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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/12/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1725/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1725/2025 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Vicolo Marengo n. 1 OL AR (AL) rappresentata e difesa dall'avv. CARFORA ROSA
MARIA, elettivamente domiciliato in Novi Ligure corso Marenco 6/a/3 presso lo studio del difensore
Ammesso al patrocinio a spese dello Stato
ricorrente contro c.f. , nato il [...] a [...] residente in [...] C.F._2
dell'Angelo Custodi n. 9 Bressanone (BZ),
resistente – contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo all'udienza del 4 dicembre 2025
Ricorrente
pagina 1 di 4 “ Voglia il Tribunale adito per le causali di cui in narrativa accertata la maturazione dei requisiti di previsti dal I Let. b) N°2 art 3 legge 898/1970, così come innovati dalla L.N° 55/2015, disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla SI.ra , CF: Parte_1
, nata a [...], il [...], residente in [...]N 1, C.F._1
OL AR (AL) e dal SI. CF: , nato il CP_1 C.F._2
02.03.1966, in Asti (AT), residente in [...], Bressanone (BZ), in data
25.07.1992, in Novi Ligure (AL) ed annotato al Nr. 56 - Parte II - Serie A del registro degli atti di matrimonio del suddetto comune, instando affinché il Giudice ordini alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di rito necessarie all'annotazione; con vittoria di spese ed onorari di giudizio, in caso di opposizione”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato al resistente la parte ricorrente sig.ra ha Parte_1
instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la cessazione effetti civili del matrimonio contratto con la parte resistente in Novi Ligure in data 25 luglio 1992 trascritto nei registri del Comune di Novi Ligure esponendo quanto segue: dalla loro unione è nato il [...] un figlio - oggi maggiorenne ed autosufficiente - di nome i coniugi in costanza di matrimonio Per_1
decisero che il marito si sarebbe dedicato al lavoro mentre la moglie si sarebbe presa cura della famiglia;
la ricorrente in data 23.03.2015 presentava ricorso di separazione a seguito della quale era avviata avanti il Tribunale di Alessandria la procedura RG. n. 1221/2015 nell'ambito della quale il resistente sig. si limitava a comparire solo durante la fase presidenziale;
al termine della predetta CP_1
procedura il Tribunale pronunciava la sentenza N°426/2017 con cui autorizzava i sigg. ri e Pt_1
a vivere separatamente , disponendo obbligo per il sig. di contribuire al mantenimento del CP_1 CP_1
figlio -in allora non autosufficiente- tramite la somministrazione di un assegno di 250,00 € oltre rivalutazione e 50% delle spese straordinarie nonché di corrispondere assegno di 150,00 € oltre rivalutazione per il mantenimento della moglie;
tenuto conto della rivalutazione l'assegno previsto per la sig. ra ammonta ad oggi a 182,55 € ; in ordine agli aspetti patrimoniali parte ricorrente Pt_1
evidenziava che il sig. per tutta la durata del matrimonio -ed anche dopo- aveva lavorato come CP_1
muratore, cosa che gli aveva permesso di costruirsi un profilo professionale ed economico più solido della moglie che si è dedicata alla cura della casa e del figlio;
la ricorrente è -da poco- dipendente del e presta attività lavorativa come operaia con una retribuzione di Parte_2 circa 800 €/mese: evidenziava infine parte ricorrente che dalla separazione ad oggi i coniugi non hanno più ripreso convivenza alcuna e perciò sono ampiamente maturati i requisiti previsti dal I Let. b) N°2 art 3 legge 898/1970, così come innovati dalla L.N° 55/2015.
pagina 2 di 4 Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ Voglia il Tribunale adito per le causali di cui in narrativa accertata la maturazione dei requisiti di previsti dal I Let. b)
N°2 art 3 legge 898/1970, così come innovati dalla L.N° 55/2015, disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla SI.ra , CF: nata a [...] C.F._1
RT (EN), il 29.07.1964, residente in [...]N 1, OL AR (AL) e dal SI.
CF: nato il [...], in [...], residente in [...] C.F._2 dell'Angelo Custode N 9, Bressanone (BZ), in data 25.07.1992, in Novi Ligure (AL) ed annotato al Nr.
56 - Parte II - Serie A del registro degli atti di matrimonio del suddetto comune, instando affinché il
Giudice ordini alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di rito necessarie all'annotazione; con vittoria di spese ed onorari di giudizio, in caso di opposizione”.
Nel corso dell'udienza del 4 dicembre 2025, verificata la regolarità della notificazione veniva dichiarata la contumacia del resistente.
Parte ricorrente chiedeva che la causa venisse riservata per la decisione collegiale.
Il Giudice riservava la causa per la decisione collegiale.
***
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.
In particolare fra i coniugi è stata pronunciata la sentenza di separazione n. 426/2017 e da tale data non hanno ripreso la convivenza.
Il resistente è rimasto contumace nel presente giudizio, con ciò dimostrando la volontà di non opporsi alla richiesta di parte ricorrente.
In mancanza di opposizione le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria definitivamente decidendo
Dichiara
La cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Novi Ligure in data 25.7.1992 trascritto negli uffici dello Stato civile di Novi
Ligure in data 25.7.1992 n. 56 parte II, serie A.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge all'Ufficio di Stato civile di Novi Ligure per le annotazioni di competenza.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio
Così deciso in Alessandria, il 9 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)
c pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1725/2025 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Vicolo Marengo n. 1 OL AR (AL) rappresentata e difesa dall'avv. CARFORA ROSA
MARIA, elettivamente domiciliato in Novi Ligure corso Marenco 6/a/3 presso lo studio del difensore
Ammesso al patrocinio a spese dello Stato
ricorrente contro c.f. , nato il [...] a [...] residente in [...] C.F._2
dell'Angelo Custodi n. 9 Bressanone (BZ),
resistente – contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo all'udienza del 4 dicembre 2025
Ricorrente
pagina 1 di 4 “ Voglia il Tribunale adito per le causali di cui in narrativa accertata la maturazione dei requisiti di previsti dal I Let. b) N°2 art 3 legge 898/1970, così come innovati dalla L.N° 55/2015, disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla SI.ra , CF: Parte_1
, nata a [...], il [...], residente in [...]N 1, C.F._1
OL AR (AL) e dal SI. CF: , nato il CP_1 C.F._2
02.03.1966, in Asti (AT), residente in [...], Bressanone (BZ), in data
25.07.1992, in Novi Ligure (AL) ed annotato al Nr. 56 - Parte II - Serie A del registro degli atti di matrimonio del suddetto comune, instando affinché il Giudice ordini alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di rito necessarie all'annotazione; con vittoria di spese ed onorari di giudizio, in caso di opposizione”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato al resistente la parte ricorrente sig.ra ha Parte_1
instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la cessazione effetti civili del matrimonio contratto con la parte resistente in Novi Ligure in data 25 luglio 1992 trascritto nei registri del Comune di Novi Ligure esponendo quanto segue: dalla loro unione è nato il [...] un figlio - oggi maggiorenne ed autosufficiente - di nome i coniugi in costanza di matrimonio Per_1
decisero che il marito si sarebbe dedicato al lavoro mentre la moglie si sarebbe presa cura della famiglia;
la ricorrente in data 23.03.2015 presentava ricorso di separazione a seguito della quale era avviata avanti il Tribunale di Alessandria la procedura RG. n. 1221/2015 nell'ambito della quale il resistente sig. si limitava a comparire solo durante la fase presidenziale;
al termine della predetta CP_1
procedura il Tribunale pronunciava la sentenza N°426/2017 con cui autorizzava i sigg. ri e Pt_1
a vivere separatamente , disponendo obbligo per il sig. di contribuire al mantenimento del CP_1 CP_1
figlio -in allora non autosufficiente- tramite la somministrazione di un assegno di 250,00 € oltre rivalutazione e 50% delle spese straordinarie nonché di corrispondere assegno di 150,00 € oltre rivalutazione per il mantenimento della moglie;
tenuto conto della rivalutazione l'assegno previsto per la sig. ra ammonta ad oggi a 182,55 € ; in ordine agli aspetti patrimoniali parte ricorrente Pt_1
evidenziava che il sig. per tutta la durata del matrimonio -ed anche dopo- aveva lavorato come CP_1
muratore, cosa che gli aveva permesso di costruirsi un profilo professionale ed economico più solido della moglie che si è dedicata alla cura della casa e del figlio;
la ricorrente è -da poco- dipendente del e presta attività lavorativa come operaia con una retribuzione di Parte_2 circa 800 €/mese: evidenziava infine parte ricorrente che dalla separazione ad oggi i coniugi non hanno più ripreso convivenza alcuna e perciò sono ampiamente maturati i requisiti previsti dal I Let. b) N°2 art 3 legge 898/1970, così come innovati dalla L.N° 55/2015.
pagina 2 di 4 Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ Voglia il Tribunale adito per le causali di cui in narrativa accertata la maturazione dei requisiti di previsti dal I Let. b)
N°2 art 3 legge 898/1970, così come innovati dalla L.N° 55/2015, disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla SI.ra , CF: nata a [...] C.F._1
RT (EN), il 29.07.1964, residente in [...]N 1, OL AR (AL) e dal SI.
CF: nato il [...], in [...], residente in [...] C.F._2 dell'Angelo Custode N 9, Bressanone (BZ), in data 25.07.1992, in Novi Ligure (AL) ed annotato al Nr.
56 - Parte II - Serie A del registro degli atti di matrimonio del suddetto comune, instando affinché il
Giudice ordini alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di rito necessarie all'annotazione; con vittoria di spese ed onorari di giudizio, in caso di opposizione”.
Nel corso dell'udienza del 4 dicembre 2025, verificata la regolarità della notificazione veniva dichiarata la contumacia del resistente.
Parte ricorrente chiedeva che la causa venisse riservata per la decisione collegiale.
Il Giudice riservava la causa per la decisione collegiale.
***
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.
In particolare fra i coniugi è stata pronunciata la sentenza di separazione n. 426/2017 e da tale data non hanno ripreso la convivenza.
Il resistente è rimasto contumace nel presente giudizio, con ciò dimostrando la volontà di non opporsi alla richiesta di parte ricorrente.
In mancanza di opposizione le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria definitivamente decidendo
Dichiara
La cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Novi Ligure in data 25.7.1992 trascritto negli uffici dello Stato civile di Novi
Ligure in data 25.7.1992 n. 56 parte II, serie A.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge all'Ufficio di Stato civile di Novi Ligure per le annotazioni di competenza.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio
Così deciso in Alessandria, il 9 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)
c pagina 4 di 4