Art. 2. Qualifiche settima e superiori 1. I concorsi per l'accesso alle qualifiche settima e superiori possono essere per esami, per titoli ed esami o per corso-concorso, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 .
2. Il corso-concorso si effettua secondo le disposizioni di cui all' art. 7, commi settimo ed ottavo, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e delle ulteriori disposizioni ivi previste.
3. Il bando di concorso, per titoli ed esami, indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi.
4. Gli esami consistono in due prove scritte e un colloquio.
5. Per i profili professionali comportanti l'espletamento di mansioni attinenti ai servizi di cui alle lettere a) e b) dell' art. 1, comma 1, della legge 15 ottobre 1986, n. 664 , esclusi i profili comportanti specificamente l'espletamento di mansioni tecnico-contabili, la prima prova scritta concerne la risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica aventi per oggetto le seguenti materie, con diversa accentuazione secondo i profili professionali e secondo i diversi livelli: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto privato, diritto processuale civile e penale. La seconda prova scritta concerne la risoluzione di quesiti teorico-pratici sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sulla contabilita' generale dello Stato.
6. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche' sulle seguenti altre: ordinamento giudiziario e della giustizia amministrativa; ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; ragioneria generale (nozioni); statistica; informatica ed organizzazione.
7. Il colloquio comprende inoltre, con diversa gradazione di difficolta' rispetto alla qualifica di accesso, la prova di conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando di concorso.
8. Per i profili professionali diversi da quelli considerati nel precedente comma 5 le due prove scritte, rispettivamente con quesiti a risposta sintetica e con quesiti teorico-pratici, ed il colloquio hanno per oggetto le materie indicate dai relativi bandi di concorso in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 .
9. La commissione esaminatrice e' composta da un avvocato dello Stato almeno alla terza classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da due avvocati dello Stato di classi di stipendio inferiore; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente almeno alla settima qualifica funzionale.
Note all'art. 2:
- Per il titolo del D.P.R. n. 1219/1984 si veda nelle precedenti note alle premesse.
- Il testo dell' art. 7, settimo e ottavo comma, della legge n. 312/1980 e' il seguente:
"Le norme di cui all' art. 1 , 1 ) e all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 , relativi ai corsi di preparazione, con concessione di borse di studio per il reclutamento di impiegati continuano a trovare applicazione ai fini dell'accesso ai profili professionali ascritti alla settima e alla ottava qualifica funzionale.
Le modalita' di ammissione ai corsi e del relativo svolgimento, i criteri per le prove di esame, la nomina e composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' quanto altro occorra per la organizzazione e lo svolgimento dei corsi medesimi, saranno dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'accesso alle qualifiche avverra' indipendentemente dal tipo di diploma di laurea".
- Il testo dell' art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 664/1986 , e' il seguente:
"1. Il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e' addetto ai servizi relativi:
a) agli affari generali e amministrativo-contabili;
b) all'attivita' professionale".
- Per il titolo del D.P.R. n. 1219/1984 si veda nella precedenti note alle premesse.
2. Il corso-concorso si effettua secondo le disposizioni di cui all' art. 7, commi settimo ed ottavo, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e delle ulteriori disposizioni ivi previste.
3. Il bando di concorso, per titoli ed esami, indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi.
4. Gli esami consistono in due prove scritte e un colloquio.
5. Per i profili professionali comportanti l'espletamento di mansioni attinenti ai servizi di cui alle lettere a) e b) dell' art. 1, comma 1, della legge 15 ottobre 1986, n. 664 , esclusi i profili comportanti specificamente l'espletamento di mansioni tecnico-contabili, la prima prova scritta concerne la risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica aventi per oggetto le seguenti materie, con diversa accentuazione secondo i profili professionali e secondo i diversi livelli: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto privato, diritto processuale civile e penale. La seconda prova scritta concerne la risoluzione di quesiti teorico-pratici sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sulla contabilita' generale dello Stato.
6. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche' sulle seguenti altre: ordinamento giudiziario e della giustizia amministrativa; ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; ragioneria generale (nozioni); statistica; informatica ed organizzazione.
7. Il colloquio comprende inoltre, con diversa gradazione di difficolta' rispetto alla qualifica di accesso, la prova di conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando di concorso.
8. Per i profili professionali diversi da quelli considerati nel precedente comma 5 le due prove scritte, rispettivamente con quesiti a risposta sintetica e con quesiti teorico-pratici, ed il colloquio hanno per oggetto le materie indicate dai relativi bandi di concorso in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 .
9. La commissione esaminatrice e' composta da un avvocato dello Stato almeno alla terza classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da due avvocati dello Stato di classi di stipendio inferiore; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente almeno alla settima qualifica funzionale.
Note all'art. 2:
- Per il titolo del D.P.R. n. 1219/1984 si veda nelle precedenti note alle premesse.
- Il testo dell' art. 7, settimo e ottavo comma, della legge n. 312/1980 e' il seguente:
"Le norme di cui all' art. 1 , 1 ) e all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 , relativi ai corsi di preparazione, con concessione di borse di studio per il reclutamento di impiegati continuano a trovare applicazione ai fini dell'accesso ai profili professionali ascritti alla settima e alla ottava qualifica funzionale.
Le modalita' di ammissione ai corsi e del relativo svolgimento, i criteri per le prove di esame, la nomina e composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' quanto altro occorra per la organizzazione e lo svolgimento dei corsi medesimi, saranno dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'accesso alle qualifiche avverra' indipendentemente dal tipo di diploma di laurea".
- Il testo dell' art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 664/1986 , e' il seguente:
"1. Il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e' addetto ai servizi relativi:
a) agli affari generali e amministrativo-contabili;
b) all'attivita' professionale".
- Per il titolo del D.P.R. n. 1219/1984 si veda nella precedenti note alle premesse.