Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.13001/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
nato a [...], il [...] ( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. STEFANO EMANUELE MASSIMINO in VIA SAN FILIPPO
NERI 4, CATANIA, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, con sede in VIA MARCHESE DI CASALOTTO 5-13, CATANIA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ANTONIO DRAGO in VIA VINCENZO GIUFFRIDA 53,
CATANIA, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
nato a [...], il [...] ( , elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_2
domiciliato presso lo studio dell'avv. ANTONIO DRAGO in VIA VINCENZO GIUFFRIDA 53,
CATANIA, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
(P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in VIA MARCHESE DI CASALOTTO 11,
CATANIA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ANTONIO DRAGO in VIA
VINCENZO GIUFFRIDA 53, CATANIA, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTI
1
Conclusioni come da verbale di udienza del 3 giugno 2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Con atto di citazione notificato in data 6 novembre 2020, proprietario di un Parte_3
appartamento ubicato al primo piano dell'edificio condominiale sito in Catania Via Marchese di
Casalotto 15, ha convenuto in giudizio l'impresa individuale “ ”, in Controparte_1
qualità di gestore subconduttore del ristorante pizzeria sito al piano terra del medesimo condominio, unitamente a , proprietario del suddetto immobile, ed alla Parte_2 [...]
, conduttrice dell'immobile (la quale a sua volta, l'aveva concesso in Controparte_2
sublocazione al gestore della predetta pizzeria), formulando le seguenti conclusioni: “accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 2043-2059, per aver danneggiato gravemente la porzione di immobile, di proprietà dell'odierno attore, adiacente le canne fumarie utilizzate presso il ristorante-pizzeria I Moschettieri II, sito in via Marchese di Casalotto n. 11/13,
Catania ed aver cagionato ulteriori danni legati al mancato pieno godimento dell'immobile di
[. proprietà del sig. ; - per l'effetto condannare il sig. , la società Parte_3 Parte_2
e la società “ ex ai sensi dell'art. Controparte_1 Controparte_2 CP_1 Controparte_2
2043, 2051 e 2059 c.c, a risarcire al sig. i danni patrimoniali (danno emergente e Parte_3
lucro cessante) quantificati in: i) euro 16.571,81, oltre euro 7.500 per spese tecniche per pratiche autorizzative, ai fini del ripristino dei danni presenti nel vano bagno immobile sito in Via Marchese di
Casalotto n. 15, piano primo;
ii) in euro 36.000,00 a titolo di danno da mancato godimento del bene immobile di proprietà del sig. , unità immobiliare censita al comune di Catania Parte_3
N.C.E.U. al foglio di mappa 69, particella 7590, subalterno 10; - in subordine, condannare gli odierni convenuti a risarcire al sig. quella maggiore o diversa somma che la S. V. riterrà Parte_3 disporre a titolo di ristoro dei danni patrimoniali patiti dall'odierno attore a seguito della descritta condotta illecita;
infine, accertata la sussistenza della condotta illecita oggi denunciata, condannare in solido tutti i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale causato all'odierno attore a causa dei predetti incresciosi fatti, danno quantificato in euro 15.000,00, o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di giudizio o che la S. V. riterrà congrua secondo equità. Con vittoria di spese e compensi”.
I convenuti, costituiti in giudizio con distinte comparse, hanno eccepito l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem -avendo costituito i fatti di causa oggetto di altro giudizio risarcitorio in precedenza instaurato e concluso con sentenza del Tribunale di Catania n.
2 477/2016-, l'infondatezza delle domande risarcitorie e l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da illecito aquiliano.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e della relazione di CTU depositata in data 2 febbraio 2022.
All'udienza del 3 giugno 2024, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda attorea è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di ne bis in idem sollevata dalle parti convenute. La domanda, pur vertendo sugli stessi fatti e sulle stesse problematiche già oggetto di valutazione del
Tribunale di Catania nella causa N.R.G. 10231/2011, definita con sentenza n. 477/2016, ha ad oggetto la richiesta di risarcimento di danni relativamente alle annualità successive al 2016, anno di emissione della sentenza resa nel precedente giudizio risarcitorio, e sino al 2019, anno in cui le canne fumarie – la cui efficienza causale nella produzione dei danni per cui è causa è incontestata - sono state definitivamente rimosse (vedi memoria ex art. 183 co.6 n. 1 c.p.c. parte attrice).
Quanto poi all'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale del preteso diritto al risarcimento del danno, se ne rileva l'infondatezza atteso che il presente giudizio – incoato nel 2020 – ha ad oggetto il risarcimento di ulteriori danni maturati a partire dal 2016, per la permanenza della causa fonte di danno e sino alla cessazione della condotta dannosa, verificatesi con la rimozione delle canne fumarie nel
2019.
I convenuti sono chiamati a rispondere ex artt.2043 e 2051 c.c. nella veste di custode del bene fonte del danno e di responsabili del fatto illecito fonte di danno derivante dalla collocazione di canne fumarie fonti di esalazione di fumi a danno dell'immobile attoreo, rimosse in corso di causa.
Ciò premesso, passando alla valutazione dei presupposti dell'azione, il nominato CTU Ing. Per_1
dopo aver confrontato lo stato dei luoghi attuale con lo stato dei luoghi precedente sì come rappresentato nella relazione di consulenza tecnica dell'Ing. resa nella causa n. R.G. Persona_2
10231/2011, ha osservato che “la situazione è analoga a quanto presentato nella precedente CTU in quanto lo stato del bagno si presenta con soffitto e pareti annerite dai fumi. Visto quanto sopra esposto
e dalle indagini effettuate durante i due sopralluoghi, la scrivente CTU rileva quanto lamentato sullo stato di degrado del vano in questione.” (vedi pag. 7 relazione di CTU).
Ed ancora, “Dal raffronto dello stato dei luoghi riportato nella consulenza dell'ing. e lo stato dei Per_2 luoghi attuale, la scrivente ha potuto riscontrare un'analoga situazione causata dai fumi esterni.”
3 (vedi pag. 8 relazione di CTU). Il CTU ha altresì rappresentato uno stato di generale degrado dei locali derivanti da mancanza di manutenzione tale da descriverlo quale “cantiere aperto” non determinate dalle esalazioni di fumi provenienti dalle canne fumarie.
Le risultanze della CTU disposta nel presente giudizio hanno escluso la verificazione di un aggravamento del danno rispetto a quello già a suo tempo riscontrato nel vano bagno, mentre hanno evidenziato talune ulteriori manifestazioni di danno all'interno del limitrofo vano antibagno.
Ed infatti, secondo i condivisibili rilievi formulati dal perito d'ufficio nominato dal tribunale, il vano bagno si presenta oggi nelle medesime condizioni di quelle già riscontrate nella relazione d CTU resa nel precedente giudizio, non configurandosi, pertanto, in relazione al suddetto vano, alcun danno ulteriore e successivo risarcibile in tale sede sub specie di aggravamento del danno rispetto a quanto già stimato e riconosciuto nel precedente giudizio, la cui quantificazione è stata peraltro confermata e ritenuta ancora attuale dal CTU (cfr. pag. 8 della relazione di CTU).
In ordine alla ulteriore richiesta risarcitoria relativa al danno conseguenza da mancata locazione dell'immobile si osserva quanto segue.
Parte attrice ha dedotto in citazione di non aver potuto locare l'immobile al piano primo a causa dei fumi neri e delle esalazioni maleodoranti provenienti dalle dette canne fumarie che, per tal motivo, rendevano lo stesso inidoneo alla locazione. All'esito della CTU è emerso con chiarezza che i danni per cui è causa interessano esclusivamente dei vani separati dal resto dell'immobile, ossia il vano bagno ed antibagno, i quali costituiscono un piccolo locale autonomo, e non comunicante con lo stesso, ai quali si ha accesso da un balcone esterno (vedi pag. 2 della relazione di CTU).
Di conseguenza, deve escludersi che i danni ai suddetti vani abbiano impedito il godimento della restante parte dell'immobile che, difatti, per ammissione della stessa parte attrice, è stato ininterrottamente abitato dalla famiglia del Pt_3
Ciò precisato, occorre poi chiarire che, in ordine alla prova del danno derivante dall'impossibilità per il proprietario di un'immobile di concederlo in locazione a terzi a causa dell'attività illecita compiuta dal terzo, incombe sul danneggiato l'onere di allegare e dimostrare l'effettiva perdita di concrete occasioni di locare il bene, sicché in mancanza di tale dimostrazione a carico del danneggiato, nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento del danno per non avere potuto locare il bene.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, da allegare e provare da parte del preteso danneggiato – diversi dalla mera
4 mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo” (Cass.
Civ. n. 31233/2018).
Ed ancora, al fine di ottenere il risarcimento del danno da mancata locazione è necessario allegare e provare “l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità” (Cass. n. 25910/2023).
Ne consegue che il danno da mancato godimento del bene e da mancata locazione non è risarcibile in re ipsa, dovendo essere allegato e provato sia nell'an che nel quantum.
Non avendo l'attore assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante per non avere allegato né comprovato di avere in concreto perso l'occasione di locare l'immobile, avendo richiesto astrattamente tale danno, né allegato la sussistenza di trattative pendenti non concretizzatesi a causa dello stato dei detti vani accessibili come rilevato dal balcone esterno, nulla può essere riconosciuto a tale titolo in assenza di puntuale allegazione.
Nulla del pari può essere riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale genericamente allegato in carenza di puntuale allegazione sul punto, non essendo stata fornita dall'attore alcuna prova, dovendosi escludere l'automatismo nella liquidazione di tale ulteriore voce di danno (cfr. Cass. 25164/2020), anche tenuto conto che i detti danni riguardano un piccolo locale autonomo, usato come secondo servizio e non comunicante con il resto dell'appartamento, anche tenuto conto dello stato di degrado di tutto il cavedio anche sotto il profilo dello stato manutentivo evidenziato dal CTU.
Conclusivamente, per le causali innanzi indicate, gli odierni convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore di della somma di €1.000,00 quale importo stimato dal Parte_3
c.t.u., da ritenersi già liquidato all'attualità, pari al costo dei lavori necessari per il ripristino strutturale e per i sanitari limitatamente al vano antibagno, come meglio indicato nella relazione di CTU.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi per tutte le fasi processuali di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, per lo scaglione di valore riferimento, secondo il criterio del decisum, da distrarre in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario. Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, sono poste, in via definitiva, a carico delle parti convenute soccombenti, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dagli stessi le somme versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: in parziale accoglimento della domanda dell'attore , accerta la responsabilità dei Parte_3 convenuti “ , e Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
e, per l'effetto, li condanna in solido al pagamento, a titolo di risarcimento del
[...]
danno, in favore di , della somma di €1.000,00, già liquidata all'attualità, oltre interessi Parte_3
legali dalla sentenza;
condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore di
[...]
, da distrarre in favore del difensore Avv. Stefano EL SI, liquidate in €662,00 Parte_3
per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge;
pone le spese di
CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti soccombenti in solido con diritto dell'attore a ripetere quanto corrisposto al CTU.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 13.1.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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