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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/09/2025, n. 3538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3538 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del
16/04/2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n. 7327/2017 R.G. pendente tra:
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliata in Sala Parte_1 C.F._1
Consilina (SA), alla via Trinità, 82, presso lo studio degli avv.ti Alfonso Penna e Filomena
Giordano, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliata in Battipaglia CP_1 C.F._2
(SA), alla via Antonio Carbone, 17, presso lo studio dell'avv. Marco Stanzione, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex artt.615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha spiegato opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole ad istanza di nella qualità di erede dei CP_1 genitori e , per il pagamento della somma di € 9.483,55 Controparte_2 Persona_1 sulla scorta della sentenza n. 2332/08 emessa dal Tribunale di Salerno.
Più specificamente, l'opponente, dopo aver precisato di essere venuta a conoscenza dell'asserita pretesa creditoria solo mediante l'opposta intimazione (non avendo mai ricevuto essendole alcun atto relativo al sotteso procedimento), ha contestato il diritto della istante di procedere ad esecuzione forzata deducendo: i) in primo luogo, l'inefficacia dell'azionata sentenza in ragione dell'inesistente notificazione dell'atto introduttivo del relativo giudizio di cognizione, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
ii) in secondo luogo, la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo;
iii) infine e in ogni caso, la carenza di legittimazione dell'opposta, nella qualità di coerede, ad esigere il pagamento dell'intero importo riconosciuto al de cuius con l'azionata sentenza, in luogo della sola quota di sua spettanza.
Si è costituita nel presente giudizio la quale, in via preliminare, ha contestato le CP_1 deduzioni attinenti ai vizi di notificazione, depositando copia della documentazione volta a provarne il perfezionamento ai sensi dell'art. 140 c.p.c; quanto alla asserita carenza di legittimazione, invece, incontestato di aver agito quale coerede dei genitori -parti originari del giudizio conclusosi con l'azionata sentenza- ha eccepito l'infondatezza dell'avversa doglianza operando per i crediti ereditari il regime della solidarietà attiva fra i diversi coeredi.
Ciò posto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente ex art.96 c.p.c. e vittoria di spese.
Instaurato regolarmente il contraddittorio e concessi i termini per le memorie di cui all'art.183
c.p.c., all'udienza del 16/04/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, stante l'eterogeneità delle contestazioni formulate si ritiene di dover previamente procedere alla relativa qualificazione nei termini che seguono.
Per quanto concerne le doglianze sopra indicate alle lett. i) e iii) integrano un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. investendo, sul piano dell'an e del quantum, il diritto dell'intimante di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del titolo azionato;
la contestazione sopra indicata alla lett. ii) integra, invece, un motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., concernendo in parte qua la regolarità del precetto in ragione della violazione della sequenza procedimentale di legge.
Orbene, muovendo in senso logicamente preliminare dai motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., a parere di questo Giudice:
§ 2.1 Inammissibile è la doglianza sub i).
Innanzitutto, contrariamente a quanto prospettato dall'opponente, in ordine alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di accertamento sotteso alla presente opposizione non si ravvisa un'ipotesi di “inesistenza giuridica”, bensì, eventualmente, di mera nullità.
La predetta qualificazione risulta dirimente ai fini dell'individuazione dello strumento processuale esperibile per contestare tale doglianza. Infatti, secondo orientamento giurisprudenziale ormai noto:
-qualora l'ingiunto postuli una situazione di inesistenza della notificazione tale circostanza può essere fatta valere anche con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione posto che va ad incidere sull'esistenza ed efficacia del titolo esecutivo;
-qualora venga rilevata una situazione di nullità della notifica, tale circostanza non può essere dedotta in sede esecutiva , essendo rilevante quale motivo di appello ed eventuale rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell'art.354 c.p.c. (Cass. 5884/1994; Cass. 1461/1994; Cass.
5884/1999; Cass. 9205/2001; Cass. 10495/2004; Cass. 18847/2008; Cass. 1219/2014).
Alla luce di tali principi, quindi, occorre valutare se la doglianza spiegata da parte opponente sia astrattamente riconducibile alla categoria dell'inesistenza o piuttosto a quella della nullità.
Sul punto la giurisprudenza, sulla scorta di un duplice intervento delle Sezioni Unite (sentenze nn. 14916 e 14917 del 2016), ha fugato ogni dubbio:
-da un lato, precisando che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto e, conseguentemente, i vizi relativi allo stesso, anche qualora si rilevi privo di alcun collegamento con il destinatario, non causano l'inesistenza della notifica ma ricadono sempre nell'ambito della nullità (cfr. Cass. 15/02/2019 , n. 4529);
-dall'altro lato e in via generale, circoscrivendo la categoria dell'inesistenza della notificazione
“oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa" (Cass. Sezioni Unite nn. 14916 e 14917 del 20/07/2016).
Orbene, con specifico riguardo al caso di specie, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario ai sensi dell'art. 140
c.p.c., asseritamente difforme dalla dimora abituale dello stesso, potrebbe, eventualmente, ritenersi nulla, giammai inesistente, in ragione del collegamento del luogo con il destinatario della notifica e, in ogni caso, non attenendo agli elementi costitutivi sopra precisati.
In conclusione, per le considerazione che precedono la sede corretta per l'esame del vizio di notifica dedotto dall'opponente è da individuarsi nel giudizio di appello ai sensi degli artt. art.327 e 354 c.p.c. dinanzi al giudice della cognizione, laddove l'opposizione all'esecuzione risulta tout court inammissibile.
§ 2.2 Infondata, invece, è la contestazione relativa alla pretesa carenza di legittimazione attiva dell'opposta ad esigere il pagamento dell'intero credito consacrato nel titolo esecutivo sull'assunto di poter agire, quale coerede, solo per la quota di sua spettanza.
Al riguardo giova preliminarmente precisare che, con la sentenza n.2332/2008 azionata con l'opposto precetto, il Tribunale di Salerno, nel definire la controversia promossa da
[...]
-in proprio e quale erede di e Per_1 Persona_2 Controparte_3 in qualità di eredi di ha condannato “al pagamento
[...] Controparte_2 Parte_1 della somma di euro 6.500,00, in favore degli attori, di cui euro 2.000,00 in proprio a ” Persona_1 oltre interessi e spese.
Di poi, a seguito del decesso di , nella qualità di erede sia di Persona_1 CP_1 quest'ultima che di , ha intimato a con l'opposto precetto, il Controparte_2 Parte_1 pagamento dell'intero ammontare dei sopra precisati importi.
Orbene, questo Giudice – ben consapevole della sussistenza di un quadro pretorio ondivago- ritiene condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale, recentemente confermato, secondo cui “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi” (cfr Cass. sent. 18/04/2024,
n. 10585, in senso confermativo Cass. S.U. 24657/2007, Cass. n. 15894/2014, Corte appello
Napoli sez. III, n. 1100/2023).
Più specificamente nell'ambito della procedura esecutiva e in ossequio al principio generale secondo cui ciascun comunista può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, è stato altresì precisato che ciascun coerede può legittimamente agire per ottenere la riscossione dell'intero credito del de cuius, atteso che l'esercizio del comune diritto spiegherà i suoi effetti nei confronti di tutti gli altri coeredi rimasti estranei al giudizio, restando impregiudicata la regolamentazione dei rapporti interni e la specifica ripartizione pro quota.
(Cass. n.9158/2013).
Calando i principi esposti al caso in esame, si rileva come quale erede di CP_1 entrambi i soggetti titolari del diritto sotteso alla presente opposizione, abbia legittimamente agito in via esecutiva per il pagamento del credito consacrato nel titolo azionato con l'opposto atto di precetto. § 2.3 Infine, priva di pregio risulta la doglianza formulata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. relativa alla nullità del precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo.
Si è visto come parte opponente abbia contestato l'omessa o comunque irregolare notifica del titolo in quanto effettuata presso un luogo che, pur risultando quale propria residenza anagrafica, non costituiva tuttavia la dimora effettiva.
Al riguardo è sufficiente rilevare come, secondo un ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ln tema della validità della notifica, nei casi in cui la notifica di un atto sia eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, la notifica può dichiararsi nulla soltanto nel caso in cui il destinatario provi di essersi trasferito altrove e altresì che il notificante fosse a conoscenza, ovvero avrebbe potuto conoscere con l'uso dell'ordinaria diligenza, tale nuovo indirizzo, dovendosi ritenere prevalente in tal caso sul dato della residenza anagrafica le residenza reale, presso cui il notificante è tenuto ad eseguire la notifica, a mente dell'art.139 del codice di procedura civile (Cass. sent.
n.27368/2021).
Più specificamente, le ricerche che il notificante è tenuto a compiere nei luoghi di dimora o domicilio -essendo la sola residenza elemento certo poiché pubblicizzato- presuppongono la conoscenza o conoscibilità del dato attraverso l'impiego della diligenza ordinaria, non essendo richiesti adempimenti che travalichino detti limiti;
incombendo, viceversa, sul destinatario che abbandoni l'originaria residenza, senza curarsi di effettuare la necessaria registrazione anagrafica, il rischio di un perfezionamento della notifica ai sensi dell'art.140 c.p.c. in caso di mancata dimostrazione che la propria reperibilità era nota alla controparte.
Orbene, nel caso di specie, ritiene questo Giudice che non vi siano elementi tali o comunque sufficienti per sostenere che il notificante potesse essere a conoscenza del trasferimento di parte opponente presso un luogo diverso dalla residenza anagrafica.
Infatti, incontestata l'omessa doppia dichiarazione, di cui agli artt. 44 c.c. e 31 disp att. c.c., ad opera di (segnatamente, al Comune di provenienza, del luogo di nuova Parte_1 residenza e, al Comune di destinazione, del nuovo indirizzo di dimora), non è stata opportunamente superata la presunzione di coincidenza tra la residenza anagrafica e le dimora abituale.
Sul punto, secondo principio giurisprudenziale ormai consolidato, “nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art.140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale fatto al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornire la prova” (cfr. Cass. sentenza n. 10107/2014). In verità, parte opponente ha prodotto documentazione dal quale appare emergere una dimora abituale o quanto meno temporanea presso un luogo (segnatamente, in Baronissi alla via Fra di Martino, trav. 39) diverso da quello (segnatamente, in Sassano (SA) alla via Diaz, 13) di residenza risultante dai certificati anagrafici. Tuttavia trattasi di atti attinenti a rapporti privati intercorsi tra l'opponente e altri soggetti (quali fatture e ricevute per acquisto merce, denuncia smarrimento bagagli, raccomandate non spedite dall'opposta, analisi cliniche del figlio -doc. allegati memorie ex art.183, sesto comma n. 2, c.p.c.) che parte opposta, pur usando la chiesta diligenza, non avrebbe potuto conoscere.
Ciò posto, la notificazione della sentenza n.2332/08 eseguita presso l'indirizzo risultante dalle certificazioni anagrafiche rilasciate dal citato comune, segnatamente a Sassano (SA) alla via
Diaz, 13 (cfr. all.2 alla comparsa di costituzione di parte opposta), deve considerarsi provata e perfezionata, con conseguente validità dell'opposto atto di precetto.
In particolare, dalla documentazione in atti, emerge come il citato titolo sia stato notificato - per assenza del destinatario o chi per esso- ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con deposito del plico presso l'ufficio postale e spedizione in data 07/11/2008 della relativa raccomandata informativa (cd. CAD) n. 762984093664, restituita al mittente per compiuta giacenza (all.3 alla comparsa di costituzione di parte opposta).
Alla luce di quanto precede l'opposizione deve essere rigettata.
§ 3. Circa il regolamento delle spese, si ritiene sussistano i presupposti ex art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle stesse avuto riguardo alle considerazioni che precedono e ai profili di incertezza derivanti dal sopra esposto contrasto giurisprudenziale in ordine alla applicabilità o meno del regime di solidarietà in materia di crediti ereditari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione;
• COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Salerno, 14/08/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del
16/04/2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n. 7327/2017 R.G. pendente tra:
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliata in Sala Parte_1 C.F._1
Consilina (SA), alla via Trinità, 82, presso lo studio degli avv.ti Alfonso Penna e Filomena
Giordano, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliata in Battipaglia CP_1 C.F._2
(SA), alla via Antonio Carbone, 17, presso lo studio dell'avv. Marco Stanzione, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex artt.615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha spiegato opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole ad istanza di nella qualità di erede dei CP_1 genitori e , per il pagamento della somma di € 9.483,55 Controparte_2 Persona_1 sulla scorta della sentenza n. 2332/08 emessa dal Tribunale di Salerno.
Più specificamente, l'opponente, dopo aver precisato di essere venuta a conoscenza dell'asserita pretesa creditoria solo mediante l'opposta intimazione (non avendo mai ricevuto essendole alcun atto relativo al sotteso procedimento), ha contestato il diritto della istante di procedere ad esecuzione forzata deducendo: i) in primo luogo, l'inefficacia dell'azionata sentenza in ragione dell'inesistente notificazione dell'atto introduttivo del relativo giudizio di cognizione, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
ii) in secondo luogo, la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo;
iii) infine e in ogni caso, la carenza di legittimazione dell'opposta, nella qualità di coerede, ad esigere il pagamento dell'intero importo riconosciuto al de cuius con l'azionata sentenza, in luogo della sola quota di sua spettanza.
Si è costituita nel presente giudizio la quale, in via preliminare, ha contestato le CP_1 deduzioni attinenti ai vizi di notificazione, depositando copia della documentazione volta a provarne il perfezionamento ai sensi dell'art. 140 c.p.c; quanto alla asserita carenza di legittimazione, invece, incontestato di aver agito quale coerede dei genitori -parti originari del giudizio conclusosi con l'azionata sentenza- ha eccepito l'infondatezza dell'avversa doglianza operando per i crediti ereditari il regime della solidarietà attiva fra i diversi coeredi.
Ciò posto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente ex art.96 c.p.c. e vittoria di spese.
Instaurato regolarmente il contraddittorio e concessi i termini per le memorie di cui all'art.183
c.p.c., all'udienza del 16/04/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, stante l'eterogeneità delle contestazioni formulate si ritiene di dover previamente procedere alla relativa qualificazione nei termini che seguono.
Per quanto concerne le doglianze sopra indicate alle lett. i) e iii) integrano un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. investendo, sul piano dell'an e del quantum, il diritto dell'intimante di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del titolo azionato;
la contestazione sopra indicata alla lett. ii) integra, invece, un motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., concernendo in parte qua la regolarità del precetto in ragione della violazione della sequenza procedimentale di legge.
Orbene, muovendo in senso logicamente preliminare dai motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., a parere di questo Giudice:
§ 2.1 Inammissibile è la doglianza sub i).
Innanzitutto, contrariamente a quanto prospettato dall'opponente, in ordine alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di accertamento sotteso alla presente opposizione non si ravvisa un'ipotesi di “inesistenza giuridica”, bensì, eventualmente, di mera nullità.
La predetta qualificazione risulta dirimente ai fini dell'individuazione dello strumento processuale esperibile per contestare tale doglianza. Infatti, secondo orientamento giurisprudenziale ormai noto:
-qualora l'ingiunto postuli una situazione di inesistenza della notificazione tale circostanza può essere fatta valere anche con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione posto che va ad incidere sull'esistenza ed efficacia del titolo esecutivo;
-qualora venga rilevata una situazione di nullità della notifica, tale circostanza non può essere dedotta in sede esecutiva , essendo rilevante quale motivo di appello ed eventuale rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell'art.354 c.p.c. (Cass. 5884/1994; Cass. 1461/1994; Cass.
5884/1999; Cass. 9205/2001; Cass. 10495/2004; Cass. 18847/2008; Cass. 1219/2014).
Alla luce di tali principi, quindi, occorre valutare se la doglianza spiegata da parte opponente sia astrattamente riconducibile alla categoria dell'inesistenza o piuttosto a quella della nullità.
Sul punto la giurisprudenza, sulla scorta di un duplice intervento delle Sezioni Unite (sentenze nn. 14916 e 14917 del 2016), ha fugato ogni dubbio:
-da un lato, precisando che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto e, conseguentemente, i vizi relativi allo stesso, anche qualora si rilevi privo di alcun collegamento con il destinatario, non causano l'inesistenza della notifica ma ricadono sempre nell'ambito della nullità (cfr. Cass. 15/02/2019 , n. 4529);
-dall'altro lato e in via generale, circoscrivendo la categoria dell'inesistenza della notificazione
“oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa" (Cass. Sezioni Unite nn. 14916 e 14917 del 20/07/2016).
Orbene, con specifico riguardo al caso di specie, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario ai sensi dell'art. 140
c.p.c., asseritamente difforme dalla dimora abituale dello stesso, potrebbe, eventualmente, ritenersi nulla, giammai inesistente, in ragione del collegamento del luogo con il destinatario della notifica e, in ogni caso, non attenendo agli elementi costitutivi sopra precisati.
In conclusione, per le considerazione che precedono la sede corretta per l'esame del vizio di notifica dedotto dall'opponente è da individuarsi nel giudizio di appello ai sensi degli artt. art.327 e 354 c.p.c. dinanzi al giudice della cognizione, laddove l'opposizione all'esecuzione risulta tout court inammissibile.
§ 2.2 Infondata, invece, è la contestazione relativa alla pretesa carenza di legittimazione attiva dell'opposta ad esigere il pagamento dell'intero credito consacrato nel titolo esecutivo sull'assunto di poter agire, quale coerede, solo per la quota di sua spettanza.
Al riguardo giova preliminarmente precisare che, con la sentenza n.2332/2008 azionata con l'opposto precetto, il Tribunale di Salerno, nel definire la controversia promossa da
[...]
-in proprio e quale erede di e Per_1 Persona_2 Controparte_3 in qualità di eredi di ha condannato “al pagamento
[...] Controparte_2 Parte_1 della somma di euro 6.500,00, in favore degli attori, di cui euro 2.000,00 in proprio a ” Persona_1 oltre interessi e spese.
Di poi, a seguito del decesso di , nella qualità di erede sia di Persona_1 CP_1 quest'ultima che di , ha intimato a con l'opposto precetto, il Controparte_2 Parte_1 pagamento dell'intero ammontare dei sopra precisati importi.
Orbene, questo Giudice – ben consapevole della sussistenza di un quadro pretorio ondivago- ritiene condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale, recentemente confermato, secondo cui “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi” (cfr Cass. sent. 18/04/2024,
n. 10585, in senso confermativo Cass. S.U. 24657/2007, Cass. n. 15894/2014, Corte appello
Napoli sez. III, n. 1100/2023).
Più specificamente nell'ambito della procedura esecutiva e in ossequio al principio generale secondo cui ciascun comunista può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, è stato altresì precisato che ciascun coerede può legittimamente agire per ottenere la riscossione dell'intero credito del de cuius, atteso che l'esercizio del comune diritto spiegherà i suoi effetti nei confronti di tutti gli altri coeredi rimasti estranei al giudizio, restando impregiudicata la regolamentazione dei rapporti interni e la specifica ripartizione pro quota.
(Cass. n.9158/2013).
Calando i principi esposti al caso in esame, si rileva come quale erede di CP_1 entrambi i soggetti titolari del diritto sotteso alla presente opposizione, abbia legittimamente agito in via esecutiva per il pagamento del credito consacrato nel titolo azionato con l'opposto atto di precetto. § 2.3 Infine, priva di pregio risulta la doglianza formulata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. relativa alla nullità del precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo.
Si è visto come parte opponente abbia contestato l'omessa o comunque irregolare notifica del titolo in quanto effettuata presso un luogo che, pur risultando quale propria residenza anagrafica, non costituiva tuttavia la dimora effettiva.
Al riguardo è sufficiente rilevare come, secondo un ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ln tema della validità della notifica, nei casi in cui la notifica di un atto sia eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, la notifica può dichiararsi nulla soltanto nel caso in cui il destinatario provi di essersi trasferito altrove e altresì che il notificante fosse a conoscenza, ovvero avrebbe potuto conoscere con l'uso dell'ordinaria diligenza, tale nuovo indirizzo, dovendosi ritenere prevalente in tal caso sul dato della residenza anagrafica le residenza reale, presso cui il notificante è tenuto ad eseguire la notifica, a mente dell'art.139 del codice di procedura civile (Cass. sent.
n.27368/2021).
Più specificamente, le ricerche che il notificante è tenuto a compiere nei luoghi di dimora o domicilio -essendo la sola residenza elemento certo poiché pubblicizzato- presuppongono la conoscenza o conoscibilità del dato attraverso l'impiego della diligenza ordinaria, non essendo richiesti adempimenti che travalichino detti limiti;
incombendo, viceversa, sul destinatario che abbandoni l'originaria residenza, senza curarsi di effettuare la necessaria registrazione anagrafica, il rischio di un perfezionamento della notifica ai sensi dell'art.140 c.p.c. in caso di mancata dimostrazione che la propria reperibilità era nota alla controparte.
Orbene, nel caso di specie, ritiene questo Giudice che non vi siano elementi tali o comunque sufficienti per sostenere che il notificante potesse essere a conoscenza del trasferimento di parte opponente presso un luogo diverso dalla residenza anagrafica.
Infatti, incontestata l'omessa doppia dichiarazione, di cui agli artt. 44 c.c. e 31 disp att. c.c., ad opera di (segnatamente, al Comune di provenienza, del luogo di nuova Parte_1 residenza e, al Comune di destinazione, del nuovo indirizzo di dimora), non è stata opportunamente superata la presunzione di coincidenza tra la residenza anagrafica e le dimora abituale.
Sul punto, secondo principio giurisprudenziale ormai consolidato, “nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art.140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale fatto al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornire la prova” (cfr. Cass. sentenza n. 10107/2014). In verità, parte opponente ha prodotto documentazione dal quale appare emergere una dimora abituale o quanto meno temporanea presso un luogo (segnatamente, in Baronissi alla via Fra di Martino, trav. 39) diverso da quello (segnatamente, in Sassano (SA) alla via Diaz, 13) di residenza risultante dai certificati anagrafici. Tuttavia trattasi di atti attinenti a rapporti privati intercorsi tra l'opponente e altri soggetti (quali fatture e ricevute per acquisto merce, denuncia smarrimento bagagli, raccomandate non spedite dall'opposta, analisi cliniche del figlio -doc. allegati memorie ex art.183, sesto comma n. 2, c.p.c.) che parte opposta, pur usando la chiesta diligenza, non avrebbe potuto conoscere.
Ciò posto, la notificazione della sentenza n.2332/08 eseguita presso l'indirizzo risultante dalle certificazioni anagrafiche rilasciate dal citato comune, segnatamente a Sassano (SA) alla via
Diaz, 13 (cfr. all.2 alla comparsa di costituzione di parte opposta), deve considerarsi provata e perfezionata, con conseguente validità dell'opposto atto di precetto.
In particolare, dalla documentazione in atti, emerge come il citato titolo sia stato notificato - per assenza del destinatario o chi per esso- ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con deposito del plico presso l'ufficio postale e spedizione in data 07/11/2008 della relativa raccomandata informativa (cd. CAD) n. 762984093664, restituita al mittente per compiuta giacenza (all.3 alla comparsa di costituzione di parte opposta).
Alla luce di quanto precede l'opposizione deve essere rigettata.
§ 3. Circa il regolamento delle spese, si ritiene sussistano i presupposti ex art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle stesse avuto riguardo alle considerazioni che precedono e ai profili di incertezza derivanti dal sopra esposto contrasto giurisprudenziale in ordine alla applicabilità o meno del regime di solidarietà in materia di crediti ereditari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione;
• COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Salerno, 14/08/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco