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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/06/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 272/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in
Rosarno Via Tito Speri n.8 presso il difensore;
Opponente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LUBIANA SALVATORE FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in Nicotera (V.V.)
Via Rione Margherita I Trav. N.6 presso il difensore;
Opposto
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.06.25
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 20.02.24 Parte_1 ha proposto opposizione al precetto notificatole in data 24/1/2024 da Pt_2 per conseguire il pagamento della complessiva somma di Euro 25.193,33
[...] oltre interessi legali fino al soddisfo in forza della sentenza n. 236/2023, emessa in data 20.05.2023, dal Tribunale di Vibo Valentia, formulando le seguenti conclusioni:
“voglia l'On. Tribunale adito, reiectis contrariis, dato atto della prefata narrativa ed
pagina 1 di 4 alla stregua delle risultanze processuali, accogliere in ogni sua parte le odierne domande e, per l'effetto: a. accertare e dichiarare dovuti soltanto gli interessi legali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1284 c.c., con determinazione del relativo importo;
b. annullare e/o revocare, quindi, l'atto di precetto notificato in data 24.01.2024 ed assumere ogni e conseguente determinazione di legge;
c. prendere atto che la parte deducente è disponibile a versare immediatamente la somma corretta e riferentesi agli interessi legali per come sopra indicati;
d. condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A fondamento della domanda l'opponente ha dedotto che nel precetto erano stati erroneamente calcolati interessi al tasso moratorio, ex articolo 1284, comma 4, c.c., per € 14.525,80 e che, al contrario, in sentenza erano riconosciuti solo gli interessi legali. Ha rilevato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la determinazione di interessi moratori, ex art. 1284, comma 4, c.c., deve essere puntualmente specificata in sentenza e che, in mancanza, come nel caso di specie, si applicano quelli legali.
Si costituiva l'opposto con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
11.06.24 eccependo preliminarmente l'intervenuta inefficacia dell'atto di precetto notificato il 24/1/2024, ai sensi dell'art. 481 c.c., non essendo stata iniziata l'esecuzione nel termine di novanta giorni;
nel merito, deduceva che, per giurisprudenza costante, gli interessi ex art. 1284 co.4 c.c. non dovevano essere riconosciuti in sentenza operando automaticamente ex lege e che solo con Cass. civ.
Sez. Unite del 7/5/2024, n.12449, è stato risolto il contrasto giurisprudenziale esistente e fissato il principio secondo cui gli interessi previsti dal co.4, art.1284 c.c. devono essere contenuti nel titolo giudiziale per la ritenuta natura speciale di tale previsione.
Pertanto, ha chiesto di dichiarare inammissibile e infondata in fatto e in diritto l'opposizione e, comunque, l'intervenuta inefficacia dell'atto di precetto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
pagina 2 di 4 Decorsi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. la causa istruita documentalmente veniva rinviata all'udienza del 17.06.25 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in conseguenza del riconoscimento di parte opposta dell'altrui pretesa.
Sul punto è necessario evidenziare che è ormai da tempo consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il riconoscimento dell'altrui pretesa in giudizio costituisce un'ipotesi di cessata materia del contendere (Sezioni Unite Cass.
n. 1048/2000). Occorre, inoltre, rilevare che nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere non è richiesta necessariamente né la rinuncia di una parte né
l'accettazione della controparte. Sotto tale profilo, va infatti evidenziato che la Corte di Cassazione ha stabilito che “deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.” (Cass. n. 19845 del 2019).
Nella specie, l'opposta riconosce di aver erroneamente calcolato gli interessi essendo medio tempore intervenuta la decisone della Corte di Cassazione a Sezioni unite del
07.05.2024, n. 12449, che si esprimeva per come indicato dall'opponente.
Pertanto, per come dedotto anche dall'opponente in sede di memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c., va dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, il sopravvenuto mutamento della giurisprudenza rispetto alla notifica dell'atto di precetto da parte dell'opposto giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere pagina 3 di 4 Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Vibo Valentia, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 272/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in
Rosarno Via Tito Speri n.8 presso il difensore;
Opponente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LUBIANA SALVATORE FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in Nicotera (V.V.)
Via Rione Margherita I Trav. N.6 presso il difensore;
Opposto
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.06.25
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 20.02.24 Parte_1 ha proposto opposizione al precetto notificatole in data 24/1/2024 da Pt_2 per conseguire il pagamento della complessiva somma di Euro 25.193,33
[...] oltre interessi legali fino al soddisfo in forza della sentenza n. 236/2023, emessa in data 20.05.2023, dal Tribunale di Vibo Valentia, formulando le seguenti conclusioni:
“voglia l'On. Tribunale adito, reiectis contrariis, dato atto della prefata narrativa ed
pagina 1 di 4 alla stregua delle risultanze processuali, accogliere in ogni sua parte le odierne domande e, per l'effetto: a. accertare e dichiarare dovuti soltanto gli interessi legali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1284 c.c., con determinazione del relativo importo;
b. annullare e/o revocare, quindi, l'atto di precetto notificato in data 24.01.2024 ed assumere ogni e conseguente determinazione di legge;
c. prendere atto che la parte deducente è disponibile a versare immediatamente la somma corretta e riferentesi agli interessi legali per come sopra indicati;
d. condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A fondamento della domanda l'opponente ha dedotto che nel precetto erano stati erroneamente calcolati interessi al tasso moratorio, ex articolo 1284, comma 4, c.c., per € 14.525,80 e che, al contrario, in sentenza erano riconosciuti solo gli interessi legali. Ha rilevato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la determinazione di interessi moratori, ex art. 1284, comma 4, c.c., deve essere puntualmente specificata in sentenza e che, in mancanza, come nel caso di specie, si applicano quelli legali.
Si costituiva l'opposto con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
11.06.24 eccependo preliminarmente l'intervenuta inefficacia dell'atto di precetto notificato il 24/1/2024, ai sensi dell'art. 481 c.c., non essendo stata iniziata l'esecuzione nel termine di novanta giorni;
nel merito, deduceva che, per giurisprudenza costante, gli interessi ex art. 1284 co.4 c.c. non dovevano essere riconosciuti in sentenza operando automaticamente ex lege e che solo con Cass. civ.
Sez. Unite del 7/5/2024, n.12449, è stato risolto il contrasto giurisprudenziale esistente e fissato il principio secondo cui gli interessi previsti dal co.4, art.1284 c.c. devono essere contenuti nel titolo giudiziale per la ritenuta natura speciale di tale previsione.
Pertanto, ha chiesto di dichiarare inammissibile e infondata in fatto e in diritto l'opposizione e, comunque, l'intervenuta inefficacia dell'atto di precetto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
pagina 2 di 4 Decorsi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. la causa istruita documentalmente veniva rinviata all'udienza del 17.06.25 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in conseguenza del riconoscimento di parte opposta dell'altrui pretesa.
Sul punto è necessario evidenziare che è ormai da tempo consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il riconoscimento dell'altrui pretesa in giudizio costituisce un'ipotesi di cessata materia del contendere (Sezioni Unite Cass.
n. 1048/2000). Occorre, inoltre, rilevare che nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere non è richiesta necessariamente né la rinuncia di una parte né
l'accettazione della controparte. Sotto tale profilo, va infatti evidenziato che la Corte di Cassazione ha stabilito che “deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.” (Cass. n. 19845 del 2019).
Nella specie, l'opposta riconosce di aver erroneamente calcolato gli interessi essendo medio tempore intervenuta la decisone della Corte di Cassazione a Sezioni unite del
07.05.2024, n. 12449, che si esprimeva per come indicato dall'opponente.
Pertanto, per come dedotto anche dall'opponente in sede di memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c., va dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, il sopravvenuto mutamento della giurisprudenza rispetto alla notifica dell'atto di precetto da parte dell'opposto giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere pagina 3 di 4 Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Vibo Valentia, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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