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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 59/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa AR SA RP Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. GI RU Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 59 del ruolo generale per l'anno 2021 promossa da:
con sede legale in Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato a Cagliari in Via Delitala
n. 2 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Marina Olla e Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta CP_2
IA presso il cui studio legale in Cagliari è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale come in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
L'adita Corte d'Appello, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza impugnata, voglia rigettare l'avversa domanda volta ad accertare il diritto alla corresponsione da parte del Fondo di Garanzia del trattamento di fine rapporto come quantificato in atti.
1 Vinte le spese del primo e secondo grado.
Nell'interesse dell'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Cagliari:
• dichiarare l'appello inammissibile;
• dichiarare cessata la materia del contendere;
• nel merito, - previa se del caso ammissione della prova per testi che si ripropone in appello, - rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 settembre 2016 ha convenuto in giudizio dinanzi al CP_2
Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, l' quale gestore del Fondo di CP_1
Garanzia onde ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto in relazione all'attività lavorativa svolta presso la RD Opere Edili S.r.l. alle cui dipendenze aveva prestato servizio come operaio a tempo indeterminato dall'8 giugno 2009 al 25 settembre 2012 allorchè era stato licenziato.
In particolare ha sostenuto di aver maturato a tal titolo un credito pari ad euro 4.286,88, oltre accessori di legge, comprovato dalle risultanze del prospetto paga del mese di settembre 2012 e dal C.U.D. 2013 e di aver inutilmente sollecitato in più occasioni la datrice di lavoro a corrispondergli tali spettanze.
Ha soggiunto di aver scoperto solo nel luglio 2015, mediante una visura camerale, che la RD
Opere Edili s.r.l. era stata dichiarata fallita con sentenza n. 1/2015 emessa dal Tribunale di Cagliari
e che era poi stata cancellata dal Registro delle Imprese il 15 giugno 2015, stante la anticipata chiusura del fallimento disposta dal Tribunale di Cagliari con decreto del 12 febbraio 2015 cagione della mancanza di attivo ex art. 118 comma 1 n. 4 della legge fallimentare.
Al riguardo ha esposto di non mai aver ricevuto alcuna comunicazione relativa al fallimento da parte della curatrice fallimentare della RD Opere Edili Srl. talchè non era stato posto in condizione di insinuarsi al passivo fallimentare quanto al credito in quetione.
Si era quindi risolto a richiedere il pagamento del al Fondo di Garanzia appositamente Pt_1
istituito presso l ai sensi della L. n. 297/1982. CP_1
2 Tuttavia, non avendo ottenuto alcun riscontro nemmeno all'esito del ricorso che egli aveva proposto avverso il silenzio serbato dall'Ente dinanzi al competente Comitato Provinciale
I.N.P.S., ha agito in giudizio onde ottenere giudizialmente la prestazione richiesta.
Si è costituito in giudizio l' deducendo che il diniego opposto rispetto alla domanda CP_1
avanzata dal era dovuto per un verso alla mancata dimostrazione da parte dell'istante del CP_2
possesso di un titolo esecutivo a sostegno delle sue ragioni di credito e, per altro verso, alla mancanza di prova quanto all'attivazione di un serio tentativo di recupero del credito.
Sulla scorta di tali argomentazioni l' ha quindi concluso per il rigetto dell'avverso ricorso CP_1
stante la sua infondatezza sia in punto di fatto che in diritto.
Il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso proposto con sentenza n. CP_2
162/2021 del 12 febbraio 2021, accertato il suo diritto ad ottenere da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l complessivi 4.286,88 euro lordi, oltre accessori di legge, per il T.F.R. CP_1
maturato presso la predetta società, ha condannato l'Istituto al pagamento di tale somma in suo favore.
Ha infatti ritenuto che egli potesse effettivamente vantare a tal fine i requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 297/1982, come interpretato alla luce dalla giurisprudenza intervenuta sul punto.
La sentenza del Tribunale di Cagliari è stata ritualmente impugnata dall' il quale ha CP_1
contestato la correttezza delle argomentazioni adoperate dal primo giudice a sostegno della sua decisione ed ha concluso nei termini sopra esposti.
Il si è parimenti costituito ed ha resistito rassegnando le sovrascritte conclusioni. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte per ragioni di ordine logico reputa di dover preliminarmente esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa appellata giacchè le stesse, ove fondate, condurrebbero a definire il giudizio senza necessità di affrontare il merito delle ulteriori ragioni di doglianza contenute nell'atto di appello.
1.1. Sotto un primo profilo la difesa del ha sostenuto che il ricorso in appello sarebbe CP_2
inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Collegio non condivide tale assunto, peraltro non assistito da specifiche argomentazioni volte ad evidenziare le ragioni di tale asserita palese infondatezza delle ragioni prospettate a sostegno dell'atto di appello.
3 Ed invero l' ha argomentato compiutamente anzitutto sulla insussistenza di un titolo di CP_1
formazione giudiziale a sostegno delle ragioni creditorie del CP_2
A tale riguardo ha richiamato l'art. 2 commi 2 e 5 della legge n. 297/1982, come da ultimo interpretati dalla Corte di Cassazione e dai giudici di merito attraverso recenti decisioni, puntualmente indicate nonché trascritte nei passaggi argomentativi ritenuti di maggior interesse.
La stessa difesa appellante ha poi dedotto, ancorando anche in tal caso le doglianze a precedenti arresti della Suprema Corte, la mancanza del previo infruttuoso esperimento da parte del CP_2
di una diligente attività di recupero del T.F.R. in confronto della datrice di lavoro, eventualmente mediante una azione esecutiva, deducendo, quindi, l'inesistenza di un ulteriore presupposto richiesto dalla legge a tal fine.
E' appena il caso di osservare che la controversia in esame riguarda una materia per la quale, in difetto di più precise indicazioni ricavabili dalla disciplina di legge di riferimento risalente al
1982, l'interprete è chiamato ad una attenta attività di ricostruzione, anche di tipo sistematico, del quadro normativo al fine di individuare la disciplina operante rispetto alle diverse fattispecie che possono profilarsi nel singolo caso concreto.
L' appellante ha in definitiva svolto ragionate e pertinenti deduzioni che, contrariamente CP_1
a quanto lamentato dall'appellato e fermo quanto si esporrà nel prosieguo della decisione, non risultano affatto caratterizzate da una evidente infondatezza.
1.2. Del pari non meritevole di condivisione appare l'ulteriore eccezione volta ad ottenere una declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Occorre in proposito rilevare che secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, dal quale il
Collegio non ha motivo di discostarsi, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. ord. n. 1257/2023, Cass. ord.
n. 23484/2025).
Ebbene nella vicenda sottoposta all'esame della Corte non risulta affatto che le parti abbiano svolto conclusioni conformi.
4 Difatti l' appellante ha insistito per la riforma della sentenza di primo grado sostenendo CP_1
che l'avvenuto pagamento del T.F.R. in favore del è stato disposto al solo scopo di eseguire CP_2
la detta sentenza onde evitare la successiva procedura esecutiva ed ha escluso che tale contegno possa essere interpretato come acquiescenza alla statuizione in essa contenuta.
Deve pertanto escludersi, diversamente da quanto prospettato dalla difesa del che si CP_2
siano concretizzate le condizioni per dichiarare cessate le ragioni di contesa nei termini poc'anzi precisati.
1.3. Rileva inoltre il Collegio, in aggiunta a quanto dianzi chiarito, che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la spontanea esecuzione della sentenza immediatamente esecutiva, pur se non accompagnata da specifica riserva, non può considerarsi atto assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (cfr. Cass. ord. n.
6258/2019 e negli stessi termini Cass. ord. n. 11063/2024).
Dunque l'avvenuto pagamento delle spettanze rivendicate dal siccome riconosciute come CP_2
dovute dalla sentenza gravata non costituisce ex se un chiaro indice della volontà dell'Ente previdenziale di prestare acquiescenza rispetto al pronunciamento reso dal giudice di prime cure.
La difesa appellata ha al contrario insistito deducendo che l' ha riconosciuto CP_1
espressamente la fondatezza della richiesta del lavoratore di accedere al Fondo di Garanzia senza riserve e dunque non potrebbe neppure ripetere le somme versate inoltre la liquidazione del TFR è stata effettuata da parte del Fondo di Garanzia proprio in accoglimento della CP_1
domanda del signor in sede amministrativa cosicchè tale contegno dimostrerebbe che CP_2
l ha infine accolto, sul piano amministrativo, la domanda a suo tempo avanzata dal CP_1 CP_2
inizialmente rigettata.
Va sottolineato che le conseguenze di tipo processuale che discendono dal pagamento delle somme in parola debbono essere attentamente ponderate onde comprendere se lo scopo dell'Istituto sia stato di tipo solutorio oppure si sia trattato, come prospettato dalla difesa appellante, di un pagamento volto solo ed esclusivamente ad evitare le conseguenze sfavorevoli che derivano dall'azione esecutiva.
1.4. Osserva la Corte che la difesa appellata ha prodotto la nota del 24 marzo 2021, CP_1
dunque formata anteriormente alla proposizione dell'atto di appello intervenuta il 30 marzo 2021, con la quale l' comunica all'avvocato Roberta IA che la domanda di intervento del CP_1
5 Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto presentata il giorno 16/12/2025 dal sig.
è stata accolta. CP_2
Tale comunicazione non integra l'accoglimento in sede amministrativa della istanza del CP_2
per una serie di motivi che, ove valutati congiuntamente, smentiscono la prospettazione fornita dall'appellato.
In primo luogo il contenuto di tale nota non può essere letto se non debitamente contestualizzato attraverso la lettura della ulteriore documentazione prodotta dall' con le note del 16 CP_1
novembre 2022, relativa alla interlocuzione avvenuta tra l'Avvocatura dell'Ente ed il competente ufficio successivamente alla notifica presso l'Istituto della sentenza di primo grado perfezionatasi il 26 febbraio 2021.
Con tale comunicazione il difensore dell' invita l'ufficio a procedere al pagamento della CP_1
prestazione per cui è condanna stante la notifica della sentenza con formula esecutiva, in data
26/2/2021.
La comunicazione del 24 marzo2021, come peraltro chiarito dal difensore dell'Istituto nel corso della udienza del 12 novembre 2025, non costituisce dunque un provvedimento amministrativo adottato all'esito di un riesame del procedimento in via di autotutela.
Al contrario è stata formata e trasmessa onde dar conto della avvenuta spontanea esecuzione alla sentenza del Tribunale oggetto del presente giudizio di gravame prima del prevedibile imminente inizio della espropriazione forzata, stante l'apposizione della formula esecutiva sulla sentenza stessa.
Sotto altro diverso profilo depone a sostegno di tale assunto, e cioè della mancanza di un provvedimento che ha definito il procedimento amministrativo in senso favorevole al CP_2
l'indicazione quale destinatario della nota del 24 marzo 2021 dell'avvocato Roberta IA, ove il aveva eletto domicilio come da conforme nota email dell'11 dicembre 2015 (cfr. docc, CP_2
10 e 11 fascicolo di parte appellata del primo grado).
Si tratta, a ben vedere, di una indicazione che normalmente non viene inserita in questo tipo di comunicazioni, le quali recano quale destinatario il solo beneficiario della prestazione e che compare verosimilmente proprio al fine di rendere edotto il predetto difensore che essendo la prestazione in via di pagamento non fosse necessario procedere ulteriormente con l'azione di recupero della somma.
6 D'altra parte anche la concatenazione temporale degli eventi conduce in senso contrario a quanto prospettato dalla difesa appellata.
Difatti all'esito della notifica della sentenza recante la condanna al pagamento della prestazione, avvenuta come visto il 26 febbraio 2021, il legale dell'Ente ha sollecitato l'ufficio competente con nota email del 4 marzo successivo a procedere al pagamento segnalando la volontà di interporre appello mentre poco dopo, ossia l'11 marzo seguente, l'ufficio ha dato conferma di aver provveduto alla liquidazione del beneficio in parola come da sentenza Tribunale di Cagliari
n. 162 del 12.2.2021, cui ha fatto seguito dapprima l'emissione della citata comunicazione del 24 marzo 2021 ed infine la proposizione dell'atto di appello avvenuta il 30 marzo 2021, preannunciata all'ufficio nei termini anzidetti.
In sostanza se può ammettersi che la dicitura la domanda di intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto…….è stata accolta contenuta nella nota in disamina appare in qualche misura fuorviante nondimeno lo stesso inciso, ove valutato unitamente al resto della documentazione della quale si è dato conto, esclude che ci si trovi in presenza, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa appellata, di un titolo legittimante il diritto alla prestazione autonomo e distinto, oltre che successivo, rispetto alla sentenza n. 162/2021.
Si è trattato, in definitiva, di una mera comunicazione volta ad informare l'interessato, per il tramite del suo difensore, che era prossima la liquidazione della prestazione richiesta la quale tuttavia non manifesta la volontà dell'Ente di rinunciare a far valere in sede giudiziale le ragioni a sostegno dell'accoglimento della domanda amministrativa.
Deve di conseguenza, sulla scorta delle argomentazioni che precedono, essere disattesa l'eccezione formulata sul punto dalla difesa appellata.
2. La Corte pertanto deve procedere, previa declaratoria della superfluità della prova testimoniale dedotta dalla difesa appellata, già implicitamente non ammessa dal Tribunale, siccome vertente su circostanze documentali, al vaglio processuale dei motivi di gravame proposti dall' da valutarsi unitariamente stante la loro stretta connessione. CP_1
2.1. In particolare l' appellante ha sostenuto la erroneità della sentenza di prime cure sotto CP_1
due distinti profili.
7 Il primo relativo alla parte ove il giudicante ha ritenuto di poter accogliere il ricorso proposto dal nonostante questi non si fosse munito di un titolo fondato su un accertamento CP_2
giudiziale del credito relativo al T.F.R..
Il secondo, strettamente connesso al primo, col quale viene censurata la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha tenuto conto che il non si è affatto posto in condizione di agire in CP_2
via esecutiva, quandanche infruttuosamente, al fine di comprovare di aver tentato in tal modo il recupero delle somme infine rivendicate in causa.
2.2. Tanto chiarito la disciplina che regola le condizioni e le modalità per l'erogazione della prestazione oggetto di contesa è quella contenuta nell'art. 2 della legge n. 297/1982, i cui primi 5 commi, rilevanti in questa sede, testualmente recitano:
1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo
97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per
l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
8
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
3. Per la risoluzione della vicenda controversa si rende quindi necessario, ad avviso della Corte, dar conto dell'interpretazione, invero ormai consolidatasi in seno alla Suprema Corte di
Cassazione, della predetta normativa con riguardo, in particolare, alla individuazione dei requisiti necessari onde accedere al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982.
Difatti secondo i giudici di legittimità risulta comunque indefettibile, onde poter accedere alle prestazioni del predetto Fondo, che il lavoratore interessato si munisca di un provvedimento mediante il quale il suo credito per T.F.R. (o per le ultime tre mensilità) venga ammesso al passivo fallimentare ovvero, in alternativa, di un titolo di formazione giudiziale cui segua un tentativo serio e adeguato, ancorché infruttuoso, di ottenere il soddisfacimento del credito mediante espropriazione forzata presso il datore di lavoro ovvero, in caso di società estinte, presso i singoli soci quali successori della società come tali provvisti di legittimazione passiva.
3.1. In tal senso si è espressa con particolare chiarezza la Sezione Lavoro della Suprema Corte con la recente sentenza n. 4262/2025 ove si legge che:
10. La necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro costituisce, nel sistema delineato dal legislatore, un presupposto letteralmente e logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di
9 lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sui crediti maturati in costanza di rapporto di lavoro (Cass. n. 34031 del 2022); tanto che non può "opporre CP_1
eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro" (Cass. n. 19277 del 2018 richiamata di recente da Cass. n.
23562 del 2024).
11. In senso contrario non possono essere invocate le pronunce di questa Corte che hanno escluso, in relazione alle peculiarità delle singole vicende, "la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro" (Cass. n. 1886 del 2020).
12. La modulazione dell'onere di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza (in argomento, Cass. n. 34358 del 2022 e Cass. n. 14020 del 2020) e, in definitiva, l'aleatorietà delle azioni esecutive riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l'impraticabilità, pur contenendo l'indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito.
13. La legge è chiara nel sancire "la funzione legale di elemento costitutivo per l'accesso al
Fondo di Garanzia dell'accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell'an e nel quantum debeatur) nei confronti dell'impresa inadempiente" (Cass. n. 9284 del 2023).
14. La conclusione è imposta dal delineato sistema normativo e dalla già evidenziata considerazione che l' quale gestore del Fondo di Garanzia, è un soggetto terzo che non ha CP_1
alcun titolo per contestare l'avvenuto adempimento, anche parziale (es. anticipazioni del t.f.r.), del credito.
15. Per altro verso, l'accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme erogate, compete al Fondo nel privilegio attribuito al lavoratore sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali.
16. Né la formazione di un titolo che accerti il credito è preclusa dall'estinzione della società debitrice.
10 17. In tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all'esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi.
18. Il riparto effettuato sulla base del bilancio finale di liquidazione non costituisce, infatti, una condizione per la successione, che si verifica in ogni caso.
19. L'eventuale infruttuosità dell'azione, per l'assenza di riparto in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva del socio e di per sé non esclude
l'interesse ad agire del creditore (Cass., S.U., n. 6070 del 2013, punto 3) che permane intatto allorché sia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenere l'accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro.
20. In applicazione di tali principi, nel caso d'insolvenza del datore di lavoro rappresentato da una società non assoggettabile a procedura fallimentare, e con soci solidalmente ed illimitatamente responsabili, incombe, sul lavoratore, nel rispetto delle cautele di ordinaria diligenza desumibili dal citato art. 2, comma 5, esperire, al fine di accedere alle prestazioni del
Fondo di garanzia, le necessarie procedure esecutive nei confronti di tutti i coobbligati solidali ed illimitatamente responsabili (v. Cass. 28091/2017).
3.2. In termini sostanzialmente analoghi si è pure espressa la ordinanza n. 23620/2025 a mente della quale:
l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro» (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, in motivazione).
Pertanto, prima del verificarsi dei presupposti cui la legge subordina il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' (Cass., CP_1
sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, nello stesso senso, Cass., sez. VI-L, 3 giugno 2021, n. 15384,
e 9 giugno 2014, n. 12971).
11 6.3. La necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro integra «un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario» e non si configura come «un onere inutile e inutilmente dispendioso» (sentenza n. 1886 - del
2020, cit., in motivazione;
nello stesso senso, anche Cass., sez. lav., 18 novembre 2022, n. 34031).
Quando il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, è lo stesso sistema delineato dall'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 a indicare come condizione imprescindibile per l'accesso al Fondo di garanzia l'infruttuoso
«esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito» concernente il TFR.
L'esecuzione forzata in tanto può essere esperita, in quanto sussista un titolo idoneo a fondarla
(nulla executio sine titulo).
6.4. Si è del pari ricordato che in senso contrario non possono essere invocate le pronunce di questa Corte, che hanno escluso, in relazione alle peculiarità delle singole vicende, «la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro» (sentenza n. 1886 del 2020, cit., in motivazione).
L'aleatorietà delle azioni esecutive, che la sentenza impugnata e le controricorrenti pongono in risalto, riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas
l'impraticabilità, pur contenendo l'indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito.
6.5. La legge è inequivocabile nel sancire «la funzione legale di elemento costitutivo per
l'accesso al Fondo di Garanzia dell'accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell'an
e nel quantum debeatur) nei confronti dell'impresa inadempiente» (Cass., sez. lav., 4 aprile
2023, n. 9284).
La necessità d'un previo accertamento s'impone anche per il fatto che l' in quanto gestore CP_1
del Fondo, è un soggetto terzo e non ha alcun titolo per contestare la fondatezza della pretesa del lavoratore verso il suo datore di lavoro.
Per altro verso, l'accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme corrisposte, compete al Fondo nel privilegio attribuito al lavoratore sul
12 patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali (cfr. Cass. 28/01/2025 n.
1934).
6.6. In questa prospettiva si è ritenuto che la formazione di un titolo che accerti il credito neppure è preclusa dall'estinzione della società debitrice osservandosi che in tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all'esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi.
L'eventuale infruttuosità dell'azione, per l'assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude
l'interesse ad agire del creditore (Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070, punto 3 dei Motivi della decisione), che permane intatto allorché sia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenere
l'accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro.
6.7. In sostanza l'accertamento del credito è elemento costitutivo dell'accesso al Fondo che deve preesistere alla presentazione della domanda al Fondo stesso.
6.8. Si tratta di considerazioni che non sono adeguatamente scalfite dalle censure mosse alla sentenza che ad esse si è attenuta.
Come affermato da questa Corte nella sentenza da ultimo richiamata ( Cass. n. 1934 del 2025)
“Allorché il lavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo, con una domanda che fa sorgere
l'obbligo del Fondo di provvedere, devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa.
Tra i requisiti indefettibili, si annovera, in prima battuta, l'accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive che la legge menziona, allorché non operino le regole del concorso (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).
Tale scansione non solo si raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto, nella complessità degli elementi che la compongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l'attività dell' , chiamato alla doverosa verifica dei CP_1
presupposti di legge e alla sollecita erogazione del trattamento insoluto, «ove non sussista contestazione in materia» (art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982).
Per questa via, il legislatore garantisce che le risorse pubbliche destinate al Fondo siano impiegate per la «finalità istituzionale» (art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982) e
13 scongiura il rischio del moltiplicarsi di domande meramente esplorative, carenti di requisiti imprescindibili e prevedibilmente destinate ad un approdo contenzioso.
Né il bilanciamento attuato dalla legge determina un irragionevole e sproporzionato aggravio
a danno dei lavoratori” (così, da ultimo, oltre a quella citata v. Cass. 27/01/2025 n. 1864,
18/02/2025 n. 4262 e inoltre, ex aliis Cass. 03/09/2024 n. 23581).
3.3. Infine altro precedente rilevante in causa, che si segnala giacchè riguarda una fattispecie analoga a quella in trattazione, è quello deciso dalla medesima Corte di legittimità con l'ordinanza n. 9284/2024.
In detto frangente la Corte di Appello di Milano aveva confermato la pronuncia di primo grado e con la quale era stata rigettata la domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'accesso al Fondo di Garanzia, stante la mancanza di una previa azione di recupero forzoso dei crediti nei confronti della società datrice di lavoro.
La Corte territoriale aveva, in particolare, ritenuto irrilevante ai fini decisori che lo stato d'insolvenza e decozione della predetta società fosse noto al punto tale che tale attività sarebbe stata del tutto infruttuosa, oltre che gravosa da un punto di vista economico avendo di contro conferito peso dirimente al mancato accertamento dello stato passivo ai fini dell'accertamento giudiziale dei crediti dei lavoratori affermando altresì che cercando ristoro delle somme pretese direttamente dalla procedura concorsuale, i ricorrenti si erano assunti il rischio di vedersi rigettata la domanda, non avendo provato in giudizio l'avvenuto diligente esperimento di un'esecuzione forzata, ancorché rivelatasi infruttuosa.
Aveva poi aggiunto che la legge fallimentare n. 5 del 2006, modificata dal d.lgs. n. 169 del 2007, interpretata alla luce della direttiva europea 80/987/CE, come modificata dalla direttiva
2008/94/CE, deve intendersi nel senso che, in mancanza di accertamento del passivo, il lavoratore può chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia purché il credito risulti accertato, sulla base di quanto previsto dall'art. 2 co.5 l. n. 297 del 1982, da un provvedimento giudiziale
(decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito preteso sia stato riconosciuto.
Nel ricorso proposto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la predetta statuizione i lavoratori interessati hanno lamentato la violazione del combinato disposto dell'art. 2 della legge
n. 297 del 1982 e dell'art. 102 del R.D. n. 267 del 1942 in relazione alla direttiva europea n. 987 del 1980 ed hanno insistito nel ritenere che, qualora sia stata disposta la chiusura anticipata
14 della procedura fallimentare di una società di capitali e la società sia stata cancellata dal registro delle imprese, così rendendo oggettivamente impossibile per i lavoratori ottenere un titolo esecutivo, il lavoratore istante avrebbe diritto ad accedere direttamente al Fondo di garanzia soggiungendo altresì che senza approvazione dello stato passivo l' “si sarebbe CP_1
accontentato di un accertamento solo endoprocedimentale (accertamento del passivo)”, là dove, se non si giunge all'approvazione dello stato passivo (ex art. 102 l. fall.) lo stesso ente richiede un accertamento giudiziale che è impossibile ottenere nei confronti delle società di capitali dopo la conclusione (nel caso in esame anticipata) della procedura fallimentare.
Ebbene la Corte di legittimità nel ribadire l'orientamento interpretativo anzidetto, cui questa
Corte intende prestare integrale adesione trattandosi di pronuncia del tutto in linea con l'indirizzo interpretativo oramai prevalente, ha rigettato il relativo motivo di ricorso osservando che esso non si confronta col decisum, seguitando ad insistere sull'argomento – affrontato e risolto dai giudici del merito in corretta attuazione dei principi di diritto espressi in svariate decisioni di legittimità
– per il quale la legge ammetterebbe l'intervento del Fondo di garanzia anche in difetto di procedura esecutiva da parte del lavoratore qualora sia stata disposta la chiusura anticipata della procedura fallimentare di una società di capitali, e la proposizione di atti esecutivi sia divenuta impossibile a causa della cancellazione dal registro delle imprese della società fallita, stante l'impossibilità oggettiva di ottenere un titolo esecutivo;
sostiene che in questo caso
l'assenza delle garanzie patrimoniali del debitore risulterebbe provata aliunde;
tale tesi è inconferente rispetto a quanto affermato dalla Corte territoriale, la quale ha ben interpretato le norme richiamate dai ricorrenti, concludendo che da esse debba trarsi la conclusione che i lavoratori sono tenuti a richiedere preventivamente l'accertamento del loro credito nei confronti del datore di lavoro ancora in bonis, proprio per evitare il rischio che, una volta dichiarato il fallimento dell'impresa, gli stessi abbiano a trovarsi nell'impossibilità di ottenere l'accertamento per via giudiziale del proprio credito, il quale accertamento costituisce
l'elemento costitutivo del diritto ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia; parte ricorrente si appella, tuttavia, impropriamente alla giurisprudenza di legittimità, tentando di forzare il dato normativo (e quello interpretativo) a suo vantaggio, atteso che non emerge da nessuna decisione in argomento che le norme richiamate dalla parte giungano fino ad
15 esonerare il lavoratore, prima dell'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro, dall'ottenere un accertamento giudiziale del proprio credito sia nell'an che nel quantum;
questa Corte ha infatti chiaramente operato la distinzione tra diritto alla prestazione del Fondo
e diritti derivanti dal rapporto di lavoro, asserendo che il primo origina dal distinto rapporto previdenziale assicurativo fondato su due presupposti di legge: a) l'insolvenza del datore di lavoro ed accertamento nell'ambito della procedura concorsuale secondo le specifiche regole di tale procedura, b) la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata;
in questo senso si è pronunciata questa Corte in svariate sentenze, quali Cass. n. 11379 del
2008, Cass. n. 27467 del 2017 e, da ultimo, Cass. n. 14020 del 2020, quest'ultima essendo quella che espressamente trae ispirazione da un'interpretazione “garantista” dei diritti di tutela delle istanze retributive del lavoratore dipendente da un'impresa in crisi alla luce del diritto europeo, ma che comunque ribadisce la funzione legale di elemento costitutivo per l'accesso al Fondo di
Garanzia dell'accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell'an e nel quantum debeatur) nei confronti dell'impresa inadempiente; la tesi si salda con il complesso sistema normativo della tutela dei diritti patrimoniali dei lavoratori presso le imprese insolventi in caso di crisi ove la vincolatività del predetto accertamento è funzionale al fatto che, per un verso, il Fondo di Garanzia (e dunque l' CP_1
in quanto soggetto gestore del medesimo) è estraneo rispetto alla procedura, dacché, in quanto soggetto terzo, non avrebbe alcun titolo per contestare l'avvenuto adempimento, anche parziale
(es. anticipazioni del t.f.r.), per altro verso, ai sensi dell'art. 2, co.7 l. n. 297 del 1982, il Fondo di Garanzia, il quale si surroga al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio del datore (artt. 2751 bis e 2776 cod. civ.) per le somme da esso erogate, necessita di un titolo esecutivo giurisdizionale da opporre nei confronti di eventuali aventi causa della società cancellata;
in conclusione sul punto, va in ogni caso ribadito il principio secondo cui le norme in materia di ricorso al Fondo di garanzia per la realizzazione dei crediti dei lavoratori ammessi dalla legge in caso d'insolvenza del datore di lavoro, richiedono il preventivo esperimento dell'esecuzione forzata, nonché che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
16 4. I principi enunciati dalla Suprema Corte dei quali si è testè dato conto debbono essere calati nella vicenda in disamina ove è incontestato, oltre che documentato, che:
- ha lavorato alle dipendenze della RD Opere Edili s.r.l. fino al 25 settembre CP_2
2019 allorchè è stato licenziato;
- l'appellante ha richiesto il pagamento del T.F.R. con missiva pervenuta alla ex datrice di lavoro il 30 settembre 2013.
- la predetta società è stata dichiara fallita con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1/2015 del 7 gennaio 2015, con conseguente dimostrazione dello stato di insolvenza della stessa;
- il credito che il vanta in confronto della datrice di lavoro è pari ad euro 4.286,99 lordi CP_2
dovutigli a titolo di T.F.R.;
- si è verificata, nel corso della procedura fallimentare cui è stata assoggettata la RD Opere
Edili s.r.l., la chiusura anticipata della procedura concorsuale per insufficienza dell'attivo (cfr. decreto del Tribunale di Cagliari dell'11 febbraio 2015, adottato ai sensi degli artt. 118 e 119 dellalegge fallimentare);
- la RD Opere Edili s.r.l. è stata cancellata dal Registro delle Imprese il 15 giugno 2015;
- il ha chiesto l'intervento del Fondo di garanzia per la liquidazione del T.F.R. il 10 CP_2
dicembre 2015 all'esito della presentazione del ricorso dinanzi al competente Comitato
Provinciale rimasto senza riscontro al pari della domanda amministrativa;
CP_1
- lo stesso preso atto dell'inerzia dell' rispetto alla sua istanza si è infine risolto a CP_2 CP_1
depositare un ricorso dinanzi al Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro il 27 settembre 2019.
5. Rileva a questo punto il Collegio che la decisione adottata dal giudice di prime cure, se confrontata con la disciplina normativa di riferimento interpretata nei termini chiariti dalla prevalente giurisprudenza, appare erronea laddove ha ritenuto che la chiusura anticipata della procedura concorsuale per mancanza di attivo e la successiva cancellazione della società ex datrice di lavoro, con conseguente preclusione per l'appellato di munirsi di un valido titolo esecutivo e di iniziare una azione esecutiva nei confronti della stessa società, siccome ormai inesistente, legittimassero quest'ultimo ad ottenere dal Fondo di garanzia il T.F.R. inutilmente rivendicato in sede amministrativa.
17 Va infatti evidenziato che all'odierno appellato non era affatto preclusa la possibilità di munirsi di un titolo esecutivo allorchè la datrice di lavoro era ancora in bonis.
Egli invece ha mantenuto una condotta inerte quanto al recupero in via giudiziale delle sue spettanze nemmeno avendo chiarito i motivi che gli hanno impedito di attivarsi giudizialmente per oltre due anni (ossia dal 25 settembre 2012, quando è stato licenziato e fino alla apertura del fallimento, dichiarata il 7 gennaio 2015) onde munirsi del necessario titolo utile per il recupero delle somme in contestazione.
In ogni caso, una volta dichiarata la chiusura del fallimento e disposta ai sensi dell'art. 118 l.f. la cancellazione dal Registro delle Imprese, egli ha omesso di agire per ottenere analogo titolo esecutivo in confronto dei soci della RD Opere Edili s.r.l..
A tale riguardo, al fine di sgombrare il campo da eventuali dubbi circa la necessità di munirsi comunque di tale titolo, va richiamato quanto statuito dalla Suprema Corte nel precedente sopra trascritto a mente del quale deve escludersi che la formazione di un titolo che accerti il credito
[sia] preclusa dall'estinzione della società debitrice……posto che in tal caso…… i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all'esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi.
Consegue da quanto sin qui esposto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il in quanto privo di un valido titolo, non poteva validamente accedere al Fondo di garanzia, CP_2
dovendosi sul punto convenire con la difesa dell' che tale tesi ha sostenuto fin dal primo CP_1
grado di giudizio, posto che il lavoratore interessato deve a tal fine disporre, ove non sia possibile l'insinuazione al passivo fallimentare, di un previo riconoscimento giudiziale del suo credito, nella specie pacificamente inesistente.
5.1. Osserva da ultimo il Collegio che lo stesso nemmeno può fondatamente invocare CP_2
una condizione di ignoranza incolpevole in ordine all'intervenuto fallimento tale da giustificare la mancata insinuazione al passivo fallimentare.
Difatti, come chiarito anche recentemente dalla Suprema Corte, la conoscenza dell'apertura della procedura fallimentare [è] possibile per il lavoratore anche in assenza della specifica comunicazione da parte del curatore fallimentare, attraverso il regime di pubblicità legale legato alla consultazione del Registro delle Imprese (cfr. Cass. ord. n. 19771/2024).
18 Che poi l'appellato fosse in condizione di reperire agevolmente tali informazioni è comprovato dal fatto che egli stesso ha prodotto nel giudizio di primo grado una visura storica della RD
Opere Edili s.r.l. del 17 luglio 2015, risalente, quindi, solo a qualche mese successivo alla chiusura del fallimento.
6. In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere riformata, salvo quanto si dirà al capo che segue quanto alla regolazione del regime delle spese di lite, posto che non risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla legge CP_2
onde accedere alla prestazione erogata dal Fondo di Garanzia istituito presso l' con CP_1
conseguente rigetto del ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro.
7. Quanto al regime di regolazione delle spese di lite va disposta la compensazione integrale delle stesse, dovendosi sul punto condividere, contrariamente a quanto rivendicato dall'appellante, la statuizione del primo giudice sul punto.
Va al riguardo tenuto conto dell'esistenza all'epoca della proposizione del ricorso dinanzi al
Tribunale, risalente al 2016, di un orientamento giurisprudenziale in materia (anche per quanto concerne il Tribunale di Cagliari e questa Corte territoriale) non ancora debitamente consolidato ed ancora del contegno mantenuto dall' il quale non risulta aver dato alcune riscontro alla CP_1
domanda amministrativa del ed al successivo ricorso al competente Comitato Provinciale, CP_2
così impedendo all'interessato di comprendere già in sede amministrativa le ragioni del mancato accoglimento delle sue rivendicazioni onde valutare l'opportunità o meno di agire in giudizio.
8. Le spese di questo grado di giudizio vanno invece poste a carico dell'appellato, secondo il criterio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo (applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche per le cause di appello, utilizzo dei valori minimi per lo scaglione di riferimento fino a 5.200,00 euro, tenuto conto della natura eminentemente documentale della causa, con esclusione del compenso per la fase istruttoria/trattazione nella sostanza non svoltasi).
per questi motivi
La Corte d'Appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
19 1. Accoglie l'appello proposto dall' nei confronti di avverso la sentenza CP_1 CP_2
n. 162/2021 del 12 febbraio 2021 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, e, per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado da avente ad oggetto l'accertamento del suo diritto all'accesso al Fondo di Garanzia CP_2
istituito presso l onde ottenere il pagamento del T.F.R. pari ad euro 4.286,88 lordi, oltre CP_1
accessori di legge;
2. Dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite del primo grado di giudizio;
3. Condanna alla rifusione in favore dell' delle spese di lite del presente CP_2 CP_1
grado di giudizio, che liquida in euro 962,00, oltre al 15% per spese forfettarie, oltre alla rifusione del contributo unificato ed agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari il 9 dicembre 2025.
L'Estensore La Presidente
GI RU AR SA RP
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa AR SA RP Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. GI RU Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 59 del ruolo generale per l'anno 2021 promossa da:
con sede legale in Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato a Cagliari in Via Delitala
n. 2 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Marina Olla e Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta CP_2
IA presso il cui studio legale in Cagliari è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale come in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
L'adita Corte d'Appello, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza impugnata, voglia rigettare l'avversa domanda volta ad accertare il diritto alla corresponsione da parte del Fondo di Garanzia del trattamento di fine rapporto come quantificato in atti.
1 Vinte le spese del primo e secondo grado.
Nell'interesse dell'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Cagliari:
• dichiarare l'appello inammissibile;
• dichiarare cessata la materia del contendere;
• nel merito, - previa se del caso ammissione della prova per testi che si ripropone in appello, - rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 settembre 2016 ha convenuto in giudizio dinanzi al CP_2
Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, l' quale gestore del Fondo di CP_1
Garanzia onde ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto in relazione all'attività lavorativa svolta presso la RD Opere Edili S.r.l. alle cui dipendenze aveva prestato servizio come operaio a tempo indeterminato dall'8 giugno 2009 al 25 settembre 2012 allorchè era stato licenziato.
In particolare ha sostenuto di aver maturato a tal titolo un credito pari ad euro 4.286,88, oltre accessori di legge, comprovato dalle risultanze del prospetto paga del mese di settembre 2012 e dal C.U.D. 2013 e di aver inutilmente sollecitato in più occasioni la datrice di lavoro a corrispondergli tali spettanze.
Ha soggiunto di aver scoperto solo nel luglio 2015, mediante una visura camerale, che la RD
Opere Edili s.r.l. era stata dichiarata fallita con sentenza n. 1/2015 emessa dal Tribunale di Cagliari
e che era poi stata cancellata dal Registro delle Imprese il 15 giugno 2015, stante la anticipata chiusura del fallimento disposta dal Tribunale di Cagliari con decreto del 12 febbraio 2015 cagione della mancanza di attivo ex art. 118 comma 1 n. 4 della legge fallimentare.
Al riguardo ha esposto di non mai aver ricevuto alcuna comunicazione relativa al fallimento da parte della curatrice fallimentare della RD Opere Edili Srl. talchè non era stato posto in condizione di insinuarsi al passivo fallimentare quanto al credito in quetione.
Si era quindi risolto a richiedere il pagamento del al Fondo di Garanzia appositamente Pt_1
istituito presso l ai sensi della L. n. 297/1982. CP_1
2 Tuttavia, non avendo ottenuto alcun riscontro nemmeno all'esito del ricorso che egli aveva proposto avverso il silenzio serbato dall'Ente dinanzi al competente Comitato Provinciale
I.N.P.S., ha agito in giudizio onde ottenere giudizialmente la prestazione richiesta.
Si è costituito in giudizio l' deducendo che il diniego opposto rispetto alla domanda CP_1
avanzata dal era dovuto per un verso alla mancata dimostrazione da parte dell'istante del CP_2
possesso di un titolo esecutivo a sostegno delle sue ragioni di credito e, per altro verso, alla mancanza di prova quanto all'attivazione di un serio tentativo di recupero del credito.
Sulla scorta di tali argomentazioni l' ha quindi concluso per il rigetto dell'avverso ricorso CP_1
stante la sua infondatezza sia in punto di fatto che in diritto.
Il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso proposto con sentenza n. CP_2
162/2021 del 12 febbraio 2021, accertato il suo diritto ad ottenere da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l complessivi 4.286,88 euro lordi, oltre accessori di legge, per il T.F.R. CP_1
maturato presso la predetta società, ha condannato l'Istituto al pagamento di tale somma in suo favore.
Ha infatti ritenuto che egli potesse effettivamente vantare a tal fine i requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 297/1982, come interpretato alla luce dalla giurisprudenza intervenuta sul punto.
La sentenza del Tribunale di Cagliari è stata ritualmente impugnata dall' il quale ha CP_1
contestato la correttezza delle argomentazioni adoperate dal primo giudice a sostegno della sua decisione ed ha concluso nei termini sopra esposti.
Il si è parimenti costituito ed ha resistito rassegnando le sovrascritte conclusioni. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte per ragioni di ordine logico reputa di dover preliminarmente esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa appellata giacchè le stesse, ove fondate, condurrebbero a definire il giudizio senza necessità di affrontare il merito delle ulteriori ragioni di doglianza contenute nell'atto di appello.
1.1. Sotto un primo profilo la difesa del ha sostenuto che il ricorso in appello sarebbe CP_2
inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Collegio non condivide tale assunto, peraltro non assistito da specifiche argomentazioni volte ad evidenziare le ragioni di tale asserita palese infondatezza delle ragioni prospettate a sostegno dell'atto di appello.
3 Ed invero l' ha argomentato compiutamente anzitutto sulla insussistenza di un titolo di CP_1
formazione giudiziale a sostegno delle ragioni creditorie del CP_2
A tale riguardo ha richiamato l'art. 2 commi 2 e 5 della legge n. 297/1982, come da ultimo interpretati dalla Corte di Cassazione e dai giudici di merito attraverso recenti decisioni, puntualmente indicate nonché trascritte nei passaggi argomentativi ritenuti di maggior interesse.
La stessa difesa appellante ha poi dedotto, ancorando anche in tal caso le doglianze a precedenti arresti della Suprema Corte, la mancanza del previo infruttuoso esperimento da parte del CP_2
di una diligente attività di recupero del T.F.R. in confronto della datrice di lavoro, eventualmente mediante una azione esecutiva, deducendo, quindi, l'inesistenza di un ulteriore presupposto richiesto dalla legge a tal fine.
E' appena il caso di osservare che la controversia in esame riguarda una materia per la quale, in difetto di più precise indicazioni ricavabili dalla disciplina di legge di riferimento risalente al
1982, l'interprete è chiamato ad una attenta attività di ricostruzione, anche di tipo sistematico, del quadro normativo al fine di individuare la disciplina operante rispetto alle diverse fattispecie che possono profilarsi nel singolo caso concreto.
L' appellante ha in definitiva svolto ragionate e pertinenti deduzioni che, contrariamente CP_1
a quanto lamentato dall'appellato e fermo quanto si esporrà nel prosieguo della decisione, non risultano affatto caratterizzate da una evidente infondatezza.
1.2. Del pari non meritevole di condivisione appare l'ulteriore eccezione volta ad ottenere una declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Occorre in proposito rilevare che secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, dal quale il
Collegio non ha motivo di discostarsi, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. ord. n. 1257/2023, Cass. ord.
n. 23484/2025).
Ebbene nella vicenda sottoposta all'esame della Corte non risulta affatto che le parti abbiano svolto conclusioni conformi.
4 Difatti l' appellante ha insistito per la riforma della sentenza di primo grado sostenendo CP_1
che l'avvenuto pagamento del T.F.R. in favore del è stato disposto al solo scopo di eseguire CP_2
la detta sentenza onde evitare la successiva procedura esecutiva ed ha escluso che tale contegno possa essere interpretato come acquiescenza alla statuizione in essa contenuta.
Deve pertanto escludersi, diversamente da quanto prospettato dalla difesa del che si CP_2
siano concretizzate le condizioni per dichiarare cessate le ragioni di contesa nei termini poc'anzi precisati.
1.3. Rileva inoltre il Collegio, in aggiunta a quanto dianzi chiarito, che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la spontanea esecuzione della sentenza immediatamente esecutiva, pur se non accompagnata da specifica riserva, non può considerarsi atto assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (cfr. Cass. ord. n.
6258/2019 e negli stessi termini Cass. ord. n. 11063/2024).
Dunque l'avvenuto pagamento delle spettanze rivendicate dal siccome riconosciute come CP_2
dovute dalla sentenza gravata non costituisce ex se un chiaro indice della volontà dell'Ente previdenziale di prestare acquiescenza rispetto al pronunciamento reso dal giudice di prime cure.
La difesa appellata ha al contrario insistito deducendo che l' ha riconosciuto CP_1
espressamente la fondatezza della richiesta del lavoratore di accedere al Fondo di Garanzia senza riserve e dunque non potrebbe neppure ripetere le somme versate inoltre la liquidazione del TFR è stata effettuata da parte del Fondo di Garanzia proprio in accoglimento della CP_1
domanda del signor in sede amministrativa cosicchè tale contegno dimostrerebbe che CP_2
l ha infine accolto, sul piano amministrativo, la domanda a suo tempo avanzata dal CP_1 CP_2
inizialmente rigettata.
Va sottolineato che le conseguenze di tipo processuale che discendono dal pagamento delle somme in parola debbono essere attentamente ponderate onde comprendere se lo scopo dell'Istituto sia stato di tipo solutorio oppure si sia trattato, come prospettato dalla difesa appellante, di un pagamento volto solo ed esclusivamente ad evitare le conseguenze sfavorevoli che derivano dall'azione esecutiva.
1.4. Osserva la Corte che la difesa appellata ha prodotto la nota del 24 marzo 2021, CP_1
dunque formata anteriormente alla proposizione dell'atto di appello intervenuta il 30 marzo 2021, con la quale l' comunica all'avvocato Roberta IA che la domanda di intervento del CP_1
5 Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto presentata il giorno 16/12/2025 dal sig.
è stata accolta. CP_2
Tale comunicazione non integra l'accoglimento in sede amministrativa della istanza del CP_2
per una serie di motivi che, ove valutati congiuntamente, smentiscono la prospettazione fornita dall'appellato.
In primo luogo il contenuto di tale nota non può essere letto se non debitamente contestualizzato attraverso la lettura della ulteriore documentazione prodotta dall' con le note del 16 CP_1
novembre 2022, relativa alla interlocuzione avvenuta tra l'Avvocatura dell'Ente ed il competente ufficio successivamente alla notifica presso l'Istituto della sentenza di primo grado perfezionatasi il 26 febbraio 2021.
Con tale comunicazione il difensore dell' invita l'ufficio a procedere al pagamento della CP_1
prestazione per cui è condanna stante la notifica della sentenza con formula esecutiva, in data
26/2/2021.
La comunicazione del 24 marzo2021, come peraltro chiarito dal difensore dell'Istituto nel corso della udienza del 12 novembre 2025, non costituisce dunque un provvedimento amministrativo adottato all'esito di un riesame del procedimento in via di autotutela.
Al contrario è stata formata e trasmessa onde dar conto della avvenuta spontanea esecuzione alla sentenza del Tribunale oggetto del presente giudizio di gravame prima del prevedibile imminente inizio della espropriazione forzata, stante l'apposizione della formula esecutiva sulla sentenza stessa.
Sotto altro diverso profilo depone a sostegno di tale assunto, e cioè della mancanza di un provvedimento che ha definito il procedimento amministrativo in senso favorevole al CP_2
l'indicazione quale destinatario della nota del 24 marzo 2021 dell'avvocato Roberta IA, ove il aveva eletto domicilio come da conforme nota email dell'11 dicembre 2015 (cfr. docc, CP_2
10 e 11 fascicolo di parte appellata del primo grado).
Si tratta, a ben vedere, di una indicazione che normalmente non viene inserita in questo tipo di comunicazioni, le quali recano quale destinatario il solo beneficiario della prestazione e che compare verosimilmente proprio al fine di rendere edotto il predetto difensore che essendo la prestazione in via di pagamento non fosse necessario procedere ulteriormente con l'azione di recupero della somma.
6 D'altra parte anche la concatenazione temporale degli eventi conduce in senso contrario a quanto prospettato dalla difesa appellata.
Difatti all'esito della notifica della sentenza recante la condanna al pagamento della prestazione, avvenuta come visto il 26 febbraio 2021, il legale dell'Ente ha sollecitato l'ufficio competente con nota email del 4 marzo successivo a procedere al pagamento segnalando la volontà di interporre appello mentre poco dopo, ossia l'11 marzo seguente, l'ufficio ha dato conferma di aver provveduto alla liquidazione del beneficio in parola come da sentenza Tribunale di Cagliari
n. 162 del 12.2.2021, cui ha fatto seguito dapprima l'emissione della citata comunicazione del 24 marzo 2021 ed infine la proposizione dell'atto di appello avvenuta il 30 marzo 2021, preannunciata all'ufficio nei termini anzidetti.
In sostanza se può ammettersi che la dicitura la domanda di intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto…….è stata accolta contenuta nella nota in disamina appare in qualche misura fuorviante nondimeno lo stesso inciso, ove valutato unitamente al resto della documentazione della quale si è dato conto, esclude che ci si trovi in presenza, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa appellata, di un titolo legittimante il diritto alla prestazione autonomo e distinto, oltre che successivo, rispetto alla sentenza n. 162/2021.
Si è trattato, in definitiva, di una mera comunicazione volta ad informare l'interessato, per il tramite del suo difensore, che era prossima la liquidazione della prestazione richiesta la quale tuttavia non manifesta la volontà dell'Ente di rinunciare a far valere in sede giudiziale le ragioni a sostegno dell'accoglimento della domanda amministrativa.
Deve di conseguenza, sulla scorta delle argomentazioni che precedono, essere disattesa l'eccezione formulata sul punto dalla difesa appellata.
2. La Corte pertanto deve procedere, previa declaratoria della superfluità della prova testimoniale dedotta dalla difesa appellata, già implicitamente non ammessa dal Tribunale, siccome vertente su circostanze documentali, al vaglio processuale dei motivi di gravame proposti dall' da valutarsi unitariamente stante la loro stretta connessione. CP_1
2.1. In particolare l' appellante ha sostenuto la erroneità della sentenza di prime cure sotto CP_1
due distinti profili.
7 Il primo relativo alla parte ove il giudicante ha ritenuto di poter accogliere il ricorso proposto dal nonostante questi non si fosse munito di un titolo fondato su un accertamento CP_2
giudiziale del credito relativo al T.F.R..
Il secondo, strettamente connesso al primo, col quale viene censurata la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha tenuto conto che il non si è affatto posto in condizione di agire in CP_2
via esecutiva, quandanche infruttuosamente, al fine di comprovare di aver tentato in tal modo il recupero delle somme infine rivendicate in causa.
2.2. Tanto chiarito la disciplina che regola le condizioni e le modalità per l'erogazione della prestazione oggetto di contesa è quella contenuta nell'art. 2 della legge n. 297/1982, i cui primi 5 commi, rilevanti in questa sede, testualmente recitano:
1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo
97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per
l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
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4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
3. Per la risoluzione della vicenda controversa si rende quindi necessario, ad avviso della Corte, dar conto dell'interpretazione, invero ormai consolidatasi in seno alla Suprema Corte di
Cassazione, della predetta normativa con riguardo, in particolare, alla individuazione dei requisiti necessari onde accedere al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982.
Difatti secondo i giudici di legittimità risulta comunque indefettibile, onde poter accedere alle prestazioni del predetto Fondo, che il lavoratore interessato si munisca di un provvedimento mediante il quale il suo credito per T.F.R. (o per le ultime tre mensilità) venga ammesso al passivo fallimentare ovvero, in alternativa, di un titolo di formazione giudiziale cui segua un tentativo serio e adeguato, ancorché infruttuoso, di ottenere il soddisfacimento del credito mediante espropriazione forzata presso il datore di lavoro ovvero, in caso di società estinte, presso i singoli soci quali successori della società come tali provvisti di legittimazione passiva.
3.1. In tal senso si è espressa con particolare chiarezza la Sezione Lavoro della Suprema Corte con la recente sentenza n. 4262/2025 ove si legge che:
10. La necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro costituisce, nel sistema delineato dal legislatore, un presupposto letteralmente e logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di
9 lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sui crediti maturati in costanza di rapporto di lavoro (Cass. n. 34031 del 2022); tanto che non può "opporre CP_1
eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro" (Cass. n. 19277 del 2018 richiamata di recente da Cass. n.
23562 del 2024).
11. In senso contrario non possono essere invocate le pronunce di questa Corte che hanno escluso, in relazione alle peculiarità delle singole vicende, "la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro" (Cass. n. 1886 del 2020).
12. La modulazione dell'onere di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza (in argomento, Cass. n. 34358 del 2022 e Cass. n. 14020 del 2020) e, in definitiva, l'aleatorietà delle azioni esecutive riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l'impraticabilità, pur contenendo l'indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito.
13. La legge è chiara nel sancire "la funzione legale di elemento costitutivo per l'accesso al
Fondo di Garanzia dell'accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell'an e nel quantum debeatur) nei confronti dell'impresa inadempiente" (Cass. n. 9284 del 2023).
14. La conclusione è imposta dal delineato sistema normativo e dalla già evidenziata considerazione che l' quale gestore del Fondo di Garanzia, è un soggetto terzo che non ha CP_1
alcun titolo per contestare l'avvenuto adempimento, anche parziale (es. anticipazioni del t.f.r.), del credito.
15. Per altro verso, l'accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme erogate, compete al Fondo nel privilegio attribuito al lavoratore sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali.
16. Né la formazione di un titolo che accerti il credito è preclusa dall'estinzione della società debitrice.
10 17. In tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all'esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi.
18. Il riparto effettuato sulla base del bilancio finale di liquidazione non costituisce, infatti, una condizione per la successione, che si verifica in ogni caso.
19. L'eventuale infruttuosità dell'azione, per l'assenza di riparto in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva del socio e di per sé non esclude
l'interesse ad agire del creditore (Cass., S.U., n. 6070 del 2013, punto 3) che permane intatto allorché sia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenere l'accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro.
20. In applicazione di tali principi, nel caso d'insolvenza del datore di lavoro rappresentato da una società non assoggettabile a procedura fallimentare, e con soci solidalmente ed illimitatamente responsabili, incombe, sul lavoratore, nel rispetto delle cautele di ordinaria diligenza desumibili dal citato art. 2, comma 5, esperire, al fine di accedere alle prestazioni del
Fondo di garanzia, le necessarie procedure esecutive nei confronti di tutti i coobbligati solidali ed illimitatamente responsabili (v. Cass. 28091/2017).
3.2. In termini sostanzialmente analoghi si è pure espressa la ordinanza n. 23620/2025 a mente della quale:
l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro» (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, in motivazione).
Pertanto, prima del verificarsi dei presupposti cui la legge subordina il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' (Cass., CP_1
sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, nello stesso senso, Cass., sez. VI-L, 3 giugno 2021, n. 15384,
e 9 giugno 2014, n. 12971).
11 6.3. La necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro integra «un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario» e non si configura come «un onere inutile e inutilmente dispendioso» (sentenza n. 1886 - del
2020, cit., in motivazione;
nello stesso senso, anche Cass., sez. lav., 18 novembre 2022, n. 34031).
Quando il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, è lo stesso sistema delineato dall'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 a indicare come condizione imprescindibile per l'accesso al Fondo di garanzia l'infruttuoso
«esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito» concernente il TFR.
L'esecuzione forzata in tanto può essere esperita, in quanto sussista un titolo idoneo a fondarla
(nulla executio sine titulo).
6.4. Si è del pari ricordato che in senso contrario non possono essere invocate le pronunce di questa Corte, che hanno escluso, in relazione alle peculiarità delle singole vicende, «la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro» (sentenza n. 1886 del 2020, cit., in motivazione).
L'aleatorietà delle azioni esecutive, che la sentenza impugnata e le controricorrenti pongono in risalto, riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas
l'impraticabilità, pur contenendo l'indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito.
6.5. La legge è inequivocabile nel sancire «la funzione legale di elemento costitutivo per
l'accesso al Fondo di Garanzia dell'accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell'an
e nel quantum debeatur) nei confronti dell'impresa inadempiente» (Cass., sez. lav., 4 aprile
2023, n. 9284).
La necessità d'un previo accertamento s'impone anche per il fatto che l' in quanto gestore CP_1
del Fondo, è un soggetto terzo e non ha alcun titolo per contestare la fondatezza della pretesa del lavoratore verso il suo datore di lavoro.
Per altro verso, l'accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme corrisposte, compete al Fondo nel privilegio attribuito al lavoratore sul
12 patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali (cfr. Cass. 28/01/2025 n.
1934).
6.6. In questa prospettiva si è ritenuto che la formazione di un titolo che accerti il credito neppure è preclusa dall'estinzione della società debitrice osservandosi che in tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all'esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi.
L'eventuale infruttuosità dell'azione, per l'assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude
l'interesse ad agire del creditore (Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070, punto 3 dei Motivi della decisione), che permane intatto allorché sia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenere
l'accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro.
6.7. In sostanza l'accertamento del credito è elemento costitutivo dell'accesso al Fondo che deve preesistere alla presentazione della domanda al Fondo stesso.
6.8. Si tratta di considerazioni che non sono adeguatamente scalfite dalle censure mosse alla sentenza che ad esse si è attenuta.
Come affermato da questa Corte nella sentenza da ultimo richiamata ( Cass. n. 1934 del 2025)
“Allorché il lavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo, con una domanda che fa sorgere
l'obbligo del Fondo di provvedere, devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa.
Tra i requisiti indefettibili, si annovera, in prima battuta, l'accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive che la legge menziona, allorché non operino le regole del concorso (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).
Tale scansione non solo si raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto, nella complessità degli elementi che la compongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l'attività dell' , chiamato alla doverosa verifica dei CP_1
presupposti di legge e alla sollecita erogazione del trattamento insoluto, «ove non sussista contestazione in materia» (art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982).
Per questa via, il legislatore garantisce che le risorse pubbliche destinate al Fondo siano impiegate per la «finalità istituzionale» (art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982) e
13 scongiura il rischio del moltiplicarsi di domande meramente esplorative, carenti di requisiti imprescindibili e prevedibilmente destinate ad un approdo contenzioso.
Né il bilanciamento attuato dalla legge determina un irragionevole e sproporzionato aggravio
a danno dei lavoratori” (così, da ultimo, oltre a quella citata v. Cass. 27/01/2025 n. 1864,
18/02/2025 n. 4262 e inoltre, ex aliis Cass. 03/09/2024 n. 23581).
3.3. Infine altro precedente rilevante in causa, che si segnala giacchè riguarda una fattispecie analoga a quella in trattazione, è quello deciso dalla medesima Corte di legittimità con l'ordinanza n. 9284/2024.
In detto frangente la Corte di Appello di Milano aveva confermato la pronuncia di primo grado e con la quale era stata rigettata la domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'accesso al Fondo di Garanzia, stante la mancanza di una previa azione di recupero forzoso dei crediti nei confronti della società datrice di lavoro.
La Corte territoriale aveva, in particolare, ritenuto irrilevante ai fini decisori che lo stato d'insolvenza e decozione della predetta società fosse noto al punto tale che tale attività sarebbe stata del tutto infruttuosa, oltre che gravosa da un punto di vista economico avendo di contro conferito peso dirimente al mancato accertamento dello stato passivo ai fini dell'accertamento giudiziale dei crediti dei lavoratori affermando altresì che cercando ristoro delle somme pretese direttamente dalla procedura concorsuale, i ricorrenti si erano assunti il rischio di vedersi rigettata la domanda, non avendo provato in giudizio l'avvenuto diligente esperimento di un'esecuzione forzata, ancorché rivelatasi infruttuosa.
Aveva poi aggiunto che la legge fallimentare n. 5 del 2006, modificata dal d.lgs. n. 169 del 2007, interpretata alla luce della direttiva europea 80/987/CE, come modificata dalla direttiva
2008/94/CE, deve intendersi nel senso che, in mancanza di accertamento del passivo, il lavoratore può chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia purché il credito risulti accertato, sulla base di quanto previsto dall'art. 2 co.5 l. n. 297 del 1982, da un provvedimento giudiziale
(decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito preteso sia stato riconosciuto.
Nel ricorso proposto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la predetta statuizione i lavoratori interessati hanno lamentato la violazione del combinato disposto dell'art. 2 della legge
n. 297 del 1982 e dell'art. 102 del R.D. n. 267 del 1942 in relazione alla direttiva europea n. 987 del 1980 ed hanno insistito nel ritenere che, qualora sia stata disposta la chiusura anticipata
14 della procedura fallimentare di una società di capitali e la società sia stata cancellata dal registro delle imprese, così rendendo oggettivamente impossibile per i lavoratori ottenere un titolo esecutivo, il lavoratore istante avrebbe diritto ad accedere direttamente al Fondo di garanzia soggiungendo altresì che senza approvazione dello stato passivo l' “si sarebbe CP_1
accontentato di un accertamento solo endoprocedimentale (accertamento del passivo)”, là dove, se non si giunge all'approvazione dello stato passivo (ex art. 102 l. fall.) lo stesso ente richiede un accertamento giudiziale che è impossibile ottenere nei confronti delle società di capitali dopo la conclusione (nel caso in esame anticipata) della procedura fallimentare.
Ebbene la Corte di legittimità nel ribadire l'orientamento interpretativo anzidetto, cui questa
Corte intende prestare integrale adesione trattandosi di pronuncia del tutto in linea con l'indirizzo interpretativo oramai prevalente, ha rigettato il relativo motivo di ricorso osservando che esso non si confronta col decisum, seguitando ad insistere sull'argomento – affrontato e risolto dai giudici del merito in corretta attuazione dei principi di diritto espressi in svariate decisioni di legittimità
– per il quale la legge ammetterebbe l'intervento del Fondo di garanzia anche in difetto di procedura esecutiva da parte del lavoratore qualora sia stata disposta la chiusura anticipata della procedura fallimentare di una società di capitali, e la proposizione di atti esecutivi sia divenuta impossibile a causa della cancellazione dal registro delle imprese della società fallita, stante l'impossibilità oggettiva di ottenere un titolo esecutivo;
sostiene che in questo caso
l'assenza delle garanzie patrimoniali del debitore risulterebbe provata aliunde;
tale tesi è inconferente rispetto a quanto affermato dalla Corte territoriale, la quale ha ben interpretato le norme richiamate dai ricorrenti, concludendo che da esse debba trarsi la conclusione che i lavoratori sono tenuti a richiedere preventivamente l'accertamento del loro credito nei confronti del datore di lavoro ancora in bonis, proprio per evitare il rischio che, una volta dichiarato il fallimento dell'impresa, gli stessi abbiano a trovarsi nell'impossibilità di ottenere l'accertamento per via giudiziale del proprio credito, il quale accertamento costituisce
l'elemento costitutivo del diritto ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia; parte ricorrente si appella, tuttavia, impropriamente alla giurisprudenza di legittimità, tentando di forzare il dato normativo (e quello interpretativo) a suo vantaggio, atteso che non emerge da nessuna decisione in argomento che le norme richiamate dalla parte giungano fino ad
15 esonerare il lavoratore, prima dell'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro, dall'ottenere un accertamento giudiziale del proprio credito sia nell'an che nel quantum;
questa Corte ha infatti chiaramente operato la distinzione tra diritto alla prestazione del Fondo
e diritti derivanti dal rapporto di lavoro, asserendo che il primo origina dal distinto rapporto previdenziale assicurativo fondato su due presupposti di legge: a) l'insolvenza del datore di lavoro ed accertamento nell'ambito della procedura concorsuale secondo le specifiche regole di tale procedura, b) la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata;
in questo senso si è pronunciata questa Corte in svariate sentenze, quali Cass. n. 11379 del
2008, Cass. n. 27467 del 2017 e, da ultimo, Cass. n. 14020 del 2020, quest'ultima essendo quella che espressamente trae ispirazione da un'interpretazione “garantista” dei diritti di tutela delle istanze retributive del lavoratore dipendente da un'impresa in crisi alla luce del diritto europeo, ma che comunque ribadisce la funzione legale di elemento costitutivo per l'accesso al Fondo di
Garanzia dell'accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell'an e nel quantum debeatur) nei confronti dell'impresa inadempiente; la tesi si salda con il complesso sistema normativo della tutela dei diritti patrimoniali dei lavoratori presso le imprese insolventi in caso di crisi ove la vincolatività del predetto accertamento è funzionale al fatto che, per un verso, il Fondo di Garanzia (e dunque l' CP_1
in quanto soggetto gestore del medesimo) è estraneo rispetto alla procedura, dacché, in quanto soggetto terzo, non avrebbe alcun titolo per contestare l'avvenuto adempimento, anche parziale
(es. anticipazioni del t.f.r.), per altro verso, ai sensi dell'art. 2, co.7 l. n. 297 del 1982, il Fondo di Garanzia, il quale si surroga al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio del datore (artt. 2751 bis e 2776 cod. civ.) per le somme da esso erogate, necessita di un titolo esecutivo giurisdizionale da opporre nei confronti di eventuali aventi causa della società cancellata;
in conclusione sul punto, va in ogni caso ribadito il principio secondo cui le norme in materia di ricorso al Fondo di garanzia per la realizzazione dei crediti dei lavoratori ammessi dalla legge in caso d'insolvenza del datore di lavoro, richiedono il preventivo esperimento dell'esecuzione forzata, nonché che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
16 4. I principi enunciati dalla Suprema Corte dei quali si è testè dato conto debbono essere calati nella vicenda in disamina ove è incontestato, oltre che documentato, che:
- ha lavorato alle dipendenze della RD Opere Edili s.r.l. fino al 25 settembre CP_2
2019 allorchè è stato licenziato;
- l'appellante ha richiesto il pagamento del T.F.R. con missiva pervenuta alla ex datrice di lavoro il 30 settembre 2013.
- la predetta società è stata dichiara fallita con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1/2015 del 7 gennaio 2015, con conseguente dimostrazione dello stato di insolvenza della stessa;
- il credito che il vanta in confronto della datrice di lavoro è pari ad euro 4.286,99 lordi CP_2
dovutigli a titolo di T.F.R.;
- si è verificata, nel corso della procedura fallimentare cui è stata assoggettata la RD Opere
Edili s.r.l., la chiusura anticipata della procedura concorsuale per insufficienza dell'attivo (cfr. decreto del Tribunale di Cagliari dell'11 febbraio 2015, adottato ai sensi degli artt. 118 e 119 dellalegge fallimentare);
- la RD Opere Edili s.r.l. è stata cancellata dal Registro delle Imprese il 15 giugno 2015;
- il ha chiesto l'intervento del Fondo di garanzia per la liquidazione del T.F.R. il 10 CP_2
dicembre 2015 all'esito della presentazione del ricorso dinanzi al competente Comitato
Provinciale rimasto senza riscontro al pari della domanda amministrativa;
CP_1
- lo stesso preso atto dell'inerzia dell' rispetto alla sua istanza si è infine risolto a CP_2 CP_1
depositare un ricorso dinanzi al Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro il 27 settembre 2019.
5. Rileva a questo punto il Collegio che la decisione adottata dal giudice di prime cure, se confrontata con la disciplina normativa di riferimento interpretata nei termini chiariti dalla prevalente giurisprudenza, appare erronea laddove ha ritenuto che la chiusura anticipata della procedura concorsuale per mancanza di attivo e la successiva cancellazione della società ex datrice di lavoro, con conseguente preclusione per l'appellato di munirsi di un valido titolo esecutivo e di iniziare una azione esecutiva nei confronti della stessa società, siccome ormai inesistente, legittimassero quest'ultimo ad ottenere dal Fondo di garanzia il T.F.R. inutilmente rivendicato in sede amministrativa.
17 Va infatti evidenziato che all'odierno appellato non era affatto preclusa la possibilità di munirsi di un titolo esecutivo allorchè la datrice di lavoro era ancora in bonis.
Egli invece ha mantenuto una condotta inerte quanto al recupero in via giudiziale delle sue spettanze nemmeno avendo chiarito i motivi che gli hanno impedito di attivarsi giudizialmente per oltre due anni (ossia dal 25 settembre 2012, quando è stato licenziato e fino alla apertura del fallimento, dichiarata il 7 gennaio 2015) onde munirsi del necessario titolo utile per il recupero delle somme in contestazione.
In ogni caso, una volta dichiarata la chiusura del fallimento e disposta ai sensi dell'art. 118 l.f. la cancellazione dal Registro delle Imprese, egli ha omesso di agire per ottenere analogo titolo esecutivo in confronto dei soci della RD Opere Edili s.r.l..
A tale riguardo, al fine di sgombrare il campo da eventuali dubbi circa la necessità di munirsi comunque di tale titolo, va richiamato quanto statuito dalla Suprema Corte nel precedente sopra trascritto a mente del quale deve escludersi che la formazione di un titolo che accerti il credito
[sia] preclusa dall'estinzione della società debitrice……posto che in tal caso…… i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all'esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi.
Consegue da quanto sin qui esposto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il in quanto privo di un valido titolo, non poteva validamente accedere al Fondo di garanzia, CP_2
dovendosi sul punto convenire con la difesa dell' che tale tesi ha sostenuto fin dal primo CP_1
grado di giudizio, posto che il lavoratore interessato deve a tal fine disporre, ove non sia possibile l'insinuazione al passivo fallimentare, di un previo riconoscimento giudiziale del suo credito, nella specie pacificamente inesistente.
5.1. Osserva da ultimo il Collegio che lo stesso nemmeno può fondatamente invocare CP_2
una condizione di ignoranza incolpevole in ordine all'intervenuto fallimento tale da giustificare la mancata insinuazione al passivo fallimentare.
Difatti, come chiarito anche recentemente dalla Suprema Corte, la conoscenza dell'apertura della procedura fallimentare [è] possibile per il lavoratore anche in assenza della specifica comunicazione da parte del curatore fallimentare, attraverso il regime di pubblicità legale legato alla consultazione del Registro delle Imprese (cfr. Cass. ord. n. 19771/2024).
18 Che poi l'appellato fosse in condizione di reperire agevolmente tali informazioni è comprovato dal fatto che egli stesso ha prodotto nel giudizio di primo grado una visura storica della RD
Opere Edili s.r.l. del 17 luglio 2015, risalente, quindi, solo a qualche mese successivo alla chiusura del fallimento.
6. In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere riformata, salvo quanto si dirà al capo che segue quanto alla regolazione del regime delle spese di lite, posto che non risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla legge CP_2
onde accedere alla prestazione erogata dal Fondo di Garanzia istituito presso l' con CP_1
conseguente rigetto del ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro.
7. Quanto al regime di regolazione delle spese di lite va disposta la compensazione integrale delle stesse, dovendosi sul punto condividere, contrariamente a quanto rivendicato dall'appellante, la statuizione del primo giudice sul punto.
Va al riguardo tenuto conto dell'esistenza all'epoca della proposizione del ricorso dinanzi al
Tribunale, risalente al 2016, di un orientamento giurisprudenziale in materia (anche per quanto concerne il Tribunale di Cagliari e questa Corte territoriale) non ancora debitamente consolidato ed ancora del contegno mantenuto dall' il quale non risulta aver dato alcune riscontro alla CP_1
domanda amministrativa del ed al successivo ricorso al competente Comitato Provinciale, CP_2
così impedendo all'interessato di comprendere già in sede amministrativa le ragioni del mancato accoglimento delle sue rivendicazioni onde valutare l'opportunità o meno di agire in giudizio.
8. Le spese di questo grado di giudizio vanno invece poste a carico dell'appellato, secondo il criterio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo (applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche per le cause di appello, utilizzo dei valori minimi per lo scaglione di riferimento fino a 5.200,00 euro, tenuto conto della natura eminentemente documentale della causa, con esclusione del compenso per la fase istruttoria/trattazione nella sostanza non svoltasi).
per questi motivi
La Corte d'Appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
19 1. Accoglie l'appello proposto dall' nei confronti di avverso la sentenza CP_1 CP_2
n. 162/2021 del 12 febbraio 2021 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, e, per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado da avente ad oggetto l'accertamento del suo diritto all'accesso al Fondo di Garanzia CP_2
istituito presso l onde ottenere il pagamento del T.F.R. pari ad euro 4.286,88 lordi, oltre CP_1
accessori di legge;
2. Dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite del primo grado di giudizio;
3. Condanna alla rifusione in favore dell' delle spese di lite del presente CP_2 CP_1
grado di giudizio, che liquida in euro 962,00, oltre al 15% per spese forfettarie, oltre alla rifusione del contributo unificato ed agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari il 9 dicembre 2025.
L'Estensore La Presidente
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