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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3951 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
12/03/1964, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Davide Mascia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
03/09/1968, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Davide Mascia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 27/04/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Iglesias.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
27/04/1991 tra e trascritto presso il Parte_1 Controparte_1 registro dello stato civile del Comune di Iglesias, anno 1991, numero 27, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
B. La casa familiare sita in Iglesias, Via Eva Mameli Calvino sarà assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarci con la figlia . CP_1 Per_1
Pag. 2 di 3 C. Il sig. si farà carico di pagare interamente il mutuo per la casa Parte_1 familiare di proprietà di entrambi i coniugi e altresì di pagare altro prestito contratto nell'interesse della famiglia per importo complessivo di euro 761,64 mensili.
D. Il marito verserà mensilmente alla moglie la somma di euro 500,00 a titolo di mantenimento per la moglie ed euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, per la quale ultima contribuirà al pagamento delle spese straordinarie previamente concordate e giustificate in misura del 70%
(70% a carico del padre e 30% a carico della madre).
E. Le parti rilasciano vicendevole consenso al rilascio del documento valido per espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3951 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
12/03/1964, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Davide Mascia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
03/09/1968, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Davide Mascia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 27/04/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Iglesias.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
27/04/1991 tra e trascritto presso il Parte_1 Controparte_1 registro dello stato civile del Comune di Iglesias, anno 1991, numero 27, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
B. La casa familiare sita in Iglesias, Via Eva Mameli Calvino sarà assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarci con la figlia . CP_1 Per_1
Pag. 2 di 3 C. Il sig. si farà carico di pagare interamente il mutuo per la casa Parte_1 familiare di proprietà di entrambi i coniugi e altresì di pagare altro prestito contratto nell'interesse della famiglia per importo complessivo di euro 761,64 mensili.
D. Il marito verserà mensilmente alla moglie la somma di euro 500,00 a titolo di mantenimento per la moglie ed euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, per la quale ultima contribuirà al pagamento delle spese straordinarie previamente concordate e giustificate in misura del 70%
(70% a carico del padre e 30% a carico della madre).
E. Le parti rilasciano vicendevole consenso al rilascio del documento valido per espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3