Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6403
CASS
Sentenza 23 giugno 1999

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In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, quando all'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa subentra l'impresa cessionaria, a norma dell'art. 4 del D.L. n. 576 del 1978, conv. nella legge n. 738 del 1978 e 21 terzo comma della legge n. 990 del 1969 il risarcimento del danno è dovuto nei limiti dei massimali di legge vigenti all'epoca del fatto.

L'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa per i danni occorsi anteriormente alla data di pubblicazione del decreto di assoggettamento dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576, conv. nella legge 24 novembre 1978, n. 738, sta in giudizio quale rappresentante ex legge dell'INA, Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" (oggi CONSAP). Consegue sul piano processuale che, ove l'impresa cessionaria sia chiamata in giudizio senza la specificazione di tale rappresentanza e, quindi, in proprio si configura il difetto di legittimazione della stessa, mentre il giudice non può pronunziare la condanna in rappresentanza della persona giuridica di cui all'art. 4 del D.L. citato poiché ciò implicherebbe violazione dell'art. 112 cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6403
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6403
    Data del deposito : 23 giugno 1999

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