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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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- 1. Separazione, se hai mantenuto da solo tuo figlio hai diritto a un rimborso dallaltro genitore: ecco la sentenzaDott. Romina Cardia · https://www.brocardi.it/ · 19 agosto 2025
In Italia il mantenimento dei figli è un obbligo legale che scatta dal semplice fatto di essere genitori: non è una gentile concessione, né un favore da fare “quando si può”. La Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza n. 634 del 2 maggio 2025, ribadisce che questo dovere prescinde dall'esistenza di un provvedimento che fissi un assegno: se uno solo dei genitori ha sostenuto le spese per un periodo significativo, l'altro è comunque tenuto a rimborsare la propria quota. Il messaggio è chiaro: la legge guarda all'interesse del minore e alla parità di responsabilità tra i genitori; non si possono usare i vuoti formali come scudo per evitare i doveri. La pronuncia chiarisce inoltre che il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/05/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 678/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
dott. Guido Federico Presidente
dott.ssa Maria Ida Ercoli ConSIliere est dott.ssa Anna Bora ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 678/2022 R.G.
promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Susi Santi
APPELLANTE
Contro
, (C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Fabio Cazzola
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 443/2022 del Tribunale di
Pesaro, pubblicata il 9 giugno 2022, nella causa iscritta al n.136/2019
R.G.
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza
N 443/2022 pubblicata in data 09.06.2022 dal Tribunale di Pesaro, in accoglimento dell'interposto appello, rigettare le domande spiegate dalla SI.ra , in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia CP_1 in ordine ai motivi di appello, sia circa l'appello incidentale;
Vittoria di spese diritti, ed onorari, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”;
Della parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona: a) rigettare l'appello di
; b) in accoglimento dell'appello incidentale modificare la Parte_1 sentenza nella parte in cui rigetta la richiesta di pagamento della somma di € 5.000,00 e per l'effetto condannare a Parte_1 restituire a la somma di € 5.000,00 oltre interessi CP_1 legali;
c) con vittoria di spese”.
FATTI DI CAUSA
1) La SI.ra conveniva in giudizio il SI. Controparte_1 Parte_1 esponendo di aver convissuto con il convenuto dal febbraio 2011 all'ottobre 2014 e che dalla loro relazione era nato, in data 5.2.2013, il figlio che prima della convivenza aveva prestato al Per_1 convenuto, a mezzo di due assegni bancari, la complessiva somma di euro 25.000,00, soltanto parzialmente restituita, risultando ancora creditrice, a tale titolo, di euro 5.000,00, nonché della somma di euro 544,00 relativa al pagamento di alcune polizze Parte personali del SI. di euro 11.520,50 pari alla spesa sostenuta per l'acquisto dei mobili della casa destinata ad abitazione Parte comune rimasti nella disponibilità esclusiva del e, infine, di euro 5.600,00 per omesso versamento dell'assegno mensile di euro
280,00 in favore del figlio per tutto il periodo successivo all'interruzione della relazione fino al giugno 2016. Parte Concludeva affinché il fosse condannato al pagamento della somma complessiva di € 22.664,50 oltre interessi o, in subordine, della somma di € 11.520,50 o alla consegna dei beni mobili (letto, tavolo, sedie, divano, mobile con due cassetti da salotto, tende, lampadario) e al pagamento di un'indennità pari al corrispettivo per il godimento degli stessi di € 1.152,05 annui, dal 2013 fino all'eventuale restituzione. Parte 2) Il SI. costituendosi in giudizio, contestava che la somma di euro 5.000,00 fosse stata a lui corrisposta a titolo di mutuo riconducendola, invece, ad un'elargizione volontaria della SI.ra per iniziare la convivenza, dato che la casa adibita a CP_1 residenza della coppia era stata messa a disposizione dalla madre del Parte
e che, dunque, integrando un regalo, non avrebbe dovuto essere restituita;
che la somma impiegata per il pagamento della polizza assicurativa, in quanto adempimento di una obbligazione naturale, non era ripetibile;
che gli arredi erano stati ritirati dalla SI.ra e comunque non vi era la prova dei relativi CP_1 pagamenti;
che non era alcunché dovuto a titolo di mantenimento del figlio per il periodo antecedente il Per_1 provvedimento giudiziale avendo egli provveduto attraverso il mantenimento diretto.
3) Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado, rigettate le ulteriori domande, condannava il convenuto alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 11.520,50 a titolo di spesa per l'acquisto del mobilio non restituito al termine della convivenza e Parte utilizzato dal SI. nonché al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5.600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio per il periodo da novembre 2014 a giugno 2016, oltre Per_1 interessi legali dalla domanda al saldo, con condanna del SI. Parte l pagamento delle spese processuali. 3) Avverso la richiamata sentenza proponeva appello per Parte_1
i motivi di seguito esposti formulando le conclusioni in epigrafe trascritte.
4) La SI.ra si costituiva proponendo appello incidentale CP_1 insistendo per la restituzione dei €5.000,00 e rassegnando le conclusioni come sopra trascritte.
5) Preso atto delle note scritte depositate dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo articolato motivo di appello contesta: Parte_1
a) l'omessa pronuncia sulla eccepita nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum per essere stati i beni mobili indicati soltanto genericamente attraverso un'elencazione priva di qualsiasi indicazione delle caratteristiche degli stessi così da non consentire all'appellante di individuare correttamente l'oggetto della domanda.
b) l'erroneità della sentenza impugnata laddove riconosce dovuta la somma asseritamente spesa da per l'acquisto dei Controparte_1 mobili, allegando la carenza del titolo presupposto e il difetto di prova per non aver l'appellante prodotto in giudizio alcuna fattura o scontrino fiscale relativo all'acquisto dei mobili ma solo assegni bancari tratti da un conto corrente cointestato con la madre, dunque, meri titoli astratti non idonei a provare né che tali beni fossero stati destinati alla casa comune, né che fossero ancora in uso al SI. Parte
c) l'omessa pronuncia sull'eccezione di incapacità a testimoniare del SInor ex art. 246 c.p.c. formulata dalla difesa di Controparte_2 in udienza - sia prima dell'assunzione della testimonianza Parte_1 sia subito dopo la stessa sia, infine, in sede di precisazione delle conclusioni - per essere coniuge in comunione dei Controparte_2 beni con , cointestataria del conto corrente da cui Controparte_3 erano stati tratti gli assegni prodotti dall'appellante e, dunque, titolare di un interesse concreto ed attuale circa l'esito del giudizio, in quanto una pronuncia negativa comporterebbe la sottrazione al patrimonio comune delle somme di cui si discute, determinando depauperamento di entrambi i coniugi. Contesta, altresì, la non ammissione dei mezzi istruttori richiesti e la mancata valutazione della documentazione prodotta in primo grado (certificato storico di residenza) dalla quale il giudice avrebbe dovuto evincere che Pt_1 viveva in quella casa già dal 2008 (2 anni prima dell'inizio della
[...] convivenza) per cui l'abitazione avrebbe dovuto essere necessariamente già arredata.
d) In ogni caso, eccepisce che il giudice doveva tener conto del deterioramento dei beni e riconoscere una somma inferiore all'esborso sostenuto per l'acquisto.
La censura di cui al punto a) è infondata.
Dal contenuto integrale dell'atto di citazione e dai documenti prodotti i beni risultano sufficientemente individuati nel genere e nell'ubicazione. Infatti, a prescindere dal fatto che essi risultavano già oggetto di pretesa nella corrispondenza intercorsa ante causam tra le parti, va rilevato che non vi è contestazione quanto all'acquisto e alla posa in opera della carta da parati presso la casa del SI. Parte Parte ella carta da parati (cfr. interrogatorio formale;
del letto è stata prodotta una fotografia e per gli altri beni l'attrice ha specificato ove fossero stati acquistati, il prezzo, il tipo e l'ubicazione finale degli stessi.
Anche la deposizione testimoniale della SInora zia Testimone_1 dell'appellata - da considerarsi sul punto attendibile in quanto circoscritta, precisa e non contraddittoria - conferma che i mobili indicati nei capitoli di prova e visionati dall'appellata e dalla teste nel mobilificio, sono stati acquistati dalla nipote e collocati presso la casa dei due conviventi e che la SI.ra successivamente alla CP_1 cessazione della convivenza, non li ha prelevati dall' abitazione di
Parte_1
La dichiarazione resa da in occasione della Controparte_1 cessazione della convivenza di aver provveduto a ritirare i propri beni personali non può assumere la valenza indicata dall'appellante in quanto trattasi di beni per definizione diversi rispetto alla mobilia utilizzata per l'arredamento dell'appartamento in vista della convivenza.
Anche la censura di cui al punto b) risulta infondata.
La mancata produzione di fatture di acquisto deve ritenersi irrilevante essendo state prodotte le copie degli assegni bancari e degli estratti conto che confermano l'avvenuto incasso delle corrispondenti somme da parte dei diversi esercizi commerciali indicati dall'appellante e che esercitano attività di mobilifici, negozi di tendaggi, luci e elementi di arredo.
Quanto all'eccezione di incapacità del teste in Controparte_2 quanto coniuge in comunione dei beni con la SInora CP_3
madre dell'appellata e cointestataria del conto corrente da
[...] cui sono state prelevate le somme per l'acquisto della mobilia
(nonché per il mutuo di cui si parlerà in prosieguo), occorre osservare che prima dell'assunzione la difesa ha eccepito l'incapacità del teste mentre all'esito dell'espletamento ne ha rilevato l' ”inattendibilità” e, infine, in sede di precisazione delle conclusioni, ha fatto nuovamente riferimento all'incapacità del teste senza sollevare eccezione di nullità della deposizione sicché la censura non può essere accolta.
Difatti in tema le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che: “Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c.,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità” ( Cass. S.U. Sentenza n. 9456 del
06/04/2023).
In ogni caso, diversamente opinando ed anche volendo ritenere il teste inattendibile, si dovrebbe, comunque, rilevare che le svolte argomentazioni sul dato documentale circa la prova dell'acquisto dei beni mobili consentono di ritenere in ogni caso comprovato l'assunto della SI.ra circa la CP_1 destinazione dei beni mobili all'appartamento ove hanno convissuto le parti del presente giudizio tenuto conto al contempo conto delle dichiarazioni rese dalla zia dell'appellata.
Né potrebbe attribuirsi rilievo alle dedotte circostanze riguardanti il pregresso utilizzo del medesimo appartamento da Parte parte del SI. e, ancor prima, della propria famiglia, ben potendo la coppia aver scelto di dotare l'abitazione di mobili per soddisfare le eSIenze delle nuova vita familiare.
Pienamente condivisibile risulta, inoltre, il provvedimento di inammissibilità delle prove testimoniali adottato dal primo giudice risultando i capitoli da un lato generici e, dall'altro, non rilevanti o già provati per tabulas.
La censura di cui al punto d) va accolta per quanto di ragione.
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la domanda dell'appellante volta al riconoscimento di un minor valore dei beni mobili oggetto di causa in considerazione dell'utilizzo durante la convivenza ad opera delle parti, in pari misura fra loro, nonché del fatto che detti mobili hanno certamente subito un deprezzamento a causa dell'usura per il tempo trascorso non risultando che l'acquisto abbia riguardato mobilia di antiquariato atteso che solo in tal caso i beni destinati all'arredamento di un'abitazione non perdono di valore con il passare del tempo.
Pertanto, la somma a tale titolo riconosciuta all'appellata nella sentenza di primo grado andrà abbattuta nella misura del 50% equitativamente determinata dal Collegio, tenuto conto del tempo trascorso.
2) Con il secondo motivo di appello denuncia l'omessa Parte_1 motivazione del capo della sentenza di condanna al versamento del mantenimento del figlio per il periodo antecedente la Per_1 pronuncia nella competente sede giudiziale, per aver omesso il giudice di applicare i principi dell'affidamento condiviso e non considerato che egli aveva provveduto al mantenimento diretto del minore. L'appellante allega che all'epoca il figlio aveva solo Per_1 un anno e mezzo e sebbene mantenesse la residenza presso la madre, frequentava e pernottava presso il padre, con ampi diritti di visita da parte di quest'ultimo. La compartecipazione di al Parte_1 mantenimento del minore risultava provata per tabulas con la produzione, ove possibile, dei relativi scontrini e ammontava a €
199,12 al mese per il 2015 ed € 209.66 al mese per i primi sei mesi del 2016 oltre alle spese per i pannolini, l'alimentazione, l'igiene personale del bambino, farmaci da banco, attrezzattura per macchina e per la casa di cui purtroppo non aveva conservato relativi documenti di prova. E ciò trovava conferma nel fatto che la SI.ra non aveva autonomamente provveduto ad Controparte_1 introdurre la domanda per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, ma si era costituiva nel giudizio intrapreso da Pt_1 olo dopo diverso tempo dall'interruzione della convivenza.
[...]
Il motivo va parzialmente accolto.
Occorre in primo luogo richiamare il generale principio per il quale l'obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni statuizione del giudice al riguardo (per tutte: Cass. 16/10/2003, n. 15481; Cass. 04/05/2000, n.
5586; Cass. 26/09/1987, n. 7285; Cass. 25857/2020).
Se è vero, poi, che la domanda con cui uno dei genitori abbia chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento per i figli va accolta, in mancanza di espresse limitazioni, con decorrenza dalla data della sua proposizione - atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia giudiziale, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza ed al mantenimento dei figli (Cass. 03/11/2004, n. 21087; Cass.
16/10/2003, n. 15481; Cass. 20/08/1997, n. 7770) - non di meno il genitore che, ove, come nella fattispecie in esame, abbia provveduto al mantenimento del figlio per un lungo periodo di tempo prima di adire l'autorità giudiziaria al fine di vedersi riconoscere l'assegno di mantenimento, ha diritto ad ottenere, in relazione a detto periodo ed “essendo vigente l'obbligo di mantenere il figlio in ragione del solo legame genitoriale”, il rimborso delle spese anticipate in via esclusiva per il mantenimento del minore al fine di ottenere la quota di contribuzione da lui anticipata anche per l'altro durante la prevalente permanenza del minore presso di sé non potendo ritenersi satisfattivo il solo acquisto da parte dell'altro genitore di alcuni beni utilizzati nei giorni di permanenza del figlio presso di sé .
Ritiene il Collegio che il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio in via quanto meno prevalente in mancanza di una domanda e di un provvedimento giudiziale, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento, imputabile all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore per esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Sicché reputa la intestata Corte che non si possa fare riferimento all'entità dell'assegno così come riconosciuta per il periodo successivo mentre si può fare ricorso al criterio presuntivo quanto alle spese di ordinaria amministrazione da parte del genitore collocatario, tenuto conto dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Va poi considerato che l'art.337 ter, comma 4, c.c., prevede che, alla cessazione della convivenza, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice, ove necessario, stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
Dunque, i genitori non coniugati possono raggiungere un accordo negoziale in ordine al mantenimento dei figli ma tale pattuizione, valida e lecita, in assenza di previo controllo giudiziale, deve rispondere alle eSIenze e agli interessi della prole poiché riguarda un obbligo previsto dalla legge e deve essere congiuntamente concordata tra le parti (Corte Cass. ordinanza 11 gennaio 2022
n.663).
Pertanto, il mantenimento diretto che avrebbe consentito al genitore Parte non convivente con la prole ( di evitare il pagamento di un assegno all'altro genitore collocatario - in assenza di un CP_1 provvedimento giudiziale – avrebbe potuto eventualmente essere espressamente concordato tra genitori con uno specifico accordo che nel caso di specie non è stato dedotto dall'appellante.
In ogni caso deve ritenersi che le spese sostenute dal padre vanno, in primo luogo, imputate agli esborsi resi necessari per far fronte alle eSIenze del minore per il periodo di permanenza presso di sé o per munirsi degli strumenti necessari per il bambino in relazione alla permanenza presso il padre o per il relativo trasporto.
Irrilevante risulta, infine, il richiamo dell'appellante al principio della bigenitorialità e dell'affido condiviso in quanto il rispetto di tali principi sanciti per legge non comporta de plano l'esclusione del genitore dall'obbligo di concorrere al mantenimento del minore anche con la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del genitore collocatario.
In definitiva, all'esito delle svolte argomentazioni, ritiene il
Collegio, tenuto altresì conto dell'età del minore nel periodo di riferimento, di riconoscere la minor somma di euro 150,00 mensili e, dunque, la complessiva somma di euro 3.000,00.
4) Con appello incidentale l'appellata lamenta l'erroneo rigetto da parte del primo giudice della richiesta di restituzione del prestito di euro 5.000,00 risultando la dazione di denaro, oltre che confermata per testi, anche provata documentalmente dall'assegno prodotto in giudizio ed avvenuta prima dell'inizio della convivenza, sì da non potersi applicare i principi richiamati dal tribunale in ordine alle attribuzioni patrimoniali in favore del convivente more uxorio e da doversi, pertanto, escludere tale dazione dal novero delle obbligazioni naturali con conseguente restituzione alla parte mutuante.
L'appello incidentale risulta infondato e va, conseguentemente rigettato.
Secondo consolidato principio giurisprudenziale, chi chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, è tenuto a provare ex art. 2697 c.c., oltre all'avvenuta consegna del denaro (copia dell'assegno), anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione potendo la somma di denaro essere consegnata per vari motivi. Quindi se il beneficiario dell'assegno riconosce di avere ricevuto la somma ma nega che sia a titolo di prestito e sostenga che sia per una causale diversa
(donazione, prestazioni lavorative, rimborso spese ecc.) colui che richiede la restituzione del prestito è obbligato a provarne l'esistenza.
Questa eccezione non comporta, infatti, l'inversione dell'onere della prova perché considerata quale mera difesa del convenuto e non eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere su di lui l'onere di provare la diversa causale, atteso che negare l'esistenza di un contratto di mutuo non SInifica eccepirne l'inefficacia o la sua estinzione, ma SInifica soltanto contestare l'accoglibilità dell'azione per mancanza della prova a supporto della domanda, rimanendo onere dell'attore provare l'esistenza dell'obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto (cfr. Cass. n. 9541/2010,
Cass. n. 20740/2009, Cass. n. 3642/2004, Cass. n.9864 del
07/05/2014).
Le deposizioni rese sul punto dai testi indicati dalla SI.ra CP_1 non appaiono specifiche nella parte in cui hanno ricondotto Parte la somma a imprecisate eSIenze del SI. derivanti dall'attività lavorativa di quest'ultimo ove peraltro si consideri che laddove le parti hanno successivamente voluto stipulare fra loro un contratto di mutuo per la somma di euro 20.000,00 vi è Parte stata puntuale restituzione da parte del SI. della somma attraverso bonifici bancari nei quali è stata riportata la causale di restituzione del prestito. Ciò non è accaduto per la somma di cui all'assegno precedentemente emesso sì da potersi ritenere tale circostanza quale elemento di supporto di assenza di causale per l'elargizione in esame atteso che le parti, allorquando hanno inteso regolamentare le elargizioni economiche in termini di prestito, ne hanno previsto ratei e modalità di restituzione. Nulla di tutto ciò emerge con riguardo alla somma di euro 5.000,00 sicché la pronuncia di primo grado deve essere confermato sul punto.
5) Il terzo motivo di appello attiene alla condanna alle spese di lite ritenuta erronea e non motivata stante la parziale soccombenza della appellata.
Il parziale accoglimento del gravame comporta la riforma della sentenza impugnata anche in punto di condanna alle spese stante il potere del giudice dell'appello di procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali in ipotesi di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata atteso che gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo.
Avuto riguardo all'esito della lite e fatta applicazione di un criterio unitario, le spese giudiziali di primo grado e del presente grado, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, vanno compensate tra le parti nella misura di un mezzo e per la restante metà poste a carico dell'appellante.
Sussistono, quanto al solo appello incidentale, i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228 .
P.Q.M.
La Corte, nel giudizio promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 443/2022 del Tribunale di Pesaro,
[...] depositata il 9 giugno 2022, in parziale accoglimento dell'appello principale, rigettato quello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, così provvede:
- condanna alla restituzione in favore di parte attrice Parte_1 della complessiva somma di euro 8.760,25, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- dichiara compensate nella misura di un mezzo le spese di entrambi i gradi di giudizio, poste per la restante parte a carico di e liquidate per l'intero, quanto al primo grado, in euro Parte_1
700,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva, euro 1.300,00 per la fase istruttoria, euro 1.300,00 per la fase decisionale, euro 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge,
e quanto al presente grado, in euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.600,00 per la fase decisionale, euro 174,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- sussistono, quanto al solo appello incidentale, i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228 .
Ancona, così deciso nella camera di conSIlio del 29.01.2025
Il ConSIliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
dott. Guido Federico Presidente
dott.ssa Maria Ida Ercoli ConSIliere est dott.ssa Anna Bora ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 678/2022 R.G.
promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Susi Santi
APPELLANTE
Contro
, (C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Fabio Cazzola
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 443/2022 del Tribunale di
Pesaro, pubblicata il 9 giugno 2022, nella causa iscritta al n.136/2019
R.G.
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza
N 443/2022 pubblicata in data 09.06.2022 dal Tribunale di Pesaro, in accoglimento dell'interposto appello, rigettare le domande spiegate dalla SI.ra , in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia CP_1 in ordine ai motivi di appello, sia circa l'appello incidentale;
Vittoria di spese diritti, ed onorari, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”;
Della parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona: a) rigettare l'appello di
; b) in accoglimento dell'appello incidentale modificare la Parte_1 sentenza nella parte in cui rigetta la richiesta di pagamento della somma di € 5.000,00 e per l'effetto condannare a Parte_1 restituire a la somma di € 5.000,00 oltre interessi CP_1 legali;
c) con vittoria di spese”.
FATTI DI CAUSA
1) La SI.ra conveniva in giudizio il SI. Controparte_1 Parte_1 esponendo di aver convissuto con il convenuto dal febbraio 2011 all'ottobre 2014 e che dalla loro relazione era nato, in data 5.2.2013, il figlio che prima della convivenza aveva prestato al Per_1 convenuto, a mezzo di due assegni bancari, la complessiva somma di euro 25.000,00, soltanto parzialmente restituita, risultando ancora creditrice, a tale titolo, di euro 5.000,00, nonché della somma di euro 544,00 relativa al pagamento di alcune polizze Parte personali del SI. di euro 11.520,50 pari alla spesa sostenuta per l'acquisto dei mobili della casa destinata ad abitazione Parte comune rimasti nella disponibilità esclusiva del e, infine, di euro 5.600,00 per omesso versamento dell'assegno mensile di euro
280,00 in favore del figlio per tutto il periodo successivo all'interruzione della relazione fino al giugno 2016. Parte Concludeva affinché il fosse condannato al pagamento della somma complessiva di € 22.664,50 oltre interessi o, in subordine, della somma di € 11.520,50 o alla consegna dei beni mobili (letto, tavolo, sedie, divano, mobile con due cassetti da salotto, tende, lampadario) e al pagamento di un'indennità pari al corrispettivo per il godimento degli stessi di € 1.152,05 annui, dal 2013 fino all'eventuale restituzione. Parte 2) Il SI. costituendosi in giudizio, contestava che la somma di euro 5.000,00 fosse stata a lui corrisposta a titolo di mutuo riconducendola, invece, ad un'elargizione volontaria della SI.ra per iniziare la convivenza, dato che la casa adibita a CP_1 residenza della coppia era stata messa a disposizione dalla madre del Parte
e che, dunque, integrando un regalo, non avrebbe dovuto essere restituita;
che la somma impiegata per il pagamento della polizza assicurativa, in quanto adempimento di una obbligazione naturale, non era ripetibile;
che gli arredi erano stati ritirati dalla SI.ra e comunque non vi era la prova dei relativi CP_1 pagamenti;
che non era alcunché dovuto a titolo di mantenimento del figlio per il periodo antecedente il Per_1 provvedimento giudiziale avendo egli provveduto attraverso il mantenimento diretto.
3) Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado, rigettate le ulteriori domande, condannava il convenuto alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 11.520,50 a titolo di spesa per l'acquisto del mobilio non restituito al termine della convivenza e Parte utilizzato dal SI. nonché al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5.600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio per il periodo da novembre 2014 a giugno 2016, oltre Per_1 interessi legali dalla domanda al saldo, con condanna del SI. Parte l pagamento delle spese processuali. 3) Avverso la richiamata sentenza proponeva appello per Parte_1
i motivi di seguito esposti formulando le conclusioni in epigrafe trascritte.
4) La SI.ra si costituiva proponendo appello incidentale CP_1 insistendo per la restituzione dei €5.000,00 e rassegnando le conclusioni come sopra trascritte.
5) Preso atto delle note scritte depositate dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo articolato motivo di appello contesta: Parte_1
a) l'omessa pronuncia sulla eccepita nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum per essere stati i beni mobili indicati soltanto genericamente attraverso un'elencazione priva di qualsiasi indicazione delle caratteristiche degli stessi così da non consentire all'appellante di individuare correttamente l'oggetto della domanda.
b) l'erroneità della sentenza impugnata laddove riconosce dovuta la somma asseritamente spesa da per l'acquisto dei Controparte_1 mobili, allegando la carenza del titolo presupposto e il difetto di prova per non aver l'appellante prodotto in giudizio alcuna fattura o scontrino fiscale relativo all'acquisto dei mobili ma solo assegni bancari tratti da un conto corrente cointestato con la madre, dunque, meri titoli astratti non idonei a provare né che tali beni fossero stati destinati alla casa comune, né che fossero ancora in uso al SI. Parte
c) l'omessa pronuncia sull'eccezione di incapacità a testimoniare del SInor ex art. 246 c.p.c. formulata dalla difesa di Controparte_2 in udienza - sia prima dell'assunzione della testimonianza Parte_1 sia subito dopo la stessa sia, infine, in sede di precisazione delle conclusioni - per essere coniuge in comunione dei Controparte_2 beni con , cointestataria del conto corrente da cui Controparte_3 erano stati tratti gli assegni prodotti dall'appellante e, dunque, titolare di un interesse concreto ed attuale circa l'esito del giudizio, in quanto una pronuncia negativa comporterebbe la sottrazione al patrimonio comune delle somme di cui si discute, determinando depauperamento di entrambi i coniugi. Contesta, altresì, la non ammissione dei mezzi istruttori richiesti e la mancata valutazione della documentazione prodotta in primo grado (certificato storico di residenza) dalla quale il giudice avrebbe dovuto evincere che Pt_1 viveva in quella casa già dal 2008 (2 anni prima dell'inizio della
[...] convivenza) per cui l'abitazione avrebbe dovuto essere necessariamente già arredata.
d) In ogni caso, eccepisce che il giudice doveva tener conto del deterioramento dei beni e riconoscere una somma inferiore all'esborso sostenuto per l'acquisto.
La censura di cui al punto a) è infondata.
Dal contenuto integrale dell'atto di citazione e dai documenti prodotti i beni risultano sufficientemente individuati nel genere e nell'ubicazione. Infatti, a prescindere dal fatto che essi risultavano già oggetto di pretesa nella corrispondenza intercorsa ante causam tra le parti, va rilevato che non vi è contestazione quanto all'acquisto e alla posa in opera della carta da parati presso la casa del SI. Parte Parte ella carta da parati (cfr. interrogatorio formale;
del letto è stata prodotta una fotografia e per gli altri beni l'attrice ha specificato ove fossero stati acquistati, il prezzo, il tipo e l'ubicazione finale degli stessi.
Anche la deposizione testimoniale della SInora zia Testimone_1 dell'appellata - da considerarsi sul punto attendibile in quanto circoscritta, precisa e non contraddittoria - conferma che i mobili indicati nei capitoli di prova e visionati dall'appellata e dalla teste nel mobilificio, sono stati acquistati dalla nipote e collocati presso la casa dei due conviventi e che la SI.ra successivamente alla CP_1 cessazione della convivenza, non li ha prelevati dall' abitazione di
Parte_1
La dichiarazione resa da in occasione della Controparte_1 cessazione della convivenza di aver provveduto a ritirare i propri beni personali non può assumere la valenza indicata dall'appellante in quanto trattasi di beni per definizione diversi rispetto alla mobilia utilizzata per l'arredamento dell'appartamento in vista della convivenza.
Anche la censura di cui al punto b) risulta infondata.
La mancata produzione di fatture di acquisto deve ritenersi irrilevante essendo state prodotte le copie degli assegni bancari e degli estratti conto che confermano l'avvenuto incasso delle corrispondenti somme da parte dei diversi esercizi commerciali indicati dall'appellante e che esercitano attività di mobilifici, negozi di tendaggi, luci e elementi di arredo.
Quanto all'eccezione di incapacità del teste in Controparte_2 quanto coniuge in comunione dei beni con la SInora CP_3
madre dell'appellata e cointestataria del conto corrente da
[...] cui sono state prelevate le somme per l'acquisto della mobilia
(nonché per il mutuo di cui si parlerà in prosieguo), occorre osservare che prima dell'assunzione la difesa ha eccepito l'incapacità del teste mentre all'esito dell'espletamento ne ha rilevato l' ”inattendibilità” e, infine, in sede di precisazione delle conclusioni, ha fatto nuovamente riferimento all'incapacità del teste senza sollevare eccezione di nullità della deposizione sicché la censura non può essere accolta.
Difatti in tema le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che: “Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c.,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità” ( Cass. S.U. Sentenza n. 9456 del
06/04/2023).
In ogni caso, diversamente opinando ed anche volendo ritenere il teste inattendibile, si dovrebbe, comunque, rilevare che le svolte argomentazioni sul dato documentale circa la prova dell'acquisto dei beni mobili consentono di ritenere in ogni caso comprovato l'assunto della SI.ra circa la CP_1 destinazione dei beni mobili all'appartamento ove hanno convissuto le parti del presente giudizio tenuto conto al contempo conto delle dichiarazioni rese dalla zia dell'appellata.
Né potrebbe attribuirsi rilievo alle dedotte circostanze riguardanti il pregresso utilizzo del medesimo appartamento da Parte parte del SI. e, ancor prima, della propria famiglia, ben potendo la coppia aver scelto di dotare l'abitazione di mobili per soddisfare le eSIenze delle nuova vita familiare.
Pienamente condivisibile risulta, inoltre, il provvedimento di inammissibilità delle prove testimoniali adottato dal primo giudice risultando i capitoli da un lato generici e, dall'altro, non rilevanti o già provati per tabulas.
La censura di cui al punto d) va accolta per quanto di ragione.
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la domanda dell'appellante volta al riconoscimento di un minor valore dei beni mobili oggetto di causa in considerazione dell'utilizzo durante la convivenza ad opera delle parti, in pari misura fra loro, nonché del fatto che detti mobili hanno certamente subito un deprezzamento a causa dell'usura per il tempo trascorso non risultando che l'acquisto abbia riguardato mobilia di antiquariato atteso che solo in tal caso i beni destinati all'arredamento di un'abitazione non perdono di valore con il passare del tempo.
Pertanto, la somma a tale titolo riconosciuta all'appellata nella sentenza di primo grado andrà abbattuta nella misura del 50% equitativamente determinata dal Collegio, tenuto conto del tempo trascorso.
2) Con il secondo motivo di appello denuncia l'omessa Parte_1 motivazione del capo della sentenza di condanna al versamento del mantenimento del figlio per il periodo antecedente la Per_1 pronuncia nella competente sede giudiziale, per aver omesso il giudice di applicare i principi dell'affidamento condiviso e non considerato che egli aveva provveduto al mantenimento diretto del minore. L'appellante allega che all'epoca il figlio aveva solo Per_1 un anno e mezzo e sebbene mantenesse la residenza presso la madre, frequentava e pernottava presso il padre, con ampi diritti di visita da parte di quest'ultimo. La compartecipazione di al Parte_1 mantenimento del minore risultava provata per tabulas con la produzione, ove possibile, dei relativi scontrini e ammontava a €
199,12 al mese per il 2015 ed € 209.66 al mese per i primi sei mesi del 2016 oltre alle spese per i pannolini, l'alimentazione, l'igiene personale del bambino, farmaci da banco, attrezzattura per macchina e per la casa di cui purtroppo non aveva conservato relativi documenti di prova. E ciò trovava conferma nel fatto che la SI.ra non aveva autonomamente provveduto ad Controparte_1 introdurre la domanda per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, ma si era costituiva nel giudizio intrapreso da Pt_1 olo dopo diverso tempo dall'interruzione della convivenza.
[...]
Il motivo va parzialmente accolto.
Occorre in primo luogo richiamare il generale principio per il quale l'obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni statuizione del giudice al riguardo (per tutte: Cass. 16/10/2003, n. 15481; Cass. 04/05/2000, n.
5586; Cass. 26/09/1987, n. 7285; Cass. 25857/2020).
Se è vero, poi, che la domanda con cui uno dei genitori abbia chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento per i figli va accolta, in mancanza di espresse limitazioni, con decorrenza dalla data della sua proposizione - atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia giudiziale, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza ed al mantenimento dei figli (Cass. 03/11/2004, n. 21087; Cass.
16/10/2003, n. 15481; Cass. 20/08/1997, n. 7770) - non di meno il genitore che, ove, come nella fattispecie in esame, abbia provveduto al mantenimento del figlio per un lungo periodo di tempo prima di adire l'autorità giudiziaria al fine di vedersi riconoscere l'assegno di mantenimento, ha diritto ad ottenere, in relazione a detto periodo ed “essendo vigente l'obbligo di mantenere il figlio in ragione del solo legame genitoriale”, il rimborso delle spese anticipate in via esclusiva per il mantenimento del minore al fine di ottenere la quota di contribuzione da lui anticipata anche per l'altro durante la prevalente permanenza del minore presso di sé non potendo ritenersi satisfattivo il solo acquisto da parte dell'altro genitore di alcuni beni utilizzati nei giorni di permanenza del figlio presso di sé .
Ritiene il Collegio che il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio in via quanto meno prevalente in mancanza di una domanda e di un provvedimento giudiziale, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento, imputabile all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore per esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Sicché reputa la intestata Corte che non si possa fare riferimento all'entità dell'assegno così come riconosciuta per il periodo successivo mentre si può fare ricorso al criterio presuntivo quanto alle spese di ordinaria amministrazione da parte del genitore collocatario, tenuto conto dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Va poi considerato che l'art.337 ter, comma 4, c.c., prevede che, alla cessazione della convivenza, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice, ove necessario, stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
Dunque, i genitori non coniugati possono raggiungere un accordo negoziale in ordine al mantenimento dei figli ma tale pattuizione, valida e lecita, in assenza di previo controllo giudiziale, deve rispondere alle eSIenze e agli interessi della prole poiché riguarda un obbligo previsto dalla legge e deve essere congiuntamente concordata tra le parti (Corte Cass. ordinanza 11 gennaio 2022
n.663).
Pertanto, il mantenimento diretto che avrebbe consentito al genitore Parte non convivente con la prole ( di evitare il pagamento di un assegno all'altro genitore collocatario - in assenza di un CP_1 provvedimento giudiziale – avrebbe potuto eventualmente essere espressamente concordato tra genitori con uno specifico accordo che nel caso di specie non è stato dedotto dall'appellante.
In ogni caso deve ritenersi che le spese sostenute dal padre vanno, in primo luogo, imputate agli esborsi resi necessari per far fronte alle eSIenze del minore per il periodo di permanenza presso di sé o per munirsi degli strumenti necessari per il bambino in relazione alla permanenza presso il padre o per il relativo trasporto.
Irrilevante risulta, infine, il richiamo dell'appellante al principio della bigenitorialità e dell'affido condiviso in quanto il rispetto di tali principi sanciti per legge non comporta de plano l'esclusione del genitore dall'obbligo di concorrere al mantenimento del minore anche con la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del genitore collocatario.
In definitiva, all'esito delle svolte argomentazioni, ritiene il
Collegio, tenuto altresì conto dell'età del minore nel periodo di riferimento, di riconoscere la minor somma di euro 150,00 mensili e, dunque, la complessiva somma di euro 3.000,00.
4) Con appello incidentale l'appellata lamenta l'erroneo rigetto da parte del primo giudice della richiesta di restituzione del prestito di euro 5.000,00 risultando la dazione di denaro, oltre che confermata per testi, anche provata documentalmente dall'assegno prodotto in giudizio ed avvenuta prima dell'inizio della convivenza, sì da non potersi applicare i principi richiamati dal tribunale in ordine alle attribuzioni patrimoniali in favore del convivente more uxorio e da doversi, pertanto, escludere tale dazione dal novero delle obbligazioni naturali con conseguente restituzione alla parte mutuante.
L'appello incidentale risulta infondato e va, conseguentemente rigettato.
Secondo consolidato principio giurisprudenziale, chi chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, è tenuto a provare ex art. 2697 c.c., oltre all'avvenuta consegna del denaro (copia dell'assegno), anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione potendo la somma di denaro essere consegnata per vari motivi. Quindi se il beneficiario dell'assegno riconosce di avere ricevuto la somma ma nega che sia a titolo di prestito e sostenga che sia per una causale diversa
(donazione, prestazioni lavorative, rimborso spese ecc.) colui che richiede la restituzione del prestito è obbligato a provarne l'esistenza.
Questa eccezione non comporta, infatti, l'inversione dell'onere della prova perché considerata quale mera difesa del convenuto e non eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere su di lui l'onere di provare la diversa causale, atteso che negare l'esistenza di un contratto di mutuo non SInifica eccepirne l'inefficacia o la sua estinzione, ma SInifica soltanto contestare l'accoglibilità dell'azione per mancanza della prova a supporto della domanda, rimanendo onere dell'attore provare l'esistenza dell'obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto (cfr. Cass. n. 9541/2010,
Cass. n. 20740/2009, Cass. n. 3642/2004, Cass. n.9864 del
07/05/2014).
Le deposizioni rese sul punto dai testi indicati dalla SI.ra CP_1 non appaiono specifiche nella parte in cui hanno ricondotto Parte la somma a imprecisate eSIenze del SI. derivanti dall'attività lavorativa di quest'ultimo ove peraltro si consideri che laddove le parti hanno successivamente voluto stipulare fra loro un contratto di mutuo per la somma di euro 20.000,00 vi è Parte stata puntuale restituzione da parte del SI. della somma attraverso bonifici bancari nei quali è stata riportata la causale di restituzione del prestito. Ciò non è accaduto per la somma di cui all'assegno precedentemente emesso sì da potersi ritenere tale circostanza quale elemento di supporto di assenza di causale per l'elargizione in esame atteso che le parti, allorquando hanno inteso regolamentare le elargizioni economiche in termini di prestito, ne hanno previsto ratei e modalità di restituzione. Nulla di tutto ciò emerge con riguardo alla somma di euro 5.000,00 sicché la pronuncia di primo grado deve essere confermato sul punto.
5) Il terzo motivo di appello attiene alla condanna alle spese di lite ritenuta erronea e non motivata stante la parziale soccombenza della appellata.
Il parziale accoglimento del gravame comporta la riforma della sentenza impugnata anche in punto di condanna alle spese stante il potere del giudice dell'appello di procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali in ipotesi di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata atteso che gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo.
Avuto riguardo all'esito della lite e fatta applicazione di un criterio unitario, le spese giudiziali di primo grado e del presente grado, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, vanno compensate tra le parti nella misura di un mezzo e per la restante metà poste a carico dell'appellante.
Sussistono, quanto al solo appello incidentale, i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228 .
P.Q.M.
La Corte, nel giudizio promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 443/2022 del Tribunale di Pesaro,
[...] depositata il 9 giugno 2022, in parziale accoglimento dell'appello principale, rigettato quello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, così provvede:
- condanna alla restituzione in favore di parte attrice Parte_1 della complessiva somma di euro 8.760,25, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- dichiara compensate nella misura di un mezzo le spese di entrambi i gradi di giudizio, poste per la restante parte a carico di e liquidate per l'intero, quanto al primo grado, in euro Parte_1
700,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva, euro 1.300,00 per la fase istruttoria, euro 1.300,00 per la fase decisionale, euro 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge,
e quanto al presente grado, in euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.600,00 per la fase decisionale, euro 174,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- sussistono, quanto al solo appello incidentale, i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228 .
Ancona, così deciso nella camera di conSIlio del 29.01.2025
Il ConSIliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico