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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 673/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Via A. Vespucci Sc 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720250007647859000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta e chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente: si riporta e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe deducendo l'illegittimità della cartella avendo provveduto al pagamento di quanto richiesto mediante F24 del 23.10.2024, la mancata considerazione degli interessi e sanzioni già pagati in sede di ravvedimento operoso, l'erroneità del calcolo delle sanzioni in quanto l'Ufficio avrebbe dovuto applicare le sanzioni al 25% e non al 30%.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di ADE – Direzione Provinciale di Latina che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese;
depositava in giudizio copia di un provvedimento di sgravio parziale (per un importo di Euro 1.077,05).
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato soltanto in parte e merita accoglimento per quanto di ragione.
Si riporta il contenuto (condivisibile) delle controdeduzioni dell'Ufficio:
"Con la prima doglianza, controparte eccepisce una duplicazione della pretesa erariale, atteso che l'Ufficio non avrebbe tenuto conto del versamento effettuato dal contribuente in data 23.10.2024.
La censura è infondata.
Come già sopra si anticipava, con l'odierna cartella di pagamento non vengono richieste le medesime somme di cui alla comunicazione d'irregolarità del 2.07.2024, ma esclusivamente le sanzioni e gli interessi dovuti a seguito del mancato pagamento nei termini delle somme di cui alla medesima comunicazione ex art. 54 bis DPR. n. 633/1972.
Ed invero, una volta notificata la predetta comunicazione in data 02.07.2024, come pacificamente ammesso in ricorso, il contribuente aveva a disposizione un termine pari a 30 giorni (vigente ratione temporis) per poter regolarizzare la sua posizione e non incorrere nella sanzione del 30%, effettuando il pagamento richiesto.
Il versamento, tuttavia, veniva eseguito soltanto in data 23.10.2024, per cui, pur considerando il periodo di sospensione dal 1° agosto al 4 settembre ex art 7 quater d.l. n. 193/2016, lo stesso risultava evidentemente tardivo. Data la tardività del pagamento, l'Ufficio provvedeva a formare il ruolo e l'Ader a notificare la cartella oggi impugnata, con cui venivano irrogate le sanzioni ex art. 13 dlgs n. 471/1997 nella misura del 30%, oltre ai relativi interessi.
La parte non coglie, dunque, nel segno quando fa riferimento all'istituto del ravvedimento operoso, con cui, a suo dire, avrebbe regolarizzato la sua posizione ed estinto ogni pretesa erariale.
A tal uopo, preme evidenziare che il ravvedimento operoso resta precluso una volta che vi sia stata la notifica di atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di cui all'art. 54 bis del DPR n. 633/1972, com'è avvenuto nel caso di specie.
Ed invero, l'art. 13 del dlgs. 472/1997 subordina il beneficio del ravvedimento alla condizione che “la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”. Nel caso di specie, la conoscenza formale da parte del contribuente della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato gli ha precluso la possibilità di avvalersi dell'istituto de quo (cfr. Circolare 18/E del 2011), ragion per cui è del tutto legittima l'odierna cartella scaturente dal tardivo versamento dell'IVA.
Quanto all'eccezione di controparte relativa all'erronea applicazione, da parte dell'Ufficio, delle sanzioni al 30%, anziché al 25%, si rappresenta che tale regime più favorevole al contribuente si applica solo per violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, come disposto dal d.lgs. n. 87/2024, che ha modificato l'art. 13 del dlgs n. 471/1997.
Ciò non è riscontrabile nel caso in esame, in quanto la violazione contestata al sig. Ricorrente_1 afferisce al tardivo versamento dell'IVA dovuta per l'anno d'imposta 2021, così risultante dal controllo automatizzato del Modello
IVA/2022, per cui la sanzione applicabile resta quella antecedente alla suddetta modifica normativa, pari al 30%.
Inoltre, l'Ufficio, nel determinare le somme dovute dal contribuente, ha debitamente tenuto conto degli importi già versati a seguito di comunicazione d'irregolarità, a titolo di sanzioni (pari al 3%) ed interessi, provvedendo al loro scomputo in cartella (cfr. pag. 5 e ss.) ed iscrivendo a ruolo le sole differenze così risultanti.
Si ritiene, invece, condivisibile la censura di controparte concernente il mancato scomputo di € 767,82 per sanzioni ed € 389,23 per interessi, che il contribuente versava con l'F24, ritenendo di potersi avvalere del beneficio del ravvedimento operoso.
Per tale motivo, l'Ufficio, con provvedimento n. 2025S0372032 del 12.06.2025 (che si allega), ha sgravato parzialmente la cartella impugnata, detraendo dall'importo complessivamente richiesto la somma di
€ 1.077,05, erroneamente versata dal sig. Ricorrente_1”.
In materia, la Suprema Corte ha precisato come "in particolare, il legislatore nell'ampliare sotto il profilo temporale l'utilizzabilità del ravvedimento fino alla scadenza dei termini di accertamento nonché il novero dei comportamenti oggetto di ravvedimento (cfr. le ulteriori fattispecie 1 Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1. 5 introdotte nell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 472), ha altresì previsto, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate la facoltà di ricorrervi pur «a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza», rimanendo il solo «limite invalicabile» della «notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni» [si veda il comma 1-ter dell'articolo 13, introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'articolo 1, comma 637, lettera b), n. 2), della legge 23 dicembre 2014, n. 190]" Cass. 37940/2022.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso può trovare accoglimento esclusivamente nei limiti del provvedimento di sgravio parziale adottato dall'Ufficio, con rigetto nel resto.
Le spese, stante la soccombenza reciproca e l'importo dello sgravio operato dall'Ufficio rispetto all'ammontare della pretesa fiscale in contestazione, possono essere compensate per metà, con la restante metà da porsi a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva;
· rigetta nel resto;
· compensa per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADE - Direzione Provinciale di Latina, nella misura complessiva di Euro 600,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Latina – Sez. 2 del 23 gennaio 2026.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 673/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Via A. Vespucci Sc 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720250007647859000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta e chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente: si riporta e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe deducendo l'illegittimità della cartella avendo provveduto al pagamento di quanto richiesto mediante F24 del 23.10.2024, la mancata considerazione degli interessi e sanzioni già pagati in sede di ravvedimento operoso, l'erroneità del calcolo delle sanzioni in quanto l'Ufficio avrebbe dovuto applicare le sanzioni al 25% e non al 30%.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di ADE – Direzione Provinciale di Latina che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese;
depositava in giudizio copia di un provvedimento di sgravio parziale (per un importo di Euro 1.077,05).
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato soltanto in parte e merita accoglimento per quanto di ragione.
Si riporta il contenuto (condivisibile) delle controdeduzioni dell'Ufficio:
"Con la prima doglianza, controparte eccepisce una duplicazione della pretesa erariale, atteso che l'Ufficio non avrebbe tenuto conto del versamento effettuato dal contribuente in data 23.10.2024.
La censura è infondata.
Come già sopra si anticipava, con l'odierna cartella di pagamento non vengono richieste le medesime somme di cui alla comunicazione d'irregolarità del 2.07.2024, ma esclusivamente le sanzioni e gli interessi dovuti a seguito del mancato pagamento nei termini delle somme di cui alla medesima comunicazione ex art. 54 bis DPR. n. 633/1972.
Ed invero, una volta notificata la predetta comunicazione in data 02.07.2024, come pacificamente ammesso in ricorso, il contribuente aveva a disposizione un termine pari a 30 giorni (vigente ratione temporis) per poter regolarizzare la sua posizione e non incorrere nella sanzione del 30%, effettuando il pagamento richiesto.
Il versamento, tuttavia, veniva eseguito soltanto in data 23.10.2024, per cui, pur considerando il periodo di sospensione dal 1° agosto al 4 settembre ex art 7 quater d.l. n. 193/2016, lo stesso risultava evidentemente tardivo. Data la tardività del pagamento, l'Ufficio provvedeva a formare il ruolo e l'Ader a notificare la cartella oggi impugnata, con cui venivano irrogate le sanzioni ex art. 13 dlgs n. 471/1997 nella misura del 30%, oltre ai relativi interessi.
La parte non coglie, dunque, nel segno quando fa riferimento all'istituto del ravvedimento operoso, con cui, a suo dire, avrebbe regolarizzato la sua posizione ed estinto ogni pretesa erariale.
A tal uopo, preme evidenziare che il ravvedimento operoso resta precluso una volta che vi sia stata la notifica di atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di cui all'art. 54 bis del DPR n. 633/1972, com'è avvenuto nel caso di specie.
Ed invero, l'art. 13 del dlgs. 472/1997 subordina il beneficio del ravvedimento alla condizione che “la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”. Nel caso di specie, la conoscenza formale da parte del contribuente della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato gli ha precluso la possibilità di avvalersi dell'istituto de quo (cfr. Circolare 18/E del 2011), ragion per cui è del tutto legittima l'odierna cartella scaturente dal tardivo versamento dell'IVA.
Quanto all'eccezione di controparte relativa all'erronea applicazione, da parte dell'Ufficio, delle sanzioni al 30%, anziché al 25%, si rappresenta che tale regime più favorevole al contribuente si applica solo per violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, come disposto dal d.lgs. n. 87/2024, che ha modificato l'art. 13 del dlgs n. 471/1997.
Ciò non è riscontrabile nel caso in esame, in quanto la violazione contestata al sig. Ricorrente_1 afferisce al tardivo versamento dell'IVA dovuta per l'anno d'imposta 2021, così risultante dal controllo automatizzato del Modello
IVA/2022, per cui la sanzione applicabile resta quella antecedente alla suddetta modifica normativa, pari al 30%.
Inoltre, l'Ufficio, nel determinare le somme dovute dal contribuente, ha debitamente tenuto conto degli importi già versati a seguito di comunicazione d'irregolarità, a titolo di sanzioni (pari al 3%) ed interessi, provvedendo al loro scomputo in cartella (cfr. pag. 5 e ss.) ed iscrivendo a ruolo le sole differenze così risultanti.
Si ritiene, invece, condivisibile la censura di controparte concernente il mancato scomputo di € 767,82 per sanzioni ed € 389,23 per interessi, che il contribuente versava con l'F24, ritenendo di potersi avvalere del beneficio del ravvedimento operoso.
Per tale motivo, l'Ufficio, con provvedimento n. 2025S0372032 del 12.06.2025 (che si allega), ha sgravato parzialmente la cartella impugnata, detraendo dall'importo complessivamente richiesto la somma di
€ 1.077,05, erroneamente versata dal sig. Ricorrente_1”.
In materia, la Suprema Corte ha precisato come "in particolare, il legislatore nell'ampliare sotto il profilo temporale l'utilizzabilità del ravvedimento fino alla scadenza dei termini di accertamento nonché il novero dei comportamenti oggetto di ravvedimento (cfr. le ulteriori fattispecie 1 Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1. 5 introdotte nell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 472), ha altresì previsto, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate la facoltà di ricorrervi pur «a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza», rimanendo il solo «limite invalicabile» della «notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni» [si veda il comma 1-ter dell'articolo 13, introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'articolo 1, comma 637, lettera b), n. 2), della legge 23 dicembre 2014, n. 190]" Cass. 37940/2022.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso può trovare accoglimento esclusivamente nei limiti del provvedimento di sgravio parziale adottato dall'Ufficio, con rigetto nel resto.
Le spese, stante la soccombenza reciproca e l'importo dello sgravio operato dall'Ufficio rispetto all'ammontare della pretesa fiscale in contestazione, possono essere compensate per metà, con la restante metà da porsi a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva;
· rigetta nel resto;
· compensa per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADE - Direzione Provinciale di Latina, nella misura complessiva di Euro 600,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Latina – Sez. 2 del 23 gennaio 2026.