Sentenza 28 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Aula B 3 0 A 1 3 S D . S , T A O . R T L , N EPUBBLICA ITALIANA ORIGINALE L A ' A O L S 3 B L E 7 I E P - S D 8 D - I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I 1 A N S T 1 G N S E O O E S Oggetto ORTE SUPREM0-1575/04 P A G D M G A I contratti E Z , O A L T O agrari D TERZA CI ILE. T R I A E T affitto R L S T I I L N D G E E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E S D O R E Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N.07810/02 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron.Dott. IC LO PIANO Consigliere 2874 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore C.C. 19/12/03 ha pronunciato la seguente: S ENTENZA sul ricorso proposto da: SS GN, quale custode giudiziario del fondo ru- stico in Castellaneta, sottoposto a pignoramento nell'ambito del procedimento di espropriazione immobi- liare pendente innanzi al tribunale di Taranto con il n. 176/86 R.G.E., elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38, presso l'avv. Vincenzo Sinopoli, difeso dall'avv. Angelo R. Lovelli, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EO IC, elettivamente domiciliato in Roma, via Livio Andronico n. 24, presso l'avv. Emilio Romagnoli, 2541 2003 1 che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Mario La- rato, giusta delega in atti;
controricorrente nonché
contro
EO ON;
- intimato avverso la sentenza n. 230/2001 della corte di appello sezione spe- di Lecce, sezione distaccata di Taranto, cializzata agraria del 14 dicembre 2001 - 14 gennaio 2002 (R.G. 386/01). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2003 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi Consolo, che ha chie- - sto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 25 febbraio 2000 SS GN, custode giudiziario di un fondo rustico sito in agro di Castel- laneta, oggetto di pignoramento, conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Taranto, sezione specializzata agraria, EO IC, affittuario di tale fondo per- ché fosse dichiarato nullo, ovvero cessato per scadenza, il contratto, avente durata di anni 5, stipulato da co- 2 stui con il proprietario del fondo, con ogni conseguen- za in ordine al rilascio. Costituitosi in giudizio il EO resisteva alla * avversa pretesa chiedendone il rigetto e spiegando do- manda riconvenzionale per la declaratoria del proprio diritto alla indennità del caso per le migliorie appor- tate al fondo e alla ritenzione del fondo sino al sod- disfacimento del proprio credito. Svoltasi la istruttoria del caso, nel corso della quale interveniva volontariamente in giudizio EO An- tonio, quale erede universale dell'originario debitore proprietario del fondo oggetto di controversia, ade- rendo alle difese svolte dal resistente, l'adito sezio- ne con sentenza 24 maggio 2000 rigettava le domande principali e dichiarava assorbite quelle riconvenziona- li proposte solo in via subordinata. Gravata tale pronunzia dal soccombente SS, la corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taran- to, sezione specializzata agraria, con sentenza 14 di- cembre 2001 - 14 gennaio 2002 rigettava il gravame, po- nendo a carico dell'appellante le spese del grado. Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notifi- cata il 15 gennaio 2002, ha proposto ricorso, affidato a due motivi e illustrato da memoria, con atto 13 marzo 3 2002 SS GN, nei confronti sia di EO MICHELE che di EO ON. Resiste, con controricorso, unicamente EO Miche- le. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I giudici del merito hanno ritenuto, in primis, la validità del contratto di affitto in forza del quale EO IC (sin dal 1965) detiene il fondo per cui è controversia, perché sufficientemente identificato sia attraverso la denominazione («Masseria S. Stefano»> sita nella contrada S. Stefano di Castellaneta) sia con l'indicazione del tipo di coltura da cui il fondo è in- teressato (11 ettari di seminativo e sei ettari di uliveti, mandorleti e vigneto»), sia, infine, conside- rato che non è mai esistito contrasto, tra le parti circa i confini del bene. Quanto, ancora, alla invocata inopponibilità ai creditori pignoranti del contratto in questione, stipu- lato prima del pignoramento del fondo, per essere stato rinnovato, alla prima scadenza, tacitamente, in difetto della pur necessaria autorizzazione del giudice a norma dell'art. 560 c.p.c., i giudi- dell'esecuzione, ci del merito hanno disatteso tale assunto sul rilievo che anche nell'eventualità si voglia ritenere che il custode poteva omettere di inviare la disdetta di cui 4 all'art. 4 della legge n. 203 del 1982 solo previa au- torizzazione del giudice dell'esecuzione il contratto di affitto così rinnovatosi non è viziato da invalidità assoluta, ma solo da inefficacia relativa, per cui esclusivamente i creditori, nonché l'aggiudicatario del bene pignorato, cui la riferita rinnovazione non è op- ponibile, avrebbero potuto agire per il rilascio, ma non già il custode, mero ausiliario del giudice.
2. Entrambe tali affermazioni sono impugnate dal ricorrente il quale denunzia, nell'ordine: da un lato, violazione 0 falsa applicazione dell'art. 1418 C.C., in relazione all'art. 1346 C.C. [e] omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia»> [primo motivo]; dall'altro «violazione o falsa applicazione degli artt. 65 e 560 c.p.c.» [secondo motivo].
3. Come eccepito dal Procuratore Generale, entrambi i motivi sono manifestamente infondati, nonché, per al- cuni aspetti inammissibili. 3. 1. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, dell'art. 1418 c.c. in relazio- ne all'art. 1346 C.C. per avere i giudici del merito ritenuto determinabile, e, in concreto, determinato, l'oggetto del contratto di affitto per cui è controver- sia, la censura è inammissibile. 5เก Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate - о con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consen- te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate 6 disposizioni (art. 1418 e 1347 c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la corretta» interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni [e infatti, sottolinea es- sere «pacifico e incontestabile il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il re- quisito della determinatezza ○ determinabilità dell' oggetto di un contratto relativo a beni immobili non postula la specificazione dei confini e/o la indicazio- ne dei dati catastali, richiesti indispensabilmente so- lo ai fini della trascrizione», cioè manifesta espres- samente di aderire ai principi di diritto applicati dai l giudici del merito], si limita a dolersi che l'esito e della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspetta- tive, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 3. 2. Precisato quanto sopra si osserva, ancora, che in presenza di un contratto relativo ad immobili l'accertamento, in concreto, se il suo oggetto sia de- terminato o comunque determinabile integra la risultan- 7 te di un apprezzamento di fatto, come tale rimesso al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimi - tà se sorretto da idonea motivazione (Cass. 3 febbraio 2000, n. 1165; Cass. 26 febbraio 1993, n. 2445) ed è soggetto al sindacato della Cassazione solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione (Cass. 11 aprile 1992, n. 4474; Cass. 7 maggio 1987, n. 4238). Non controverso quanto precede si osserva, ancora, che si ha carenza di motivazione, rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nella sua du- plice manifestazione di difetto assoluto o di motiva- zione apparente, solo quando il giudice del merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero indica tali elementi senza però una approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello pre- teso dalla parte. Parimenti si ha, sempre agli indicati fini, motiva- zione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficien- za del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ov- vero di mancanza di criteri idonei a sorreggere ea in- dividuare con chiarezza la ratio decidendi, ma non an- che quando vi sia difformità rispetto alle attese e al- le deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati (tra le tantissime, ad esempio, Cass. 25 ottobre 2002, n. 15053, specie in motivazione). La violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per i vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, denunziabili con il ricorso per cassazione, in altri termini, sussiste solo allorché nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o il de- ficiente esame di punti decisivi della controversia, ovveroprospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, 1'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, २ tale da non consentire la identificazione del procedi- mento logico giuridico posto a base della decisione e detti vizi, pertanto, non possono consistere in un ap- prezzamento dei fatti o delle prove in senso difforme da quello preteso dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito la individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove e il controllo della attendibilità e della concludente, sce- gliendo tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 20 novembre 2002, n. 16334, specie in motivazione) è 9 palese, l'inammissibilità della censura in esame anche sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. Nella specie, infatti, il ricorrente lungi dall'evidenziare incongruenze o errori, logici o giuri- dici, presenti nella motivazione della sentenza impu- gnata, allorché questa ha affermato che la denominazio- ne del fondo [oggetto di affitto], la sua collocazione [in una certa contrada] e il tipo di coltura praticato erano più che sufficienti ad identificare l'oggetto del contratto, anche tenuto presente che trattavasi di ter- reni di un unico ben determinato proprietario in una certa località, si limita ad opporre alle valutazioni compiute dai giudici del merito, in ordine agli elemen- ti identificativi del contratto, la propria soggettiva e personale interpretazione di quegli stessi elementi. Anche a prescindere da quanto precede si Osserva essere pacifico, in causa, come puntualmente evidenzia- to dai giudici del merito con affermazione in alcun - modo contestata o investita dal ricorso - che il con- tratto, tra le parti, si protrae da oltre 35 anni (l'originario rapporto è sorto nel 1965) senza che mai sorgesse, tra il concedente e l'affittuario, problema di sorta in ordine alla concreta identificazione dei beni oggetti di affitto e la circostanza costituisce elemento, sia pure indiziario, più che sufficiente ido- - 10 neo a dimostrare che in effetti la invocata indetermi- natezza dell'oggetto del contratto non sussiste. 3. 3. Manifestamente infondato, infine, si appalesa . il secondo motivo di ricorso, alla luce di una più che consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice da cui totalmente prescinde parte ricorrente. Deve ribadirsi, in particolare, che la rinnovazione tacita della locazione integra un nuovo negozio giuri- dico bilaterale, con la conseguenza che, trattandosi di immobile sottoposto a sequestro giudiziario, o a pigno- ramento, è richiesta l'autorizzazione del giudice, per effetto del combinato disposto degli art. 560, comma 2, e 676 c.p.c. Peraltro, essendo la misura cautelare finalizzata alla tutela degli interessi del sequestrante e del pi- gnorante, la inefficacia relativa della locazione di immobile da parte del custode giudiziario in assenza di autorizzazione può essere fatta valere solo dallo stes- SO sequestrante ° dal creditore pignorante (Cass. 30 ottobre 2002, n. 15297). In altri termini, come puntualmente e correttamente evidenziato dalla sentenza in questa sede impugnata, la locazione di un bene sottoposto a sequestro giudizia- l'autorizzazione del rio, о a pignoramento e, senza giudice dell'esecuzione, in violazione dell'art. 560 11 c.p.c., non comporta l'invalidità della locazione bensi solo la sua inopponibilità ai creditori e all'assegna- tario. Ne consegue che come non può eccepire il difetto di autorizzazione da parte del giudice, il conduttore del- la locazione non autorizzata (Cass. 13 luglio 1999, n. 7422) così non è legittimato a tanto il custode del be- ne, potendo la inopponibilità in questione essere fatta valere esclusivamente dai soggetti nel cui interesse la stessa è prevista e, cioè, rispettivamente dai credito- ri pignoranti o, successivamente, dall'assegnatario dei beni (Cass. 16 febbraio 1983, n. 1175). La consolidata giurisprudenza di cui sopra non è in al- cun modo contraddetta dai precedenti richiamati in ri- corso i quali sono stati resi con riguardo a fattispe- cie nelle quali o il terzo non aveva alcun titolo per essere nel godimento dei beni pignorati (Cass. 24 marzo 1986, n. 2068) o aveva maturato un credito per attività prestata nella cura di un fondo oggetto di sequestro (Cass. 28 agosto 1997, n. 8146).
4. Risultato totalmente infondato il proposto ri- COISO, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giu- dizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo. 12
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 100,00 oltre € 1.400,00 per onorari, in favore del controri- corrente EO IC. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 19 dicembre 2003 Правни il Consigliere relatore est. uyer fler il Presidente CANCELL FREUT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.8 GEN 2004 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 13