Art. 1. Articolo unico.
All' articolo 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185 , recante norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio, e' aggiunto il seguente comma:
"Non si fa luogo all'integrazione di cui al precedente comma nei casi in cui del consiglio di amministrazione dell'ente prescelto facciano gia' parte uno o piu' rappresentanti dell'Unione nazionale mutilati per servizio".
All' articolo 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185 , recante norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio, e' aggiunto il seguente comma:
"Non si fa luogo all'integrazione di cui al precedente comma nei casi in cui del consiglio di amministrazione dell'ente prescelto facciano gia' parte uno o piu' rappresentanti dell'Unione nazionale mutilati per servizio".