Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 126
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per omessa motivazione e mancanza di chiarezza

    L'atto impugnato, redatto secondo il modello ufficiale, contiene tutti gli elementi idonei per l'individuazione della pretesa, con particolare riferimento alla tipologia del tributo, all'importo, al periodo di riferimento, ai mezzi di tutela. L'adeguatezza delle informazioni contenute nell'atto trova significativo univoco riscontro nella specificità delle censure sollevate con il ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Omessa notifica agli eredi degli avvisi di accertamento presupposti

    Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, giacché trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società.

  • Accolto
    Illegittimità della pretesa relativa alle sanzioni

    Fondato, peraltro, è il capo della domanda relativa alle sanzioni, in quanto, a norma dell'art. 8 del d.lgs. 472/1997, "L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi". Gli effetti dell'annullamento della pretesa relativa alle sanzioni rimangono a carico di AdER, dovendo escludersi il diritto di questa di essere tenuta indenne dalle conseguenze della lite dall'Ente impositore, non evocato in giudizio ancorché fosse stata accolta l'istanza di autorizzazione alla sua chiamata in giudizio.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi pretesi

    Il decorso del termine triennale di prescrizione applicabile al tributo in esame è stato sospeso per effetto della disciplina normativa dettata per l'emergenza sanitaria da COVID 19. La sospensione inizialmente disposta dall'art 68 del d.l. 18/2020 è stata via via prorogata in forza di altri provvedimenti normativi sopravvenuti, applicabili alla fattispecie in esame e per effetto dei quali alla citata data della notifica della cartella il termine di prescrizione non era spirato.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6 comma 5 della l. 212/2000 per omesso invito al contribuente a fornire chiarimenti

    La norma prevede che "Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta…". E' del tutto evidente, quindi, che nella fattispecie non sussiste alcun obbligo di preventivo contraddittorio, difettandone tutti i presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 126
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 126
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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