Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00337/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2017, proposto da LO NE, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Patricelli e Francesco Mingiardi, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Archimede 143 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.luigipatricelli@pec.it;
contro
Comune di Sabaudia (LT), in persona del sindaco p.t. , non costituito in giudizio;
Regione Lazio, in persona del presidente della giunta p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Elisa Caprio dell’avvocatura dell’ente, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR del Lazio, sezione staccata di Latina, in Latina, via A. Doria 4 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. elisa.caprio@regione.lazio.legalmail.it;
per l’annullamento
1) della nota municipale prot. n. 5938 del 2 marzo 2017, comunicata il successivo giorno 15, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio prot. n. 29630, fasc. n. 580, del 10 dicembre 2004, relativa all’avvenuta realizzazione di un ampliamento di un fabbricato preesistente;
2) del parere della Regione Lazio prot. n. 184307 del 28 ottobre 2005.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 27 marzo 2026 il cons. ER AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – LO NE con istanza di condono edilizio prot. n. 29630, fasc. n. 580, del 10 dicembre 2004 ha domandato la sanatoria dell’avvenuta realizzazione, senza titolo, di un ampliamento del fabbricato adibito a civile abitazione situato in Sabaudia e censito nel locale catasto al foglio n. 54, particella n. 894, subalterno n. 11, intervento da lui ascritto alla tipologia 1, ai sensi dell’art. 32, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. nella l. 24 novembre 2003 n. 326.
L’amministrazione civica quindi, ai sensi dell’art. 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, con nota prot. n. 32412 del 29 novembre 2016, ricevuta il 7 dicembre 2016, ha comunicato a C.S. i motivi ostativi all’accoglimento della suddetta istanza, in relazione al disposto dell’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. 8 novembre 2004 n. 12, in quanto le opere de quibus , non conformi alle norme e prescrizioni urbanistiche vigenti, ricadono in area soggetta a vincolo di tutela paesaggistica-ambientale ed inclusa nel perimetro di una zona di protezione speciale dalla delibera di giunta regionale n. 2146 del 19 marzo 1996. Successivamente, in assenza di osservazioni da parte dell’interessato, con nota prot. n. 5938 del 2 marzo 2017, comunicata il successivo giorno 15, l’ente locale ha definitivamente rigettato la citata istanza di condono perché, come già preavvisato, da un lato, l’edificazione abusiva ricade in area sottoposta a tutela paesaggistico-ambientale ed è compresa nel perimetro di una zona di protezione speciale e, dall’altro, perché non è conforme alle norme e prescrizioni urbanistiche vigenti, sì che non è suscettibile di sanatoria ex art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 del 2004, come interpretato dal parere della Regione Lazio prot. n. 184307 del 28 ottobre 2005.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato l’8 maggio 2017 e depositato il 5 giugno 2017, C.S. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando violazione degli artt. 24 e 97 Cost., 3, l. n. 241 del 1990, 32, d.l. n. 269 del 2003, conv. nella l. n. 326 del 2003, 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., 3, oltre ad eccesso di potere in varie forme, perché le ragioni indicate dal Comune di Sabaudia non sarebbero sufficienti a supportare una decisione di diniego, posto che l’ampliamento del fabbricato di cui è causa non contrasterebbe con norme e prescrizioni urbanistiche e che l’esistenza dei vincoli è indicata come di per sé ostativa, quando sarebbe invece necessaria una valutazione individualizzata della situazione.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio che ha argomentato per il rigetto del ricorso nella parte in cui è rivolto nei confronti del citato parere del 28 ottobre 2005, facendo comunque presente che, alla stregua di una giurisprudenza ormai consolidatasi, non è possibile il condono ex art. 32, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., per illeciti edificatori consistenti in interventi di nuova costruzione realizzati in aree vincolate, posto che la sanatoria è possibile soltanto per abusi c.d. formali che abbiano comportato la realizzazione delle opere minori (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) di cui alle tipologie nn. 4, 5 e 6, all. 1, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit. Ha, quindi, concluso che la sola presenza del vincolo paesaggistico è sufficiente di per sé a supportare il diniego impugnato.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 27 marzo 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato e da rigettare.
In tal senso, si osserva che a mente dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., “ 27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ;”. Invece, l’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., dispone che: “ 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: […] b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali ”. La disciplina regionale sul condono di opere realizzate in area vincolata, quindi, è ancora più restrittiva di quella statale perché preclude la sanatoria per i manufatti edificati anche prima dell’apposizione del vincolo, e ciò al fine di tutelare valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici (Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2025 nn. 10302 e 10303; TAR Lazio, Latina, sez. I, 7 marzo 2016 nn. 214, 216 e 219).
Sulla base di questa premessa, rileva il collegio che, come appunto già affermato più volte in passato, ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., che è mantenuto fermo dall’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., la presenza di vincoli limita grandemente l’ammissibilità del condono, poiché per la sanatoria delle opere abusive è necessaria la concorrente sussistenza delle seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che si tratti di opere conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che si tratti di opere minori rientranti nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’all. 1, l. n. 326 cit., senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; pertanto, in difetto di anche una soltanto di esse è da escludere la possibilità di assentire la sanatoria anche laddove l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità solo relativa (TAR Lazio, Latina, sez. I, 7 marzo 2016 nn. 214, 216 e 219; sez. I, 11 marzo 2025 n. 194; sez. I, 18 aprile 2023 n. 247; sez. I, 12 dicembre 2022 nn. 941 e 947; sez. I, 2 maggio 2022 nn. 400 e 401; sez. I, 2 marzo 2022 nn. 208 e 209; sez. I, 24 dicembre 2021 n. 699; sez. I, 8 maggio 2021 n. 313). La rigorosa impostazione sopra illustrata è stata riconfermata dal giudice superiore in occasione delle decisioni adottate sugli appelli proposti nei confronti di alcune suddette sentenze di prime cure, ribadendosi proprio che in base all’art. 32, commi 26, lett. a) e 27, lett. d), d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., “ non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 ” dell’all. 1 del medesimo decreto-legge (c.d. abusi maggiori) “ realizzate su immobili soggetti a vincoli a prescindere dal fatto che (ad anche se) si tratti di interventi pienamente conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché a prescindere dal fatto che il vincolo comporti un’inedificabilità soltanto relativa dell’area ”, essendo invece sanabili, se conformi a detti strumenti urbanistici, gli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (c.d. abusi minori) di cui ai numeri 4, 5, 6 del citato all. 1 (Cons. Stato, sez. VII, 22 ottobre 2025 n. 8211; in termini v. anche: Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2025 nn. 10302 e 10303; sez. VI, 17 novembre 2025 n. 8969; sez. II, 18 settembre 2025 n. 7371).
Nella specie, dall’esame della domanda di condono versata in atti da parte ricorrente si evince che la sanatoria richiesta riguarda un abuso di tipologia 1, consistenti in un ampliamento della superficie utile residenziale (mq 17,11). Pertanto, l’amministrazione resistente del tutto legittimamente ha indicato la presenza di un vincolo paesaggistico-ambientale, oltre che di quello posto dall’esistenza di una zona di protezione speciale, come circostanza ostativa di per sé sola sufficiente ad escludere la condonabilità dell’illecito di cui è causa; illecito che, come detto, non consiste in opere minori non comportanti un incremento di superficie e di volume. Tale constatazione comporta anche l’irrilevanza di ogni ulteriore questione relativa al contrasto o meno dell’edificazione con le norme e prescrizioni urbanistiche applicabili, indicata dall’amministrazione tra le ragioni di diniego, dato che una simile problematica può porsi soltanto per gli abusi di tipologia 4, 5 e 6 che possono astrattamente accedere alla sanatoria ex art. 31, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte il ricorso è infondato e da respingere.
3. – Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
ER AN, Consigliere, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO