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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/05/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 20 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3827/2024
TRA
CF: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
d'Epiro (CS) il 12.04.1943 e ivi residente alla C.da Silvio n.2, rappresentato e difeso dall'avv.
Iolanda Miracco, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani, elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta delega in atti;
E
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13.9.2024 la ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
per sentir accertare e dichiarare che versava in uno stato di Controparte_1 handicap almeno del 100%, con conseguente diritto all'ottenimento della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento.
In particolare, evidenziava che presentava apposita domanda in data 13/3/2023 con la quale chiedeva alla Commissione competente la valutazione dei presupposti ai fini del riconoscimento dello stato rappresentato anche in ricorso.
Specificava che a causa di alcuni disguidi non era stato sottoposto a visita da parte della competente commissione INPS.
Sostenendo l'illegittimità del comportamento dell'INPS, introduceva il presente giudizio ex art. 442 c.p.c..
Si costituiva in giudizio l'INPS, che domandava il rigetto di tutte le domande promosse per infondatezza, stante l'omessa prova degli elementi costitutivi del vantato diritto.
La controversia, avente carattere documentale, viene decisa all'odierna udienza. ***
L'accertamento dei diritti della condizione di invalidità civile prevede l'introduzione obbligatoria dell'ATP.
L'art. 445 bis c.p.c., applicabile a decorrere dal 01/01/12, stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 -bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6 -bis, del decreto -legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”. I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: “6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel caso di specie non è stato introdotto il giudizio nelle forme dell'ATP ex art. 445 bis c.p.c.
Alla luce di ciò, in via preliminare ed assorbente deve essere affermata l'improcedibilità della domanda giudiziale, con assegnazione del termine di 15 giorni per l'introduzione del giudizio ex art. 445 bis c.p.c.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, anche in considerazione della dichiarazione in atti.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara improcedibile il ricorso;
- Assegna alle parti il termine di 15 giorni per l'introduzione del giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 20 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3827/2024
TRA
CF: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
d'Epiro (CS) il 12.04.1943 e ivi residente alla C.da Silvio n.2, rappresentato e difeso dall'avv.
Iolanda Miracco, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani, elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta delega in atti;
E
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13.9.2024 la ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
per sentir accertare e dichiarare che versava in uno stato di Controparte_1 handicap almeno del 100%, con conseguente diritto all'ottenimento della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento.
In particolare, evidenziava che presentava apposita domanda in data 13/3/2023 con la quale chiedeva alla Commissione competente la valutazione dei presupposti ai fini del riconoscimento dello stato rappresentato anche in ricorso.
Specificava che a causa di alcuni disguidi non era stato sottoposto a visita da parte della competente commissione INPS.
Sostenendo l'illegittimità del comportamento dell'INPS, introduceva il presente giudizio ex art. 442 c.p.c..
Si costituiva in giudizio l'INPS, che domandava il rigetto di tutte le domande promosse per infondatezza, stante l'omessa prova degli elementi costitutivi del vantato diritto.
La controversia, avente carattere documentale, viene decisa all'odierna udienza. ***
L'accertamento dei diritti della condizione di invalidità civile prevede l'introduzione obbligatoria dell'ATP.
L'art. 445 bis c.p.c., applicabile a decorrere dal 01/01/12, stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 -bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6 -bis, del decreto -legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”. I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: “6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel caso di specie non è stato introdotto il giudizio nelle forme dell'ATP ex art. 445 bis c.p.c.
Alla luce di ciò, in via preliminare ed assorbente deve essere affermata l'improcedibilità della domanda giudiziale, con assegnazione del termine di 15 giorni per l'introduzione del giudizio ex art. 445 bis c.p.c.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, anche in considerazione della dichiarazione in atti.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara improcedibile il ricorso;
- Assegna alle parti il termine di 15 giorni per l'introduzione del giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone