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Articolo 22 della Legge 9 ottobre 1957, n. 976
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Articolo 21
Legge 9 ottobre 1957, n. 976
Articolo 22 della Legge 9 ottobre 1957, n. 976
Versione
13 novembre 1957
Art. 22.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le occorrenti variazioni.
Entrata in vigore il 13 novembre 1957
Vedi fonte istituzionale