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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 19/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 436/2023
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 436/2023, promossa da:
(P.I.: , con sede in Milano, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Monica Galanti Occulti, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Christian Controparte_1 CodiceFiscale_1
Turacchio, elettivamente domiciliato come in atti.
APPELLATA
TI TINO
APPELLATO
OGGETTO: sinistro stradale – appello avverso sentenza del Giudice di Pace
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
All'udienza del 17.3.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da rispettive note scritte:
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA: “[…] Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, o quantomeno la maggioritaria responsabilità, della signora nella causazione del Controparte_1 sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione delle somme indebitamente percepite in esecuzione della sentenza impugnata oltre agli interessi maturati dal dì del pagamento all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare non dovute le spese stragiudiziali per evidente carenza probatoria e dunque condannare l'attrice alla restituzione delle somme percepite relativamente a tale capo della sentenza;
- in tutti i casi con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
“[…] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, respinta ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione: preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. perché privo dei requisiti di specificità richiesti dalla norma ed ex art. 348 bis c.p.c. perché privo di una ragionevole probabilità di accoglimento;
Nel merito, rigettare l'appello proposto da
[...]
poiché infondato in fatto e diritto, confermando integralmente la sentenza Parte_1 impugnata. Sempre con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
SINTESI DELLE QUESTIONI RILVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Alle ore 16.15 circa del 5.3.22, si verificò a Chieti, in prossimità di una rotatoria posta all'incrocio tra VI IN, VI ON e VI F.lli. Palizzi, un sinistro stradala tra una Fiat DA - di proprietà di nell'occasione condotta da – e una Fiat DA, Controparte_1 Controparte_2 condotta dal suo proprietario ed assicurata per la RCA dalla Controparte_3 [...]
. Parte_1
2. Nel settembre 2022, convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Chieti, e la ., chiedendone la condanna Controparte_3 Parte_1 solidale, nelle predette qualità, a risarcirle i danni materiali subiti dalla propria autovettura in conseguenza del sinistro (quantificati in €. 2499,29) e l'importo di €. 400,00 di cui alla parcella pro pagina 2 di 10 forma emessa dal suo legale, per l'attività stragiudiziale svolta nel proprio interesse. L'attore dedusse che la responsabilità per il sinistro era del la cui vettura – immessasi repentinamente (da VI CP_4
ON) nel flusso rotatorio ove stava circolando il veicolo dell'esponente e senza concedere a questo la dovuta precedenza - lo aveva urtato nella parte laterale posteriore sinistra.
3. La . – nel costituirsi alla prima udienza - contestò la fondatezza Parte_1 della domanda dell'attore, assumendo che la responsabilità esclusiva del sinistro dovesse ascriversi al la cui vettura - non concedendo la dovuta precedenza a quella del la quale era CP_2 CP_4 già all'interno della rotatoria - la aveva colpevolmente attinta da destra;
la convenuta contestò, altresì, le avverse pretese risarcitorie, per difetto di prova e per incongruità delle stesse.
4. Il rimase contumace nel processo, al cui esito (dopo l'espletamento dell'istruttoria orale), il CP_4
Giudice di Pace, con sentenza n. 53/23, in accoglimento integrale delle domande dell'attrice, ritenne che le prove acquisite (modulo CAI sottoscritto dai due conducenti;
testimonianza del teste oculare fotografie del luogo del sinistro e dei veicoli incidentati in posizione di quiete) Testimone_1 avevano dimostrato la veridicità della dinamica del sinistro prospettata dall'attrice e, per l'effetto, dichiarò la responsabilità esclusiva del per il sinistro e condannò in via solidale i CP_2 convenuti al ristoro dei danni richiesti dalla al rimborso delle spese processuali di CP_1 quest'ultima.
5. La - nel proporre gravame avverso la citata sentenza Parte_2
– ha formulato due motivi di appello: con il primo motivo, ha assunto l'erronea valutazione, da parte del Giudice di Pace, delle prove acquisite, le quali – a suo dire – avevano dimostrato la sussistenza della responsabilità esclusiva o, quanto meno, maggioritaria del per il sinistro (per le CP_2 ragioni dalla stessa addotte in I grado); con il secondo motivo, ha denunciato l'erroneo riconoscimento del ristoro dell'importo del compenso per l'attività stragiudiziale del legale della attrice, per difetto di prova del relativo esborso. Alla luce di tali deduzioni, l'appellante ha chiesto la declaratoria della responsabilità esclusiva o quanto meno maggioritaria del per il sinistro, la restituzione CP_2 delle somme versate dalla controparte in esecuzione della sentenza di I gradi e la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
6. La nel costituirsi in giudizio – in via preliminare ha eccepito la inammissibilità del CP_1 gravame, per difetto di specificità nella indicazione dei motivi di appello e delle parti della sentenza pagina 3 di 10 censurate;
nel merito, ha chiesto il rigetto della impugnazione, assumendo la correttezza della decisione del Giudice di Pace, alla luce delle risultanze probatorie acquisite.
7. Il processo, in cui il è rimasto contumace e che si è articolato nella prima udienza di CP_4 comparizione e in quella di precisazione delle conclusioni, giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. L'infondatezza della eccezione preliminare della di inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c.
1. L'eccezione in oggetto – con cui la a sostenuto la genericità dei motivi di appello CP_1 formulati dall'appellante– è infondata.
2. Infatti, come già rilevato alla prima udienza, la appellante: a) ha mosso specifiche censure alla sentenza di I grado (erronea valutazione delle risultanze del modulo di contestazione amichevole sottoscritto da due conducenti e delle fotografie dello stato dei luoghi;
inattendibilità della deposizione resa dal teste insufficienza della fattura pro forma prodotta dalla controparte ai fini della Tes_1 prova dell'esborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale); b) ha indicato le parti della motivazione della sentenza del Giudice di Pace censurate e formulato le consequenziali richieste di modifica di detta sentenza.
3. Di conseguenza, l'appellata è stata messa nelle condizioni di cogliere il perimetro del thema decidendum del giudizio di gravame e, per questo, ha avanzato controdeduzioni specifiche alle avverse doglianze.
4. Ed al riguardo è noto che, “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata
pagina 4 di 10 delle relative censure” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023), come è avvenuto nella specie.
B. L'oggetto della cognizione di merito del Tribunale
1. Innanzi al Giudice di Pace, le parti hanno prospettato due dinamiche del sinistro contrapposte, posto che: a) l'attrice ha dedotto che la vettura condotta dal – immessasi repentinamente (da CP_2
VI ON) nel flusso rotatorio ove stava circolando il veicolo dell'esponente e senza concedere a questo la dovuta precedenza, lo aveva urtato, nella parte laterale posteriore sinistra;
b) la convenuta ha invece dedotto che la vettura condotta dal - non concedendo la dovuta precedenza a CP_2 quella del la quale era già all'interno della rotatoria - la aveva colpevolmente attinta da destra. CP_4
2. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che le risultanze processuali acquisite avessero comprovato la veridicità della dinamica prospettata dall'attrice e che di conseguenza la responsabilità del sinistro dovesse ascriversi a colpa esclusiva del CP_4
3. Per effetto delle specifiche censure mosse dall' appellante alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità, operata dal Giudice di Pace, il Tribunale è chiamato all'esame delle risultanze processuali acquisite in prime cure, ai fini della verifica della correttezza o meno di quella ricostruzione e – in quest'ambito – ai fini della individuazione del soggetto, ovvero dei soggetti,
a cui debba ascriversi la responsabilità, ovvero la corresponsabilità del sinistro.
4. Al riguardo, è noto che “il Giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal Giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del
Giudice” (Cass. civ., Sez. II, 12.7.11, n. 15300; Cass. civ., 16.4.08, n. 9917; Cass. civ., 12.9.03, n.
13430; Cass. civ., 25.9.98, n. 9592), con conseguente “impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte” (Cass. civ., Sez. VI-II, 14.9.12, n. 15480; Cass. civ., Sez.
L., 25.9.13, n. 21909).
5. E' parimenti noto che “il Giudice di secondo grado, per decidere la controversia sottoposta al suo riesame, può agire con piena libertà senza essere tenuto a seguire criticamente, punto per punto, la pagina 5 di 10 sentenza impugnata e quindi egli può, senza essere soggetto ad alcun vincolo, salva l'ipotesi che su taluni punti della controversia la sua indagine sia preclusa per essersi formata la cosa giudicata, non soltanto pervenire a diverse conclusioni in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, ma anche giungere alla medesima soluzione in forza di motivi e di considerazioni che il primo Giudice aveva trascurato e così sostituire totalmente la propria motivazione a quella della Sentenza di primo grado, pur confermandone il contenuto decisorio” (Cass. civ., Sez. V, 19.1.18, n. 1323).
C. La infondatezza del 1° motivo di appello
1. Tanto premesso, si rileva - in forza della valutazione delle risultanze processuali acquisite in I cure – la infondatezza del motivo di gravame con cui la ha censurato la Parte_1 decisione del Giudice di Pace, nella parte in cui ha attribuito al a responsabilità esclusiva nella CP_4 causazione del sinistro.
2. Giova sottolineare previamente che la rotatoria in oggetto si trova – per quanto qui interessa (cfr.: le fotografie in atti) - alla intersezione tra VI IN (da cui proveniva la vettura della CP_1 condotta dal e VI ON (da cui proveniva la vettura del . CP_2 CP_4
3. Assume primario rilievo, ai fini della esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente (come correttamente ritenuto dal Giudice di Pace), la deposizione del teste oculare il Testimone_2 quale, nella udienza istruttoria di prime cure, ha dichiarato:
“Vero che in data 5.3.22… , alla guida della autovettura Fiat DA.. Controparte_2 percorreva a moderata andatura la VI IN..?” “Confermo che in data 5.3.22... ho visto la Fiat
DA, di colore grigio che percorreva la VI IN.. Ho potuto vedere ciò perché mi trovavo ad un angolo della rotatoria dove c'è la banca e mi stavo recando sulla VI ON..” Cap. 2: “Giunto alla intersezione con le Vie ON e F.lli Palizzi, impegnava regolarmente la rotatoria colà esistente, quando all'improvviso, mentre vi circolava, veniva urtato sulla parte laterale posteriore sinistra, dalla Fiat DA.. condotta da ?” “Confermo che la DA scura, provenendo Parte_3 dalla VI ON, si immetteva nella rotatoria, andando ad urtare nella parte latero posteriore sinistra la DA IG, che si trovava già nella rotatoria”. Cap. 3: “Quest'ultimo ( : Parte_3 ndr), proveniente da VI ON, si immetteva repentinamente nel flusso rotatorio, senza concedere la dovuta precedenza ai veicoli che, come quello attoreo, ivi circolavano da tempo impegnato?” “Confermo come ho già risposto al cap. 2”. Cap. 2 della convenuta: “Vero che la Fiat pagina 6 di 10 DA scura.. si trovava all'interno della rotatoria quando dalla sua destra giungeva una DA AN..?” “Non è vera la circostanza, preciso che la DA IG chiara era già presente nella rotatoria quando è arrivata la DA scura. Preciso che c'era traffico in quel momento…”
2.1 La testimonianza del è pienamente attendibile, in quanto questi: a) è pacificamente Tes_1 indifferente ai fini di causa;
b) è stato testimone oculare del sinistro, da una prospettiva “privilegiata”, perché assai vicina al luogo dell'impatto tra i due mezzi;
c) è stato per questo citato come teste comune da entrambe le parti;
d) ha reso una testimonianza dettagliata, lineare e priva di contraddizioni di sorta;
e) ha reso una testimonianza che, da un lato, non è stata confutata da elementi di segno contrario e, dall'altro, trova conferma (vd. infra) nelle ulteriori risultanze acquisite (punto di impatto tra i due veicoli, fotografie dello stato dei luoghi e modulo di contestazione amichevole sottoscritto dai due conducenti).
2.2 La testimonianza del fondamentale nella ascrizione della responsabilità esclusiva del Tes_1 sinistro in capo al essendo emerso dalla stessa (a conferma della prospettazione della CP_4 dinamica del sinistro sostenuta dalla d a smentita della diversa prospettazione resa CP_1 dalla che: Parte_1
-) la vettura condotta dal si trovava già all'interno della rotatoria, quando venne urtata CP_2 dalla vettura del CP_4
-) fu la vettura del a entrare repentinamente nella rotatoria (evidentemente a velocità non CP_4 adeguata allo stato dei luoghi), quando la corsia di marcia di essa era già stata occupata dalla vettura del e ad andare a collidere contro quest'ultima. CP_2
3. Parimenti, anche le fotografie della posizione di quiete post urto della DA IG della
(lungi dallo smentire la testimonianza del , la confermano, perché CP_1 Tes_1 raffigurano detto veicolo che (al momento dell'urto) aveva già integralmente occupato la corsia di marcia della rotatoria (dove sarebbe sopraggiunta la vettura del , trasversalmente rispetto alla CP_4 direzione di quest'ultima.
4. Detta testimonianza non è in alcun modo smentita (diversamente da quanto sostenuto dall'appellante) dal modulo di contestazione amichevole del sinistro compilato e sottoscritto dai due conducenti dopo l'incidente: infatti, il “grafico dell'incidente al momento dell'urto” illustra – quanto alla “posizione dei veicoli A e B al momento dell'urto” ed in perfetta conformità a quanto riferito dal teste - che l'urto si verificò all'interno della rotatoria, mentre non contiene alcun elemento dal quale pagina 7 di 10 poter inferire che – diversamente da quanto riferito dal teste oculare – era stata la vettura condotta dal immettersi repentinamente da VI IN nella rotatoria, ove già si trovava a circolare CP_2 la vettura del a “tagliarle la strada”. CP_4
5. Anche la allocazione del punto d'urto tra i due mezzi (parte posteriore laterale dalla vettura dell' angolo anteriore sinistro e frontale della vettura del risultano CP_1 CP_4 compatibili con la tesi (riferita dal teste oculare) per cui la vettura guidata dal venne CP_2 urtata dalla vettura del (ivi sopraggiunta repentinamente) quando la prima aveva già occupato CP_4 pressochè integralmente la corsia di marcia della rotatoria;
infatti – qualora fosse stata la vettura condotta dal a seguire la tesi dell'appellante) a immettersi repentinamente dalla strada CP_2 laterale nella corsia di marcia della rotatoria e a “tagliare la strada” alla vettura del - l'impatto CP_4 si sarebbe ragionevolmente consumato tra la parte anteriore destra della vettura da ultimo citata
(marciante sulla rotatoria, con a destra VI IN) e la parte anteriore sinistra del veicolo della
(proveniente dalla citata VI e impegnata nella manovra di immissione sulla CP_1 rotatoria).
6. Pertanto, la valutazione congiunta delle summenzionate considerazioni e risultanze convince della correttezza della decisione impugnata in ordine al riconoscimento della responsabilità esclusiva del sinistro
D. La infondatezza del 2° motivo di appello
1. Il secondo motivo di appello - con il quale la ha denunciato Parte_1
l'erroneo riconoscimento del ristoro dell'importo del compenso per l'attività stragiudiziale del legale della attrice, per difetto di prova del relativo esborso - deve ritenersi infondato.
2. Infatti, la on ha mai sostenuto (tanto meno nella citazione introduttiva del I grado) CP_1 di avere sostenuto un tale esborso, bensì ha dedotto di dovere corrispondere al suo legale la somma di
€. 400,00 dallo stesso pretesa (come da fattura pro forma emessa) quale compenso per l'attività stragiudiziale svolta nella gestione del sinistro con la controparte.
3. Avendo la attrice, del tutto legittimamente, prospettato l'esborso come evento futuro, la doglianza dell'appellante relativa al difetto di prova dell'avvenuto esborso è eccentrica e processualmente irrilevante.
pagina 8 di 10 4. Posto che sono documentate tanto l'attività di assistenza tecnica stragiudiziale del legale della attrice
(cfr. la documentazione in atti), quanto la natura onerosa della stessa, quanto la insorgenza della obbligazione della i retribuirla (cfr. la fattura pro forma), non può negarsi – per il CP_1 rispetto del principio di integralità del risarcimento del pregiudizio (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13727 del 02/05/2022) - il ristoro di tale danno patrimoniale futuro (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20003 del
23/09/2014), ad essa risarcibile in quanto causalmente riconducibile all'evento di sinistro imputabile al alla sua assicurazione (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 16990 del 10/07/2017). CP_4
E. Conclusioni e disciplina delle spese processuali
1. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
2. La disciplina delle spese processuali segue, ex lege, la soccombenza dell'appellante, con liquidazione nei valori medi (in favore del difensore della appellata, dichiaratosi antistatario), salvo che per la fase di trattazione, esauritasi in una unica udienza e senza istruttoria, per la quale si liquidano i valori tabellari minimi, Tali spese si compensano per ¼, in ragione della soccombenza dell'appellata sulla eccezione preliminare di inammissibilità del gravame.
3. L'appellante deve essere altresì condannata al versamento, ex art. art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato o da versare, essendo stata respinta integralmente la impugnazione proposta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. n. 436/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
RIGETTA la eccezione preliminare di inammissibilità del gravame sollevata da Controparte_1
RIGETTA
l'appello proposto dalla . Parte_1
pagina 9 di 10 CONDANNA la al rimborso delle spese processuali del presente giudizio in Parte_1 favore di he – previa compensazione di ¼ - liquida nel residuo, in favore del Controparte_1 difensore di quest'ultima, dichiaratosi antistatario e, quindi, in €. 1595,25 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario, oltre ulteriori accessori di legge.
CONDANNA la a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1 pari a quello già versato ovvero da versare.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 19.6.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 436/2023, promossa da:
(P.I.: , con sede in Milano, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Monica Galanti Occulti, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Christian Controparte_1 CodiceFiscale_1
Turacchio, elettivamente domiciliato come in atti.
APPELLATA
TI TINO
APPELLATO
OGGETTO: sinistro stradale – appello avverso sentenza del Giudice di Pace
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
All'udienza del 17.3.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da rispettive note scritte:
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA: “[…] Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, o quantomeno la maggioritaria responsabilità, della signora nella causazione del Controparte_1 sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione delle somme indebitamente percepite in esecuzione della sentenza impugnata oltre agli interessi maturati dal dì del pagamento all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare non dovute le spese stragiudiziali per evidente carenza probatoria e dunque condannare l'attrice alla restituzione delle somme percepite relativamente a tale capo della sentenza;
- in tutti i casi con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
“[…] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, respinta ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione: preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. perché privo dei requisiti di specificità richiesti dalla norma ed ex art. 348 bis c.p.c. perché privo di una ragionevole probabilità di accoglimento;
Nel merito, rigettare l'appello proposto da
[...]
poiché infondato in fatto e diritto, confermando integralmente la sentenza Parte_1 impugnata. Sempre con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
SINTESI DELLE QUESTIONI RILVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Alle ore 16.15 circa del 5.3.22, si verificò a Chieti, in prossimità di una rotatoria posta all'incrocio tra VI IN, VI ON e VI F.lli. Palizzi, un sinistro stradala tra una Fiat DA - di proprietà di nell'occasione condotta da – e una Fiat DA, Controparte_1 Controparte_2 condotta dal suo proprietario ed assicurata per la RCA dalla Controparte_3 [...]
. Parte_1
2. Nel settembre 2022, convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Chieti, e la ., chiedendone la condanna Controparte_3 Parte_1 solidale, nelle predette qualità, a risarcirle i danni materiali subiti dalla propria autovettura in conseguenza del sinistro (quantificati in €. 2499,29) e l'importo di €. 400,00 di cui alla parcella pro pagina 2 di 10 forma emessa dal suo legale, per l'attività stragiudiziale svolta nel proprio interesse. L'attore dedusse che la responsabilità per il sinistro era del la cui vettura – immessasi repentinamente (da VI CP_4
ON) nel flusso rotatorio ove stava circolando il veicolo dell'esponente e senza concedere a questo la dovuta precedenza - lo aveva urtato nella parte laterale posteriore sinistra.
3. La . – nel costituirsi alla prima udienza - contestò la fondatezza Parte_1 della domanda dell'attore, assumendo che la responsabilità esclusiva del sinistro dovesse ascriversi al la cui vettura - non concedendo la dovuta precedenza a quella del la quale era CP_2 CP_4 già all'interno della rotatoria - la aveva colpevolmente attinta da destra;
la convenuta contestò, altresì, le avverse pretese risarcitorie, per difetto di prova e per incongruità delle stesse.
4. Il rimase contumace nel processo, al cui esito (dopo l'espletamento dell'istruttoria orale), il CP_4
Giudice di Pace, con sentenza n. 53/23, in accoglimento integrale delle domande dell'attrice, ritenne che le prove acquisite (modulo CAI sottoscritto dai due conducenti;
testimonianza del teste oculare fotografie del luogo del sinistro e dei veicoli incidentati in posizione di quiete) Testimone_1 avevano dimostrato la veridicità della dinamica del sinistro prospettata dall'attrice e, per l'effetto, dichiarò la responsabilità esclusiva del per il sinistro e condannò in via solidale i CP_2 convenuti al ristoro dei danni richiesti dalla al rimborso delle spese processuali di CP_1 quest'ultima.
5. La - nel proporre gravame avverso la citata sentenza Parte_2
– ha formulato due motivi di appello: con il primo motivo, ha assunto l'erronea valutazione, da parte del Giudice di Pace, delle prove acquisite, le quali – a suo dire – avevano dimostrato la sussistenza della responsabilità esclusiva o, quanto meno, maggioritaria del per il sinistro (per le CP_2 ragioni dalla stessa addotte in I grado); con il secondo motivo, ha denunciato l'erroneo riconoscimento del ristoro dell'importo del compenso per l'attività stragiudiziale del legale della attrice, per difetto di prova del relativo esborso. Alla luce di tali deduzioni, l'appellante ha chiesto la declaratoria della responsabilità esclusiva o quanto meno maggioritaria del per il sinistro, la restituzione CP_2 delle somme versate dalla controparte in esecuzione della sentenza di I gradi e la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
6. La nel costituirsi in giudizio – in via preliminare ha eccepito la inammissibilità del CP_1 gravame, per difetto di specificità nella indicazione dei motivi di appello e delle parti della sentenza pagina 3 di 10 censurate;
nel merito, ha chiesto il rigetto della impugnazione, assumendo la correttezza della decisione del Giudice di Pace, alla luce delle risultanze probatorie acquisite.
7. Il processo, in cui il è rimasto contumace e che si è articolato nella prima udienza di CP_4 comparizione e in quella di precisazione delle conclusioni, giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. L'infondatezza della eccezione preliminare della di inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c.
1. L'eccezione in oggetto – con cui la a sostenuto la genericità dei motivi di appello CP_1 formulati dall'appellante– è infondata.
2. Infatti, come già rilevato alla prima udienza, la appellante: a) ha mosso specifiche censure alla sentenza di I grado (erronea valutazione delle risultanze del modulo di contestazione amichevole sottoscritto da due conducenti e delle fotografie dello stato dei luoghi;
inattendibilità della deposizione resa dal teste insufficienza della fattura pro forma prodotta dalla controparte ai fini della Tes_1 prova dell'esborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale); b) ha indicato le parti della motivazione della sentenza del Giudice di Pace censurate e formulato le consequenziali richieste di modifica di detta sentenza.
3. Di conseguenza, l'appellata è stata messa nelle condizioni di cogliere il perimetro del thema decidendum del giudizio di gravame e, per questo, ha avanzato controdeduzioni specifiche alle avverse doglianze.
4. Ed al riguardo è noto che, “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata
pagina 4 di 10 delle relative censure” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023), come è avvenuto nella specie.
B. L'oggetto della cognizione di merito del Tribunale
1. Innanzi al Giudice di Pace, le parti hanno prospettato due dinamiche del sinistro contrapposte, posto che: a) l'attrice ha dedotto che la vettura condotta dal – immessasi repentinamente (da CP_2
VI ON) nel flusso rotatorio ove stava circolando il veicolo dell'esponente e senza concedere a questo la dovuta precedenza, lo aveva urtato, nella parte laterale posteriore sinistra;
b) la convenuta ha invece dedotto che la vettura condotta dal - non concedendo la dovuta precedenza a CP_2 quella del la quale era già all'interno della rotatoria - la aveva colpevolmente attinta da destra. CP_4
2. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che le risultanze processuali acquisite avessero comprovato la veridicità della dinamica prospettata dall'attrice e che di conseguenza la responsabilità del sinistro dovesse ascriversi a colpa esclusiva del CP_4
3. Per effetto delle specifiche censure mosse dall' appellante alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità, operata dal Giudice di Pace, il Tribunale è chiamato all'esame delle risultanze processuali acquisite in prime cure, ai fini della verifica della correttezza o meno di quella ricostruzione e – in quest'ambito – ai fini della individuazione del soggetto, ovvero dei soggetti,
a cui debba ascriversi la responsabilità, ovvero la corresponsabilità del sinistro.
4. Al riguardo, è noto che “il Giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal Giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del
Giudice” (Cass. civ., Sez. II, 12.7.11, n. 15300; Cass. civ., 16.4.08, n. 9917; Cass. civ., 12.9.03, n.
13430; Cass. civ., 25.9.98, n. 9592), con conseguente “impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte” (Cass. civ., Sez. VI-II, 14.9.12, n. 15480; Cass. civ., Sez.
L., 25.9.13, n. 21909).
5. E' parimenti noto che “il Giudice di secondo grado, per decidere la controversia sottoposta al suo riesame, può agire con piena libertà senza essere tenuto a seguire criticamente, punto per punto, la pagina 5 di 10 sentenza impugnata e quindi egli può, senza essere soggetto ad alcun vincolo, salva l'ipotesi che su taluni punti della controversia la sua indagine sia preclusa per essersi formata la cosa giudicata, non soltanto pervenire a diverse conclusioni in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, ma anche giungere alla medesima soluzione in forza di motivi e di considerazioni che il primo Giudice aveva trascurato e così sostituire totalmente la propria motivazione a quella della Sentenza di primo grado, pur confermandone il contenuto decisorio” (Cass. civ., Sez. V, 19.1.18, n. 1323).
C. La infondatezza del 1° motivo di appello
1. Tanto premesso, si rileva - in forza della valutazione delle risultanze processuali acquisite in I cure – la infondatezza del motivo di gravame con cui la ha censurato la Parte_1 decisione del Giudice di Pace, nella parte in cui ha attribuito al a responsabilità esclusiva nella CP_4 causazione del sinistro.
2. Giova sottolineare previamente che la rotatoria in oggetto si trova – per quanto qui interessa (cfr.: le fotografie in atti) - alla intersezione tra VI IN (da cui proveniva la vettura della CP_1 condotta dal e VI ON (da cui proveniva la vettura del . CP_2 CP_4
3. Assume primario rilievo, ai fini della esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente (come correttamente ritenuto dal Giudice di Pace), la deposizione del teste oculare il Testimone_2 quale, nella udienza istruttoria di prime cure, ha dichiarato:
“Vero che in data 5.3.22… , alla guida della autovettura Fiat DA.. Controparte_2 percorreva a moderata andatura la VI IN..?” “Confermo che in data 5.3.22... ho visto la Fiat
DA, di colore grigio che percorreva la VI IN.. Ho potuto vedere ciò perché mi trovavo ad un angolo della rotatoria dove c'è la banca e mi stavo recando sulla VI ON..” Cap. 2: “Giunto alla intersezione con le Vie ON e F.lli Palizzi, impegnava regolarmente la rotatoria colà esistente, quando all'improvviso, mentre vi circolava, veniva urtato sulla parte laterale posteriore sinistra, dalla Fiat DA.. condotta da ?” “Confermo che la DA scura, provenendo Parte_3 dalla VI ON, si immetteva nella rotatoria, andando ad urtare nella parte latero posteriore sinistra la DA IG, che si trovava già nella rotatoria”. Cap. 3: “Quest'ultimo ( : Parte_3 ndr), proveniente da VI ON, si immetteva repentinamente nel flusso rotatorio, senza concedere la dovuta precedenza ai veicoli che, come quello attoreo, ivi circolavano da tempo impegnato?” “Confermo come ho già risposto al cap. 2”. Cap. 2 della convenuta: “Vero che la Fiat pagina 6 di 10 DA scura.. si trovava all'interno della rotatoria quando dalla sua destra giungeva una DA AN..?” “Non è vera la circostanza, preciso che la DA IG chiara era già presente nella rotatoria quando è arrivata la DA scura. Preciso che c'era traffico in quel momento…”
2.1 La testimonianza del è pienamente attendibile, in quanto questi: a) è pacificamente Tes_1 indifferente ai fini di causa;
b) è stato testimone oculare del sinistro, da una prospettiva “privilegiata”, perché assai vicina al luogo dell'impatto tra i due mezzi;
c) è stato per questo citato come teste comune da entrambe le parti;
d) ha reso una testimonianza dettagliata, lineare e priva di contraddizioni di sorta;
e) ha reso una testimonianza che, da un lato, non è stata confutata da elementi di segno contrario e, dall'altro, trova conferma (vd. infra) nelle ulteriori risultanze acquisite (punto di impatto tra i due veicoli, fotografie dello stato dei luoghi e modulo di contestazione amichevole sottoscritto dai due conducenti).
2.2 La testimonianza del fondamentale nella ascrizione della responsabilità esclusiva del Tes_1 sinistro in capo al essendo emerso dalla stessa (a conferma della prospettazione della CP_4 dinamica del sinistro sostenuta dalla d a smentita della diversa prospettazione resa CP_1 dalla che: Parte_1
-) la vettura condotta dal si trovava già all'interno della rotatoria, quando venne urtata CP_2 dalla vettura del CP_4
-) fu la vettura del a entrare repentinamente nella rotatoria (evidentemente a velocità non CP_4 adeguata allo stato dei luoghi), quando la corsia di marcia di essa era già stata occupata dalla vettura del e ad andare a collidere contro quest'ultima. CP_2
3. Parimenti, anche le fotografie della posizione di quiete post urto della DA IG della
(lungi dallo smentire la testimonianza del , la confermano, perché CP_1 Tes_1 raffigurano detto veicolo che (al momento dell'urto) aveva già integralmente occupato la corsia di marcia della rotatoria (dove sarebbe sopraggiunta la vettura del , trasversalmente rispetto alla CP_4 direzione di quest'ultima.
4. Detta testimonianza non è in alcun modo smentita (diversamente da quanto sostenuto dall'appellante) dal modulo di contestazione amichevole del sinistro compilato e sottoscritto dai due conducenti dopo l'incidente: infatti, il “grafico dell'incidente al momento dell'urto” illustra – quanto alla “posizione dei veicoli A e B al momento dell'urto” ed in perfetta conformità a quanto riferito dal teste - che l'urto si verificò all'interno della rotatoria, mentre non contiene alcun elemento dal quale pagina 7 di 10 poter inferire che – diversamente da quanto riferito dal teste oculare – era stata la vettura condotta dal immettersi repentinamente da VI IN nella rotatoria, ove già si trovava a circolare CP_2 la vettura del a “tagliarle la strada”. CP_4
5. Anche la allocazione del punto d'urto tra i due mezzi (parte posteriore laterale dalla vettura dell' angolo anteriore sinistro e frontale della vettura del risultano CP_1 CP_4 compatibili con la tesi (riferita dal teste oculare) per cui la vettura guidata dal venne CP_2 urtata dalla vettura del (ivi sopraggiunta repentinamente) quando la prima aveva già occupato CP_4 pressochè integralmente la corsia di marcia della rotatoria;
infatti – qualora fosse stata la vettura condotta dal a seguire la tesi dell'appellante) a immettersi repentinamente dalla strada CP_2 laterale nella corsia di marcia della rotatoria e a “tagliare la strada” alla vettura del - l'impatto CP_4 si sarebbe ragionevolmente consumato tra la parte anteriore destra della vettura da ultimo citata
(marciante sulla rotatoria, con a destra VI IN) e la parte anteriore sinistra del veicolo della
(proveniente dalla citata VI e impegnata nella manovra di immissione sulla CP_1 rotatoria).
6. Pertanto, la valutazione congiunta delle summenzionate considerazioni e risultanze convince della correttezza della decisione impugnata in ordine al riconoscimento della responsabilità esclusiva del sinistro
D. La infondatezza del 2° motivo di appello
1. Il secondo motivo di appello - con il quale la ha denunciato Parte_1
l'erroneo riconoscimento del ristoro dell'importo del compenso per l'attività stragiudiziale del legale della attrice, per difetto di prova del relativo esborso - deve ritenersi infondato.
2. Infatti, la on ha mai sostenuto (tanto meno nella citazione introduttiva del I grado) CP_1 di avere sostenuto un tale esborso, bensì ha dedotto di dovere corrispondere al suo legale la somma di
€. 400,00 dallo stesso pretesa (come da fattura pro forma emessa) quale compenso per l'attività stragiudiziale svolta nella gestione del sinistro con la controparte.
3. Avendo la attrice, del tutto legittimamente, prospettato l'esborso come evento futuro, la doglianza dell'appellante relativa al difetto di prova dell'avvenuto esborso è eccentrica e processualmente irrilevante.
pagina 8 di 10 4. Posto che sono documentate tanto l'attività di assistenza tecnica stragiudiziale del legale della attrice
(cfr. la documentazione in atti), quanto la natura onerosa della stessa, quanto la insorgenza della obbligazione della i retribuirla (cfr. la fattura pro forma), non può negarsi – per il CP_1 rispetto del principio di integralità del risarcimento del pregiudizio (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13727 del 02/05/2022) - il ristoro di tale danno patrimoniale futuro (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20003 del
23/09/2014), ad essa risarcibile in quanto causalmente riconducibile all'evento di sinistro imputabile al alla sua assicurazione (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 16990 del 10/07/2017). CP_4
E. Conclusioni e disciplina delle spese processuali
1. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
2. La disciplina delle spese processuali segue, ex lege, la soccombenza dell'appellante, con liquidazione nei valori medi (in favore del difensore della appellata, dichiaratosi antistatario), salvo che per la fase di trattazione, esauritasi in una unica udienza e senza istruttoria, per la quale si liquidano i valori tabellari minimi, Tali spese si compensano per ¼, in ragione della soccombenza dell'appellata sulla eccezione preliminare di inammissibilità del gravame.
3. L'appellante deve essere altresì condannata al versamento, ex art. art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato o da versare, essendo stata respinta integralmente la impugnazione proposta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. n. 436/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
RIGETTA la eccezione preliminare di inammissibilità del gravame sollevata da Controparte_1
RIGETTA
l'appello proposto dalla . Parte_1
pagina 9 di 10 CONDANNA la al rimborso delle spese processuali del presente giudizio in Parte_1 favore di he – previa compensazione di ¼ - liquida nel residuo, in favore del Controparte_1 difensore di quest'ultima, dichiaratosi antistatario e, quindi, in €. 1595,25 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario, oltre ulteriori accessori di legge.
CONDANNA la a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1 pari a quello già versato ovvero da versare.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 19.6.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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