TAR Milano, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 205
TAR
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
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TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge: falsa applicazione dell'art. 13 bis, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14

    La scelta dell’ambito territoriale del divieto è stata dettata dall’esigenza di tutela dell’area dove si sono svolti i fatti e non da esigenze di respingere il minore ricorrente in aree degradate. Le vie indicate appartengono alla zona di Porta Ticinese dove si sono svolti i fatti. Il divieto non si estende alla possibilità di frequentare l’area, in quanto ha per oggetto l’accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento e non impedisce al ricorrente di frequentare aree pubbliche ed edifici nei quali si svolgono attività socialmente importanti per il minore, quali scuole, oratori, servizi pubblici, centri di aggregazione giovanile. Non vi è prova del radicamento del ricorrente nella zona.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 13 bis, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14

    La norma pone due condizioni per l'adozione della misura: a) la denuncia del destinatario, negli ultimi tre anni, per reati specifici; b) la valutazione che dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Il primo requisito ha natura oggettiva (fatto storico della denuncia). Il secondo presupposto afferisce a una valutazione dinamica di natura prognostica, risultando subordinata l'adozione della misura al rischio che dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Nel caso di specie la Questura ha espressamente indicato tra le ragioni poste a fondamento dell’atto la personalità del soggetto, le particolari modalità di esecuzione della condotta ed il fatto che l’area di notte è molto affollata per la presenza di diversi locali. Questi elementi incidono sul giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, con riferimento alla zona in questione. Il fatto che la condotta sia stata tenuta in luogo affollato dai giovani ed in orario notturno da parte di un minore può sicuramente essere segno di una volontà di apparire, che è indice di una capacità di reiterare la condotta. La mancanza di una specificazione del giudizio sulla personalità del soggetto e sui suoi trascorsi comportamenti di rilievo non penale devono ritenersi conseguenza delle esigenze di tutela del minore. Il giudizio della Questura non pare macroscopicamente irragionevole in relazione all’oggetto del provvedimento che ha come oggetto l’obbligo del ricorrente di non frequentare bar e discoteche in un ambito molto ristretto della città di Milano, non è ghettizzante e non preclude allo stesso la frequentazione di luoghi importanti per il suo sviluppo personale in tutta la città di Milano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 205
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 205
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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