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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 02/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 249 del ruolo 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 410/2024 del Tribunale di Pordenone, pubblicata in data 12 giugno 2024,
causa vertente
TRA
e , in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
esclusiva genitoriale sui minori e , rappresentati e difesi Persona_1 Persona_2
dall'Avv. Ada Alia per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTI
E
Avv. Paola Cannata, rappresentata e difesa dall'Avv. Mattia Callegaro per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante e l'appellata: “le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata all'udienza dell'11.12.2024, definendo la vertenza con l'avvenuto pagamento delle somme indicate. Per tale ragione, i rispettivi procuratori non depositeranno le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza dell'11.4.2025.”
FATTO E DIRITTO
e , in proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sui minori di e , avevano convenuto innanzi al Persona_1 Persona_2
Tribunale di Pordenone l'Avv. Paola Cannata chiedendo accertarsi la responsabilità
professionale della convenuta per non aver diligentemente patrocinato l'istanza ex art 9
comma 1 lett. F) della l. 91/1992 volta al conseguimento della cittadinanza italiana;
gli attori avevano in particolare esposto che solo a distanza di tempo avevano appreso, da contatti diretti con la e grazie all'intervento di un nuovo professionista, che CP_1
non risultavano presentate né istruite o decise pratiche di cittadinanza attiva per loro conto.
Ciò premesso, gli attori avevano reclamato la rifusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, lamentando oltre al lungo tempo inutilmente lasciato trascorrere, la mancata restituzione dei certificati del proprio paese d'origine, con conseguente necessità di sostenere il costo per ottenerne nuove copie, nonché la necessità di richiedere, recandosi presso il Consolato albanese in Italia, il rinnovo dei propri passaporti albanesi, non avendo la possibilità di richiedere il rilascio di nuovi passaporti italiani, con conseguenti esborsi;
avevano inoltre lamentato di aver dovuto sostenere, in conseguenza della ritardata presentazione delle domande, ulteriori costi per svolgere l'esame di lingua italiana livello B1, come richiesto dalla sopravvenuta riforma
2 normativa, nonché costi per il rilascio da parte del proprio consolato di attestati per le esatte generalità e per il pagamento di nuovi contributi e imposte in relazione alle domande;
a titolo di danno non patrimoniale, avevano evidenziato le maggiori limitazioni subite quali cittadini extracomunitari, nonché l'impossibilità di accedere a più ampie offerte e possibilità di lavoro e all'erogazione di mutui da parte degli istituti di credito;
avevano inoltre rappresentato il pericolo che i figli minorenni potessero non beneficiare dell'automatica estensione della cittadinanza italiana dei genitori, con conseguente necessità di presentare ulteriori autonome domande una volta maggiorenni.
L'Avv. Paola Cannata si era costituita resistendo alle pretese attoree, allegando di aver assunto esclusivamente l'incarico di spedire alla competente le domande di CP_1
cittadinanza ed eccependo il concorso di colpa degli attori, a suo dire dimostrati inerti e disinteressati allo svolgimento della pratica;
aveva di seguito contestato la quantificazione dei danni eccependone la limitazione ai soli danni prevedibili.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
12 giugno 2024 con la quale, ritenuto provato l'inesatto adempimento della convenuta all'incarico professionale conferitole, ed esclusa la sussistenza di una concorrente responsabilità in capo agli attori, era stato riconosciuto il diritto alla ripetizione della somma di euro 500,00 corrisposta a titolo di anticipazioni e compenso, nonché i maggiori esborsi sostenuti per ripresentare correttamente le domande di cittadinanza,
pari ad euro 100,00 ciascuno, gli oneri sostenuti per ottenere gli attestati di esatte generalità, pari ad euro 30,00 ciascuno a titolo di contributo ed euro 16,00 ciascuno per la legalizzazione dei documenti e il maggior importo a titolo di contributo per la domanda di cittadinanza, nelle more elevato da euro 200,00 ad euro 250,00; erano viceversa state ritenute infondate le ulteriori richieste risarcitorie. Sulla base di tali
3 considerazioni, il Tribunale di Pordenone aveva pertanto statuito quanto segue: “in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna parte convenuta al pagamento di euro 446 ciascuno in favore di e;
su tali Parte_1 Parte_2
importi spettano gli interessi compensativi nella misura del tasso legale da calcolarsi sulla somma devalutata alla data di ciascun esborso e rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat sino ad oggi, nonché dalla data della presente sentenza al saldo gli interessi legali sulla somma rivalutata;
rigetta nel resto la domanda attorea;
dichiara le spese di lite compensate per la metà, ponendo la restante metà a carico di parte convenuta e liquidandole per l'intero in euro 786 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e c.n.a. come per legge.”
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 17.7.2024 gli attori avevano interposto gravame, insistendo per il riconoscimento delle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale conseguenti all'inadempimento della prestazione professionale;
la parte appellata si era costituita resistendo all'impugnazione e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza dell'11.12.2024 il Consigliere istruttore invitava le parti a valutare la possibilità di una definizione conciliativa della vertenza,
formulando allo scopo la seguente proposta non vincolante: “versamento agli appellanti dell'ulteriore importo onnicomprensivo di euro 10.000,00, oltre a un contributo spese relativo al doppio grado pari ad euro 5.000,00 oltre al contributo unificato, bollo ed accessori di legge”; le parti successivamente facevano pervenire comunicazione congiunta, con la quale dichiaravano di aver aderito alla proposta conciliativa formulata all'udienza dell'11.12.2024 e di aver definito la vertenza con l'avvenuto pagamento delle somme indicate, comunicando quindi che non avrebbero dato seguito al deposito
4 delle note scritte disposte in sostituzione della successiva udienza.
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che per effetto dell'intervenuta definizione conciliativa della vertenza con rinuncia al deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
deve ritenersi venuto meno il generale interesse delle parti alla prosecuzione della controversia, con conseguente preclusione della possibilità di procedere, in questa sede,
all'accertamento giudiziale della situazione giuridica preesistente.
Risultando comunque emessa ordinanza in data 11.4.2025 di rimessione al Collegio, il provvedimento con cui deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, in conseguenza di quanto sopra rilevato, deve a questo punto rivestire, in base al combinato disposto degli artt. 307, quarto comma e 350, primo comma c.p.c., la forma della sentenza.
Premesse tali considerazioni, va pertanto dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; nulla andrà disposto, nondimeno, in merito al regolamento delle spese del presente grado, avendo le parti già provveduto in sede di accordo conciliativo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
Nulla per le spese.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 30 aprile 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 249 del ruolo 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 410/2024 del Tribunale di Pordenone, pubblicata in data 12 giugno 2024,
causa vertente
TRA
e , in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
esclusiva genitoriale sui minori e , rappresentati e difesi Persona_1 Persona_2
dall'Avv. Ada Alia per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTI
E
Avv. Paola Cannata, rappresentata e difesa dall'Avv. Mattia Callegaro per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante e l'appellata: “le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata all'udienza dell'11.12.2024, definendo la vertenza con l'avvenuto pagamento delle somme indicate. Per tale ragione, i rispettivi procuratori non depositeranno le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza dell'11.4.2025.”
FATTO E DIRITTO
e , in proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sui minori di e , avevano convenuto innanzi al Persona_1 Persona_2
Tribunale di Pordenone l'Avv. Paola Cannata chiedendo accertarsi la responsabilità
professionale della convenuta per non aver diligentemente patrocinato l'istanza ex art 9
comma 1 lett. F) della l. 91/1992 volta al conseguimento della cittadinanza italiana;
gli attori avevano in particolare esposto che solo a distanza di tempo avevano appreso, da contatti diretti con la e grazie all'intervento di un nuovo professionista, che CP_1
non risultavano presentate né istruite o decise pratiche di cittadinanza attiva per loro conto.
Ciò premesso, gli attori avevano reclamato la rifusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, lamentando oltre al lungo tempo inutilmente lasciato trascorrere, la mancata restituzione dei certificati del proprio paese d'origine, con conseguente necessità di sostenere il costo per ottenerne nuove copie, nonché la necessità di richiedere, recandosi presso il Consolato albanese in Italia, il rinnovo dei propri passaporti albanesi, non avendo la possibilità di richiedere il rilascio di nuovi passaporti italiani, con conseguenti esborsi;
avevano inoltre lamentato di aver dovuto sostenere, in conseguenza della ritardata presentazione delle domande, ulteriori costi per svolgere l'esame di lingua italiana livello B1, come richiesto dalla sopravvenuta riforma
2 normativa, nonché costi per il rilascio da parte del proprio consolato di attestati per le esatte generalità e per il pagamento di nuovi contributi e imposte in relazione alle domande;
a titolo di danno non patrimoniale, avevano evidenziato le maggiori limitazioni subite quali cittadini extracomunitari, nonché l'impossibilità di accedere a più ampie offerte e possibilità di lavoro e all'erogazione di mutui da parte degli istituti di credito;
avevano inoltre rappresentato il pericolo che i figli minorenni potessero non beneficiare dell'automatica estensione della cittadinanza italiana dei genitori, con conseguente necessità di presentare ulteriori autonome domande una volta maggiorenni.
L'Avv. Paola Cannata si era costituita resistendo alle pretese attoree, allegando di aver assunto esclusivamente l'incarico di spedire alla competente le domande di CP_1
cittadinanza ed eccependo il concorso di colpa degli attori, a suo dire dimostrati inerti e disinteressati allo svolgimento della pratica;
aveva di seguito contestato la quantificazione dei danni eccependone la limitazione ai soli danni prevedibili.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
12 giugno 2024 con la quale, ritenuto provato l'inesatto adempimento della convenuta all'incarico professionale conferitole, ed esclusa la sussistenza di una concorrente responsabilità in capo agli attori, era stato riconosciuto il diritto alla ripetizione della somma di euro 500,00 corrisposta a titolo di anticipazioni e compenso, nonché i maggiori esborsi sostenuti per ripresentare correttamente le domande di cittadinanza,
pari ad euro 100,00 ciascuno, gli oneri sostenuti per ottenere gli attestati di esatte generalità, pari ad euro 30,00 ciascuno a titolo di contributo ed euro 16,00 ciascuno per la legalizzazione dei documenti e il maggior importo a titolo di contributo per la domanda di cittadinanza, nelle more elevato da euro 200,00 ad euro 250,00; erano viceversa state ritenute infondate le ulteriori richieste risarcitorie. Sulla base di tali
3 considerazioni, il Tribunale di Pordenone aveva pertanto statuito quanto segue: “in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna parte convenuta al pagamento di euro 446 ciascuno in favore di e;
su tali Parte_1 Parte_2
importi spettano gli interessi compensativi nella misura del tasso legale da calcolarsi sulla somma devalutata alla data di ciascun esborso e rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat sino ad oggi, nonché dalla data della presente sentenza al saldo gli interessi legali sulla somma rivalutata;
rigetta nel resto la domanda attorea;
dichiara le spese di lite compensate per la metà, ponendo la restante metà a carico di parte convenuta e liquidandole per l'intero in euro 786 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e c.n.a. come per legge.”
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 17.7.2024 gli attori avevano interposto gravame, insistendo per il riconoscimento delle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale conseguenti all'inadempimento della prestazione professionale;
la parte appellata si era costituita resistendo all'impugnazione e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza dell'11.12.2024 il Consigliere istruttore invitava le parti a valutare la possibilità di una definizione conciliativa della vertenza,
formulando allo scopo la seguente proposta non vincolante: “versamento agli appellanti dell'ulteriore importo onnicomprensivo di euro 10.000,00, oltre a un contributo spese relativo al doppio grado pari ad euro 5.000,00 oltre al contributo unificato, bollo ed accessori di legge”; le parti successivamente facevano pervenire comunicazione congiunta, con la quale dichiaravano di aver aderito alla proposta conciliativa formulata all'udienza dell'11.12.2024 e di aver definito la vertenza con l'avvenuto pagamento delle somme indicate, comunicando quindi che non avrebbero dato seguito al deposito
4 delle note scritte disposte in sostituzione della successiva udienza.
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che per effetto dell'intervenuta definizione conciliativa della vertenza con rinuncia al deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
deve ritenersi venuto meno il generale interesse delle parti alla prosecuzione della controversia, con conseguente preclusione della possibilità di procedere, in questa sede,
all'accertamento giudiziale della situazione giuridica preesistente.
Risultando comunque emessa ordinanza in data 11.4.2025 di rimessione al Collegio, il provvedimento con cui deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, in conseguenza di quanto sopra rilevato, deve a questo punto rivestire, in base al combinato disposto degli artt. 307, quarto comma e 350, primo comma c.p.c., la forma della sentenza.
Premesse tali considerazioni, va pertanto dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; nulla andrà disposto, nondimeno, in merito al regolamento delle spese del presente grado, avendo le parti già provveduto in sede di accordo conciliativo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
Nulla per le spese.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 30 aprile 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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