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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico designato Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9126 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Esposito e dall'avv. Carmine Sautariello in virtù di procura in atti, domiciliato, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
parte attrice
CONTRO
C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Esposito in virtù di procura in atti, domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del
Tribunale di Napoli Nord;
C.F. in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Cipollaro in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marcello Margarita in Aversa alla via G.B. Vico n. 19;
parti convenute
1 Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso la Parte_1
cartella di pagamento n. 02820200012034390002, notificata in data 26.07.2022, per la riscossione di somme iscritte a ruolo per “escussione di garanzia di fondo di garanzia di cui alla legge 662/1996”.
Parte attrice ha eccepito, in particolare, l'inesistenza di un valido titolo nei confronti dell'opponente, coobbligato in quanto fideiussore.
Con comparse di risposta ritualmente depositate si sono costituite la
[...]
e l' , eccependo l'inammissibilità e Controparte_1 Controparte_2
l'infondatezza della domanda.
Attesa la natura documentale della controversia, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con riferimento all'unico motivo di doglianza proposto, deve osservarsi che il rapporto di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 intercorre tra il Fondo di Garanzia, gestito dalla
[...]
e la banca erogatrice del finanziamento, mentre l'impresa Controparte_1
beneficiaria (nonchè i garanti) resta estranea a tale rapporto.
Pertanto, non essendo in contestazione tra le parti del rapporto obbligatorio l'avvenuto pagamento dell'importo di euro 146.642,57, può ritenersi senza dubbio provata l'escussione della garanzia da parte della e la surroga del Fondo nella posizione creditrice di quest'ultima. Controparte_3
2 Tale assunto risulta comprovato dalla documentazione prodotta, da cui risulta l'avvenuta liquidazione dell'importo di euro 146.642,57 in favore della banca finanziatrice, con successiva erogazione della somma.
Al riguardo, occorre chiarire che, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia di cui alla legge 662/1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto
(privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante Controparte_1
- in qualità di gestore del fondo di garanzia - l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla legge n. 662 del 1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2, comma 4, d.m. 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha, dunque, natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione e della funzione svolta della garanzia.
Per tali ragioni, a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento all'istituto finanziatore da parte di , si realizza una surroga ex lege che consente, CP_1
immediatamente (senza di necessità di preventiva ingiunzione), di agire nei confronti dell'impesa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende relative al (diverso) rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale.
Va rilevata, infine, la tardività del motivo di opposizione, da qualificarsi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., relativo alla omessa indicazione dei responsabili del procedimento, ferma restando in ogni caso la circostanza che non si tratta di motivo di invalidità della cartella esattoriale.
La domanda proposta non può, pertanto, trovare accoglimento.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, deve trovare applicazione il principio della soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. I compensi sono stati calcolati in base alle
3 tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, con applicazione di una riduzione ai sensi dell'art. 4, comma 1,
d. m. n. 55 del 2014, non essendo state svolte tutte attività previste dalla tabella (compensi parametrati alle attività svolte da ogni singola parte e comprensivi anche della fase cautelare che si è svolta in corso di causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
• rigetta l'opposizione;
• condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e di , in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...] Controparte_2
p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano, per ciascuna parte convenuta, in euro 8.004,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.
Il giudice monocratico
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