Articolo 1186 del Codice della navigazione
Articolo 1174Articolo 1187
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21 aprile 1942
Art. 1186.
(Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili).

Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell'autorita' concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, e' punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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