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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 22/01/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 279/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
GITTARDI CLAUDIO, Giudice
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4456/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente_1 S.R.L.
Per tutte le ragioni esposte, si chiede che codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria, eventualmente anche previa rimessione della presente controversia dinnanzi alla Corte Costituzionale, riscontrata la non debenza della maggiore IRAP versata a causa dell'indeducibilità del Contributo Straordinario dalla base imponibile ai sensi dell'art. 37, co. 7 del d.l. n. 21/2022 nella misura di € 126.430,20, e il conseguente diritto alla sua restituzione,15ne disponga il rimborso in favore dell'odierna ricorrente, oltre interessi maturati e maturandi e ogni altro accessorio di legge.
AGENZIA DELLE ENTRATE DPII
Il rigetto del ricorso giacché infondato in fatto ed in diritto e, in particolare, delladomanda di rimessione alla
Corte costituzionale per presunta illegittimità costituzionaledell'art. 37, comma 7, del D.L. 21/2022 e, per l'effetto confermare la legittimità del silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio.
Con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dott. Rappresentante_1, rappresentata, assistita e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dalla prof. avv. Difensore_3, dall'avv. Difensore_2, dall'avv. Difensore_4, tutti del Foro di Roma, e dal dott. comm. Difensore_1, ordine di Lucca, propone ricorso avverso il silenzio diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano in relazione all'istanza presentata via p.e.c. in data 4 luglio 2025, per il rimborso della maggiore IRAP indebitamente versata per il periodo di imposta 2022, pari a complessivi euro 126.430,20, per effetto della mancata deduzione dalla base imponibile IRAP del contributo straordinario contro il caro bollette istituito dall'art. 37 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e s.m.i..
La ricorrente con i motivi di ricorso ritiene illegittimo il rifiuto al rimborso dell'IRAP poiché in contrasto con il dettato costituzionale.
Resiste l'Agenzia delle Entrate DPII con sua memoria evidenziando che l'art. 37, comma 7, del D.L. n.
21/2022 prevede espressamente l'indeducibilità del Contributo Straordinario dal reddito imponibile IRAP, né da quello IRES: Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive”
Nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180/2025, resa il 7 ottobre 2025 e depositata il 2 dicembre 2025, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, co. 7 del d.l. 21/2022, il quale dispone l'indeducibilità del Contributo dalla base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.
La ricorrente pertanto preso atto della indeducibilità dell'IRAP sancita dalla Corte Costituzionale, con memoria, sottoscritta dall'Ufficio, rinuncia al ricorso. All'udienza pubblica del 21 gennaio 2026 , il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Costituzionale con sentenza. n. 180/2025, resa il 7 ottobre 2025 e depositata il 2 dicembre 2025, ha definitivamente statuito che secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 37, comma
2, del D.L. n. 21/2022 impone che “ai fini del calcolo del contributo, il primo periodo temporale, in caso di società neo-costituite, decorra dal compimento di operazioni passive finalizzate all'attività di impresa e che, correlativamente, anche il secondo periodo temporale venga, in modo omogeneo, temporalmente ristretto”, La decisione intervenuta nelle more del giudizio dunque ha risolto la questione sottoposta a questa Corte con la conseguenza che parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. La rinuncia è stata accettata dall'Agenzia delle Entrate DPII resistente.
Pertanto ai sensi dell'articolo 93 Testo unico del 14 novembre 2024 n. 175 (articolo 44 del decreto legislativo n. 546 del 1992), dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Sull'accordo delle parti, e in considerazione della intervenuta affermazione di costituzionalità dell'art. 37, comma 7, D.L. n. 21/2022 nella parte in cui esclude la deducibilità del Contributo dalla base imponibile IRES, avvenuta in corso di causa, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Milano, 21 gennaio 2026
Il Presidente relatore
OR Di NO
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
GITTARDI CLAUDIO, Giudice
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4456/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente_1 S.R.L.
Per tutte le ragioni esposte, si chiede che codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria, eventualmente anche previa rimessione della presente controversia dinnanzi alla Corte Costituzionale, riscontrata la non debenza della maggiore IRAP versata a causa dell'indeducibilità del Contributo Straordinario dalla base imponibile ai sensi dell'art. 37, co. 7 del d.l. n. 21/2022 nella misura di € 126.430,20, e il conseguente diritto alla sua restituzione,15ne disponga il rimborso in favore dell'odierna ricorrente, oltre interessi maturati e maturandi e ogni altro accessorio di legge.
AGENZIA DELLE ENTRATE DPII
Il rigetto del ricorso giacché infondato in fatto ed in diritto e, in particolare, delladomanda di rimessione alla
Corte costituzionale per presunta illegittimità costituzionaledell'art. 37, comma 7, del D.L. 21/2022 e, per l'effetto confermare la legittimità del silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio.
Con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dott. Rappresentante_1, rappresentata, assistita e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dalla prof. avv. Difensore_3, dall'avv. Difensore_2, dall'avv. Difensore_4, tutti del Foro di Roma, e dal dott. comm. Difensore_1, ordine di Lucca, propone ricorso avverso il silenzio diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano in relazione all'istanza presentata via p.e.c. in data 4 luglio 2025, per il rimborso della maggiore IRAP indebitamente versata per il periodo di imposta 2022, pari a complessivi euro 126.430,20, per effetto della mancata deduzione dalla base imponibile IRAP del contributo straordinario contro il caro bollette istituito dall'art. 37 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e s.m.i..
La ricorrente con i motivi di ricorso ritiene illegittimo il rifiuto al rimborso dell'IRAP poiché in contrasto con il dettato costituzionale.
Resiste l'Agenzia delle Entrate DPII con sua memoria evidenziando che l'art. 37, comma 7, del D.L. n.
21/2022 prevede espressamente l'indeducibilità del Contributo Straordinario dal reddito imponibile IRAP, né da quello IRES: Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive”
Nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180/2025, resa il 7 ottobre 2025 e depositata il 2 dicembre 2025, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, co. 7 del d.l. 21/2022, il quale dispone l'indeducibilità del Contributo dalla base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.
La ricorrente pertanto preso atto della indeducibilità dell'IRAP sancita dalla Corte Costituzionale, con memoria, sottoscritta dall'Ufficio, rinuncia al ricorso. All'udienza pubblica del 21 gennaio 2026 , il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Costituzionale con sentenza. n. 180/2025, resa il 7 ottobre 2025 e depositata il 2 dicembre 2025, ha definitivamente statuito che secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 37, comma
2, del D.L. n. 21/2022 impone che “ai fini del calcolo del contributo, il primo periodo temporale, in caso di società neo-costituite, decorra dal compimento di operazioni passive finalizzate all'attività di impresa e che, correlativamente, anche il secondo periodo temporale venga, in modo omogeneo, temporalmente ristretto”, La decisione intervenuta nelle more del giudizio dunque ha risolto la questione sottoposta a questa Corte con la conseguenza che parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. La rinuncia è stata accettata dall'Agenzia delle Entrate DPII resistente.
Pertanto ai sensi dell'articolo 93 Testo unico del 14 novembre 2024 n. 175 (articolo 44 del decreto legislativo n. 546 del 1992), dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Sull'accordo delle parti, e in considerazione della intervenuta affermazione di costituzionalità dell'art. 37, comma 7, D.L. n. 21/2022 nella parte in cui esclude la deducibilità del Contributo dalla base imponibile IRES, avvenuta in corso di causa, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Milano, 21 gennaio 2026
Il Presidente relatore
OR Di NO