Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00205/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03045/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3045 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Castagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS-, emesso il 15 maggio 2024 e notificato il 20 maggio 2024, con il quale è stata applicata la misura prevista dall’art. 13 bis, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, con. con. mod. nella L. 18 aprile 2017, n. 48 e del silenzio formatosi a seguito del ricorso gerarchico instaurato il 19 giugno 2024; nonchè di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. ER Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, minorenne al momento della notifica dell’atto, ha impugnato il provvedimento prot. -OMISSIS-, emesso il 15 maggio 2024 e notificato il 20 maggio 2024, con il quale è stata applicata la misura prevista dall’art. 13 bis, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, con. con. mod. nella L. 18 aprile 2017, n. 48 (c.d. Daspo urbano) per aver percosso un barbone che dormiva sulla strada con calci e pugni ed aver filmato il fatto con il telefonino.
Con l’atto impugnato gli è stato imposto il divieto, per la durata di diciotto mesi, di accedere e di stazionare nelle vicinanze degli esercizi pubblici di cui all’art. 5, co. 1, lett. a), l. 287/1991 collocati nel Comune di Milano nell’area di via Edmondo De Amicis, via Cesare Correnti, via San Vito, via Celestino IV, Piazza della Vetra, via Molino delle Armi per 18 mesi (di cui quasi 3 mesi in situazione di minore età).
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1. Violazione di legge: falsa applicazione dell’art. 13 bis, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, con. con. mod. nella L. 18 aprile 2017, n. 48.
Secondo la difesa la misura del DASPO irrogata al ricorrente sembra rispondere più ad un’esigenza di allontanare certe persone da quelle vie paillettate del centro e riconfinarlo nel proprio ghetto di appartenenza.
2. Sulla violazione dell’art. 13 bis, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, con. con. mod. nella L. 18 aprile 2017, n. 48.
Secondo la difesa del ricorrente la misura del DASPO non può considerarsi legittima se agganciata,
unicamente, al fatto storico presupposto. Questo è solo uno degli elementi richiesti dal legislatore.
Affinché la misura preventiva non si trasformi in una misura sanzionatoria e di repressione, è obbligo dell’Amministrazione fornire tutti gli elementi aggiuntivi che facciano ritenere il proposto un soggetto socialmente pericoloso e capace di reiterare delle condotte che suscitino allarme sociale.
In particolare il provvedimento questorile impugnato nulla aggiunge alla prima valutazione di
pericolosità sociale formulata dagli operanti della P.S. intervenuti il 19 aprile scorso.
Inoltre accumulare all’avviso orale anche il divieto di frequentazione di taluni esercizi pubblici, conferisce all’agire dell’Amministrazione un carattere smaccatamente sanzionatorio e non di tutela preventiva dell’ordine sociale.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Secondo l’art. 13 bis del D.L. 20 febbraio 2017, n. 141 “ Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, ((oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale,)) qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati ”.
Dall’esame dell’atto risulta che la scelta dell’ambito territoriale del divieto è stata dettata dall’esigenza di tutela dell’area dove si sono svolti i fatti e non da esigenze di respingere il minore ricorrente in aree degradate. Ciò si desume dal fatto che le vie indicate appartengono alla zona di Porta Ticinese dove si sono svolti i fatti. Né può ritenersi che si tratti di una scelta classista in quanto in primo luogo altre zone del Comune, anche più ricche, non sono toccate dal divieto e, in secondo luogo, il divieto non si estende alla possibilità di frequentare l’area, in quanto ha per oggetto l’accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento e, come tale non impedisce al ricorrente di frequentare aree pubbliche ed edifici nei quali si svolgono attività socialmente importanti per il minore, quali scuole, oratori, servizi pubblici, centri di aggregazione giovanile.
Non si comprende quindi quale potrebbe essere l’effetto desocializzante della misura sia con riferimento ai luoghi vietati che in riferimento allo stile di vita del ricorrente, in quanto non vi è prova del radicamento del ricorrente nella zona.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Secondo il ricorrente nulla viene aggiunto nel provvedimento in ordine al permanere delle condizioni di pericolosità pro futuro.
In merito occorre premettere che la norma pone due condizioni per l'adozione della misura:
a) la denuncia del destinatario, "negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale"; il rapporto tra le figure delittuose isolate dalla norma è di alternatività, assumendo rilievo tanto una qualsiasi fattispecie criminosa che risulti però commessa "in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi" quanto i reati specificamente individuati in relazione al bene giuridico tutelato (contro la persona o il patrimonio) ovvero in considerazione della contestazione dell'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso ex art. 604-ter c.p., purché in relazione a questa seconda categoria si tratti di delitti non colposi; è stato pertanto statuito che "Il divieto di accesso impugnato trova fondamento sufficiente sulla sola denuncia per disordini in aree limitrofe a locali pubblici situati in aree urbane" ed altresì che "il provvedimento impugnato risulta legittimato dal presupposto della pendenza di un procedimento penale per uno dei fatti previsti dall'art. 13 bis citato" (T.A.R. Lazio, Roma, 21 ottobre 2021, n. 5755);
b) la valutazione che "dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza".
Il primo requisito ha natura oggettiva in quanto si limita a rilevare il fatto storico della "denuncia", negli ultimi tre anni, per uno dei reati indicati.
Il secondo presupposto invece afferisce a "una valutazione dinamica" di natura prognostica, risultando subordinata l'adozione della misura, integrante una speciale forma di Daspo, al rischio che "dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. È il tenore letterale dell'inciso a rendere manifesta la volontà legislativa di ancorare l'adozione del provvedimento, incidente sulla libertà di circolazione, alla sussistenza di un pericolo necessariamente ‘attuale' - in coerenza d'altro canto con le finalità precauzionali e preventive della misura - posto che, ove al contrario la condizione si fosse voluta collegare temporalmente ai soli accadimenti, la formulazione della norma sarebbe stata evidentemente diversa, declinandosi la relazione con i fatti al tempo passato (... qualora dalla condotta sia derivato un pericolo per la sicurezza...), con ascrizione all'istituto di una funzione tipicamente sanzionatoria, da ritenersi invece del tutto estranea" (T.A.R Calabria, Reggio Calabria, n. 21/2022).
Nel caso di specie la Questura ha espressamente indicato tra le ragioni poste a fondamento dell’atto la personalità del soggetto, le particolari modalità di esecuzione della condotta ed il fatto che l’area di notte è molto affollata per la presenza di diversi locali.
In merito occorre rilevare che si tratta di elementi non valorizzati dalla difesa che, invece, incidono sul giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, con riferimento alla zona in questione.
Il fatto che la condotta sia stata tenuta in luogo affollato dai giovani ed in orario notturno da parte di un minore può sicuramente essere segno di una volontà di apparire, che è indice di una capacità di reiterare la condotta.
La mancanza di una specificazione del giudizio sulla personalità del soggetto e sui suoi trascorsi comportamenti di rilievo non penale devono poi ritenersi conseguenza delle esigenze di tutela del minore che rendono inopportuna l’esplicitazione di giudizi sulla persona; a ciò si aggiunge che la mancanza di contestazioni in merito da parte della difesa del ricorrente, che siano supportate da qualche elemento di prova in merito al percorso di vita che egli sta facendo, escludono la necessità di ulteriori accertamenti.
Il giudizio della Questura non pare quindi macroscopicamente irragionevole in relazione all’oggetto del provvedimento che, si ribadisce, ha come oggetto l’obbligo del ricorrente di non frequentare bar e discoteche in un ambito molto ristretto della città di Milano, non è ghettizzante e non preclude allo stesso la frequentazione di luoghi importanti per il suo sviluppo personale in tutta la città di Milano.
4. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO ER, Presidente
ER Di MA, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER Di MA | IO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.