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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
CA TT, AT
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3087/2022 depositato il 17/11/2022
proposto da
Ricorrente_1. S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210105963420000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Società Ricorrente_1. S.A.S. [da ora in poi anche la società] in persona del liquidatore pro tempore Nominativo_1, in proprio, quale erede di Nominativo_2 e nella qualità di liquidatore della società, impugnò la cartella di pagamento n. 29620210105963420000, di
€ 1.345,28, per l'asserito mancato pagamento della tassa auto dell'anno d'imposta 2018, relativa a diversi veicoli.
Dedusse l'illegittimità della cartella per omessa motivazione e per mancanza di chiarezza, in violazione dell'art. 7 della l. 212/2000.
Lamentò anche l'omessa notifica agli eredi degli avvisi di accertamento presupposti, trattandosi di società di persone, in cui l'erede è chiamato a rispondere personalmente dei debiti della società, e ciò in quanto avrebbe dovuto procedersi con la notifica impersonalmente e collettivamente all'ultimo domicilio del defunto.
Rilevò che, in ogni caso, era illegittima la pretesa relativa alle sanzioni in quanto non trasmissibili agli eredi.
Eccepì la prescrizione dei tributi pretesi perché dall'anno d'imposta di riferimento [2018] alla data di notifica della cartella impugnata era decorso più di un triennio, nonché la decadenza per violazione del relativo termine.
Aggiunse che la nullità della cartella derivava anche dalla violazione dell'art. 6 comma 5 della l. 212/2000, per omesso invito al contribuente a fornire i chiarimenti necessari".
L'Agenzia delle Entrate Riscossione [AdER] ha resistito con controdeduzioni con le quali ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa, di competenza dell'ente impositore, unico contraddittore anche per la debenza delle sanzioni.
Ha chiesto l'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore medesimo o, in subordine, di essere autorizzata a chiamarlo in giudizio per essere manlevata dalle eventuali conseguenze della lite.
Nel merito, ritenuta la legittimità della procedura di riscossione, ha contestato le doglianze attoree, sia sotto il profilo della irrilevanza dell'omessa o erronea indicazione del Giudice da adire o del termine per proporre ricorso, non comportando la nullità dell'atto, sia per inapplicabilità del'art. 7 della l. 212/2000, non essendo una pubblica Amministrazione.
Ha dedotto, poi, che l'obbligo di motivazione doveva essere diversificato in relazione al contenuto dell'atto, essendo richiesta nel caso di atto con il quale viene richiesta una prestazione non conosciuta dal contribuente e non anche nel caso di cartella contenente pretese nascenti da dichiarazioni del contribuente per ciò stesso a questo note.
Quanto all'eccepita prescrizione ha ribadito la propria estraneità alla censura, rilevando in ogni caso l'intervenuta sospensione del suo decorso per effetto della normativa dettata per l'emergenza sanitaria.
Con memoria illustrativa il ricorrente ha ribadito le censure sollevate con l'atto introduttivo del giudizio.
Con ordinanza del 6 giugno 2025 AdER è stata autorizzata a chiamare in giudizio la Regione Sicilia quale ente impositore, ma non vi ha ottemperato.
Indi, la causa all'udienza del 5 dicembre 2025 è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondato il primo motivo del ricorso.
E', infatti, sufficiente osservare che l'atto impugnato, redatto secondo il modello ufficiale, contiene tutti gli elementi idonei per l'individuazione della pretesa, con particola riferimento alla tipologia del tributo, all'importo, al periodo di riferimento, ai mezzi di tutela.
L'adeguatezza delle informazioni contenute nell'atto trova significativo univoco riscontro nella specificità delle censure sollevate con il ricorso introduttivo.
Parimenti infondata è la doglianza con la quale la società ha contestato la cartella opposta per omessa notifica della stessa impersonalmente agli eredi dell'originario debitore.
E invero, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, cui questo Collegio ritiene di aderire,
“in tema di cartelle esattoriali, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, giacché - analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi - essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società”. [Cass. 31037/2017 e, nei medesimi termini, 25847/2018, 23534/2019, 16365/2020,
24793/2020].
Tanto basta per ritenere rituale la notifica effettuata alla ricorrente nella qualità di erede.
Alla stessa conclusione deve giungersi con riferimento all'eccezione di prescrizione.
E' indubbiamente vero, infatti, che dal 2018 [corrispondente al periodo d'imposta] al 6 giugno 2022 [data di notifica della cartella impugnata] è astrattamente maturato il termine triennale di prescrizione applicabile al tributo in esame.
Tuttavia, il decorso del termine predetto è stato sospeso per effetto della disciplina normativa dettata per l'emergenza sanitaria da COVID 19.
In particolare, la sospensione inizialmente disposta dall'art 68 del d.l. 18/2020 è stata via via prorogata in forza di altri provvedimenti normativi sopravvenuti, applicabili alla fattispecie in esame e per effetto dei quali alla citata data della notifica della cartella il termine di prescrizione non era spirato.
Palesemente infondato, poi, è il motivo con il quale la ricorrente si duole della violazione dell'art. 6 comma
5 della l. 212/2000
La norma, infatti, prevede che "Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,
l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici,
a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta…" .
E' del tutto evidente, quindi, che nella fattispecie non sussiste alcun obbligo di preventivo contraddittorio, difettandone tutti i presupposti.
Fondato, peraltro, è il capo della domanda relativa alle sanzioni, in quanto, a norma dell'art. 8 del d.lgs.
472/1997, "L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi". Gli effetti dell'annullamento della pretesa relativa alle sanzioni rimangono a carico di AdER, dovendo escludersi il diritto di questa di essere tenuta indenne dalle conseguenze della lite dall'Ente impositore, non evocato in giudizio ancorché fosse stata accolta l'istanza di autorizzazione alla sua chiamata in giudizio.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto nei limiti fin qui esposti con le coerenti statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in ordine alle spese processuali che, stante la parziale reciproca soccombenza, ben possono essere compensate per un terzo, ponendosi la restante parte a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara illegittima la cartella impugnata limitatamente alle sanzioni applicate.
Rigetta per il resto il ricorso.
Dichiara compensate per un terzo le spese processuali e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di
AdER, della restante parte, liquidata in € 490,00, oltre oneri di legge.
Così deciso il 5 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
CA TT, AT
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3087/2022 depositato il 17/11/2022
proposto da
Ricorrente_1. S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210105963420000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Società Ricorrente_1. S.A.S. [da ora in poi anche la società] in persona del liquidatore pro tempore Nominativo_1, in proprio, quale erede di Nominativo_2 e nella qualità di liquidatore della società, impugnò la cartella di pagamento n. 29620210105963420000, di
€ 1.345,28, per l'asserito mancato pagamento della tassa auto dell'anno d'imposta 2018, relativa a diversi veicoli.
Dedusse l'illegittimità della cartella per omessa motivazione e per mancanza di chiarezza, in violazione dell'art. 7 della l. 212/2000.
Lamentò anche l'omessa notifica agli eredi degli avvisi di accertamento presupposti, trattandosi di società di persone, in cui l'erede è chiamato a rispondere personalmente dei debiti della società, e ciò in quanto avrebbe dovuto procedersi con la notifica impersonalmente e collettivamente all'ultimo domicilio del defunto.
Rilevò che, in ogni caso, era illegittima la pretesa relativa alle sanzioni in quanto non trasmissibili agli eredi.
Eccepì la prescrizione dei tributi pretesi perché dall'anno d'imposta di riferimento [2018] alla data di notifica della cartella impugnata era decorso più di un triennio, nonché la decadenza per violazione del relativo termine.
Aggiunse che la nullità della cartella derivava anche dalla violazione dell'art. 6 comma 5 della l. 212/2000, per omesso invito al contribuente a fornire i chiarimenti necessari".
L'Agenzia delle Entrate Riscossione [AdER] ha resistito con controdeduzioni con le quali ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa, di competenza dell'ente impositore, unico contraddittore anche per la debenza delle sanzioni.
Ha chiesto l'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore medesimo o, in subordine, di essere autorizzata a chiamarlo in giudizio per essere manlevata dalle eventuali conseguenze della lite.
Nel merito, ritenuta la legittimità della procedura di riscossione, ha contestato le doglianze attoree, sia sotto il profilo della irrilevanza dell'omessa o erronea indicazione del Giudice da adire o del termine per proporre ricorso, non comportando la nullità dell'atto, sia per inapplicabilità del'art. 7 della l. 212/2000, non essendo una pubblica Amministrazione.
Ha dedotto, poi, che l'obbligo di motivazione doveva essere diversificato in relazione al contenuto dell'atto, essendo richiesta nel caso di atto con il quale viene richiesta una prestazione non conosciuta dal contribuente e non anche nel caso di cartella contenente pretese nascenti da dichiarazioni del contribuente per ciò stesso a questo note.
Quanto all'eccepita prescrizione ha ribadito la propria estraneità alla censura, rilevando in ogni caso l'intervenuta sospensione del suo decorso per effetto della normativa dettata per l'emergenza sanitaria.
Con memoria illustrativa il ricorrente ha ribadito le censure sollevate con l'atto introduttivo del giudizio.
Con ordinanza del 6 giugno 2025 AdER è stata autorizzata a chiamare in giudizio la Regione Sicilia quale ente impositore, ma non vi ha ottemperato.
Indi, la causa all'udienza del 5 dicembre 2025 è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondato il primo motivo del ricorso.
E', infatti, sufficiente osservare che l'atto impugnato, redatto secondo il modello ufficiale, contiene tutti gli elementi idonei per l'individuazione della pretesa, con particola riferimento alla tipologia del tributo, all'importo, al periodo di riferimento, ai mezzi di tutela.
L'adeguatezza delle informazioni contenute nell'atto trova significativo univoco riscontro nella specificità delle censure sollevate con il ricorso introduttivo.
Parimenti infondata è la doglianza con la quale la società ha contestato la cartella opposta per omessa notifica della stessa impersonalmente agli eredi dell'originario debitore.
E invero, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, cui questo Collegio ritiene di aderire,
“in tema di cartelle esattoriali, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, giacché - analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi - essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società”. [Cass. 31037/2017 e, nei medesimi termini, 25847/2018, 23534/2019, 16365/2020,
24793/2020].
Tanto basta per ritenere rituale la notifica effettuata alla ricorrente nella qualità di erede.
Alla stessa conclusione deve giungersi con riferimento all'eccezione di prescrizione.
E' indubbiamente vero, infatti, che dal 2018 [corrispondente al periodo d'imposta] al 6 giugno 2022 [data di notifica della cartella impugnata] è astrattamente maturato il termine triennale di prescrizione applicabile al tributo in esame.
Tuttavia, il decorso del termine predetto è stato sospeso per effetto della disciplina normativa dettata per l'emergenza sanitaria da COVID 19.
In particolare, la sospensione inizialmente disposta dall'art 68 del d.l. 18/2020 è stata via via prorogata in forza di altri provvedimenti normativi sopravvenuti, applicabili alla fattispecie in esame e per effetto dei quali alla citata data della notifica della cartella il termine di prescrizione non era spirato.
Palesemente infondato, poi, è il motivo con il quale la ricorrente si duole della violazione dell'art. 6 comma
5 della l. 212/2000
La norma, infatti, prevede che "Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,
l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici,
a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta…" .
E' del tutto evidente, quindi, che nella fattispecie non sussiste alcun obbligo di preventivo contraddittorio, difettandone tutti i presupposti.
Fondato, peraltro, è il capo della domanda relativa alle sanzioni, in quanto, a norma dell'art. 8 del d.lgs.
472/1997, "L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi". Gli effetti dell'annullamento della pretesa relativa alle sanzioni rimangono a carico di AdER, dovendo escludersi il diritto di questa di essere tenuta indenne dalle conseguenze della lite dall'Ente impositore, non evocato in giudizio ancorché fosse stata accolta l'istanza di autorizzazione alla sua chiamata in giudizio.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto nei limiti fin qui esposti con le coerenti statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in ordine alle spese processuali che, stante la parziale reciproca soccombenza, ben possono essere compensate per un terzo, ponendosi la restante parte a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara illegittima la cartella impugnata limitatamente alle sanzioni applicate.
Rigetta per il resto il ricorso.
Dichiara compensate per un terzo le spese processuali e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di
AdER, della restante parte, liquidata in € 490,00, oltre oneri di legge.
Così deciso il 5 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente