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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2024, n. 4414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4414 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza Sezione Civile
in persona d e l g i u d i c e u n i c o d o t t . s s a M a r g h e r i t a L o j o d i c e ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 378 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti Marianna Nappo e Simona Nevola, domiciliato per quanto possa occorrere, ex
art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
OPPONENTE
CONTRO
subentrata a Controparte_1 Controparte_2
P.IV , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_1
procura in atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_3
1 procura in atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di Parte_2
procura in atti, dall'avv. Monica Moscatelli, domiciliata per quanto possa occorrere, ex art. 82
r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in Parte_3
virtù di procura in atti, dall'avv. Alberto Brani, domiciliato per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di Parte_4
procura in atti, dagli avv.ti Lucia Rulli e Stefano Pasquini, domiciliato per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di Parte_5
procura in atti, dagli avv.ti Luca Campinoti e Carmela Di Filippo, domiciliato per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
OPPOSTI
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_4
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_5
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_6
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_7
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_8
2 , in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_9
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_10
OPPOSTI CONTUMACI
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 08920229002114043000, limitatamente alle cartelle nn.
08920110010329889000, 08920110010745561000, 08920130000140489000,
08920130001026219000, 08920130007424215000, 08920160014822714000,
08920170002212192000, 08920170002495240000, 08920170004049350000,
08920170004049451000, 08920130006714074000, 08920140001107167000,
08920140001826810000, 08920140004742154000, 08920140006180725000,
08920150002267226000 08920150003316005000, 08920150008051422000,
08920150008797644000, 08920160000476147000, 08920180000570628000,
08920180003067775000, per un importo complessivo di euro 66.128,65, per contravvenzioni al codice della strada e rette scuola materna per gli anni dal 2009 al 2016.
Ha dedotto l'opponente che l'intimazione è viziata per omessa notifica delle cartelle di pagamento, con conseguente prescrizione del credito azionato.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si sono costituite l' Controparte_11
e la , eccependo la violazione del principio del “ne bis in idem”,
[...] Controparte_3
in quanto le cartelle impugnate sono oggetto di giudizio pendente presso il Giudice di pace di
Marano di Napoli. Hanno evidenziato la legittimità della procedura di riscossione, azionata
3 mediante la regolare notifica delle cartelle di pagamento, nonché mediante la regolare notifica di validi atti di intimazione, interruttivi del termine di prescrizione del credito. Hanno concluso,
quindi, per il rigetto della domanda.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituito il , il quale ha Parte_2
chiesto dichiararsi la domanda inammissibile, stante la regolare notifica dei verbali di accertamento. Ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituito il , il quale ha Parte_4
chiesto dichiararsi la domanda inammissibile, stante la regolare notifica dei verbali di accertamento. Ha eccepito, altresì, la incompetenza “rationae materia” del Tribunale in funzione del giudice di pace, ed ha concluso per il rigetto della domanda.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituito il il quale ha Parte_5
chiesto dichiararsi la domanda inammissibile, stante la regolare notifica dei verbali di accertamento. Ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituito il , il Controparte_12
quale ha eccepito la violazione del principio del “ne bis in idem”, in quanto la cartella impugnata
è oggetto di giudizio pendente presso il Giudice di Pace di Marano di Napoli. Ha chiesto dichiararsi la domanda inammissibile, stante la regolare notifica dei verbali di accertamento, ed ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituito il , Parte_3
il quale ha chiesto dichiararsi la domanda inammissibile, stante la regolare notifica dei verbali di accertamento, ed ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4 Sono rimasti contumaci, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, il CP_4
, il , il , il
[...] Controparte_5 Controparte_6 [...]
, il la , il CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
La causa, non trattata sempre dalla scrivente, veniva poi trattenuta in decisione con la concessione dei termini del 190 cpc.
Ebbene, in via preliminare, occorre rilevare che parte attrice ha proposto un'opposizione
(preventiva) all'esecuzione, ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Ed in materia di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, la competenza
(funzionale ed esclusiva) è attribuita inderogabilmente al giudice di pace ai sensi dell'art. 7 d. lgs.
n. 150 del 2011.
Tale competenza si estende anche alle opposizioni all'esecuzione (cfr., Cass. 15149/05), in ragione del criterio secondo il quale la competenza va attribuita al medesimo giudice competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio.
Peraltro, come sostenuto in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice di pace occorre avere riguardo al massimo edittale della sanzione prevista per ciascuna violazione, senza che rilevi che il provvedimento sanzionatorio abbia ad oggetto una pluralità di contestazioni e che, per effetto della sommatoria dei relativi importi, venga superato il limite di valore che radica la competenza del giudice di pace (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 3878 del 12/03/2012; ordinanza n.
16894 del 05/07/2013).
Conseguentemente, deve essere affermata la competenza per materia e per valore del giudice di pace, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi.
Alla luce della peculiarità della questione relativa al cumulo delle sanzioni ai fini della determinazione della competenza del giudice di pace ed in ragione della definizione in rito del
5 procedimento, si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale tra le parti costituite delle spese relative al presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
- dichiara la propria incompetenza per materia e per valore, per essere competente il giudice di pace;
- fissa per la riassunzione della causa dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, il termine di mesi tre a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 29.10.2024
Il giudice monocratico
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza Sezione Civile
in persona d e l g i u d i c e u n i c o d o t t . s s a M a r g h e r i t a L o j o d i c e ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 378 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti Marianna Nappo e Simona Nevola, domiciliato per quanto possa occorrere, ex
art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
OPPONENTE
CONTRO
subentrata a Controparte_1 Controparte_2
P.IV , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_1
procura in atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_3
1 procura in atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di Parte_2
procura in atti, dall'avv. Monica Moscatelli, domiciliata per quanto possa occorrere, ex art. 82
r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in Parte_3
virtù di procura in atti, dall'avv. Alberto Brani, domiciliato per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di Parte_4
procura in atti, dagli avv.ti Lucia Rulli e Stefano Pasquini, domiciliato per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di Parte_5
procura in atti, dagli avv.ti Luca Campinoti e Carmela Di Filippo, domiciliato per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
OPPOSTI
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_4
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_5
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_6
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_7
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_8
2 , in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_9
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_10
OPPOSTI CONTUMACI
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 08920229002114043000, limitatamente alle cartelle nn.
08920110010329889000, 08920110010745561000, 08920130000140489000,
08920130001026219000, 08920130007424215000, 08920160014822714000,
08920170002212192000, 08920170002495240000, 08920170004049350000,
08920170004049451000, 08920130006714074000, 08920140001107167000,
08920140001826810000, 08920140004742154000, 08920140006180725000,
08920150002267226000 08920150003316005000, 08920150008051422000,
08920150008797644000, 08920160000476147000, 08920180000570628000,
08920180003067775000, per un importo complessivo di euro 66.128,65, per contravvenzioni al codice della strada e rette scuola materna per gli anni dal 2009 al 2016.
Ha dedotto l'opponente che l'intimazione è viziata per omessa notifica delle cartelle di pagamento, con conseguente prescrizione del credito azionato.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si sono costituite l' Controparte_11
e la , eccependo la violazione del principio del “ne bis in idem”,
[...] Controparte_3
in quanto le cartelle impugnate sono oggetto di giudizio pendente presso il Giudice di pace di
Marano di Napoli. Hanno evidenziato la legittimità della procedura di riscossione, azionata
3 mediante la regolare notifica delle cartelle di pagamento, nonché mediante la regolare notifica di validi atti di intimazione, interruttivi del termine di prescrizione del credito. Hanno concluso,
quindi, per il rigetto della domanda.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituito il , il quale ha Parte_2
chiesto dichiararsi la domanda inammissibile, stante la regolare notifica dei verbali di accertamento. Ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituito il , il quale ha Parte_4
chiesto dichiararsi la domanda inammissibile, stante la regolare notifica dei verbali di accertamento. Ha eccepito, altresì, la incompetenza “rationae materia” del Tribunale in funzione del giudice di pace, ed ha concluso per il rigetto della domanda.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituito il il quale ha Parte_5
chiesto dichiararsi la domanda inammissibile, stante la regolare notifica dei verbali di accertamento. Ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituito il , il Controparte_12
quale ha eccepito la violazione del principio del “ne bis in idem”, in quanto la cartella impugnata
è oggetto di giudizio pendente presso il Giudice di Pace di Marano di Napoli. Ha chiesto dichiararsi la domanda inammissibile, stante la regolare notifica dei verbali di accertamento, ed ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituito il , Parte_3
il quale ha chiesto dichiararsi la domanda inammissibile, stante la regolare notifica dei verbali di accertamento, ed ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4 Sono rimasti contumaci, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, il CP_4
, il , il , il
[...] Controparte_5 Controparte_6 [...]
, il la , il CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
La causa, non trattata sempre dalla scrivente, veniva poi trattenuta in decisione con la concessione dei termini del 190 cpc.
Ebbene, in via preliminare, occorre rilevare che parte attrice ha proposto un'opposizione
(preventiva) all'esecuzione, ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Ed in materia di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, la competenza
(funzionale ed esclusiva) è attribuita inderogabilmente al giudice di pace ai sensi dell'art. 7 d. lgs.
n. 150 del 2011.
Tale competenza si estende anche alle opposizioni all'esecuzione (cfr., Cass. 15149/05), in ragione del criterio secondo il quale la competenza va attribuita al medesimo giudice competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio.
Peraltro, come sostenuto in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice di pace occorre avere riguardo al massimo edittale della sanzione prevista per ciascuna violazione, senza che rilevi che il provvedimento sanzionatorio abbia ad oggetto una pluralità di contestazioni e che, per effetto della sommatoria dei relativi importi, venga superato il limite di valore che radica la competenza del giudice di pace (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 3878 del 12/03/2012; ordinanza n.
16894 del 05/07/2013).
Conseguentemente, deve essere affermata la competenza per materia e per valore del giudice di pace, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi.
Alla luce della peculiarità della questione relativa al cumulo delle sanzioni ai fini della determinazione della competenza del giudice di pace ed in ragione della definizione in rito del
5 procedimento, si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale tra le parti costituite delle spese relative al presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
- dichiara la propria incompetenza per materia e per valore, per essere competente il giudice di pace;
- fissa per la riassunzione della causa dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, il termine di mesi tre a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 29.10.2024
Il giudice monocratico
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