Salta al contenuto
Doctrine
Strumenti
Cs
Flow Counsel
Nuovo
Contenuti
Tutti i contenuti
Esplora tutti i prodotti
Lt
Flow Litigate
Assistente
Estrai
Traduci
Analizza
Confronta
Allerte
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 22 della Legge 9 ottobre 1957, n. 976
Copia
Articolo 21
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 9 ottobre 1957, n. 976
Articolo 22 della Legge 9 ottobre 1957, n. 976
Versione
13 novembre 1957
Art. 22.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le occorrenti variazioni.
Entrata in vigore il 13 novembre 1957
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0