Articolo 239 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
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Art. 239. (Art. 80 Cod. Str.)
Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti
tecnico-professionali degli stessi 1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, puo' essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attivita' di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di piu' sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi.
2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti:
((a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;))
b) possedere adeguata capacita' finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:
1) aziende o istituti di credito;
2) societa' finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire;
c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facolta' di cui all'articolo 80, comma 8, del codice.
(( 3-bis. Le imprese devono essere altresi' permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. )) 4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, puo' altresi' essere rilasciata ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione: A tale scopo, ciascuna impresa:
a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina puo' essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purche' tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti;
b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 , ed esercitare effettivamente almeno una delle attivita' previste dall' articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 . Qualora eserciti piu' di una delle predette attivita', puo' partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attivita' effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992 , senza cioe' determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso; c) puo' partecipare ad altri consorzi solo se titolare di piu' officine autorizzate. Ciascuna officina puo' fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;
d) deve avere una o piu' officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti:
d.1) superficie non inferiore ad 80 m2;
d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;
d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m;
((...)) e) deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. (( 4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilita' di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresi' essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo. )) 5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresi' possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c).
6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.
Entrata in vigore il 18 ottobre 2001
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