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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 18049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18049 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 12/11/2025, tenuta con trattazione scritta ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 40115 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 a cui è riunita la causa iscritta n.r.g.a.c.c. 40998 del
2024 tra
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'08/05/1941 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza dei Prati degli Strozzi n. 21, presso e nello studio dell'Avv. Stefania Ciccone, C.F. (fax 06 3221077 – e mail C.F._2
PEC ) che la rappresenta e difende in Email_1 virtù di procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato
Ricorrente
e
C.F. , nata a [...] (D) il Controparte_1 C.F._3
31.07.1968, residente in [...] Scala C, int. 6
Resistente
OGGETTO: Azione di risoluzione del contratto ed altro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER– 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con ricorso, depositato in data 30/09/2024, la sig.ra Parte_1 ha convenuto in giudizio la Sig.ra , innanzi al Tribunale di Roma Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni
<<…piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
A) Dichiarare risolto il contratto di locazione intercorso con la sig.ra CP_1
registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di
[...]
Civitavecchia Roma 3 in data 29.01.2020 al n. 000319 – serie 3T, inerente, l'immobile sito in Roma alla Via Cardinal Garampi n. 98, int. 5, composto da due camere, servizi accessori e balcone, censito al N.C.E.U di Roma al foglio 953, part. 91, sub 529, per inadempimento del conduttore al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali e per l'effetto, condannare la sig.ra CP_1 al pronto ed immediato rilascio dell'appartamento locato libero da persone e cose;
B) Nella denegata ed assurda ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto A), dichiarare cessata la locazione alla data del 28.2.2025 per la dichiarata volontà della locatrice di non rinnovare il contratto alla scadenza, e per l'effetto, condannare la al rilascio dell'appartamento locato, libero CP_1 da persone e cose, entro il 28.2.2025;
C) In ogni ipotesi condannare la sig.ra al pagamento della Controparte_1 somma di € 650,00 a titolo di saldo dei canoni di locazione scaduti come meglio indicati in premessa ed eventualmente da scadere nonché al pagamento degli oneri condominiali risultanti dal bilancio consuntivo 2023/2024 di € 3.875,00 per la complessiva somma di € 4.525,83 oltre interessi e rivalutazione;
D) Condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, spese generali, ed accessori di legge…>>.
A tal fine ha esposto e dedotto che:
<<…che con contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Civitavecchia Roma 3 in data 29.01.2020 al n. 000319 – serie 3T, l'istante concedeva in locazione alla Sig.ra nata a [...] (D) il Controparte_1 31.07.1968, C.F. , l'immobile sito in Roma alla Via C.F._3 Cardinal Garampi n. 98, int. 5, composto da due camere, servizi accessori e balcone, censito al N.C.E.U di Roma al foglio 953, part. 91, sub 529 (doc. 1); 2) che il contratto veniva stipulato per la durata di tre anni a partire dal 01.03.2020 fino al 28.02.2023 con diritto di proroga di due anni ove, alla prima scadenza, le parti non concordassero sul rinnovo dello stesso, e con tacito rinnovo alle medesime condizioni in mancanza di comunicazioni in ordine alla
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volontà di rinnovo del contratto a nuove condizioni o alla rinuncia del rinnovo, da inviarsi all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza;
3) che la locatrice, in virtù di quanto sopra pattuito, di cui all'art. 1 del contratto, con lettera raccomandata del 16.4.2024 comunicava alla conduttrice la propria volontà di non rinnovare il contratto di locazione che, pertanto andrà a scadere il 28.2.2025 (doc. 2);
4) Che, in ordine al canone di locazione, le parti concordavano un canone annuale di € 9.600,00 (novemilaseicento/00) da corrispondersi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese in rate mensili anticipate di € 800,00 (ottocento/00) a mezzo bonifico bancario presso il domicilio del locatore;
5) che la sig.ra pur non essendo sempre puntuale nel rispettare la CP_1 scadenza pattuita del 10 di ogni mese, corrispondeva tutti i canoni a decorrere dall'inizio della locazione fino al mese di ottobre 2023, dopo di che corrispondeva solo parzialmente alcune mensilità ed in particolare per il mese di novembre 2023 la minor somma di € 700,00, per il mese di marzo 2024 la somma di € 650,00, per il mese di agosto 2024 la somma di € 500,00 e per il mese di settembre 2024 quella di € 700,00 restando cosi ad oggi morosa per l'importo di € 650,00 (€ 100,00 a saldo di novembre 2023, € 150,00 a saldo di marzo 2024, € 300,00 a saldo di agosto 2024 ed € 100,00 a saldo di settembre 2024) (vd doc. 3 - 4 – 5- 6 e 7);
6) che la conduttrice non corrispondeva altresì gli oneri condominiali per un totale di € 3.875,83 come si evince dal bilancio consuntivo anno 2023/2024 approvato nell'assemblea dei condomini in data 12.06.2024 (doc. 8 e 9);
7) che, pertanto, la conduttrice deve ad oggi, a titolo di canoni e di oneri accessori, la complessiva somma di € 4.525,83.
8) che il sottoscritto difensore in data 5.7.2024, nell'interesse della sig.ra
inviava alla sig.ra sia all'indirizzo dell'immobile locato, Parte_1 CP_1 sia al posto di lavoro sia al precedente indirizzo di residenza indicato nel con tratto, lettera raccomanda A/R con la quale ribadiva la volontà della locatrice di non rinnovare il contratto di locazione alla prossima scadenza e nel contempo diffidava la conduttrice al pagamento degli oneri condominiali scaduti pari ad € 3.875,83, mettendo a sua disposizione la relativa documentazione affinchè ne prendesse visione, nonché la diffidava all'ulteriore pagamento della somma di € 250,00 quale saldo ancora dovuto per i canoni all'epoca scaduti di novembre 2023 (€ 100,00) e di marzo 2024 (150,00) (doc. 10);
9) che le raccomandate indirizzate al posto di lavoro ed al precedente indirizzo non venivano recapitate perché il destinatario risultava sconosciuto, mentre la raccomandata inviata presso l'immobile locato di Via Cardinal Garampi 98 tornava al mittente per non essere stata dalla destinataria ritirata nel periodo di giacenza;
10) che il sottoscritto difensore, nel tentativo di rendere edotta la sig.ra della volontà della locatrice di non rinnovare il contratto e di CP_1 risolvere bonariamente lo stesso, inviava alla conduttrice in data 23.07.2024 ulteriori raccomandate del medesimo tenore delle precedenti utilizzando un
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servizio di posta privata, Documenti Postali srl, indirizzandole al posto di lavoro ed all'indirizzo di abitazione in Via C. Garampi 98 ove questa volta la raccomandata veniva recapitata alla destinataria in data 25.7.2024 (doc. 11);
11) che ad oggi, non avendo ricevuto alcun riscontro, la sig.ra si Parte_1 vede costretta a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per chiedere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice agli obblighi contrattuali e, per quanto occorrer possa, nella denega ipotesi di rigetto della domanda, la cessazione della locazione per la mancata volontà della locatrice di rinnovare il contratto alla scadenza del 28.2.2025 con la condanna della conduttrice, in ogni caso, all'immediato rilascio dell'immobile;
12) che la copia del contratto di locazione in possesso della locatrice, oggi depositata in uno all'iscrizione a ruolo, non reca la sottoscrizione di entrambe le parti contraenti invece apposta sugli originali oggetto della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (doc. 1);
13) che la sussistenza del regolare rapporto locatizio tra le parti è provato dalla registrazione del contratto risalente al 29.1.2020 (doc. 1) e dal pagamento dei canoni di locazione a mezzo di bonifico bancario sul conto della sig.ra a far data dal gennaio 2020 ad oggi (doc. 3-4-5- 6 e 7); Parte_1
14) che il pagamento solo parziale dei canoni di novembre 2023, marzo, agosto e settembre 2024 è documentato dagli estratti del conto corrente bancario depositati in cui sono evidenziati i pagamenti in acconto dei canoni richiamati (doc. 3-4-5- 6 e 7);
15) che la morosità inerente gli oneri condominiali è documentata dal bilancio consuntivo della gestione 2023/2024 del regolarmente approvato CP_2 in sede assembleare in data 12.6.2024 (doc. 8 e 9) nonché dall'estratto conto rilasciato dall'amministratore in data 24.6.2024 (doc. 12);
16) che le ragioni di diritto a fondamento della domanda trovano il loro fondamento nell'inadempimento della conduttrice agli obblighi contrattuali convenuti ed in particolare nell'art. 6 in cui è testualmente detto: “…Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore……” nonché nell'art. 1 secondo cui la parte che non intende rinnovare il contratto è tenuta a comunicare “la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza...>>.
La parte convenuta è rimasta contumace.
Rilevato che il medesimo ricorso è stato, altresì, iscritto al nr.g.a.c.c. 40998/2024 in data 2.10.2024 e riunito al presente ex art. 273 c.p.c..
Nelle note depositate in data 12/11/2025, ha rassegnato le CP_3 seguenti conclusioni:
<<…Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito così provvedere:
1) Dichiarare la cessazione della materia del contendere in merito alla risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti avendo la sig.ra
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provveduto alla riconsegna dell'immobile sito in Via Cardinal CP_1
Garampi n. 98 int. 5 in Roma;
2) Condannare la sig.ra al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 4.725,83 di cui € 850,00 a titolo di saldo dei canoni di locazione come meglio indicati in premessa ed € 3.875,83 per il mancato pagamento degli oneri condominiali risultanti dal bilancio consuntivo 2023/2024 del Condominio di Via Cardinal Garampi 98, oltre interessi e rivalutazione;
3) Condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, spese generali, anticipazioni ed accessori di legge. …>>.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
III. In via preliminare va dichiarata la contumacia della parte resistente alla quale sebbene sia stato regolarmente notificato il ricorso, non ha inteso costituirsi.
IV. La domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore è meritevole di accoglimento.
In termini generali appare opportuno premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.13533).
Ciò posto, nella specie, risulta, senz'altro, dimostrata, per tabulas, la legittimazione attiva della parte attrice in quanto dal contratto di locazione prodotto in giudizio la signora figura quale locatrice Parte_1 dell'immobile descritto nell'atto introduttivo, sito in Roma alla Via Cardinal Garampi n. 98 int. 5, composto da due camere, servizi accessori e balcone, censito al N.C.E.U di Roma al foglio 953, part.91, sub 529 (doc. 1), concesso in locazione per uso abitativo alla parte resistente, . Controparte_1
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In secondo luogo, la documentazione allegata all'atto introduttivo comprova l'esistenza di un contratto di locazione ad uso abitazione stipulato in forma scritta, nella data (non contestata) del 18.1.2020 e registrato all'Agenzia delle Entrate –Ufficio Territoriale di Civitavecchia Roma 3 in data 29.01.2020 al n. 000319–serie 3T.
Ritenuta, dunque, l'ammissibilità e la procedibilità dell'azione di risoluzione del contratto di locazione, va osservato che alle locazioni di immobili ad uso abitativo è applicabile l'art. 5 della L. n. 392/78, secondo cui il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.. Detta norma stabilisce in modo tassativo il presupposto dell'inadempimento contrattuale, effettuando in via automatica la valutazione dell'importanza dell'inadempimento nei contratti ad uso abitativo (mentre negli immobili ad uso diverso è il giudice a dover determinare, con valutazione discrezionale, la gravità dell'inadempimento): infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio del 1978 n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente, mediante la previsione di un parametro ancorato (artt. 5 e 55 della legge) a due elementi: l'uno, di ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro, di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato (fermo restando – come subito si dirà - ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dalla imputabilità della mora debendi al dolo o alla colpa del debitore).
Ne deriva che, in caso di morosità per mancato pagamento del canone, può reputarsi automaticamente sussistente la gravità sol perché l'inadempimento incide su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, escluso che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla parte debitrice, dev'essere accolta la domanda attorea e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione de quo.
A siffatta pronuncia segue la condanna del conduttore alla restituzione, in favore del locatore, dell'immobile locato, libero di persone e sgombro di cose, per la data che, ex art 56 della legge n. 392/78, viene fissato immediatamente, essendo trascorso tempo ragionevole per consentire lo sgombero del locale. Sul punto la materia del contendere è cessata.
Va, poi, in questa sede adottata pronuncia sulla originaria domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione scaduti pari ad euro 850,00 (di cui € 100,00 a saldo di novembre 2023, € 150,00 a saldo di marzo 2024, € 300,00 a saldo di agosto 2024, € 100,00 a saldo di settembre 2024, € 100,00 a saldo di ottobre 2024 ed € 100,00 a saldo di novembre 2024 – vedere estratti conto bancari doc. 3 -4 – 5 - 6 e 7 da cui si evince il pagamento ridotto), oltre quelli successivamente scaduti a far tempo da dicembre 2025 sino all'esecuzione (rispetto al canone annuale di euro 800,00 mensili) nonché degli
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oneri condominiali pari ad € 3.875,83 (doc. 13) maturati per la gestione 2023/2024, così come risulta dal bilancio consuntivo e dalla relativa ripartizione, regolarmente approvati dall'assemblea dei condomini in data 12.6.2024, documentazione questa depositata in atti unitamente al ricorso introduttivo (doc. 8 e 9).
Sugli importi dovuti vanno corrisposti altresì gli interessi al tasso legale, rispettivamente, dalla costituzione in mora ex art. 1282 comma secondo c.c. e dalla notifica del ricorso al saldo.
V. Non si ravvisano “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, così come previsto dall'art. 92 c.p.c., nel testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009.
Le spese del giudizio seguono, dunque, la soccombenza e, in mancanza di specifica nota-spese, sono liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia e considerata l'esiguità dell'importanza e del numero delle questioni trattate nonché l'assenza di particolari valutazioni di fatto e di diritto, escluse le fasi non svolte della istruzione e della trattazione, che giustificano l'applicazione di medi tariffari dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/09/2007, ud. 3/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum).
La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo
VI. Il decreto di riunione emesso ai sensi dell'art. 273 c.p.c. non ha come effetto quello di determinare una vera e propria fusione dei procedimenti con la conseguenza che il giudice è tenuto a riunirle ma a trattarle separatamente, dando precedenza alla causa iniziata per prima – se ammissibile, procedibile e non perenta- che sarà decisa sulla scorta dei fatti tempestivamente allegati e del materiale istruttorio in essa e solo in essa raccolto (Cass. Civ. n. 9322/2025; Cass. Civ.. 20248/2023; Cass. Civ. 24529/2018).
La causa iniziata per seconda – 40998 del 2024- segue la sorte prescritta dalla legge per le ipotesi di litispendenza tra diversi uffici giudiziari e ne dev'essere, dunque, disposta la cancellazione dal ruolo ex art. 39 c.p.c. (v. sul punto Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 09/04/2025, n. 9322 secondo cui, in motivazione: “… la riunione di cause identiche separatamente promosse non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale determinare il loro concorso nella definizione dell'effettivo thema decidendum e probandum e nella delimitazione dell'ambito dei mezzi di prova offerti al giudice, lasciando l'istituto intatta l'autonomia delle cause, con la conseguenza che, in osservanza del principio del ne bis in idem e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni, il giudice dovrà trattare solo quella anteriormente iniziata, decidendo sulla scorta dei fatti allegati e del materiale
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istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione di quella successivamente instaurata. La necessità della riunione trova, infatti, giustificazione solo in tale funzione (per così dire "suppletiva") del procedimento successivamente instaurato, posto che, in caso contrario, risulterebbe del tutto incongrua la difformità di disciplina rispetto all'istituto della litispendenza regolato dall'art. 39 cod. proc. civ., che, nell'ipotesi in cui la stessa causa sia proposta dinanzi a giudici diversi, prevede che il procedimento iniziato per secondo sia cancellato dal ruolo e non possa, pertanto, essere trattato, finendosi altrimenti per consentire la violazione dei doveri generali di lealtà e probità cui devono attenersi le parti ed i loro difensori, in quanto si favorirebbe l'abuso dello strumento processuale e si determinerebbe una lesione del diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni (Cass., Sez. 1, 15/1/2015, n. 567). L'impossibilità di aggirare le decadenze istruttorie verificatesi nel giudizio di primo grado o l'inammissibilità di quelle dedotte attraverso l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito trova limite, dunque, nel fatto che la prima causa non possa condurre ad una decisione nel merito, venendo in siffatta ipotesi meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata (Cass., Sez. 2, 14/7/2023, n. 20248; Cass., Sez. 3, 5/10/2018, n. 24529; Cass., Sez. 1, 15/1/2015, n. 567)…”.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così decide:
A) nel giudizio più antico iscritto al ruolo 40115 del 2024: 1) dichiara la contumacia di regolarmente citata e non Controparte_1 costituita né comparsa in giudizio;
2) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 18.1.2020, registrato presso l'Ufficio delle Entrate il 29.1.2020 al n. 000319–serie 3T, avente ad oggetto l'immobile, adibito ad uso abitativo, sito in Roma alla Via Cardinal Garampi n. 98, int. 5, composto da due camere, ervizi accessori e balcone, censito al N.C.E.U di Roma al foglio 953, part.91, sub 529, per grave inadempimento colpevole del conduttore;
3) condanna, per l'effetto, alla restituzione immediata Controparte_1 dell'immobile di cui al punto 2), libero da persone e sgombero da cose;
4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile;
5) condanna la parte resistente al pagamento, in favore della Controparte_1 parte ricorrente della somma di €. 850,00 a titolo di saldo Parte_1 dei canoni di locazione (di cui € 100,00 a saldo di novembre 2023, € 150,00 a saldo di marzo 2024, € 300,00 a saldo di agosto 2024, € 100,00 a saldo di settembre 2024, € 100,00 a saldo di ottobre 2024 ed € 100,00 a saldo di novembre 2024) oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 comma 1 c.c., con decorrenza ex art. 1282 comma 2 c.c. dalla costituzione in mora al soddisfo nonché della somma €. 3.875,83 a titolo di oneri condominiali maturati per la
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gestione 2023/2024 oltre interessi al saggio legale dalla notifica del ricorso al saldo effettivo;
6) condanna la parte resistente a rifondere alla parte Controparte_1 ricorrente le spese del giudizio, che liquida d'ufficio Parte_1 (DM n°55/2014) in euro 2.552,00 per compensi professionali, oltre euro 98,00
+ euro 27,00 + euro 25,40 per esborsi, oltre spese generali al 15%, oltre C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%), se dovute come per legge.
B) nel giudizio identico, più giovane, iscritto al ruolo 40998 del 2024, riunito ex art. 273 c.p.c. a quello n.r.g.a.c.c. 40115 del 2024:
1) dispone, per le ragioni di cui in motivazione, la cancellazione della causa identica dal ruolo del giudice;
2) spese irripetibili.
Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 12/11/2025 con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 12/11/2025, tenuta con trattazione scritta ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 40115 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 a cui è riunita la causa iscritta n.r.g.a.c.c. 40998 del
2024 tra
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'08/05/1941 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza dei Prati degli Strozzi n. 21, presso e nello studio dell'Avv. Stefania Ciccone, C.F. (fax 06 3221077 – e mail C.F._2
PEC ) che la rappresenta e difende in Email_1 virtù di procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato
Ricorrente
e
C.F. , nata a [...] (D) il Controparte_1 C.F._3
31.07.1968, residente in [...] Scala C, int. 6
Resistente
OGGETTO: Azione di risoluzione del contratto ed altro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER– 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con ricorso, depositato in data 30/09/2024, la sig.ra Parte_1 ha convenuto in giudizio la Sig.ra , innanzi al Tribunale di Roma Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni
<<…piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
A) Dichiarare risolto il contratto di locazione intercorso con la sig.ra CP_1
registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di
[...]
Civitavecchia Roma 3 in data 29.01.2020 al n. 000319 – serie 3T, inerente, l'immobile sito in Roma alla Via Cardinal Garampi n. 98, int. 5, composto da due camere, servizi accessori e balcone, censito al N.C.E.U di Roma al foglio 953, part. 91, sub 529, per inadempimento del conduttore al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali e per l'effetto, condannare la sig.ra CP_1 al pronto ed immediato rilascio dell'appartamento locato libero da persone e cose;
B) Nella denegata ed assurda ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto A), dichiarare cessata la locazione alla data del 28.2.2025 per la dichiarata volontà della locatrice di non rinnovare il contratto alla scadenza, e per l'effetto, condannare la al rilascio dell'appartamento locato, libero CP_1 da persone e cose, entro il 28.2.2025;
C) In ogni ipotesi condannare la sig.ra al pagamento della Controparte_1 somma di € 650,00 a titolo di saldo dei canoni di locazione scaduti come meglio indicati in premessa ed eventualmente da scadere nonché al pagamento degli oneri condominiali risultanti dal bilancio consuntivo 2023/2024 di € 3.875,00 per la complessiva somma di € 4.525,83 oltre interessi e rivalutazione;
D) Condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, spese generali, ed accessori di legge…>>.
A tal fine ha esposto e dedotto che:
<<…che con contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Civitavecchia Roma 3 in data 29.01.2020 al n. 000319 – serie 3T, l'istante concedeva in locazione alla Sig.ra nata a [...] (D) il Controparte_1 31.07.1968, C.F. , l'immobile sito in Roma alla Via C.F._3 Cardinal Garampi n. 98, int. 5, composto da due camere, servizi accessori e balcone, censito al N.C.E.U di Roma al foglio 953, part. 91, sub 529 (doc. 1); 2) che il contratto veniva stipulato per la durata di tre anni a partire dal 01.03.2020 fino al 28.02.2023 con diritto di proroga di due anni ove, alla prima scadenza, le parti non concordassero sul rinnovo dello stesso, e con tacito rinnovo alle medesime condizioni in mancanza di comunicazioni in ordine alla
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volontà di rinnovo del contratto a nuove condizioni o alla rinuncia del rinnovo, da inviarsi all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza;
3) che la locatrice, in virtù di quanto sopra pattuito, di cui all'art. 1 del contratto, con lettera raccomandata del 16.4.2024 comunicava alla conduttrice la propria volontà di non rinnovare il contratto di locazione che, pertanto andrà a scadere il 28.2.2025 (doc. 2);
4) Che, in ordine al canone di locazione, le parti concordavano un canone annuale di € 9.600,00 (novemilaseicento/00) da corrispondersi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese in rate mensili anticipate di € 800,00 (ottocento/00) a mezzo bonifico bancario presso il domicilio del locatore;
5) che la sig.ra pur non essendo sempre puntuale nel rispettare la CP_1 scadenza pattuita del 10 di ogni mese, corrispondeva tutti i canoni a decorrere dall'inizio della locazione fino al mese di ottobre 2023, dopo di che corrispondeva solo parzialmente alcune mensilità ed in particolare per il mese di novembre 2023 la minor somma di € 700,00, per il mese di marzo 2024 la somma di € 650,00, per il mese di agosto 2024 la somma di € 500,00 e per il mese di settembre 2024 quella di € 700,00 restando cosi ad oggi morosa per l'importo di € 650,00 (€ 100,00 a saldo di novembre 2023, € 150,00 a saldo di marzo 2024, € 300,00 a saldo di agosto 2024 ed € 100,00 a saldo di settembre 2024) (vd doc. 3 - 4 – 5- 6 e 7);
6) che la conduttrice non corrispondeva altresì gli oneri condominiali per un totale di € 3.875,83 come si evince dal bilancio consuntivo anno 2023/2024 approvato nell'assemblea dei condomini in data 12.06.2024 (doc. 8 e 9);
7) che, pertanto, la conduttrice deve ad oggi, a titolo di canoni e di oneri accessori, la complessiva somma di € 4.525,83.
8) che il sottoscritto difensore in data 5.7.2024, nell'interesse della sig.ra
inviava alla sig.ra sia all'indirizzo dell'immobile locato, Parte_1 CP_1 sia al posto di lavoro sia al precedente indirizzo di residenza indicato nel con tratto, lettera raccomanda A/R con la quale ribadiva la volontà della locatrice di non rinnovare il contratto di locazione alla prossima scadenza e nel contempo diffidava la conduttrice al pagamento degli oneri condominiali scaduti pari ad € 3.875,83, mettendo a sua disposizione la relativa documentazione affinchè ne prendesse visione, nonché la diffidava all'ulteriore pagamento della somma di € 250,00 quale saldo ancora dovuto per i canoni all'epoca scaduti di novembre 2023 (€ 100,00) e di marzo 2024 (150,00) (doc. 10);
9) che le raccomandate indirizzate al posto di lavoro ed al precedente indirizzo non venivano recapitate perché il destinatario risultava sconosciuto, mentre la raccomandata inviata presso l'immobile locato di Via Cardinal Garampi 98 tornava al mittente per non essere stata dalla destinataria ritirata nel periodo di giacenza;
10) che il sottoscritto difensore, nel tentativo di rendere edotta la sig.ra della volontà della locatrice di non rinnovare il contratto e di CP_1 risolvere bonariamente lo stesso, inviava alla conduttrice in data 23.07.2024 ulteriori raccomandate del medesimo tenore delle precedenti utilizzando un
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servizio di posta privata, Documenti Postali srl, indirizzandole al posto di lavoro ed all'indirizzo di abitazione in Via C. Garampi 98 ove questa volta la raccomandata veniva recapitata alla destinataria in data 25.7.2024 (doc. 11);
11) che ad oggi, non avendo ricevuto alcun riscontro, la sig.ra si Parte_1 vede costretta a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per chiedere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice agli obblighi contrattuali e, per quanto occorrer possa, nella denega ipotesi di rigetto della domanda, la cessazione della locazione per la mancata volontà della locatrice di rinnovare il contratto alla scadenza del 28.2.2025 con la condanna della conduttrice, in ogni caso, all'immediato rilascio dell'immobile;
12) che la copia del contratto di locazione in possesso della locatrice, oggi depositata in uno all'iscrizione a ruolo, non reca la sottoscrizione di entrambe le parti contraenti invece apposta sugli originali oggetto della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (doc. 1);
13) che la sussistenza del regolare rapporto locatizio tra le parti è provato dalla registrazione del contratto risalente al 29.1.2020 (doc. 1) e dal pagamento dei canoni di locazione a mezzo di bonifico bancario sul conto della sig.ra a far data dal gennaio 2020 ad oggi (doc. 3-4-5- 6 e 7); Parte_1
14) che il pagamento solo parziale dei canoni di novembre 2023, marzo, agosto e settembre 2024 è documentato dagli estratti del conto corrente bancario depositati in cui sono evidenziati i pagamenti in acconto dei canoni richiamati (doc. 3-4-5- 6 e 7);
15) che la morosità inerente gli oneri condominiali è documentata dal bilancio consuntivo della gestione 2023/2024 del regolarmente approvato CP_2 in sede assembleare in data 12.6.2024 (doc. 8 e 9) nonché dall'estratto conto rilasciato dall'amministratore in data 24.6.2024 (doc. 12);
16) che le ragioni di diritto a fondamento della domanda trovano il loro fondamento nell'inadempimento della conduttrice agli obblighi contrattuali convenuti ed in particolare nell'art. 6 in cui è testualmente detto: “…Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore……” nonché nell'art. 1 secondo cui la parte che non intende rinnovare il contratto è tenuta a comunicare “la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza...>>.
La parte convenuta è rimasta contumace.
Rilevato che il medesimo ricorso è stato, altresì, iscritto al nr.g.a.c.c. 40998/2024 in data 2.10.2024 e riunito al presente ex art. 273 c.p.c..
Nelle note depositate in data 12/11/2025, ha rassegnato le CP_3 seguenti conclusioni:
<<…Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito così provvedere:
1) Dichiarare la cessazione della materia del contendere in merito alla risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti avendo la sig.ra
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provveduto alla riconsegna dell'immobile sito in Via Cardinal CP_1
Garampi n. 98 int. 5 in Roma;
2) Condannare la sig.ra al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 4.725,83 di cui € 850,00 a titolo di saldo dei canoni di locazione come meglio indicati in premessa ed € 3.875,83 per il mancato pagamento degli oneri condominiali risultanti dal bilancio consuntivo 2023/2024 del Condominio di Via Cardinal Garampi 98, oltre interessi e rivalutazione;
3) Condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, spese generali, anticipazioni ed accessori di legge. …>>.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
III. In via preliminare va dichiarata la contumacia della parte resistente alla quale sebbene sia stato regolarmente notificato il ricorso, non ha inteso costituirsi.
IV. La domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore è meritevole di accoglimento.
In termini generali appare opportuno premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.13533).
Ciò posto, nella specie, risulta, senz'altro, dimostrata, per tabulas, la legittimazione attiva della parte attrice in quanto dal contratto di locazione prodotto in giudizio la signora figura quale locatrice Parte_1 dell'immobile descritto nell'atto introduttivo, sito in Roma alla Via Cardinal Garampi n. 98 int. 5, composto da due camere, servizi accessori e balcone, censito al N.C.E.U di Roma al foglio 953, part.91, sub 529 (doc. 1), concesso in locazione per uso abitativo alla parte resistente, . Controparte_1
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In secondo luogo, la documentazione allegata all'atto introduttivo comprova l'esistenza di un contratto di locazione ad uso abitazione stipulato in forma scritta, nella data (non contestata) del 18.1.2020 e registrato all'Agenzia delle Entrate –Ufficio Territoriale di Civitavecchia Roma 3 in data 29.01.2020 al n. 000319–serie 3T.
Ritenuta, dunque, l'ammissibilità e la procedibilità dell'azione di risoluzione del contratto di locazione, va osservato che alle locazioni di immobili ad uso abitativo è applicabile l'art. 5 della L. n. 392/78, secondo cui il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.. Detta norma stabilisce in modo tassativo il presupposto dell'inadempimento contrattuale, effettuando in via automatica la valutazione dell'importanza dell'inadempimento nei contratti ad uso abitativo (mentre negli immobili ad uso diverso è il giudice a dover determinare, con valutazione discrezionale, la gravità dell'inadempimento): infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio del 1978 n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente, mediante la previsione di un parametro ancorato (artt. 5 e 55 della legge) a due elementi: l'uno, di ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro, di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato (fermo restando – come subito si dirà - ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dalla imputabilità della mora debendi al dolo o alla colpa del debitore).
Ne deriva che, in caso di morosità per mancato pagamento del canone, può reputarsi automaticamente sussistente la gravità sol perché l'inadempimento incide su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, escluso che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla parte debitrice, dev'essere accolta la domanda attorea e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione de quo.
A siffatta pronuncia segue la condanna del conduttore alla restituzione, in favore del locatore, dell'immobile locato, libero di persone e sgombro di cose, per la data che, ex art 56 della legge n. 392/78, viene fissato immediatamente, essendo trascorso tempo ragionevole per consentire lo sgombero del locale. Sul punto la materia del contendere è cessata.
Va, poi, in questa sede adottata pronuncia sulla originaria domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione scaduti pari ad euro 850,00 (di cui € 100,00 a saldo di novembre 2023, € 150,00 a saldo di marzo 2024, € 300,00 a saldo di agosto 2024, € 100,00 a saldo di settembre 2024, € 100,00 a saldo di ottobre 2024 ed € 100,00 a saldo di novembre 2024 – vedere estratti conto bancari doc. 3 -4 – 5 - 6 e 7 da cui si evince il pagamento ridotto), oltre quelli successivamente scaduti a far tempo da dicembre 2025 sino all'esecuzione (rispetto al canone annuale di euro 800,00 mensili) nonché degli
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oneri condominiali pari ad € 3.875,83 (doc. 13) maturati per la gestione 2023/2024, così come risulta dal bilancio consuntivo e dalla relativa ripartizione, regolarmente approvati dall'assemblea dei condomini in data 12.6.2024, documentazione questa depositata in atti unitamente al ricorso introduttivo (doc. 8 e 9).
Sugli importi dovuti vanno corrisposti altresì gli interessi al tasso legale, rispettivamente, dalla costituzione in mora ex art. 1282 comma secondo c.c. e dalla notifica del ricorso al saldo.
V. Non si ravvisano “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, così come previsto dall'art. 92 c.p.c., nel testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009.
Le spese del giudizio seguono, dunque, la soccombenza e, in mancanza di specifica nota-spese, sono liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia e considerata l'esiguità dell'importanza e del numero delle questioni trattate nonché l'assenza di particolari valutazioni di fatto e di diritto, escluse le fasi non svolte della istruzione e della trattazione, che giustificano l'applicazione di medi tariffari dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/09/2007, ud. 3/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum).
La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo
VI. Il decreto di riunione emesso ai sensi dell'art. 273 c.p.c. non ha come effetto quello di determinare una vera e propria fusione dei procedimenti con la conseguenza che il giudice è tenuto a riunirle ma a trattarle separatamente, dando precedenza alla causa iniziata per prima – se ammissibile, procedibile e non perenta- che sarà decisa sulla scorta dei fatti tempestivamente allegati e del materiale istruttorio in essa e solo in essa raccolto (Cass. Civ. n. 9322/2025; Cass. Civ.. 20248/2023; Cass. Civ. 24529/2018).
La causa iniziata per seconda – 40998 del 2024- segue la sorte prescritta dalla legge per le ipotesi di litispendenza tra diversi uffici giudiziari e ne dev'essere, dunque, disposta la cancellazione dal ruolo ex art. 39 c.p.c. (v. sul punto Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 09/04/2025, n. 9322 secondo cui, in motivazione: “… la riunione di cause identiche separatamente promosse non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale determinare il loro concorso nella definizione dell'effettivo thema decidendum e probandum e nella delimitazione dell'ambito dei mezzi di prova offerti al giudice, lasciando l'istituto intatta l'autonomia delle cause, con la conseguenza che, in osservanza del principio del ne bis in idem e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni, il giudice dovrà trattare solo quella anteriormente iniziata, decidendo sulla scorta dei fatti allegati e del materiale
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istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione di quella successivamente instaurata. La necessità della riunione trova, infatti, giustificazione solo in tale funzione (per così dire "suppletiva") del procedimento successivamente instaurato, posto che, in caso contrario, risulterebbe del tutto incongrua la difformità di disciplina rispetto all'istituto della litispendenza regolato dall'art. 39 cod. proc. civ., che, nell'ipotesi in cui la stessa causa sia proposta dinanzi a giudici diversi, prevede che il procedimento iniziato per secondo sia cancellato dal ruolo e non possa, pertanto, essere trattato, finendosi altrimenti per consentire la violazione dei doveri generali di lealtà e probità cui devono attenersi le parti ed i loro difensori, in quanto si favorirebbe l'abuso dello strumento processuale e si determinerebbe una lesione del diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni (Cass., Sez. 1, 15/1/2015, n. 567). L'impossibilità di aggirare le decadenze istruttorie verificatesi nel giudizio di primo grado o l'inammissibilità di quelle dedotte attraverso l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito trova limite, dunque, nel fatto che la prima causa non possa condurre ad una decisione nel merito, venendo in siffatta ipotesi meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata (Cass., Sez. 2, 14/7/2023, n. 20248; Cass., Sez. 3, 5/10/2018, n. 24529; Cass., Sez. 1, 15/1/2015, n. 567)…”.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così decide:
A) nel giudizio più antico iscritto al ruolo 40115 del 2024: 1) dichiara la contumacia di regolarmente citata e non Controparte_1 costituita né comparsa in giudizio;
2) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 18.1.2020, registrato presso l'Ufficio delle Entrate il 29.1.2020 al n. 000319–serie 3T, avente ad oggetto l'immobile, adibito ad uso abitativo, sito in Roma alla Via Cardinal Garampi n. 98, int. 5, composto da due camere, ervizi accessori e balcone, censito al N.C.E.U di Roma al foglio 953, part.91, sub 529, per grave inadempimento colpevole del conduttore;
3) condanna, per l'effetto, alla restituzione immediata Controparte_1 dell'immobile di cui al punto 2), libero da persone e sgombero da cose;
4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile;
5) condanna la parte resistente al pagamento, in favore della Controparte_1 parte ricorrente della somma di €. 850,00 a titolo di saldo Parte_1 dei canoni di locazione (di cui € 100,00 a saldo di novembre 2023, € 150,00 a saldo di marzo 2024, € 300,00 a saldo di agosto 2024, € 100,00 a saldo di settembre 2024, € 100,00 a saldo di ottobre 2024 ed € 100,00 a saldo di novembre 2024) oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 comma 1 c.c., con decorrenza ex art. 1282 comma 2 c.c. dalla costituzione in mora al soddisfo nonché della somma €. 3.875,83 a titolo di oneri condominiali maturati per la
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gestione 2023/2024 oltre interessi al saggio legale dalla notifica del ricorso al saldo effettivo;
6) condanna la parte resistente a rifondere alla parte Controparte_1 ricorrente le spese del giudizio, che liquida d'ufficio Parte_1 (DM n°55/2014) in euro 2.552,00 per compensi professionali, oltre euro 98,00
+ euro 27,00 + euro 25,40 per esborsi, oltre spese generali al 15%, oltre C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%), se dovute come per legge.
B) nel giudizio identico, più giovane, iscritto al ruolo 40998 del 2024, riunito ex art. 273 c.p.c. a quello n.r.g.a.c.c. 40115 del 2024:
1) dispone, per le ragioni di cui in motivazione, la cancellazione della causa identica dal ruolo del giudice;
2) spese irripetibili.
Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 12/11/2025 con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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