Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02609/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05924/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5924 del 2022, proposto da Casa di Cura Alba Clinica San Paolo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Ricciardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto dirigenziale regionale n. 372 del 6/10/2022- Direzione generale 4 - comunicato a cura dell’ASL Ce con posta certificata il 13/10/2022 - mediante il quale la Regione ha preso atto della delibera dell' ASL ce 1648 del 29/10/2021 e ha disposto l' ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE della struttura ALBA CLINICA SAN PAOLO – P. IVA 00234520617 – presso la sede operativa in Aversa di via Vito de Iasi 29 con la seguente configurazione : cod. 09 CHIRURGIA GENERALE per n. 35 posti letto; cod. 34 OCULISTICA per n. 05 posti letto ; cod. 37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA per n. 20 posti letto, e , quindi , senza alcun accenno ai piccoli interventi di otorinolaringoiatria, nonché per l' annullamento di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, tra cui tutti gli atti istruttori e la stessa delibera dell' ASL 1648 del 29/10/2021 già autonomamente impugnata con ricorso autonomo avente numero di rg 1362/2022 e gli atti ad essa presupposti; ove e per quanto possa occorrere, della DGR 347/2020 e del decreto dirigenziale 315/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Asl 104 - Caserta 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. IA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. Con il ricorso indicato in epigrafe, la Casa di Cura Alba Clinica San Paolo S.r.l. ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto dirigenziale regionale n. 372 del 06/10/2022 per le ragioni di seguito esposte.
1.1 In punto di fatto, la ricorrente ha rappresentato di essere una struttura sanitaria originariamente accreditata per 80 posti letto e, a seguito dell’adozione del DCA del 31/10/2014, per 50 posti letto complessivi così suddivisi: 20 posti letto di Chirurgia generale, 7 posti letto di Oculistica, 18 posti letto di Ostetricia e Ginecologia e 5 posti letto di Otorinolaringoiatria.
A seguito dell’entrata in vigore del DM 70/2015 che stabiliva il limite minimo di 60 posti letto per poter contrattualizzare le strutture, si tenevano presso la Regione Campania incontri per cercare una soluzione; con verbale d’incontro del 20/11/2017, venne stabilito che l’attività in accreditamento della clinica ricorrente potesse essere rimodulata nel modo seguente: Chirurgia Generale (con piccoli interventi di ORL) 35 posti letto; Oculistica 5 posti letto; Ostetricia e Ginecologia 20 posti letto, per complessivi 60 posti letto.
Tale verbale, tuttavia, non venne trasfuso nei decreti del Commissario ad acta n. 8/2018 e 103/2018 e l’ASL di Caserta, sebbene tale omissione le fosse stata prontamente segnalata dalla ricorrente, adottava la delibera n. 1648/2021 nella quale ometteva di indicare nell’ambito dell’accreditamento per chirurgia generale i piccoli interventi di otorinolaringoiatria. La ricorrente allora adìva questo Tribunale con ricorso NRG 1362/2022 impugnando la predetta delibera dell’ASL di Caserta e lamentandone la sua illegittimità nella parte in cui tra i 35 posti letto di Chirurgia Generale non erano stati inclusi i piccoli interventi di Otorinolaringoiatria.
Da ultimo, la Regione Campania ha adottato il decreto dirigenziale n. 372 del 06/10/2022 con cui, prendendo atto e facendo proprie le determinazioni dell’ASL, ha provveduto all’accreditamento istituzionale definitivo della ricorrente con la seguente configurazione: Chirurgia Generale 35 posti letto; Oculistica 5 posti letto; Ostetricia e Ginecologia 20 posti letto, per complessivi 60 posti letto.
1.2 Avverso il predetto decreto dirigenziale regionale, come esposto, è insorta la ricorrente.
Il gravame risulta affidato alle seguenti censure.
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS.502/19920 E S.M. E I. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE- VIOLAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA – INCOMPETENZA.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 16/2008 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DCA 131/2014 – CONTRADDITTORIETA’ CON PRECEDENTI ATTI E CON LE DELIBERE DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ ASL CE 1188/2013 E 508/2014 – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA INTRINSECA ED ESTRINSECA DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
III. VIOLAZIONE A FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 502/1992 SOTTO ALTRO PROFILO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 4/2011 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE DI RICONVERSIONE E INCONTRO REGIONALE DEL 20/11/2017 – DELLA DELIBERA DELLA GR 211/2021 – DELLA DELIBERA DELLA GR 347 DEL 9/7/2020- ECCESSO DI POTERE – INCOMPETENZA.
IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E SS DEL CODICE CIVILE – ECCESSO DI POTERE – FALSA CAUSA – PRESUPPOSTO ERRONEO.
2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio e hanno depositato memorie con cui hanno chiesto il rigetto del gravame.
3. In vista della udienza fissata per l’esame del merito della controversia, le parti costituite hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
3.1 Nel dettaglio, in data 23/02/2026, la ricorrente ha depositato istanza di cancellazione ovvero di rinvio della causa.
La ricorrente, invero, rappresenta che il giudizio avverso l’atto presupposto NRG 1362/2022 si è concluso con la sentenza di questo Tribunale n. 4925 del 01/07/2025 con la quale la domanda attorea è stata ritenuta infondata in ragione della ritenuta legittimità dell’operato dell’ASL; avverso la citata sentenza è stato proposto appello e lo stesso attualmente pende innanzi al Consiglio di Stato.
3.2 Le Amministrazioni hanno invece chiesto il rigetto del gravame.
L’ASL di Caserta, in via preliminare, ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento del 16/04/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, non può essere accolta l’istanza di cancellazione ovvero di rinvio, atteso che non sussistono i presupposti di cui all’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.; da un lato, infatti, non è mai possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo e, dall’altro lato, il Collegio non ritiene che sia configurabile un caso eccezionale, che solo potrebbe giustificare il rinvio della causa, trattandosi, peraltro, di un ricorso ultratriennale, per il quale non è opportuno disporre un ulteriore rinvio.
Il Collegio, infine, non ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 295 c.p.c. per disporre la sospensione necessaria del processo; invero, la sola circostanza che i due giudizi non pendano nello stesso grado è di per sé sufficiente ad escludere l’operatività dell’art. 295 c.p.c. indipendentemente da ogni ulteriore considerazione circa il nesso che li lega (cfr. TAR Campania, Sez. I, 10 febbraio 2025, n. 1088, che richiama TAR Lombardia, sez. II, 18 gennaio 2021, n. 166 secondo cui “ quando tra due giudizi esiste rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non avente ancora l'autorità di cosa giudicata - in quanto allo stato impugnata (anche, pertanto, con un mezzo di impugnazione ordinaria) - è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato solo ai sensi dell'art. 337 comma 2, c.p.c. e non già ai sensi dell'art. 295 c.p.c., che regola la diversa fattispecie della sospensione necessaria tra due giudizi collegati tra loro in senso tecnico-giuridico e pendenti nello stesso grado ”). Né si rinvengono motivi che giustifichino l’attesa della pronuncia del giudice d’appello ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., a fronte di decisione di primo grado emessa e rispetto alla quale non emergono ragioni che la rendano discutibile, sicché il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per fare luogo alla sospensione facoltativa del processo.
5.2 Sempre in via via preliminare, questo Collegio ritiene che non possa ritenersi violato il principio del ne bis in idem, dal momento che lo stesso opera solo in presenza di un giudicato, mentre nel caso di specie è pacifico che non sussista alcun giudicato, dal momento che la sentenza di questo Tribunale n. 4925 del 01/07/2025 è stata impugnata e attualmente è ancora pendente il giudizio di secondo grado innanzi al Consiglio di Stato.
6. Passando al merito del ricorso, il Collegio rileva quanto segue.
6.1 Quanto alla dedotta incompetenza, è sufficiente rilevare che il decreto regionale impugnato è stato adottato dal dirigente dell’ufficio preposto e che, ai sensi dell’art. 35 dell’allora vigente regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 (ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) le UO (unità operative dirigenziali) “ sono le strutture amministrative di livello dirigenziale in cui si articolano le direzioni generali e gli uffici speciali. I dirigenti preposti alle stesse svolgono le funzioni di direzione dei rispettivi uffici, curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni a essi assegnati o delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate”. Ne consegue che l’attuazione degli atti di indirizzo regionali ben può essere demandata ai dirigenti ed anzi tale attività rientra normalmente nelle loro competenze, non iscrivendosi l’attività di esecuzione nella definizione dell’indirizzo politico (cfr. TAR Campania, Sez. I, 5 ottobre 2023, n. 5418).
6.2 Quanto alla presunta contraddittorietà tra il decreto impugnato e la presupposta delibera della ASL da una parte e il DCA n. 131/2014 dall’altra, è sufficiente rilevare che il predetto decreto del Commissario ad acta è stato poi superato dal DCA n. 103/2018, il quale non è mai stato impugnato; è, infatti, sulla base di questo atto che sono stati assunti gli atti di cui parte ricorrente si duole, di talché alcuna rilevanza può assumere il precedente decreto commissariale.
6.3 Quanto alla presunta violazione dell’art. 237 sexdecies della legge regionale n. 4/2011, è la stessa parte ricorrente a dare atto che tale disposizione di legge è stata dichiarata incostituzionale, con la conseguenza che non si vede come si possa predicare la violazione di una legge espunta dall’ordinamento con efficacia ex tunc.
6.4 Infine, quanto alle presunte difformità sussistenti tra la delibera dell’ASL e il successivo decreto regionale e il DCA n. 103/2018 (il quale andrebbe interpretato indagando la comune intenzione delle parti), il Collegio ritiene di confermare quanto già statuito nella sentenza n. 4925 del 01/07/2025. Invero, la determinazione della ASL impugnata in quella sede – e il decreto regionale impugnato col presente gravame – contengono determinazioni che devono essere ritenute conformi alle previsioni del DCA n. 103/2018 e ciò in quanto detto decreto commissariale in maniera assolutamente chiara e non passibile di interpretazioni difformi non prevede, per la struttura ricorrente, la disponibilità di posti letto di otorinolaringoiatria.
6.5 Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso deve quindi essere respinto.
7. Le spese processuali possono trovare integrale compensazione tra tutte le parti costituite in ragione del complessivo andamento della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
IA NT, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IA NT | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO