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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa AR AN - Presidente
Dott.ssa RT AN - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4438/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 14/04/2025
da
e da Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. COMISSO EGLE
per procura alle liti allegata al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa RT AN,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di un anno di ininterrotta separazione (sentenza n. 122/2020 dd.
23.01.2020, depositata in cancelleria il 30.01.2020 sub R.G.N. 1721/2019);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 21.01.2000), Per_1 [...]
(il 30.08.2002), (il 01.07.2005), tutti Persona_2 Persona_3
maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in TRICESIMO
(UD), il 05/10/1996 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il Parte_2
27/02/1964, alle seguenti condizioni:
1) Dispone che il sig. versi a titolo di contributo al mantenimento dei 3 figli la Parte_1
somma mensile di € 1.050,00 (€ 350,00 per ciascun figlio) sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT.
2) Dispone, altresì, che il sig. versi a titolo di assegno divorzile a favore della Parte_1
sig.ra la somma mensile di € 750,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli Pt_2
indici ISTAT.
3) Dispone che il complessivo importo di € 1.800,00 di cui ai due punti precedenti verrà
versato dal sig. sul conto corrente intestato alla sig.ra in due rate mensili di Parte_1 Pt_2
€ 900,00 ciascuna, da corrispondersi rispettivamente entro il giorno 15 ed entro il giorno 30
di ogni mese.
4) Pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie relative ai 3 figli, da individuarsi e disciplinarsi secondo quanto previsto dal Protocollo redatto dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, sezione di Udine;
5) Dà atto che entrambi i genitori usufruiranno, nella misura del 50% ciascuno, delle deduzioni fiscali per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
6) Dà atto che Entrambi i genitori beneficeranno delle detrazioni fiscali per i figli a carico,
nella misura del 50% ciascuno, ove entrambi abbiano capacità fiscale. Prende atto che laddove la sig.ra non dovesse avere capacità fiscale, le detrazioni fiscali per figli a Pt_2
carico spetteranno interamente al sig. Parte_1
2 7) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRICESIMO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 30, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1996.
Udine, li 20/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa RT AN Dott.ssa AR AN
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa AR AN - Presidente
Dott.ssa RT AN - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4438/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 14/04/2025
da
e da Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. COMISSO EGLE
per procura alle liti allegata al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa RT AN,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di un anno di ininterrotta separazione (sentenza n. 122/2020 dd.
23.01.2020, depositata in cancelleria il 30.01.2020 sub R.G.N. 1721/2019);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 21.01.2000), Per_1 [...]
(il 30.08.2002), (il 01.07.2005), tutti Persona_2 Persona_3
maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in TRICESIMO
(UD), il 05/10/1996 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il Parte_2
27/02/1964, alle seguenti condizioni:
1) Dispone che il sig. versi a titolo di contributo al mantenimento dei 3 figli la Parte_1
somma mensile di € 1.050,00 (€ 350,00 per ciascun figlio) sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT.
2) Dispone, altresì, che il sig. versi a titolo di assegno divorzile a favore della Parte_1
sig.ra la somma mensile di € 750,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli Pt_2
indici ISTAT.
3) Dispone che il complessivo importo di € 1.800,00 di cui ai due punti precedenti verrà
versato dal sig. sul conto corrente intestato alla sig.ra in due rate mensili di Parte_1 Pt_2
€ 900,00 ciascuna, da corrispondersi rispettivamente entro il giorno 15 ed entro il giorno 30
di ogni mese.
4) Pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie relative ai 3 figli, da individuarsi e disciplinarsi secondo quanto previsto dal Protocollo redatto dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, sezione di Udine;
5) Dà atto che entrambi i genitori usufruiranno, nella misura del 50% ciascuno, delle deduzioni fiscali per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
6) Dà atto che Entrambi i genitori beneficeranno delle detrazioni fiscali per i figli a carico,
nella misura del 50% ciascuno, ove entrambi abbiano capacità fiscale. Prende atto che laddove la sig.ra non dovesse avere capacità fiscale, le detrazioni fiscali per figli a Pt_2
carico spetteranno interamente al sig. Parte_1
2 7) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRICESIMO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 30, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1996.
Udine, li 20/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa RT AN Dott.ssa AR AN
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