speciale P.IVA_1 [...]
, a ciò debitamente autorizzato per procura speciale, elettivamente domiciliata in Enna, in CP_2
Via Piemonte n. 7, presso lo studio dell'Avv. Fabrizia Segreto che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Convenuto
E
c.f. , con Controparte_3 P.IVA_2 sede in Roma, via G. B. Martini n. 3, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore pro tempore, prof. rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in CP_4 calce all'originale del presente atto, dagli avv.ti Giuliana Manto, Giovanni Anzalone e Francesco
Nazzaro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vincenzo Rosario Giovanni Nicoletti, in TT, via J. F. Kennedy n. 30
Convenuto Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni delle parti: all'udienza svoltasi mediante trattazione scritta del 12.11.2024 l'attore opponente così concludeva:
“ accertare e dichiarare la nullità della notifica della Cartella di pagamento e/o la inesistenza della medesima a fronte di notifica effettuata da mittente notificante con PEC non iscritta nei Pubblici
Registri; nel merito:
- accertare e dichiarare l'annullamento e/o la nullità e/o la illegittimità e/o la inefficacia del titolo esecutivo e/o della Cartella di pagamento e/o della pretesa creditoria di e quindi il diritto CP_3
della convenuta a procedere ad esecuzione forzata nei confronti Controparte_1
dell'attore;
- dichiarare la inesistenza del diritto alla riscossione per i motivi di cui alla narrativa della presente citazione, per nullità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o illegittimità della Cartella di pagamento oggetto del presente giudizio;
- dichiarare e/o disporre la cancellazione del ruolo opposto indicato in Cartella, con ordine di ottemperanza al Concessionario CP_3
- in ogni caso revocare la Cartella di pagamento con ogni conseguenza di legge;
- nel merito, la richiesta di declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da in sede di comparsa di costituzione e risposta”. CP_3
L concludeva riportandosi alle conclusioni spiegate nella Controparte_1
comparsa di risposta e che di seguito si trascrivono:
“ dichiarare inammissibile e comunque rigettare le domande e le richieste formulate dall'attore, perché infondate in fatto e diritto, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarando sempre e comunque la legittimità della procedura di riscossione;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_1
, per le eccezioni non direttamente riferibili ad essa:
[...]
- In subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento dell'opposizione, ritenere e dichiarare la legittimità della procedura posta in essere dall' , quale ente di Controparte_1 riscossione e, per l'effetto manlevarla e renderla indenne da ogni e qualsiasi pregiudizio e conseguenza in ordine alle spese di lite, che possano derivare alla odierna opposta dall'accoglimento della domanda, per fatti imputabili all'Ente impositore”.
La concludeva chiedendo: “Voglia codesto ecc.mo Giudice, previo ogni opportuno CP_3
accertamento e declaratoria, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione o istanza respinta: -nel merito, preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della rispetto alle CP_3 doglianze formulate dall'opponente con il primo ed il quinto motivo di opposizione per le ragioni esposte nella comparsa di risposta (v. par. 1, pp.
9-14 e par. 5, p. 35), rigettare l'opposizione proposta dal sig. in quanto del tutto infondata, in fatto e in diritto;
Parte_1
-in via riconvenzionale, per l'ipotesi di accoglimento di uno o più motivi di opposizione ex art. 615
c.p.c. volti a contestare il diritto della a procedere a esecuzione forzata nei confronti CP_3 dell'odierno attore, voglia condannare il sig. al pagamento della somma di euro Parte_1
24.158,85 in favore della oltre interessi legali dal giorno di ciascun pagamento al saldo, così CP_3 come indicato nella narrativa della comparsa di risposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30/12/2022 l'attore impugnava la cartella di pagamento, a lui notificata a mezzo PEC in data 25 novembre 2022 emessa dalla Controparte_5
di TT su incarico di e con la quale gli veniva chiesto
[...] CP_3 il pagamento di € 29.416,47 in forza della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6993/2018,
r.g. 3211/2005, rep. 9504/2018, che, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale Civile di Roma – Sez. 2^ n. 34309/2004, aveva disposto la restituzione da parte dell'odierno attore e in favore della delle somme che quest'ultima gli aveva versato in CP_3
esecuzione spontanea della suddetta sentenza di primo grado.
L'attore nel contestare la pretesa creditoria avverso deduceva l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale avvenuta da un indirizzo PEC dell'agente della riscossione diverso da quelli che lo stessa agente aveva inserito nei pubblici registri, nonché la mancata notifica del titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione e, segnatamente, della sentenza n. 6993/2018 della Corte d'Appello di Roma. Ulteriormente l'attore ha contestato alla il potere di iscrivere a ruolo somme CP_3
come quelle richieste che non avevano natura di crediti tributari trattandosi al più di crediti privatistici per restituzione di una somma conseguita a titolo di risarcimento del danno e, soprattutto l'incertezza del credito atteso che la Corte d'Appello di Roma non ne aveva indicato il relativo ammontare. Infine l'attore ha contestato la mancata specificazione delle modalità di calcolo degli interessi peraltro di importo assai rilevante.
Si è costituita la eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai CP_3
motivi di opposizione relativi alla notifica della cartella di pagamento e alla determinazione dell'importo degli interessi maturati poiché riferiti a pretesi vizi riguardanti atti e attività di esclusiva competenza dell'agente della riscossione e chiedendo il rigetto dei restanti motivi di opposizione in quanto del tutto infondati.
Si è costituito , altresì, l'agente della riscossione il quale ha eccepito che i motivi di opposizione concernevano il merito della pretesa del creditore mentre per ciò che riguardava la CP_3 notifica della cartella di pagamento ha osservato che era stata effettuata all'indirizzo dell'attore odierno risultante da pubblici registri mentre nessuna norma obbligava all'utilizzo, per la notifica da parte del mittente di un indirizzo con caratteristiche uguali. Rispetto agli motivi di censura l'agente della riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto attinenti al merito delle somme iscritte a ruolo ed alla loro formazione e come tali opponibili unicamente nei confronti dell'Ente impositore, quale soggetto preposto alla formazione del ruolo.
Instaurato il contraddittorio la causa, inizialmente assegnata ad altro giudice, è stata istruita con prove documentali, stante anche la ritenuta superfluità delle prove orali la cui ammissione era stata richiesta dall'attore, e infine assunta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi di cui si sono avvalsi solo l'attore e la CP_3
Si andranno di seguito ad esaminare partitamente i motivi di opposizione con i quali l'attore ha inteso contestare sia il diritto della alla pretesa restitutoria che le modalità di esecuzione. CP_3
Con il primo motivo di opposizione l'attore ha contestato le modalità con le quali è stata notificata la cartella esattoriale, in particolare utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata non comunicata ai pubblici registri.
A tal proposito basterà in questa sede richiamare le condivise osservazioni del giudice , iniziale assegnatario del procedimento ed osservare che si registrano in materia due diversi orientamenti di cui uno riferibile alla giurisprudenza del giudice ordinario, secondo la quale, muovendo da un'interpretazione letterale dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, la notifica fatta da un indirizzo dell' non indicato nel registro INI PEC dovrebbe ritenersi valida (cfr. Controparte_1 ad es. Tribunale Forlì n. 302/2021) e l'altro riferibile alla giurisprudenza tributaria, secondo il quale, sulla base di una congiunta lettura del predetto art. 26 con l'art.
3-bis della L. n. 53/1994, dovrebbe ritenersi nulla la notifica fatta da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri ufficiali (cfr. ad es. CTP Napoli 5232/2020, CTP Genova n. 198/2022, CTR Roma n. 4598/2021, CTP Reggio
Calabria n. 3369/2021, CTP Verona n. 103/2021).
Va comunque evidenziato che, anche qualora si ravvisi un'ipotesi di nullità nella notifica fatta da un indirizzo non indicato nei pubblici elenchi, il relativo vizio deve intendersi sanato per effetto dell'avvenuta conoscenza dell'atto e del relativo mittente da parte del destinatario della notifica, dovendo ritenersi in tal caso raggiunto lo scopo dell'atto (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 26099 del
27/09/2021 e Cass. Civ. SSUU n. 15979 del 18/05/2022). L'attore ha avuto piena conoscenza dell'atto, del suo contenuto , della sua provenienza e del mittente ed ha avuto modo tempestivamente di articolare e svolgere le sue difese con la proposizione dell'opposizione e dunque il vizio originario, ove tale volesse ritenersi, è stato sanato dal raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notifica.
Con il secondo motivo di opposizione l'attore ha eccepito l'omessa preventiva notifica del titolo esecutivo, segnatamente della sentenza n. 6993/2018 della Corte d'Appello di Roma, prima della notifica della cartella di pagamento. Il motivo non è fondato e basti qui richiamare il condiviso principio affermato dalla Corte Regolatrice secondo cui: “Il sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo si articola sulla formazione di quest'ultimo, per il quale non occorre alcuna notifica, e della cartella esattoriale, che invece deve essere notificata;
invece, la mancata notificazione del titolo esecutivo (nella specie, il provvedimento giurisdizionale originante il credito) anteriormente
a quella della cartella di pagamento, non determina la nullità di quest'ultima, con conseguente inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per dedurre tale omissione.”( cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 36649 del 25/11/2021).
Con il terzo motivo di opposizione il sig. ha contestato alla il diritto di Parte_1 CP_3
iscrivere a ruolo la somma di cui è ingiunto il pagamento, trattandosi di obbligazione civile in relazione alla quale l'ente creditore avrebbe potuto attivare la sola procedura ordinaria di recupero coattivo.
A fronte di tale affermazione deve osservarsi che la è un ente istituzionalmente preposto CP_3 alla tutela di un interesse collettivo, costituzionalmente garantito, rappresentato e costituito dall' efficienza ed integrità del mercato dei valori mobiliari oltre a vigilare sulla raccolta finanziaria e in quanto tale è dotata, nel suo ambito di operatività, di poteri autoritativi, e pur essendo costituita nella forma di Autorità amministrativa indipendente ha chiaramente natura di ente pubblico. Ed invero la stessa legge istitutiva della Commissione nazionale (legge 7 giugno 1974, n. 216) all'art. 1 così recita : “è istituita con sede in Roma la per le società e la borsa […]” Controparte_3
(co. 1) e “La ha personalità giuridica di diritto Controparte_3 pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge” e dunque non può dubitarsi della sua natura pubblicistica . Oltretutto, a mente dell'art. 17 del D. Lgs. n 46/1999, si ricorda che “si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”.
Dalla qualifica della Consob di ente pubblico discende , ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26.2.1999, n.
46, la possibilità di avvalersi della procedura coattiva in quanto in forza dell'appena citata disposizione normativa: “si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”. Il credito vantato dalla ha natura privatistica, in alcun modo CP_3 correlato ai poteri autoritativi dell'ente ma discende da un provvedimento giurisdizionale, la cui esecutività non è stata contestata, e che può essere soddisfatto mediante esecuzione esattoriale ai sensi dall'art. 21 del d.lgs. 46/1999 secondo cui: “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. In ragione di quanto sin qui osservato deve, pertanto affermarsi la infondatezza del terzo motivo di opposizione.
Con il quarto motivo di opposizione l'attore ha eccepito la illegittimità della cartella esattoriale emessa pur in mancanza di una somma certa e determinata la cui quantificazione ed esatta indicazione, è stata rimessa all'ente della riscossione.
Invero il credito per cui è causa ha natura restitutoria rispetto a quanto la stessa ebbe a CP_3
corrispondere al sig. in esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma – Sez. Parte_1
2^ n. 34309/2004, poi annullata dalla già citata sentenza di appello della Corte di Appello di Roma.
Quest'ultima, invero, ebbe a condannare gli appellati, tra i quali lo stesso odierno attore, : “alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi di legge.”
Sebbene la citata sentenza di appello non indichi la somma di denaro alla cui restituzione è stato condannato l'appellante, e pur nel rigetto dell'istanza di correzione, deve richiamarsi il chiaro e costante principio, più volte ribadito dalla Corte Regolatrice, a proposito della corretta interpretazione del titolo esecutivo, secondo cui : “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art.
474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. […]” (così Cass. Civ. SSUU n. 11066 del 02/07/2012 e Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 9161 del 16/04/2013).
La convenuta ha depositato in uno alla comparsa di risposta nota del 28.01.2009, CP_3 depositata nell'ambito del giudizio di appello che avrebbe dato poi luogo alla sentenza 6993/2018 della Corte d'Appello di Roma, il cui timbro attestante il deposito nel fascicolo processuale ne attesta la acquisizione in quel giudizio, con cui l'ente indicava e dava prova degli intervenuti pagamenti delle somme a cui era stata condannata, delle spese legali e dell'imposta di registro sulla sentenza di primo grado, attraverso bonifici bancari in favore, per quel che rileva nel presente giudizio del difensore Avv. Alessandro Bottiglieri e che riporta al progressivo 59 la somma, non contestata, ricevuta dal sig. di € 22.635,11 ( di cui € 14564,68 per la quota Parte_1
capitale ed € 8070,43 per interessi). Sempre dalla stessa documentazione allegata dalla si CP_3 ricava che l'ente ha provveduto al pagamento delle spese legali e dell'imposta di registro e che pro quota , per l'odierno attore ammontano rispettivamente ad € 704,29 e ad € 819,45 (cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di risposta della . CP_3
Pertanto, risultava già agli atti del giudizio che ha dato luogo alla sentenza sulla cui base è stata emessa la cartella esattoriale gli elementi per determinare e quantificare esattamente in € 16088,42 la somma ricevuta dal sig. a titolo di pagamento della somma capitale e delle spese di Parte_1
lite e delle spese di registrazione della sentenza e che coincide con quella indicata al n. 1 della descrizione del credito contenuta nella stessa cartella esattoriale ( pag.
5- allegato n. 1 all'atto di citazione). Tale somma si configura come certa e liquida.
Con l'ultimo motivo di opposizione la parte ha eccepito la mancata indicazione nella cartella di riscossione notificata dei criteri di calcolo e determinazione degli interessi e le aliquote applicate.
Il motivo è fondato.
La contestata cartella esattoriale indica solo due voci: la prima, di € 16088,42 (che corrisponde alla somma della sorte capitale pura di € 14564,68 più le somme pro quota di spese processuali ed imposta di registro), ed una seconda voce per interessi, di € 13.322,17 e che include sia gli interessi legali in parte corrisposti da al sig. , pari ad € 8070,40 sia gli ulteriori interessi CP_3 Parte_1 successivamente riconosciuti dalla sentenza di secondo grado, a far data dall'esborso, senza tuttavia indicare sino a quale data, né l'aliquota applicata e dunque senza che siano forniti i criteri e le modalità per desumere univocamente il relativo calcolo.
La mancata e incerta quantificazione degli interessi e dei relativi criteri di calcolo e determinazione comporta la nullità della cartella esattoriale dovendosi a tal riguardo richiamare il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza tributaria secondo cui: “ La cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato deve essere motivata nella parte in cui mediante la stessa venga anche richiesto per la prima volta il pagamento di crediti diversi da quelli oggetto dell'atto impositivo oggetto del giudizio, come quelli afferenti gli interessi per i quali deve essere indicato, pertanto, il criterio di calcolo seguito” (cfr. Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. X, 16/02/2021,
n.969) e ancora: “ È nulla per difetto di motivazione la cartella di pagamento quando, per effetto di una rideterminazione giudiziale dell'imposta, reca la misura degli interessi dovuti senza però indicare i calcoli compiuti per addivenire alla stessa. Le motivazioni dell'atto impositivo, infatti, devono essere esplicitate al contribuente e non al professionista che lo assiste, il quale non è tenuto
a ricorrere ad ipotetici programmi di calcolo soprattutto in presenza di una significativa riliquidazione dell'imposta a seguito di sentenza” (Comm. trib. prov.le Mantova sez. I, 10/06/2022,
n.104) .
L'accoglimento dell'opposizione comporta, tuttavia, l'esame della domanda proposta in via riconvenzionale e subordinata dalla che, nel secondo atto di costituzione, depositato nel CP_3 rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione e dunque ammissibile
( cfr. Cass. Civ. n.25934/2022) , ha chiesto in via riconvenzionale: “ per l'ipotesi di accoglimento di uno o più motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. volti a contestare il diritto della a CP_3 procedere a esecuzione forzata nei confronti dell'odierno attore, voglia condannare il sig.
[...]
al pagamento della somma di euro 24.158,85 in favore della oltre interessi Parte_1 CP_3 legali dal giorno di ciascun pagamento al saldo, così come indicato in narrativa”.
La domanda riconvenzionale, diversamente da quanto ritenuto dall'attore opponente , è ammissibile in questo giudizio atteso che: “il creditore convenuto nel giudizio di opposizione all'esecuzione può legittimamente domandare in via riconvenzionale la condanna dell'attore- opponente, al fine di precostituirsi un nuovo titolo esecutivo che, in caso di accoglimento tanto dell'opposizione, quanto della domanda riconvenzionale, gli consenta di iniziare ex novo una seconda esecuzione forzata” (cfr. Cass. n. 6332/2023). Inoltre a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, di cui entrambe le parto hanno dato atto , e il rigetto del ricorso proposto anche dall'odierno attore, è oggi incontestabile il diritto della stessa ad ottenere la restituzione di CP_3
quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. Ne consegue che atteso il riconoscimento da parte della stessa Corte d'Appello del diritto alla restituzione di quanto versato sine causa, la domanda riconvenzionale proposta è ammissibile e fondata e pertanto il sig.
deve condannarsi a pagare in favore della la somma di €. 24.158,85, Parte_1 CP_3 oltre interessi legali dal giorno di ciascun pagamento, e segnatamente dal 24.03.2006 su €.
22.635,11, dal 29.03.2006 su €. 704,26 e dal 19.09.2006 su €. 819,45 al saldo.
L'accoglimento sia dell'opposizione alla cartella esattoriale sia della domanda riconvenzionale svolta da giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, compresa CP_3
l' la quale di fatto non ha svolto attività difensiva autonoma in Controparte_6
corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2088/2022 R.G.A.C. ogni altra istanza ed eccezione rigettata;
- accoglie l'opposizione proposta da , e per l'effetto dichiara la nullità della Parte_1
Cartella di pagamento n. n. 292 2022 00109861 23 000 emessa nei suoi confronti da
[...]
di TT su incarico di notificata il 25.11.2022; Controparte_1 CP_3
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna a pagare in Parte_1
favore della , in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante la somma di €. 24.158,85, oltre interessi legali dal giorno di ciascun pagamento, e segnatamente dal 24.03.2006 su €. 22.635,11, dal 29.03.2006 su €. 704,26 e dal
19.09.2006 su €. 819,45, al saldo;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
TT 5 giugno 2025
Il Giudice
Calogero D. Cammarata