Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/06/2025, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
n. 7115/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7115/2022 RG promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (n. 1477/2022 emesso dal Tribunale di Venezia in data 13.07.2022 e notificato in pari data) notificato in data 16.09.2022 e vertente tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Iaderosa del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Verdi n. 33;
-attrice/opponente- contro
CONTRA , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Tavella del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Triestina n. 54/24;
-convenuta/opposta- avente ad oggetto: prestazione d'opera/opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza d.d. 12.12.2024; per le seguenti ragioni della decisione in
FATTO e DIRITTO
In accoglimento del ricorso proposto dalla ditta individuale (di Parte_2 seguito ) questo Tribunale ha ingiunto con decreto n. 1477/2022 d.d. 13.07.2022 alla ditta Pt_2 individuale (di seguito ) di pagare alla ricorrente l'importo Parte_1 Pt_1 di € 15.086 (portato dalle fatture n. 3/2018, n. 5/2019, n. 22/2019, n. 42/2019, n. 3/2020, n.
12/2020, n. 2/2021), oltre agli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo e alle spese di procedura, a titolo di saldo del corrispettivo maturato per l'opera prestata, quale subappaltatore, a favore dell'appaltatrice nell'ambito di alcuni cantieri dalla stessa Pt_1 gestiti tra il 2016 e il 2020 (in dettaglio: ristrutturazione interna di un immobile sito in via Adige a
Marghera–Venezia; lavori di risanamento di un abbaino con posa di lattonerie in rame su un immobile sito a Venezia in Calle dei Specchieri;
formazione fognatura e costruzione recinzione, oltre a formazione di plinti in cls per posa cancello e formazione di percorso pedonale in cls, su un immobile sito a Spinea in via Villafranca;
esecuzione di lavori di ristrutturazione interna di un appartamento sito a Mestre–Venezia in via A. Costa;
lavori di ristrutturazione di un fabbricato sito a
OG Veneto in via Sassi n. 15; lavori di ristrutturazione interna per la realizzazione di un ristorante sito a Mestre-Venezia in via Della Torre).
Con ordinario atto di citazione in opposizione al predetto monitorio, la ditta ha Pt_1 convenuto la ditta dinanzi a questo Tribunale chiedendo, previo rigetto dell'eventuale Pt_2 istanza ex art. 648 c.p.c. avversaria e declaratoria di inefficacia del monitorio opposto in ragione pagina1 di 5
In particolare, a sostegno dell'opposizione, l'attrice opponente, difesasi nel merito pur a fronte dell'eccepita inefficacia del monitorio per omessa notifica del ricorso monitorio, ha sostenuto: di essere attiva nel settore della costruzione e ristrutturazione di immobili e di stipulare, quale general contractor, contratti di subappalto con ditte terze, tra le quali, appunto, cui Pt_2 aveva affidato alcuni lavori presso i propri cantieri, sovente purtroppo difettosi, come ad esempio quelli realizzati all'immobile di OG, ove si sarebbero registrate infiltrazioni, o quello di Spinea, via Taglio 29, ove, nell'ambito dei lavori sull'impianto fognario, sarebbe mancata la pendenza necessaria al corretto deflusso dei reflui fognari (come rilevato al termine dei lavori dalla stessa direzione dei lavori).
Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio Contra chiedendo, oltre alla concessione della provvisoria esecuzione al monitorio opposto (il quale non poteva ritenersi inefficace sol perché notificato senza il relativo ricorso alla luce della precedente corrispondenza tra legali e del contenuto della citazione avversaria, accompagnata, oltre che dal doc. 7 indicante le fatture oggetto del monitorio, anche dalla formulazione di una domanda riconvenzionale), il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del monitorio (o comunque la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo) nonché il rigetto della domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata oltre che incorsa nei termini di decadenza e prescrizione ex art. 1677 c.c..
La convenuta opposta ha esposto in fatto che nel corso del rapporto di collaborazione pluriennale in relazione a diversi cantieri, aveva proceduto pagando il corrispettivo maturato Pt_1 per la massima parte, ad eccezione, tuttavia, del 10% del complessivo importo stabilito nella contabilità finale di ogni cantiere (sulla base del computo metrico estimativo condiviso e in proporzione alle lavorazioni concretamente eseguite); percentuale, questa relativi ai saldi dei lavori effettuati nei diversi cantieri, costituente dunque l'oggetto della sua pretesa in sede monitoria.
Ha altresì aggiunto che, prima della notifica del monitorio o comunque prima della richiesta di pagamento dei vari saldi d.d. 16.11.2021, mai aveva sollevato contestazioni rispetto alle Pt_1 opere dalla medesima realizzate in subappalto: la prima contestazione era avvenuta solo il
15.02.2022 mediante pec, dunque oltre i termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1667
c.c. (invero la denuncia dell'asserito vizio era intervenuta ben oltre il termine decadenziale dei 60 giorni dalla scoperta -i lavori di formazione delle fognature erano terminati il 30.08.2019- e, in ogni caso, la domanda riconvenzionale era incorsa nel termine di prescrizione biennale ex art. 1667 ultimo comma c.c. decorrente dalla conclusione dei lavori). Ad ogni modo, la domanda doveva ritenersi infondata.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'espletamento della prova orale offerta dalle parti sui capitoli di prova ammessi, all'esito della quale le parti sono state invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 12.12.2024.
pagina2 di 5 Concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa passa ora in decisione.
Dev'essere in primo luogo affrontata l'eccezione pregiudiziale di nullità/inefficacia del monitorio sollevata dall'opponente per averle Contra notificato unicamente il monitorio privo del relativo ricorso.
Sul punto, la Suprema Corte (sezione sez. VI, 17 febbraio 2016 n. 3159) ha sostenuto -con motivazioni cui questo Giudice intende dare continuità- che la notifica del solo decreto ingiuntivo privo del ricorso non comporta l'inesistenza, ma solo la nullità ex art. 156 co. 2 c.p.c. per incompletezza e che non sia applicabile l'art. 188 disp. att. c.p.c. per la dichiarazione d'inefficacia che presuppone una notificazione mancante o giuridicamente inesistente. Ha anche osservato come l'oggetto incompleto della notificazione rifluisce su quest'ultima provocandone la nullità; tale vizio, inoltre, a dire della Corte di legittimità, lungi dall'intaccare l'originaria validità dell'atto introduttivo del procedimento, impedisce la corretta instaurazione del rapporto processuale, perché sottrae al destinatario la piena conoscenza dell'atto (la domanda giudiziale essendo soltanto desumibile dal contenuto del decreto notificato).
Il vizio, sanato in parte con il deposito del ricorso da parte dell'opposta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, è stato sanato mediante la concessione del primo termine ex art. 183 co. 6 c.p.c. mediante il quale l'opponente ha potuto prendere specifica posizione sulla pretesa creditoria avversaria. Emendato il vizio della notifica con effetto ex tunc, nulla osta all'esame del merito della domanda creditoria di Pt_2
Un tanto sia in ragione del fatto che il monitorio, contrariamente a quanto preteso dall'opponente, non può essere dichiarato nemmeno inefficace giacché, per costante indirizzo della
Corte di legittimità, l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma, mentre, al contrario, la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso ed esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione d'inefficacia di cui all'art. 644
c.p.c. (Cassazione civile, sez. I, 14.02.2014, n. 3552; Cassazione civile, sez. III, 07.10.2013, n.
22806; Cassazione civile, sez. III, 23.08.2011, n. 17478; Cassazione civile, sez. III, 28.08.2009, n.
18791; Cassazione civile, sez. III, 01.09.2000, n. 11498) sia perché, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve procedere ad effettuare un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti da entrambe le parti sicché la parte che ha chiesto l'ingiunzione di pagamento non deve formulare (a penda di decadenza) una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito del credito azionato, ma è sufficiente che chieda la conferma dell'impugnato decreto così resistendo all'opposizione (né, in ogni caso, la domanda di accertamento del proprio credito in caso di revoca -per qualsiasi ragione- del monitorio costituisce domanda nuova, integrando una semplice emendatio libelli, consentita ex art. 184 c.p.c.).
Nel merito l'opposizione è solo parzialmente fondata e merita di trovare accoglimento esclusivamente nei termini di seguito indicati.
In primo luogo, occorre rilevare che l'opponente, anche nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha omesso di contestare la realizzazione delle opere indicate dall'opposta in regime di subappalto nei diversi cantieri del veneziano -per le quali la stessa, in sede monitoria, ha chiesto il saldo del corrispettivo, invero già richiesto in via stragiudiziale per le medesime ragioni con missiva pagina3 di 5 del 16.11.2021 (v. doc. 9 di parte opposta)- e nemmeno ha contestato la contabilità di cantiere prodotta da (docc.
2-8 di parte opposta) ai fini della determinazione del corrispettivo. Pt_2
In effetti la che prima del sollecito di pagamento nulla aveva obiettato rispetto alle Pt_1 opere di Contra, al fine di paralizzare la domanda avversaria ha sostenuto, già con missiva del
19.11.2021 (doc. 5 di parte opponente), l'insussistenza del credito avversario in ragione: i) dell'asserito inadempimento al contratto di subappalto stipulato in relazione all'immobile realizzato presso il cantiere di OG (che, a suo dire, aveva presentato infiltrazioni); ii) dell'asserito inadempimento al contratto di subappalto in relazione all'immobile di NA (che, a suo dire, aveva presentato problemi alla rete fognaria per difetto di pendenza giusta comunicazione del 15.02.2022,
v. doc. 10 di parte opponente); iii) dell'avvenuto pagamento delle altre fatture.
In altri termini, ha opposto l'eccezione di inadempimento rispetto alla richiesta di Pt_1 esatto adempimento all'obbligazione di pagamento del corrispettivo in relazione all'opera prestata il cantiere di OG (doc. 6 del fascicolo monitorio); ha opposto l'eccezione di inadempimento rispetto ad un'opera, quella realizzata da sul cantiere di Spinea via Taglio 29, per la quale Pt_2 non ha chiesto il pagamento del corrispettivo;
da ultimo, ha eccepito di aver già saldato gli Pt_2 altri corrispettivi maturati da Contra per le opere realizzate negli altri cantieri oggetto delle fatture portate nel monitorio.
Ora, mentre in relazione all'eccezione di adempimento l'attrice opponente non ha assolto all'onere -su di lei gravante- di dimostrare di aver già corrisposto il compenso maturato da Pt_2 per l'opera prestata sui cantieri indicati nelle fatture portate a sostegno del monitorio, con riguardo all'eccezione di inadempimento del contratto d'appalto per l'opera prestata da sul cantiere di Pt_2
OG (dunque non implicante un ampliamento del thema decidendum) spettava alla convenuta opposta l'onere di dimostrare la corretta esecuzione dell'opera ai fini di ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo pari ad € 2.000 (sul punto, da ultimo, si veda Cass. Sez. II 23.01.2025 n.
1701), integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa.
Ebbene, a tale onere di (positiva) dimostrazione di esatto adempimento Contra non ha assolto, con la conseguenza che la domanda di condanna rispetto a tale opera non può essere accolta, non rilevando che l'inadempimento dell'appaltatore abbia scarsa importanza, in quanto a tale nozione l'art. 1455 c.c. fa riferimento a proposito della domanda di risoluzione del contratto e non di quella volta ad ottenere il suo adempimento.
Per contro, l'eccezione di inadempimento sollevata da rispetto all'opera realizzata da Pt_1 presso il cantiere di Spinea via Taglio 29 è inammissibile atteso che, per tale contratto Pt_2
d'appalto, l'odierna convenuta opposta non ha avanzato, nel presente giudizio, alcuna ragione di credito, cosicché l'eccezione si risolve in un ampliamento del thema decidendum non consentito ex art. 1460 c.c..
Per l'effetto, il monitorio dev'essere revocato e l'attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento a favore della convenuta della somma pari ad € 13.086 oltre interessi ex art. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
Da ultimo, deve essere esaminata la domanda riconvenzionale di parte attrice di condanna della convenuta al pagamento di € 6.780 a titolo di risarcimento del danno (ovvero i costi di rifacimento della rete fognaria) derivante dall'inadempimento al contratto d'appalto il relazione all'opera prestata presso il cantiere di Spinea via Taglio 29.
pagina4 di 5 La domanda riconvenzionale, fondata sulla responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt.
1453 e 1455 c.c., non è dunque soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1667 co. 3 c.c. in quanto azione generale.
Cionondimeno la domanda è infondata.
Invero, a sostegno della domanda risarcitoria si è limitata a produrre un preventivo di Pt_1 spesa (doc. 13 peraltro relativo all'immobile sito al n. 30 e non già al n. 29 di via Taglio), evidentemente insufficiente a dimostrare l'attualità del danno in assenza di altri elementi istruttori, e due fatture (doc. 13 e doc. 18) che, tuttavia, non risultano riferite né riferibili in alcun modo ai lavori di sistemazione dell'immobile di Spinea via Taglio n. 29 oggetto di contestazione.
Inoltre, anche a voler astrattamente ritenere dimostrato il danno patrimoniale invocato dall'attrice, va rilevato che, all'esito dell'istruttoria orale, non risulta ragionevolmente accertato che il malfunzionamento della fognatura determinato dalla inidonea pendenza degli scarichi sia riconducibile causalmente all'opera (asseritamente colposa) di posto che lo stesso direttore Pt_2 dei lavori del cantiere, escusso come testimone, ha dichiarato: “Confermo che una della problematicità del cantiere fu l'errato rilievo della pendenza dei alcuni pozzetti. Ad ogni modo sulla pendenza complessiva dei tubi delle fognatura [possono] aver inciso anche altri fattori quali il passaggio di altri automezzi, presenti sul cantiere per il rifacimento del giardino”.
Ne consegue il rigetto della pretesa riconvenzionale attorea per difetto di prova del danno e del nesso causale tra esso e condotta di Contra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M.
147/2022 con riferimento a tutte le fasi del giudizio come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi dello scaglione corrispondente al valore della causa secondo il criterio del decisum per tutte le quattro fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Revoca il monitorio opposto;
-Dichiara tenuta e condanna l'attrice opponente al pagamento a favore di parte convenuta opposta della somma pari € 13.086 oltre interessi come in parte motiva;
-Rigetta la domanda riconvenzionale di parte attrice opponente;
-Dichiara tenuta e condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese a favore della convenuta opposta che liquida in € 5.077 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 18.06.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Azzolini
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