Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 2
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, quando all'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa subentra l'impresa cessionaria, a norma dell'art. 4 del D.L. n. 576 del 1978, conv. nella legge n. 738 del 1978 e 21 terzo comma della legge n. 990 del 1969 il risarcimento del danno è dovuto nei limiti dei massimali di legge vigenti all'epoca del fatto.
L'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa per i danni occorsi anteriormente alla data di pubblicazione del decreto di assoggettamento dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576, conv. nella legge 24 novembre 1978, n. 738, sta in giudizio quale rappresentante ex legge dell'INA, Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" (oggi CONSAP). Consegue sul piano processuale che, ove l'impresa cessionaria sia chiamata in giudizio senza la specificazione di tale rappresentanza e, quindi, in proprio si configura il difetto di legittimazione della stessa, mentre il giudice non può pronunziare la condanna in rappresentanza della persona giuridica di cui all'art. 4 del D.L. citato poiché ciò implicherebbe violazione dell'art. 112 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6403 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
POLARIS ASSIC SPA, in persona del Direttore Generale rappresentante dott. Vincenzo Ronga, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO RENI 35, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO ZAFFINO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro contro
EC AL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S.G. EMILIANI 19, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'APICE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
ASSITALIA SPA, Le CU d'Italia S.P.A. in persona dell'Amministratore Delegato, dott. Giancarlo Giannini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VILLA PHAMPHILI 61, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO GALLONE, che lo difende, giusta delega in atti;
nonché contro
PI AN, LA LB, ER SA, COMMISSARIO LIQ COMP LA POTENZA SMA;
- intimati -
avverso la sentenza n 3323/95 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 29/9/95 depositata il 15/11/95; RG.3299/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/99 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato FRANCESCO D'APICE;
udito l'Avvocato GIORGIO GALLONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 20 febbraio 1978, l'autovettura Mercedes condotta da RI PA investiva due autovetture in sosta sulla strada di proprietà, rispettivamente, di LE DO e LB AD. Con autonomi atti di citazione, che davano luogo a procedimenti distinti successivamente riuniti, la DO e l'AD convenivano dinanzi al Tribunale di Roma per il risarcimento dei danni, il PA e la società La EN, assicuratrice dell'autoveicolo investitore. L'AD agiva altresì, in alternativa,
contro
TI AF, LB LA e la S.p.a. Le CU d'Italia, rispettivamente conducente, proprietario e società assicuratrice dell'autovettura con la quale la Mercedes era entrata in collisione prima di urtare le altre vetture.
Il processo veniva interrotto per essere stata assoggettata a liquidazione coatta amministrativa la società la EN. Riassunto il processo a cura della DO, interveniva volontariamente la S.p.a. S.I.P.E.A., quale cessionaria del portafoglio della società La EN, in nome dell'INA - Gestione Autonoma del Fondo di garanzia per le Vittime della Strada. Veniva quindi ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della S.a.s. SO.GE.DA. in liquidazione, quale proprietaria della Mercedes al momento del fatto dannoso, ordine al quale ottemperava il solo AD.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 4 gennaio 1992, dichiarava estinto il processo nei confronti della DO per omessa integrazione del contraddittorio, mentre condannava il PA e la SO.GE.DA a pagare all'AD la somma di lire 5.805.000 a titolo di risarcimento dei danni, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi dal fatto e spese.
Avverso la sentenza, La DO proponeva appello, deducendo l'illegittimità della declaratoria di estinzione del giudizio e chiedendo la condanna del PA, della SO.GE.DA. e della S.p.a. S.I.P.E.A. al risarcimento dei danni. L'AD, a sua volta, proponeva appello incidentale al fine di ottenere anche la condanna della S.p.a. S.I.P.E.A., in solido col PA, al risarcimento dei danni. Si costituivano la PO Assicurazione S.p.a., già S.I.P.E.A., e le CU d'Italia, che chiedevano il rigetto delle impugnazioni .
La Corte d'appello, con sentenza del 15 novembre 1995:
- riteneva che non dovesse essere dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti della DO;
- dichiarava inammissibile la domanda proposta dalla DO nei confronti della SO.GE.DA. S.a.s;
- condannava il PA e La PO CU , in solido tra loro, al pagamento in favore della DO della somma di lire 8.000.000, e in favore dell'AD della somma di lire 5.805.000, oltre interessi;
- condannava la PO S.p.a. al pagamento in favore dell'AD della somma di lire 1.450.000 per rivalutazione e interessi dalla data della decisione impugnata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la PO CU S.p.a., svolgendo tre motivi. Hanno resistito con controricorso la DO, L'AD e Le CU d'Italia S.p.a. Gli intimati PA e LA non hanno presentato difese. La DO, inoltre, ha depositato memoria a norma dell'art. 378 c.p.c. Discusso il ricorso all'udienza del 25 maggio 1998, la Corte
ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore della società La EN e del sig. TI AF. Adempiuto l'ordine di integrazione del contraddittorio a cura della PO CU S.p.a., il AF e il commissario liquidatore della società La EN non hanno presentato difese. La DO ha depositato nuova memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 4 del decreto-legge n. 576 del 1978 conv. nella legge 24 novembre 1978, n. 738 e dell'art. 112 c.p.c., deduce che, essendosi verificato il sinistro in epoca anteriore alla pubblicazione del decreto di liquidazione della società assicuratrice La EN (D.M. 27 luglio 1982), la relativa azione doveva essere esercitata nei confronti dell'impresa cessionaria PO in nome dell'Istituto Nazionale delle CU, Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Invece, l'appellante aveva proposto appello nei confronti della PO in proprio e la Corte d'appello aveva condannato la PO, "malgrado l'omissione della indicazione della qualità di rappresentante dell'INA F.G.V.S.". Non poteva poi ritenersi intervenuta la condanna in rappresentanza del Fondo di Garanzia, perché altrimenti si sarebbe verificata una violazione dell'art. 112, versandosi in tema di condanna a carico di un soggetto nei confronti del quale non era stata proposta domanda.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5 c.p.c., in quanto la Corte di merito, senza adeguata, motivazione, aveva statuito che la PO era stata regolarmente citata in giudizio, nonostante l'omessa indicazione della qualità di rappresentante del F.G.V.S.
I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi relativi alla doglianza concernente la carenza di legittimazione passiva, sono infondati.
Questa Corte ha più volte affermato che l'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa per i danni occorsi anteriormente alla data di pubblicazione del decreto di assoggettamento dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, conv. nella legge 24 novembre 1978, n. 738, sta in giudizio quale rappresentante ex lege dell'INA, Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" (oggi CONSAP a seguito del d. lg.vo 17 marzo 1995, n.175) (Cass. 26 novembre 1996, n. 10498 27 gennaio 1995, n. 982; 24 febbraio 1993, n. 2275). Di qui la conseguenza sul piano processuale che, ove l'impresa cessionaria sia chiamata in giudizio senza la specificazione di tale rappresentanza e, quindi, in proprio si configura il difetto di legittimazione della stessa, mentre il giudice non può pronunziare la condanna in rappresentanza della persona giuridica di cui all'art. 4 del decreto-legge citato poiché ciò implicherebbe violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. 24 maggio 1994, n. 5072; 8204362). La ricorrente richiama dunque un esatto principio, ma chiede una non corretta applicazione dello stesso, deducendo di essere stata evocata in giudizio "in proprio" e non in rappresentanza dell'INA. Al riguardo possono considerarsi le seguenti circostanze desumibili dagli atti processuali (esaminabili essendo stato dedotto un "error in procedendo", circa la valutazione della legittimazione di una parte). A cura di LB AD è stato notificato alla "SIPEA quale impresa cessionaria che agisce in nome e per conto del Fondo di garanzia Vittime della strada" un atto di avviso di pendenza del giudizio di primo grado. La S.I.P.E.A., quale impresa cessionaria, a seguito della notificazione della pendenza del giudizio, è intervenuta nel giudizio di primo grado espressamente "in nome dell'Ina - Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada". Il rapporto processuale si è dunque correttamente instaurato con la S.I.P.E.A. S.p.a., quale rappresentante ex lege dell'INA.
L'appello è stato poi notificato alla S.I.P.E.A. S.p.a., senza ulteriori specificazioni. Di qui la doglianza sopra riassunta. È ovvio tuttavia che l'impugnazione non poteva che riguardare la S.I.P.E.A. S.p.a. nella qualità per la quale era intervenuta nel giudizio di primo grado. La PO CU S.p.a. si è costituita in appello quale "già ex SIPEA": formula questa che, pur nella sua portata pratica, sta ad indicare una successione nel processo e, dunque, una successione anche nella qualità. La Corte di merito ha percepito chiaramente la situazione rilevando che la S.I.P.E.A. S.p.a., quale impresa cessionaria, era stata "regolarmente citata in giudizio malgrado l'omissione dell'indicazione della qualità di rappresentante dell'INA F.G.V.S." (p. 8) e che la condanna era rivolta alla "PO S.p.a., già S.I.P.E.A. S.p.a., cessionaria del portafoglio della società La EN e impresa designata dall'INA". In conclusione non può dubitarsi che la causa si è svolta nei confronti della S.P.E.A. S.p.a. prima e nella PO CU, dopo, quali imprese cessionarie e rappresentanti "ex lege" dell'INA, restando irrilevante che, formalmente, nelle conclusioni d'appello e nello stesso dispositivo della sentenza impugnata non si faccia espressamente menzione della "qualità".
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 4, comma secondo del della 26 giungo 1978, n. 576, in relazione all'art. 21 ultimo comma della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia. La Corte di merito, pur condannando la PO nella sua qualità di impresa cessionaria, aveva omesso di considerare, senza alcuna motivazione sul punto, che i danni liquidati andavano contenuti nei limiti del massimale di legge all'epoca dell'evento, defalcando altresì la franchigia di lire 100.000.
Il motivo è infondato per ciò che riguarda il superamento dei massimali di legge.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, quando all'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa subentra l'impresa cessionaria, a norma degli artt. 4 del decreto- legge n.576 del 1978, conv. nella legge n. 738 del 1978, e 21, terzo comma della legge n. 990 del 1969 il risarcimento è dovuto nei limiti dei massimali di legge previsti dalle tabelle vigenti all'epoca del fatto (sul punto che i massimali devono essere quelli vigenti al momento del fatto, Cass. 21 giugno 1993, n. 6863; 27 giugno 1990, n. 6539). Le tabelle applicabili all'epoca del fatto (febbraio 1978) sono quelle adottate con D.P.R. 12 agosto 1977, n. 776, con efficacia dal 1° gennaio 1978, e prevedono quale minimo di garanzia quella di lire 50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di 5.000.000 per le cose e gli animali. Non v'è dubbio dunque che le somme liquidate abbiano superato il limite minimo previsto. Peraltro, la previsione del risarcimento entro i limiti dei massimali di legge va coordinato con il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale qualora la compagnia assicuratrice debba rispondere oltre il limite del massimale per interessi, rivalutazione e spese in relazione al suo comportamento defatigatorio consistente nell'ingiustificato ritardo del pagamento, la successione dell'impresa cessionaria a quella posta in liquidazione coatta amministrativa, si verifica anche con riguardo alle obbligazioni accessorie, rispetto alle quali non opera il limite di cui all'art.21, terzo comma della legge n. 990 del 1969 (Cass. 12 ottobre 1998,
n. 10090; 29 novembre 1995, n. 12392; 10 ottobre 1995, n. 10580; 23 gennaio 1995, n. 756). Nel caso di specie appare chiaro che il superamento dei massimali è stato determinato esclusivamente dall'attribuzione - su richiesta del danneggiato - di rivalutazione ed interessi, mentre il ritardo del pagamento da parte dell'assicuratore, che quella richiesta poteva aver determinato, emerge da tutta la trama argomentativa della sentenza stessa.
Non sussiste dunque il vizio di omessa motivazione denunziato dalla ricorrente, che genericamente censura un asseritamento immotivato "travalicamento" dei limiti di massimale stabiliti dalle norme vigenti all'epoca del sinistro, quasiché essi non potessero in alcun caso essere superati, e tace sul dato pacifico del suindicato ritardo, la prova della cui incolpevolezza grava semmai sulla parte debitrice.
Il terzo motivo è, diversamente, fondato per ciò che concerne la franchigia di lire 100.000.
A norma dell'art. 19, secondo comma della legge n. 990 del 1969 - prima della modifica intervenuta a seguito dell'art. 31 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, ma applicabile nel testo originario ratione temporis - è dovuto il risarcimento per i danni alle cose "il cui ammontare sia superiore a lire 100.000 e per la parte eccedente tale ammontare". Non avendo tenuto conto la Corte di merito dell'esistenza di tale "franchigia", il motivo per tale aspetto dev'essere accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito a norma dell'art. 384, primo comma c.p.c., detrando dagli importi liquidati la somma di lire 100.000 per franchigia. In proposito va rilevato che, in termini generali, la "franchigia" in questione non va dedotta dall'intero importo risarcitorio (costituito da capitale, rivalutazione e interessi), ma dall'ammontare del danno risultante all'epoca del sinistro, mentre solo sul residuo importo di questo vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi (Cass. 27 giugno 1994, n. 3777). Un analogo risultato può tuttavia essere per altra via rendendo omogenee le due entità di calcolo: rivalutando cioè la somma di lire 100.000 dalla data del fatto, calcolando gli interessi sempre dalla data del fatto (così come fatto dai giudici di merito) e sottraendo il totale dall'importo liquidato dalla Corte d'appello. In conclusione i primi due motivi del ricorso vanno rigettati, mentre il terzo va accolto con riferimento alla somma di lire 100.000 per franchigia. La sentenza va conseguentemente cassata in relazione al profilo accolto e, decidendo nel merito, va ridotta la somma liquidata a ciascuna delle parti di lire 100.000, oltre rivalutazione e interessi, secondo le modalità di calcolo indicate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo per quanto di ragione rigettando nel resto. Cassa in parte qua la sentenza impugnata e decidendo nel merito riduce di lire 100.000, aumentata di interessi e rivalutazione come indicato in motivazione, per ciascuna delle parti danneggiate la somma liquidata. Condanna la PO CU al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in favore di LE DO in lire 2.000.000 per onorari oltre lire 319.500 per spese;
in favore di LB AD in lire 1.000.000 per onorari oltre lire 128.400 per spese;
in favore delle CU d'Italia in lire 1.500.000 per onorari oltre lire 128.400 per spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 12 gennaio 1999. Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.