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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 18/07/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 750/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LARINO
Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giuliana
Bartolomei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 750 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Asiatico, ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Termoli, al Corso Nazionale n. 170;
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Clementina Vitale, ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in San Martino in Pensilis (CB), alla Via L. Da Vinci n.
8;
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di riduzione per lesione di legittima
PER CONCETTA: Pt_1
come in atti
PER : Controparte_1
“a) Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
IN VIA PREGIUDIZIALE
b) Accertare e dichiarare improcedibile e di conseguenza inammissibile la domanda poiché difettanti i presupposti di legge nonché violato l'art. 564 c.c.;
c) Rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto ed in diritto;
pagina 1 di 5 NEL MERITO
d) Dichiarare inammissibile nonché improcedibile la domanda di parte attrice poiché non determinato con esattezza il valore della massa ereditaria e non provata la presunta lesione della quota di legittima della sig.ra ; Parte_1
[... e) Conseguentemente dichiarare valida la donazione del 07.06.2016, a rogito del notaio
rep. n.1277 racc. n.921, nonché irriducibile poiché redatta “in conto di legittima con il più Per_1 da imputarsi sulla disponibile, con dispensa da collazione”;
f) Rigettare le domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto;
g) Con vittoria di spese e competenze professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , assumendo di essere erede, Parte_1 insieme alla sorella , del padre, sig. (deceduto in data 5.8.2021), in Controparte_1 Persona_2 forza del testamento olografo datato 12.7.2016 dal medesimo redatto, conveniva in giudizio P_
e, assumendo di aver subito una lesione di legittima, chiedeva accertarsi tale lesione e,
[...] conseguentemente, ridursi le disposizioni testamentarie redatte dal de cuius in favore della convenuta.
Deduceva, in particolare, l'attrice di aver ricevuto, in forza di siffatto testamento,
l'appartamento sito in Termoli alla via di Rio Vivo snc in catasto fabbricati al fg. 32 mappale 656 sub. 1
e 2 graffati, nonché il terreno sito in Termoli alla Contrada Marinelle in catasto terreni al fg. 32 part.lle
654, 805 e 807, mentre la sorella aveva ricevuto l'appartamento sito in Termoli alla via Rio Vivo n. 145 in catasto al fg. 31 part. 156 sub. sub. 3 e 8, l'appartamento sito in Termoli alla via Rio Vivo n. 145 in catasto al fg. 31 part. 156 sub. 9 e 10, l'appartamento sito in Termoli alla via Rio Vivo n. 145 in catasto al fg. 31 part. 1312.
Aggiungeva, inoltre, che, in data 7.6.2016, il sig. aveva altresì donato alla figlia Persona_2
, in conto di legittima, con il più da imputarsi alla disponibile, anche l'appartamento sito Controparte_1 in Termoli alla via Rio Vivo n. 145 in catasto al fg. 31 part. 156 sub. 2 e 6.
Sosteneva, pertanto, che anche tale immobile doveva essere considerato nell'asse ereditario, ai fini della collazione ex art. 737 c.c., nel valutare la lesione di legittima.
Chiedeva, pertanto, accertarsi la lesione di legittima subita e, conseguentemente, ridursi le disposizioni testamentarie redatte dal de cuius in favore della convenuta.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.2.2024, P_
, la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto.
[...]
In via preliminare, eccepiva la mancanza della condizione di ammissibilità in relazione alla domanda di riduzione della donazione, non avendo l'attrice dimostrato di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario, né tantomeno di averla accettata, aggiungendo che tale mancanza era rilevabile anche d'ufficio (Cass. 1562/1964, Cass. 1701/1968, Cass. 18068/2012).
Sempre in via preliminare, rilevava la genericità della domanda attorea, non avendo l'attrice neppure quantificato la presunta lesione di legittima asseritamente subita.
pagina 2 di 5 Precisava, inoltre, di aver presentato una denuncia di successione a livello fiscale soltanto parziale, includendovi solo i beni alla stessa assegnati, al fine di evitare di pagare gli oneri e i tributi connessi a tale adempimento anche per la porzione spettante all'attrice.
Nel merito, rilevava che la donazione effettuata dal de cuius in suo favore era stata espressamente effettuata “in conto di legittima con il più da imputarsi sulla disponibile, con dispensa da collazione”. Sosteneva, pertanto, che tale donazione non poteva essere oggetto di riduzione in quanto espressamente dispensata dal testatore/donante al momento dell'atto.
Aggiungeva che aveva deciso di disporre di parte del proprio patrimonio a Persona_2 favore della figlia , a titolo rimuneratorio per i servizi prestati allo stesso, in quanto si era presa P_ cura del padre per anni sino al momento della morte.
Rilevava, inoltre, che , nonostante l'altra figlia non si Persona_2 Parte_1 preoccupasse di lui, nel corso degli anni, l'aveva sempre aiutata economicamente, con somme di denaro consegnate brevi manu, considerati i continui problemi finanziari della figlia, motivo per cui lo stesso aveva ritenuto di disporre di parte del proprio patrimonio immobiliare a favore dell'altra figlia
, avendo già soddisfatto in denaro gran parte della quota di legittima spettante alla figlia P_
. Pt_1
Sosteneva, pertanto, che l'attrice dovesse imputare alla sua quota di legittima i legati e le donazioni ricevute dal defunto, tanto dirette quanto indirette.
Chiedeva, pertanto, di dichiararsi improcedibile e inammissibile la domanda attorea per mancanza dei presupposti di legge nonché per violazione dell'art. 564 c.c., e comunque inammissibile la domanda di riduzione della donazione perchè dispensata da collazione, nonché dichiararsi comunque inammissibile e improcedibile la domanda per mancata prova del valore dell'asse e dell'entità della lesione, e, nel merito, rigettarsi la domanda attorea.
La causa era istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 18.4.2024, svoltasi mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente, fissava l'udienza per la relativa rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini perentori ex art. 189 c.p.c.
***
La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
, assumendo di essere erede, insieme alla sorella , del padre, Parte_1 Controparte_1 sig. (deceduto in data 5.8.2021), in forza del testamento olografo datato 12.7.2016 Persona_2 dal medesimo redatto, e sostenendo di aver subito una lesione di legittima, ha chiesto accertarsi tale lesione e, conseguentemente, ridursi le disposizioni testamentarie redatte dal de cuius in favore della convenuta, così come la donazione dalla medesima ricevuta in data 7.6.2016 (avente ad oggetto l'appartamento sito in Termoli alla via Rio Vivo n. 145 in catasto al fg. 31 part. 156 sub. 2 e 6).
La domanda -prescindendo da ogni considerazione inerente all'eccezione formulata dalla convenuta ex art. 564 c.c. (che rimane in questa sede assorbita) - risulta totalmente infondata in quanto priva di allegazioni e prove.
Giova premettere, al riguardo, che la lesione di legittima (disciplinata dall'art. 735 c.c.) costituisce un istituto volto a proteggere i diritti dei familiari più stretti (c.d. legittimari) in presenza di pagina 3 di 5 disposizioni testamentarie o di carattere donativo aventi l'effetto di ledere la quota di riserva spettante al singolo erede legittimario.
Infatti, ai sensi dell'art. 554 c.c., “Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima”.
Pertanto, in virtù dell'art. 557 c.c., i soggetti cui per legge è riservata una quota di eredità dalla legge (c.d. legittimari) possono esperire l'azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima.
Va inoltre osservato, che, come noto, il legittimario che agisca con l'azione di riduzione ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando, a tal uopo, i beni che compongono la massa ereditaria, il loro valore complessivo, e, di conseguenza, quello della quota disponibile e della quota di legittima che lo stesso assume come violata.
Giova richiamare, sul punto, l'orientamento costante della Corte di legittimità, secondo cui “al fine di dimostrare l'esistenza e la misura della lesione lamentata, egli – previa esatta ricostruzione del relictum ex articolo 556 del Codice Civile – deve determinare la quota di patrimonio ereditario di cui il de cuius poteva liberamente disporre, dimostrare che gli atti dispositivi posti in essere dal de cuius (testamento e atti di donazione) eccedono il valore della disponibile così determinata, quantificare la misura della lesione subita ed infine provare che non esistono altri beni ereditari oltre quelli oggetto delle disposizioni testamentarie e delle donazioni di cui chiede la riduzione” (c.f.r. Cassazione Civile 10 ottobre 2018 n. 25041; Cassazione Civile 22 agosto 2018 n. 20971; Cassazione Civile 19 gennaio 2017 n.
1357).
Nel caso di specie, l'attrice non ha in alcun modo assolto a tale onere probatorio, essendosi la stessa limitata ad indicare i singoli beni inclusi nel testamento, nonché l'immobile oggetto dell'atto di donazione di cui aveva beneficiato la sorella (odierna convenuta), senza neppure indicare né allegare il valore complessivo della massa ereditaria, né il valore della quota disponibile nè, conseguentemente, il valore della propria quota di legittima (in rapporto a quello della massa ereditaria).
In particolare, nell'atto di citazione, dopo l'indicazione dei beni oggetto del testamento, si legge solamente che “ intende agire nei confronti della sorella per la reintegrazione Parte_1 P_ della quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie nei limiti della predetta quota”, senza null'altro specificare;
nelle conclusioni, infine, la stessa si limita a chiedere di “ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius e dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui ledono le quote legittime;
infine disporre il reintegro della quota legittima dell'attrice mediante la riduzione della disposizione testamentaria resa a favore della sorella ”, senza neppure indicare il valore dell'asse ereditario, il valore della disponibile, né il P_ valore della propria quota di legittima.
Infine, nella prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la stessa si è limitata a contestare genericamente le eccezioni avversarie (tra le quali, anche quella di genericità della domanda attorea per mancata indicazione del valore della massa ereditaria e del valore della legittima), e a dichiarare che “…è pacifico che l'attrice, figlia del de cuius , ha diritto ex art. 536, I co., c.c. - quale Persona_2 legittimaria in concorso con madre e sorella - ad una quota dell'eredità di quest'ultimo – pari alla metà del suo patrimonio. ...", senza, ancora una volta, indicare il valore complessivo dell'asse ereditario, né
pagina 4 di 5 tantomeno il valore della quota disponibile e della quota di legittima ad essa spettante in rapporto al valore dell'asse ereditario, e conseguentemente, la misura della lesione subita.
Né, tantomeno, è possibile prendere in considerazione le precisazioni, peraltro alquanto generiche, effettuate dall'attrice in relazione al valore dei singoli cespiti, solo con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., in quanto tardive.
Come noto, infatti, la sede deputata alle precisazioni della domanda è quella della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
A fronte di una domanda così generica, una CTU finalizzata ad accertare il valore dell'asse ereditario e a verificare l'asserita lesione di legittima sarebbe stata del tutto esplorativa, e pertanto inammissibile.
Da tutto ciò consegue che, essendo rimasta indimostrata la lesione di legittima subita, l'azione di riduzione proposta è infondata e va pertanto rigettata.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite, calcolate secondo i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, vengono poste a carico di parte attrice, secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Pt_1
, contro , così provvede:
[...] Controparte_1
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attrice, , a corrispondere a parte convenuta, , le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa, come per legge.
Si comunichi.
Così deciso il 18.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Giuliana Bartolomei (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LARINO
Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giuliana
Bartolomei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 750 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Asiatico, ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Termoli, al Corso Nazionale n. 170;
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Clementina Vitale, ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in San Martino in Pensilis (CB), alla Via L. Da Vinci n.
8;
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di riduzione per lesione di legittima
PER CONCETTA: Pt_1
come in atti
PER : Controparte_1
“a) Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
IN VIA PREGIUDIZIALE
b) Accertare e dichiarare improcedibile e di conseguenza inammissibile la domanda poiché difettanti i presupposti di legge nonché violato l'art. 564 c.c.;
c) Rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto ed in diritto;
pagina 1 di 5 NEL MERITO
d) Dichiarare inammissibile nonché improcedibile la domanda di parte attrice poiché non determinato con esattezza il valore della massa ereditaria e non provata la presunta lesione della quota di legittima della sig.ra ; Parte_1
[... e) Conseguentemente dichiarare valida la donazione del 07.06.2016, a rogito del notaio
rep. n.1277 racc. n.921, nonché irriducibile poiché redatta “in conto di legittima con il più Per_1 da imputarsi sulla disponibile, con dispensa da collazione”;
f) Rigettare le domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto;
g) Con vittoria di spese e competenze professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , assumendo di essere erede, Parte_1 insieme alla sorella , del padre, sig. (deceduto in data 5.8.2021), in Controparte_1 Persona_2 forza del testamento olografo datato 12.7.2016 dal medesimo redatto, conveniva in giudizio P_
e, assumendo di aver subito una lesione di legittima, chiedeva accertarsi tale lesione e,
[...] conseguentemente, ridursi le disposizioni testamentarie redatte dal de cuius in favore della convenuta.
Deduceva, in particolare, l'attrice di aver ricevuto, in forza di siffatto testamento,
l'appartamento sito in Termoli alla via di Rio Vivo snc in catasto fabbricati al fg. 32 mappale 656 sub. 1
e 2 graffati, nonché il terreno sito in Termoli alla Contrada Marinelle in catasto terreni al fg. 32 part.lle
654, 805 e 807, mentre la sorella aveva ricevuto l'appartamento sito in Termoli alla via Rio Vivo n. 145 in catasto al fg. 31 part. 156 sub. sub. 3 e 8, l'appartamento sito in Termoli alla via Rio Vivo n. 145 in catasto al fg. 31 part. 156 sub. 9 e 10, l'appartamento sito in Termoli alla via Rio Vivo n. 145 in catasto al fg. 31 part. 1312.
Aggiungeva, inoltre, che, in data 7.6.2016, il sig. aveva altresì donato alla figlia Persona_2
, in conto di legittima, con il più da imputarsi alla disponibile, anche l'appartamento sito Controparte_1 in Termoli alla via Rio Vivo n. 145 in catasto al fg. 31 part. 156 sub. 2 e 6.
Sosteneva, pertanto, che anche tale immobile doveva essere considerato nell'asse ereditario, ai fini della collazione ex art. 737 c.c., nel valutare la lesione di legittima.
Chiedeva, pertanto, accertarsi la lesione di legittima subita e, conseguentemente, ridursi le disposizioni testamentarie redatte dal de cuius in favore della convenuta.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.2.2024, P_
, la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto.
[...]
In via preliminare, eccepiva la mancanza della condizione di ammissibilità in relazione alla domanda di riduzione della donazione, non avendo l'attrice dimostrato di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario, né tantomeno di averla accettata, aggiungendo che tale mancanza era rilevabile anche d'ufficio (Cass. 1562/1964, Cass. 1701/1968, Cass. 18068/2012).
Sempre in via preliminare, rilevava la genericità della domanda attorea, non avendo l'attrice neppure quantificato la presunta lesione di legittima asseritamente subita.
pagina 2 di 5 Precisava, inoltre, di aver presentato una denuncia di successione a livello fiscale soltanto parziale, includendovi solo i beni alla stessa assegnati, al fine di evitare di pagare gli oneri e i tributi connessi a tale adempimento anche per la porzione spettante all'attrice.
Nel merito, rilevava che la donazione effettuata dal de cuius in suo favore era stata espressamente effettuata “in conto di legittima con il più da imputarsi sulla disponibile, con dispensa da collazione”. Sosteneva, pertanto, che tale donazione non poteva essere oggetto di riduzione in quanto espressamente dispensata dal testatore/donante al momento dell'atto.
Aggiungeva che aveva deciso di disporre di parte del proprio patrimonio a Persona_2 favore della figlia , a titolo rimuneratorio per i servizi prestati allo stesso, in quanto si era presa P_ cura del padre per anni sino al momento della morte.
Rilevava, inoltre, che , nonostante l'altra figlia non si Persona_2 Parte_1 preoccupasse di lui, nel corso degli anni, l'aveva sempre aiutata economicamente, con somme di denaro consegnate brevi manu, considerati i continui problemi finanziari della figlia, motivo per cui lo stesso aveva ritenuto di disporre di parte del proprio patrimonio immobiliare a favore dell'altra figlia
, avendo già soddisfatto in denaro gran parte della quota di legittima spettante alla figlia P_
. Pt_1
Sosteneva, pertanto, che l'attrice dovesse imputare alla sua quota di legittima i legati e le donazioni ricevute dal defunto, tanto dirette quanto indirette.
Chiedeva, pertanto, di dichiararsi improcedibile e inammissibile la domanda attorea per mancanza dei presupposti di legge nonché per violazione dell'art. 564 c.c., e comunque inammissibile la domanda di riduzione della donazione perchè dispensata da collazione, nonché dichiararsi comunque inammissibile e improcedibile la domanda per mancata prova del valore dell'asse e dell'entità della lesione, e, nel merito, rigettarsi la domanda attorea.
La causa era istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 18.4.2024, svoltasi mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente, fissava l'udienza per la relativa rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini perentori ex art. 189 c.p.c.
***
La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
, assumendo di essere erede, insieme alla sorella , del padre, Parte_1 Controparte_1 sig. (deceduto in data 5.8.2021), in forza del testamento olografo datato 12.7.2016 Persona_2 dal medesimo redatto, e sostenendo di aver subito una lesione di legittima, ha chiesto accertarsi tale lesione e, conseguentemente, ridursi le disposizioni testamentarie redatte dal de cuius in favore della convenuta, così come la donazione dalla medesima ricevuta in data 7.6.2016 (avente ad oggetto l'appartamento sito in Termoli alla via Rio Vivo n. 145 in catasto al fg. 31 part. 156 sub. 2 e 6).
La domanda -prescindendo da ogni considerazione inerente all'eccezione formulata dalla convenuta ex art. 564 c.c. (che rimane in questa sede assorbita) - risulta totalmente infondata in quanto priva di allegazioni e prove.
Giova premettere, al riguardo, che la lesione di legittima (disciplinata dall'art. 735 c.c.) costituisce un istituto volto a proteggere i diritti dei familiari più stretti (c.d. legittimari) in presenza di pagina 3 di 5 disposizioni testamentarie o di carattere donativo aventi l'effetto di ledere la quota di riserva spettante al singolo erede legittimario.
Infatti, ai sensi dell'art. 554 c.c., “Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima”.
Pertanto, in virtù dell'art. 557 c.c., i soggetti cui per legge è riservata una quota di eredità dalla legge (c.d. legittimari) possono esperire l'azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima.
Va inoltre osservato, che, come noto, il legittimario che agisca con l'azione di riduzione ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando, a tal uopo, i beni che compongono la massa ereditaria, il loro valore complessivo, e, di conseguenza, quello della quota disponibile e della quota di legittima che lo stesso assume come violata.
Giova richiamare, sul punto, l'orientamento costante della Corte di legittimità, secondo cui “al fine di dimostrare l'esistenza e la misura della lesione lamentata, egli – previa esatta ricostruzione del relictum ex articolo 556 del Codice Civile – deve determinare la quota di patrimonio ereditario di cui il de cuius poteva liberamente disporre, dimostrare che gli atti dispositivi posti in essere dal de cuius (testamento e atti di donazione) eccedono il valore della disponibile così determinata, quantificare la misura della lesione subita ed infine provare che non esistono altri beni ereditari oltre quelli oggetto delle disposizioni testamentarie e delle donazioni di cui chiede la riduzione” (c.f.r. Cassazione Civile 10 ottobre 2018 n. 25041; Cassazione Civile 22 agosto 2018 n. 20971; Cassazione Civile 19 gennaio 2017 n.
1357).
Nel caso di specie, l'attrice non ha in alcun modo assolto a tale onere probatorio, essendosi la stessa limitata ad indicare i singoli beni inclusi nel testamento, nonché l'immobile oggetto dell'atto di donazione di cui aveva beneficiato la sorella (odierna convenuta), senza neppure indicare né allegare il valore complessivo della massa ereditaria, né il valore della quota disponibile nè, conseguentemente, il valore della propria quota di legittima (in rapporto a quello della massa ereditaria).
In particolare, nell'atto di citazione, dopo l'indicazione dei beni oggetto del testamento, si legge solamente che “ intende agire nei confronti della sorella per la reintegrazione Parte_1 P_ della quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie nei limiti della predetta quota”, senza null'altro specificare;
nelle conclusioni, infine, la stessa si limita a chiedere di “ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius e dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui ledono le quote legittime;
infine disporre il reintegro della quota legittima dell'attrice mediante la riduzione della disposizione testamentaria resa a favore della sorella ”, senza neppure indicare il valore dell'asse ereditario, il valore della disponibile, né il P_ valore della propria quota di legittima.
Infine, nella prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la stessa si è limitata a contestare genericamente le eccezioni avversarie (tra le quali, anche quella di genericità della domanda attorea per mancata indicazione del valore della massa ereditaria e del valore della legittima), e a dichiarare che “…è pacifico che l'attrice, figlia del de cuius , ha diritto ex art. 536, I co., c.c. - quale Persona_2 legittimaria in concorso con madre e sorella - ad una quota dell'eredità di quest'ultimo – pari alla metà del suo patrimonio. ...", senza, ancora una volta, indicare il valore complessivo dell'asse ereditario, né
pagina 4 di 5 tantomeno il valore della quota disponibile e della quota di legittima ad essa spettante in rapporto al valore dell'asse ereditario, e conseguentemente, la misura della lesione subita.
Né, tantomeno, è possibile prendere in considerazione le precisazioni, peraltro alquanto generiche, effettuate dall'attrice in relazione al valore dei singoli cespiti, solo con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., in quanto tardive.
Come noto, infatti, la sede deputata alle precisazioni della domanda è quella della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
A fronte di una domanda così generica, una CTU finalizzata ad accertare il valore dell'asse ereditario e a verificare l'asserita lesione di legittima sarebbe stata del tutto esplorativa, e pertanto inammissibile.
Da tutto ciò consegue che, essendo rimasta indimostrata la lesione di legittima subita, l'azione di riduzione proposta è infondata e va pertanto rigettata.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite, calcolate secondo i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, vengono poste a carico di parte attrice, secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Pt_1
, contro , così provvede:
[...] Controparte_1
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attrice, , a corrispondere a parte convenuta, , le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa, come per legge.
Si comunichi.
Così deciso il 18.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Giuliana Bartolomei (atto sottoscritto digitalmente)
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