Articolo 4 della Legge 31 luglio 1954, n. 609
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 agosto 1954
Art. 4.
Alle sezioni specializzate per il commercio con l'estero si applicano tutte le norme vigenti per le sezioni ordinarie dell'Istituto tecnico commerciale.
Entrata in vigore il 27 agosto 1954