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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 10.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2111 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 09/05/2022 ed iscritto al n 2111 - 2022 RG , al quale è stato riunito quello iscritto al n. 4679/2023 RG, vertente tra
- , C.F.: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Reggio Calabria, alla Via Trieste n. 1, presso lo studio dell'avv. Barbara Surace (C.F.: ) che la rappresenta C.F._2
e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- con sede in Controparte_1
Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 (C.F.-P.I. in persona P.IVA_1 del Procuratore Speciale in qualità di Responsabile Atti Controparte_2
Introduttivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 Persona_1 raccolta nr 12348 del 22/06/2023 rappresentata e difesa dall'Avvocato Agostino Scaffidi (CF ) del Foro di Patti (ME) e con CodiceFiscale_3
Lui elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale in Sant'Angelo di Brolo (ME) alla via A. Diaz n. 22;
1 - (C.F. Controparte_3 P.IVA_2
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, in proprio P.IVA_3
e quale mandatario della in forza di procura speciale a rogito Controparte_4 della dott.ssa Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio Persona_2
2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_3
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela M. Fazio ( , C.F._4 C.F._5
Angela M. Laganà( ), Dario C. Adornato C.F._6
( ) e dall'avvocato Ettore Triolo C.F._7
(C.F.: ) in virtù di procura generale alle liti a rogito C.F._8 notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024; Persona_3
- resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con il ricorso depositato il 9.05.2022 ed iscritto al n. RG 2111-2022, parte ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'Intimazione di pagamento n. 09420229001931404000, che
[...]
le ha notificato tramite pec in data 20.04.2022, Controparte_1 limitando l'impugnazione ai seguenti avvisi di addebito a suo dire mai notificati:
-Avviso di addebito n. 39420120000465823000
-Avviso di addebito n. 39420120003226408000
-Avviso di addebito n. 39420130000167390000
-Avviso di addebito n. 39420130003646002000
-Avviso di addebito n. 39420140001218273000
-Avviso di addebito n. 39420140003019847000
-Avviso di addebito n. 39420140005146012000
-Avviso di addebito n. 39420150001731978000
-Avviso di addebito n. 39420160001309219000
-Avviso di addebito n. 39420160003706288000
-Avviso di addebito n. 39420170003910770000
-Avviso di addebito n. 39420180000227953000
2 -Avviso di addebito n. 39420180001407336000
-Avviso di addebito n. 39420180003216384000
-Avviso di addebito n. 39420180003471734000 per contributi IVS e somme aggiuntive, il tutto per un importo pari ad Euro
40.487,78.
Eccepisce la maturata prescrizione estintiva quinquennale, nonchè presunti vizi formali per omessa o irregolare notifica degli avvisi di addebito presupposti e conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento, difetto di motivazione anche sotto il profilo della mancata indicazione della base di calcolo degli interessi e delle sanzioni.
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti
(l' e la dopo la rinnovazione della notifica del ricorso) CP_3 CP_4 chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
§ 2.1 chiede dichiararsi la cessata materia Controparte_1 per i carichi oggetto di annullamento ex l. 197-2022 relativamente ai ruoli degli Avvisi di Addebito n. 39420120000465823000,
39420120003226408000, 39420130000167390000,
39420130003646002000, 39420140001218273000,
39420140003019847000, 39420140005146012000,
39420150001731978000.
§ 2.2. La difesa congiunta dell' e della eccepisce che il credito CP_3 CP_4 non è stato ceduto a quest'ultima, con richiesta di estromissione della stessa. Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della , CP_4 che è risultata non essere cessionaria del credito, con compensazione delle spese legali tra la stessa e parte ricorrente.
§ 2.3 Con ordinanza del 16.01.2025, previo contraddittorio sulla questione, si disponeva la riunione della causa n. 4679/2023 per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
§ 3. Con il ricorso iscritto al n. 4679-2023 RG, depositato in data 6.10.2023, parte ricorrente impugnava altra Intimazione di pagamento n.
09420239007618232000, notificata tramite pec in data 18.09.2023, limitatamente agli avvisi di addebito nn°: n. 39420160001309219000; n.
39420160003706288000; n. 39420170003910770000; n.
39420180003471734000 e n. 39420220000912542000.
Dei predetti avvisi di addebito, i nn° 39420160001309219000,
39420160003706288000, 39420170003910770000, n.
39420180003471734000, costituiscono oggetto anche del giudizio RG N.
2111-2022.
§ 4. In primo luogo deve darsi atto che, nelle more del giudizio, è sopravvenuto l'annullamento ex lege, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della
3 Legge 29 Dicembre 2022, n.197, di tutti i carichi contributivi portati dai seguenti avvisi di addebito (oggetto della causa n 2111-2023):
-Avviso di addebito n. 39420120000465823000
-Avviso di addebito n. 39420120003226408000
-Avviso di addebito n. 39420130000167390000
-Avviso di addebito n. 39420130003646002000
-Avviso di addebito n. 39420140001218273000
-Avviso di addebito n. 39420140003019847000
-Avviso di addebito n. 39420140005146012000
-Avviso di addebito n. 39420150001731978000 Lo stralcio è stato allegato dal concessionario, confermato dall' e dalla CP_3 stessa parte ricorrente. L'annullamento per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n. 197/2022 opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere (cfr. Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020).
Per tali motivi, in ragione del sopravvenuto stralcio ed annullamento ex legge degli avvisi di addebito n. 39420120000465823000,
39420120003226408000, 39420130000167390000,
39420130003646002000, 39420140001218273000,
39420140003019847000, 39420140005146012000,
39420150001731978000, deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento agli stessi.
§ 5. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati per i restanti avvisi di addebito per i quali nessuna prescrizione è maturata:
-Avviso di addebito n. 39420160001309219000 (oggetto anche della causa riunita n RG 4679/2023) avviso notificato il 13.05.2016;
-Avviso di addebito n. 39420160003706288000 (oggetto anche della causa riunita n RG 4679/2023) notificato 20.01.2017;
-Avviso di addebito n. 39420170003910770000 (oggetto anche della causa riunita n RG 4679/2023) notificato 19.2.2018;
-Avviso di addebito n. 39420180000227953000 notificato 30.6.2018;
-Avviso di addebito n. 39420180001407336000 notificato 6.9.2018;
-Avviso di addebito n. 39420180003216384000 notificato il 4.2.2019;
-Avviso di addebito n. 39420180003471734000 (oggetto anche della causa riunita n RG 4679/2023) notificato 8.2.2019;
- Avviso di addebito 39420220000912542000 (oggetto solo della causa riunita n RG 4679/2023) notificato il 20.7.2022. L'eccezione di prescrizione è infondata. L' ha allegato e provato la CP_3 rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito che, non essendo stato
4 tempestivamente impugnati nel termine perentorio di 40 gg. dalla notifica, sono divenuti titolo definitivo ed irretrattabile. Sulla perentorietà del termine più volte si è pronunciata la Suprema Corte, tra le altre, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 21365 del 15/10/2010: “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione” (cfr. anche Cass. 4506/2007; 17978/2008; 16203/2008). Per la natura del termine indicato, deve, quindi, ritenersi che nessun rilievo in ordine alla fondatezza e ritualità dell'emissione del titolo e nessun approfondimento di merito possa essere effettuato se non attraverso lo strumento dell'opposizione tempestivamente proposta, in mancanza della quale l'avviso di addebito diventa esecutivo, restando preclusa ogni contestazione in ordine al suo contenuto e legittimità. Resta da esaminare solo se sia maturata la prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito. I contributi portati dagli avvisi di addebito per cui è causa risultano tutti attuali. Infatti deve escludersi la prescrizione quinquennale già solo considerando la data di notifica degli avvisi di addebito (la sospensione di 311 giorni per l'emergenza covid-19) e l'intimazione impugnata con il ricorso n 2111-2023. Inoltre il concessionario per tali avvisi (escluso solo - Avviso di addebito 39420220000912542000 ) ha notificato il 3.12.2019 Parte_ avviso di intimazione 94 2019 90136543 11 000 (ed è pretestuosa l'eccezione che l'indirizzo PEC non appartiene alla ricorrente quale persona fisica ma ad una Società, basti rilevare che si tratta dello stesso indirizzo usato dalla ricorrente per inoltrare al proprio difensore l'intimazione oggetto di giudizio e versata tra gli atti del ricorso, inoltre si tratta dello stesso indirizzo al quale è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata con il ricorso 2111-2022 senza che la ricorrente eccepisse alcunchè sul detto indirizzo pec).
§ 6. Sono infondati i dedotti presunti vizi formali dell'intimazione di pagamento. La Suprema Corte di Cassazione - su fattispecie del tutto analoga a quella che ci occupa, in cui la società intimata si doleva che l'atto non contenesse elementi essenziali quali un'idonea motivazione, l'indicazione dei termini e della autorità dinnanzi alla quale ricorrere , il tasso ed il metodo di
5 calcolo degli aggi e degli interessi – si è pronunciata, in conformità al proprio costante orientamento, per l'infondatezza delle doglianze sulla scorta dei seguenti motivi che vengono condivisi e fatti propri da questo giudicante.
Il giudice di legittimità osserva: “Va in primis considerato che l'intimazione di pagamento è normativamente prevista dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n.
241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento
Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione . Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. La Ctr avrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum , cosa avvenuta con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando per esempio l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione dell'intimazione. Del resto in relazione ad un provvedimento
6 vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale l'intimazione di pagamento , all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto del la mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicchè il suo contenuto
, in relazione alle finalità sue proprie ,può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti , peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata . Pertanto conclusivamente va affermato , in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi cass sez. 5
n.2227\2018 ) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata , essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa , come desumibile dal modello ministeriale già richiamato.” (Cass. 21065/2022).
Facendo applicazione dei sopra esposti principi devono dichiararsi assolutamente infondati i vizi formali dedotti dalla ricorrente.
§ 7. Le spese legali vengono compensate per metà in ragione dello stralcio, per la restante metà seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
-dichiara cessata la materia del contendere per gli avvisi di addebito n.
39420120000465823000, 39420120003226408000,
39420130000167390000, 39420130003646002000,
39420140001218273000, 39420140003019847000,
39420140005146012000, 39420150001731978000 , tutti annullati per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n. 197/2022;
- rigetta nel resto i ricorsi per gli Avvisi di addebito n.
39420160001309219000, n. 39420160003706288000, n.
39420170003910770000, n. 39420180000227953000, n.
39420180001407336000, n. 39420180003216384000, n.
39420180003471734000, n. 39420220000912542000, e dichiara che la ricorrente è tenuta al pagamento degli stessi avvisi di addebito;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della e compensa CP_4 interamente le spese legali tra la stessa e la ricorrente;
- compensa per metà le spese legali e per la restante metà condanna la ricorrente alla refusione delle spese legali, che liquida a favore di Agenzia
7 delle in € 1.310,00 per compenso di avvocato, oltre Controparte_1 rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, nonché nella stessa misura di € 1.310,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovuti come per legge, a favore dell' . CP_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Reggio Calabria, 11/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
8
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 10.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2111 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 09/05/2022 ed iscritto al n 2111 - 2022 RG , al quale è stato riunito quello iscritto al n. 4679/2023 RG, vertente tra
- , C.F.: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Reggio Calabria, alla Via Trieste n. 1, presso lo studio dell'avv. Barbara Surace (C.F.: ) che la rappresenta C.F._2
e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- con sede in Controparte_1
Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 (C.F.-P.I. in persona P.IVA_1 del Procuratore Speciale in qualità di Responsabile Atti Controparte_2
Introduttivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 Persona_1 raccolta nr 12348 del 22/06/2023 rappresentata e difesa dall'Avvocato Agostino Scaffidi (CF ) del Foro di Patti (ME) e con CodiceFiscale_3
Lui elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale in Sant'Angelo di Brolo (ME) alla via A. Diaz n. 22;
1 - (C.F. Controparte_3 P.IVA_2
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, in proprio P.IVA_3
e quale mandatario della in forza di procura speciale a rogito Controparte_4 della dott.ssa Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio Persona_2
2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_3
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela M. Fazio ( , C.F._4 C.F._5
Angela M. Laganà( ), Dario C. Adornato C.F._6
( ) e dall'avvocato Ettore Triolo C.F._7
(C.F.: ) in virtù di procura generale alle liti a rogito C.F._8 notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024; Persona_3
- resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con il ricorso depositato il 9.05.2022 ed iscritto al n. RG 2111-2022, parte ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'Intimazione di pagamento n. 09420229001931404000, che
[...]
le ha notificato tramite pec in data 20.04.2022, Controparte_1 limitando l'impugnazione ai seguenti avvisi di addebito a suo dire mai notificati:
-Avviso di addebito n. 39420120000465823000
-Avviso di addebito n. 39420120003226408000
-Avviso di addebito n. 39420130000167390000
-Avviso di addebito n. 39420130003646002000
-Avviso di addebito n. 39420140001218273000
-Avviso di addebito n. 39420140003019847000
-Avviso di addebito n. 39420140005146012000
-Avviso di addebito n. 39420150001731978000
-Avviso di addebito n. 39420160001309219000
-Avviso di addebito n. 39420160003706288000
-Avviso di addebito n. 39420170003910770000
-Avviso di addebito n. 39420180000227953000
2 -Avviso di addebito n. 39420180001407336000
-Avviso di addebito n. 39420180003216384000
-Avviso di addebito n. 39420180003471734000 per contributi IVS e somme aggiuntive, il tutto per un importo pari ad Euro
40.487,78.
Eccepisce la maturata prescrizione estintiva quinquennale, nonchè presunti vizi formali per omessa o irregolare notifica degli avvisi di addebito presupposti e conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento, difetto di motivazione anche sotto il profilo della mancata indicazione della base di calcolo degli interessi e delle sanzioni.
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti
(l' e la dopo la rinnovazione della notifica del ricorso) CP_3 CP_4 chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
§ 2.1 chiede dichiararsi la cessata materia Controparte_1 per i carichi oggetto di annullamento ex l. 197-2022 relativamente ai ruoli degli Avvisi di Addebito n. 39420120000465823000,
39420120003226408000, 39420130000167390000,
39420130003646002000, 39420140001218273000,
39420140003019847000, 39420140005146012000,
39420150001731978000.
§ 2.2. La difesa congiunta dell' e della eccepisce che il credito CP_3 CP_4 non è stato ceduto a quest'ultima, con richiesta di estromissione della stessa. Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della , CP_4 che è risultata non essere cessionaria del credito, con compensazione delle spese legali tra la stessa e parte ricorrente.
§ 2.3 Con ordinanza del 16.01.2025, previo contraddittorio sulla questione, si disponeva la riunione della causa n. 4679/2023 per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
§ 3. Con il ricorso iscritto al n. 4679-2023 RG, depositato in data 6.10.2023, parte ricorrente impugnava altra Intimazione di pagamento n.
09420239007618232000, notificata tramite pec in data 18.09.2023, limitatamente agli avvisi di addebito nn°: n. 39420160001309219000; n.
39420160003706288000; n. 39420170003910770000; n.
39420180003471734000 e n. 39420220000912542000.
Dei predetti avvisi di addebito, i nn° 39420160001309219000,
39420160003706288000, 39420170003910770000, n.
39420180003471734000, costituiscono oggetto anche del giudizio RG N.
2111-2022.
§ 4. In primo luogo deve darsi atto che, nelle more del giudizio, è sopravvenuto l'annullamento ex lege, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della
3 Legge 29 Dicembre 2022, n.197, di tutti i carichi contributivi portati dai seguenti avvisi di addebito (oggetto della causa n 2111-2023):
-Avviso di addebito n. 39420120000465823000
-Avviso di addebito n. 39420120003226408000
-Avviso di addebito n. 39420130000167390000
-Avviso di addebito n. 39420130003646002000
-Avviso di addebito n. 39420140001218273000
-Avviso di addebito n. 39420140003019847000
-Avviso di addebito n. 39420140005146012000
-Avviso di addebito n. 39420150001731978000 Lo stralcio è stato allegato dal concessionario, confermato dall' e dalla CP_3 stessa parte ricorrente. L'annullamento per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n. 197/2022 opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere (cfr. Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020).
Per tali motivi, in ragione del sopravvenuto stralcio ed annullamento ex legge degli avvisi di addebito n. 39420120000465823000,
39420120003226408000, 39420130000167390000,
39420130003646002000, 39420140001218273000,
39420140003019847000, 39420140005146012000,
39420150001731978000, deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento agli stessi.
§ 5. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati per i restanti avvisi di addebito per i quali nessuna prescrizione è maturata:
-Avviso di addebito n. 39420160001309219000 (oggetto anche della causa riunita n RG 4679/2023) avviso notificato il 13.05.2016;
-Avviso di addebito n. 39420160003706288000 (oggetto anche della causa riunita n RG 4679/2023) notificato 20.01.2017;
-Avviso di addebito n. 39420170003910770000 (oggetto anche della causa riunita n RG 4679/2023) notificato 19.2.2018;
-Avviso di addebito n. 39420180000227953000 notificato 30.6.2018;
-Avviso di addebito n. 39420180001407336000 notificato 6.9.2018;
-Avviso di addebito n. 39420180003216384000 notificato il 4.2.2019;
-Avviso di addebito n. 39420180003471734000 (oggetto anche della causa riunita n RG 4679/2023) notificato 8.2.2019;
- Avviso di addebito 39420220000912542000 (oggetto solo della causa riunita n RG 4679/2023) notificato il 20.7.2022. L'eccezione di prescrizione è infondata. L' ha allegato e provato la CP_3 rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito che, non essendo stato
4 tempestivamente impugnati nel termine perentorio di 40 gg. dalla notifica, sono divenuti titolo definitivo ed irretrattabile. Sulla perentorietà del termine più volte si è pronunciata la Suprema Corte, tra le altre, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 21365 del 15/10/2010: “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione” (cfr. anche Cass. 4506/2007; 17978/2008; 16203/2008). Per la natura del termine indicato, deve, quindi, ritenersi che nessun rilievo in ordine alla fondatezza e ritualità dell'emissione del titolo e nessun approfondimento di merito possa essere effettuato se non attraverso lo strumento dell'opposizione tempestivamente proposta, in mancanza della quale l'avviso di addebito diventa esecutivo, restando preclusa ogni contestazione in ordine al suo contenuto e legittimità. Resta da esaminare solo se sia maturata la prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito. I contributi portati dagli avvisi di addebito per cui è causa risultano tutti attuali. Infatti deve escludersi la prescrizione quinquennale già solo considerando la data di notifica degli avvisi di addebito (la sospensione di 311 giorni per l'emergenza covid-19) e l'intimazione impugnata con il ricorso n 2111-2023. Inoltre il concessionario per tali avvisi (escluso solo - Avviso di addebito 39420220000912542000 ) ha notificato il 3.12.2019 Parte_ avviso di intimazione 94 2019 90136543 11 000 (ed è pretestuosa l'eccezione che l'indirizzo PEC non appartiene alla ricorrente quale persona fisica ma ad una Società, basti rilevare che si tratta dello stesso indirizzo usato dalla ricorrente per inoltrare al proprio difensore l'intimazione oggetto di giudizio e versata tra gli atti del ricorso, inoltre si tratta dello stesso indirizzo al quale è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata con il ricorso 2111-2022 senza che la ricorrente eccepisse alcunchè sul detto indirizzo pec).
§ 6. Sono infondati i dedotti presunti vizi formali dell'intimazione di pagamento. La Suprema Corte di Cassazione - su fattispecie del tutto analoga a quella che ci occupa, in cui la società intimata si doleva che l'atto non contenesse elementi essenziali quali un'idonea motivazione, l'indicazione dei termini e della autorità dinnanzi alla quale ricorrere , il tasso ed il metodo di
5 calcolo degli aggi e degli interessi – si è pronunciata, in conformità al proprio costante orientamento, per l'infondatezza delle doglianze sulla scorta dei seguenti motivi che vengono condivisi e fatti propri da questo giudicante.
Il giudice di legittimità osserva: “Va in primis considerato che l'intimazione di pagamento è normativamente prevista dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n.
241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento
Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione . Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. La Ctr avrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum , cosa avvenuta con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando per esempio l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione dell'intimazione. Del resto in relazione ad un provvedimento
6 vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale l'intimazione di pagamento , all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto del la mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicchè il suo contenuto
, in relazione alle finalità sue proprie ,può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti , peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata . Pertanto conclusivamente va affermato , in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi cass sez. 5
n.2227\2018 ) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata , essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa , come desumibile dal modello ministeriale già richiamato.” (Cass. 21065/2022).
Facendo applicazione dei sopra esposti principi devono dichiararsi assolutamente infondati i vizi formali dedotti dalla ricorrente.
§ 7. Le spese legali vengono compensate per metà in ragione dello stralcio, per la restante metà seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
-dichiara cessata la materia del contendere per gli avvisi di addebito n.
39420120000465823000, 39420120003226408000,
39420130000167390000, 39420130003646002000,
39420140001218273000, 39420140003019847000,
39420140005146012000, 39420150001731978000 , tutti annullati per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n. 197/2022;
- rigetta nel resto i ricorsi per gli Avvisi di addebito n.
39420160001309219000, n. 39420160003706288000, n.
39420170003910770000, n. 39420180000227953000, n.
39420180001407336000, n. 39420180003216384000, n.
39420180003471734000, n. 39420220000912542000, e dichiara che la ricorrente è tenuta al pagamento degli stessi avvisi di addebito;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della e compensa CP_4 interamente le spese legali tra la stessa e la ricorrente;
- compensa per metà le spese legali e per la restante metà condanna la ricorrente alla refusione delle spese legali, che liquida a favore di Agenzia
7 delle in € 1.310,00 per compenso di avvocato, oltre Controparte_1 rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, nonché nella stessa misura di € 1.310,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovuti come per legge, a favore dell' . CP_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Reggio Calabria, 11/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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