Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPY BBLICA ITALIANA
R.G. n. 4619/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio
- Giudice -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4619 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza cartolare del
15.10.2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. 1 elettivamente domiciliata come Parte 1 c.f.:
,
in atti presso lo studio dell'avv. Gennaro Lacatena, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
C.F. 2 elettivamente domiciliato come in atti CP 1 c.f.:
, presso lo studio dell'avv. Francesco Pisano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il Giudice relatore, sulle conclusioni delle parti rassegnate nei termini ex art. 473bis.28 c.p.c., riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 16.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 02.05.2023, Parte 1
in atti generalizzata, premettendo che in data 01.09.2021 nel Comune di Valle di
Maddaloni (CE) aveva contratto matrimonio civile con il sig. CP 1 e che dalla loro unione era nato in data [...] un figlio, deduceva che: Per 1
,
essa istante, priva di entrate personali ad eccezione dell'assegno unico per il figlio minore, era disoccupata con minime possibilità d'inserimento nel mondo del lavoro non avendo una formazione professionale e scolastica, mentre il marito, dapprima occupato presso l'attività di famiglia con mansioni di banconista e cassiere fino al
2022, percepiva la NASPI e riforniva al dettaglio diverse salumerie, detenendo un tenore di vita molto elevato;
- l'affectio coniugalis era venuta meno a causa dei comportamenti del marito contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, posto che lo stesso, dedito all'abuso di alcol, aveva assoggettato per anni la ricorrente a violenze fisiche e morali perpetrate anche alla presenza del figlio minore;
- la prosecuzione della convivenza era divenuta impossibile, tanto da indurla ad abbandonare la casa coniugale;
-la manifesta inidoneità educativa del resistente era imputabile alla cronica intossicazione da alcol.
Per detti motivi, chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito;
affidare il figlio minore in via esclusiva ad essa ricorrente, prevedendo degli incontri protetti;
porsi a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento proprio e del figlio versando l'assegno mensile di € 600,00, oltre al
50% delle spese straordinarie;
- l'assegnazione a sé del solo mobilio posto nella casa coniugale, con rinuncia a quest'ultima.
,Instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente, sig. CP_1 il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava quanto ex adverso dedotto in ordine alla causa della crisi coniugale, deducendo – per quanto di rilievo - -il rapporto coniugale era stato fin dai primi mesi del matrimonio che:
caratterizzato da dinamiche conflittuali, specie a causa della continua ingerenza della madre della Pt 1 -la moglie, a seguito dei litigi, soleva lasciare la casa coniugale con al seguito il piccolo Per 1 per poi farvi ritorno dopo qualche giorno ed abbandonarla definitivamente il 7 aprile 2023 per trasferirsi presso i propri genitori;
deduceva di lavorare come commesso da banco con regolare contratto a tempo determinato e con guadagni che non consentirebbero il tenore di vita dedotto da parte avversa;
precisando che i beni di lusso indicati in ricorso sarebbero solo a lui in uso in quanto di proprietà dei propri familiari. Assumeva, poi, che la moglie lavorava come estetista e collaborava durante il fine settimana nell'attività di famiglia (parco giochi sito in Casandrino), negava di essere dedito all'abuso di bevande alcoliche con compromissione delle proprie capacità genitoriali.
Per detti motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito ex adverso formulata;
- disporsi l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori;
- porsi a suo carico l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-rigettarsi la domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla moglie.
All'esito dell'udienza di comparizione tenutasi in data 24.10.2023, il Giudice
delegato si riservava.
A scioglimento della riserva, il Giudice Delegato emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza in atti depositata in data 13.11.2023, qui di seguito integralmente trascritti:
in via preliminare, deve esser regolamento l'affido del piccolo SA. Ritiene sul punto il giudicante che non siano emerse circostanze ostative e pregiudizioveli per il minore per derogare alla regola dell'affido congiunto. In ragione di ciò deve esser disposto l'affido congiunto del minore SA con collocazione prevalente presso la madre.
Quanto al diritto/dovere di visita del padre, salvo diverso accordo tra le parti, rispettoso delle esigenze della prole, tenuto conto della tenera età del minore, il padre potrà tenere con sé SA il martedì ed il giovedì dalle 16.00 alle 20.00; nonché a fine settimane alterni la domenica dalle 10.00 alle 20.00; a decorrere dal terzo anno di età nei fine settimane di competenza del padre lo stesso potrà tenere il minore dal venerdì alle 18.00 alla domenica alle 19.00; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 5 o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno con esclusione del pernottamento fino al terzo anno di età; per le altre festività e per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
Avuto riguardo agli aspetti economici, si osserva come la ricorrente pur affermando di essere allo stato disoccupata, abbia conseguito il diploma di estetista che ben può consentire alla stessa di incrementare l'attività lavorativa da svolgere, mentre il resistente svolge attività per la società di famiglia dichiarando di non conoscere in maniera certa i guadagni. Orbene, considerate le dichiarazioni rese, le risultanze degli estratti conto in atti, la capacità reddituale del resistente connessa all'esperienze di lavoro svolte, dalla scarsa credibilità delle dichiarazioni rese ( si rileva in particolare l'affermazione secondo la quale la suocera gli avrebbe regalato una motocicletta senza alcuna occasione particolare) ritiene il tribunale che dagli elementi emersi la capacità reddituale del resistente sia anche superiore a quanto dichiarato in atti, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., giustifichi la previsione di un assegno di euro 450,00 mensili, da corrispondere alla ricorrente a titolo di mantenimento del minore SA, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà
specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie poste al 50% a carico di ciascun coniuge vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
La decorrenza dell'assegno di mantenimento, considerato che per stessa ammissione di parte resistente alcunchè è stato corrisposto, viene posta al
2.5.2023 data di introduzione del giudizio.
Va infine dichiarato, ai sensi dell'art. 191 2co c.c., lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Quanto al prosieguo del giudizio, in assenza di istanze istruttorie, la causa può esser rinviata all'udienza del 23.1.2024 al fine di consentire alle parti la precisazione delle conclusioni All'udienza del 23.01.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il Giudice delegato, con ordinanza resa in calce al verbale cartolare, disponeva d'ufficio l'audizione di n.2 informatori in ordine violenze dedotte in ricorso.
Escussi gli informatori all'udienza del 19.3.24, il Giudice rinviava all'udienza del
15.10.2024 per la rimessione della causa in decisione con i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
All'udienza del 15.10.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il Giudice relatore, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
STATUIZIONI ACCESSORIE
DOMANDA DI ADDEBITO
Pt 1 vaPer quanto riguarda la domanda di addebito formulata dalla sig.ra ricordato che l'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già in atto.
Più precisamente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito" (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009 e Cass. Civ. Sez. I n.
2445 del 9.02.2015).
In base agli ordinari principi in tema di riparto dell'onere probatorio, è la parte che richiede l'addebito che deve fornire prova dei comportamenti contrari ai doveri del matrimonio e del nesso eziologico degli stessi rispetto alla rottura dell'affectio coniugalis.
È, invece, onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda. Pertanto, ove sia dedotto ma non dimostrato il comportamento del coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio, è esclusa l'adozione della pronuncia di separazione con addebito.
Ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale in punto di fatto che la domanda di addebito non può ritenersi provata, in quanto la ricorrente non ha articolato istanze istruttorie per provare i fatti posti a fondamento dell'addebito.
Si osserva a riguardo che non risultano depositate memorie istruttorie ed in ricorso non sono indicati i nominativi dei testi.
Ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra le condotte contestate al CP 1 e la crisi coniugale, non possono assumere rilevanza probatoria le dichiarazioni rese dagli informatori escussi ex art. 473bis.42 c.p.c. all'udienza del 19.03.2024 in ordine alle condotte violente come contestate al resistente, trattandosi, alla luce del combinato disposto degli artt. 473bis.44 e 473bis.46 c.p.c., di poteri istruttori attivabili ex officio nell'ottica di salvaguardia dei soli diritti indisponibili quali il regime di affido del figlio minore (cfr. infra) e, pertanto, non utilizzabili a fondamento delle domande concernenti diritti disponibili, quali l'addebito.
Alla luce delle predette considerazioni la domanda di addebito deve esser rigettata.
La separazione deve, pertanto, essere pronunciata ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.p.c.
REGIME DI AFFIDO DEL FIGLIO MINORE: AFFIDO ESCLUSIVO
Relativamente all'affidamento del figlio minore Per 1 deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola ex art.337-ter c.c., cui il giudice può derogare, disponendo, in via d'eccezione, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis, cfr.
Cass. 977/2017; Cass. 24536/2010; Cass.26587/2009; Cass. 16593/2008).
Non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione viene rimessa alla discrezionalità del giudice.
La valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena" (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/05/2019, n.13274).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo di Per 1 alla madre, diversamente da quanto disposto in via provvisoria ed urgente (cfr. ordinanza depositata in data 13.11.2023).
Infatti, il Collegio reputa che, allo stato, detto regime sia quello più idoneo a salvaguardare l'interesse del minore medesimo, tenuto conto del comportamento aggressivo e violento del padre nei confronti della madre alla presenza del figlio, desumibile dalle concordanti e precise dichiarazioni rese dagli informatori escussi all'udienza del 19.03.2024, sig.re Testimone 1 (la quale ha dichiarato:" ricordo che nel mese di dicembre dello stesso anno, il 21 dicembre io ero affacciata al balcone e vidi il sig. CP_1 tirare i capelli alla signora Pt 1 e chiamai subito la mamma di
Per 2 che arrivò poco dopo. Per_2 aveva in braccio il bambino che era piccolo non aveva neanche un anno. Dopo questo episodio ricordo un altro episodio avvenuto
....
in estate non ricordo se luglio o agosto circa due anni fa, io ero a cena da mia cognata Persona 3 che abita nel palazzo accanto a me al piano terra e da cui si vede la casa dei signori Pt 1 e CP_1 che si trova di fronte al piano rialzato e c'è un terrazzino che affaccia dove si trova anche l'affaccio delle finestre della signora
Per_3. Noi stavamo cenando io stavo asciugando i piatti e sentiii gridare, poco prima stavano facendo una video chiamata mi pare con i genitori di lui e dopo nacque una discussione, anche in quella occasione le tirò i capelli e c'era anche il bambino. Lui era uscito di casa per buttare la spazzatura e lei si era chiusa a chiave ma lui rientrò dal terrazzino spaccando la zanzariera lo vidi personalmente. Sentii urla e la signora
Per_2 chiamò il mio nome chiedendo aiuto ed io chiamai subito i suoi genitori. Voglio aggiungere che lui la chiamò "puttana" "zoccola" e "zozza". In molte altre occasioni sentii lui chiamarla cosi": cfr. verbale d'udienza del 19.03.2024) e Persona 4
(la quale ha dichiarato: “Io ho assistito a degli episodi di violenza. Non ricordo esattamente quando è avvenuto, ricordo che faceva caldo. L'episodio è avvenuto prima del covid. Loro stavano nel loro terrazzino con il bambino e lui iniziò a chiamarla "puttana" insultandola davanti al bambino. Lei prese il bambino perché piangeva, ed entrò dentro con il bambino, lasciò il bambino sul divano lei scese a buttare la spazzatura lui stava sempre nel terrazzino. Lei risali sopra e chiuse la porta di ingresso principale. Lui scavalcò la fioreria urlando chiedendo di aprire la porta e si sentiva il bambino che piangeva. Io sentivo lui tutti i giorni insultare lei chiamandola "puttana" e la insultava perchè non sapeva cucinare, poi l'ho visto tirarle i capelli. In un'altra occasione il 21 dicembre io ho sentita chiamarla puttana, quando ho sentito urlare ho aperto la finestra e mi sono affacciata e l'ho visto tirarle i capelli. Il bambino piangeva ed io le dissi di darmi il bambino perché piangeva ed io ho chiamato la mamma. Io sentii che lei chiamava i carabinieri ma non sono venuti”: cfr. verbale d'udienza del 19.03.2024), entrambe vicine di casa delle parti in causa e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in ragione della linearità del narrato offerto, nonché della percezione diretta e personale dei fatti di causa e dell'assenza di qualsivoglia interesse all'interno di quest'ultima.
La regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c., introdotto dal d.lg. n. 154/2013, è derogabile - come detto - solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, qualora i comportamenti inadempienti degli obblighi genitoriali siano sintomatici della inidoneità del genitore ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta. Nel caso di specie il tribunale ritiene provata la manifesta carenza genitoriale del padre concretatasi in principal modo nell'aver agito con modalità aggressive e violente nei confronti della madre alla presenza del bambino.
La violenza assistita costituisce, infatti, di per sé elemento idoneo a disporre l'affidamento esclusivo alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale da parte della sig.ra Pt 1 sia per le questioni di ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio minore Per 1 (nato nel 2021), osserva il Collegio che va perseguito l'obiettivo di consentire al minore di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali, atteso che il rapporto padre/figlio deve incrementato e supportato e non di certo ostacolato.
In ragione di ciò ritiene il Tribunale che il padre potrà tenere con sé il minore, salvo diverso accordo e tenuto conto della tenera età di Per 1 il martedì ed il giovedì
,
dalle 16.00 alle 20.00; nonché a fine settimane alterni dal venerdì alle 18.00 alla domenica alle 19.00. Non avendo il minore mai pernottato dal padre, si ritiene tuttavia che fino al compimento del quarto anno di età debba essere escluso il pernottamento ed il padre possa trascorrere con il minore la domenica a settimane alterne dalle 10.00 alle 20.00; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 5 o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno con esclusione del pernottamento fino al quarto anno di età; per le altre festività e per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
In ragione dei comportamenti aggressivi e violenti emersi ritiene altresì il Collegio di disporre il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Valle di Maddaloni ( in ragione del luogo di domicilio del minore) per la durata di mesi 18, i quali dovranno riferire alla procura competente ogni comportamento o elemento pregiudizievole nell'interesse del minore.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
Quanto alla richiesta di corresponsione di un assegno a carico del padre in favore del figlio minore Per 1
considerato che
lo stesso è collocato presso la madre,
la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, il Tribunale, tenuto conto dell'età del figlio e delle condizioni economiche delle parti, come evidenziate nell'ordinanza presidenziale che qui si richiama, che non risultano mutate in corso di causa, ritiene di confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Per 1 con la somma mensile di € 450,00, somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT.
La suddetta somma dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese alla sig.ra [...] Pt 1 , presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In ordine alle spese straordinarie, salvo diverso accordo tra i coniugi, le stesse vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, con contribuzione da parte di ciascun genitore nella misura del 50%.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- nulla va disposto, stante la rinuncia espressa da parte della ricorrente.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: Parte 1 C.F. 1 e CP 1 (c.f.: C.F. 2
b) rigetta la domanda di addebito formulata dalla sig.ra Parte 1
c) dispone l'affido esclusivo del figlio minore Per 1 alla madre, con collocazione prevalente presso di lei e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
CP_1 [...] l'obbligo di corrispondere alla sig.rad) pone a carico del sig.
l'assegno mensile pari alla somma di euro 450,00 a titolo di Pt 1
Per 1 nei termini di cui in parte motiva, oltremantenimento del figlio minore al 50% delle spese straordinarie;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valle di Maddaloni (Atto n.3,
Parte I, Serie /, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2021) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
f) dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Valle di Maddaloni (CE) per la durata di mesi 18;
g) compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17.12.24
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro